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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2306/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 7.10.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e all'A.U.P.P. dott.ssa Daria De Maio è presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo il quale si riporta alla comparsa di costituzione e conclude come in atti.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
07/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2306/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Attilio Cupo ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore
(SA), alla via A. Barbarulo, n. 93 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. indicato Controparte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale P.IVA_1 alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17 (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.08.2023, la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'Assegno
Unico e Universale per i figli a carico (AUU) con decorrenza dal mese di Giugno 2023, data della illegittima sospensione;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento della suddetta prestazione, nelle modalità e nelle misure di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
La ricorrente deduceva di aver presentato all' di Avellino domanda per l'Assegno Unico CP_1
Universale per i figli a carico in data 28.01.2022, precisando di essere legalmente divorziata a seguito di sentenza 23.01.2022 e di avere a carico tre figli.
Rappresentava di aver percepito l'A.U.U. a far data dal 1.03.2022 nell'importo mensile di euro 268,91, pari al 50% della quota spettante.
Esponeva, poi, di aver proposto domanda di reddito di cittadinanza in data 3.05.2023, a seguito della quale veniva sospesa l'erogazione dell'A.U.U. dal giugno 2023 e di avere, pertanto, presentato rinuncia al Reddito di cittadinanza in data 14.06.2023.
Lamentava, dunque, l'omessa riliquidazione dell'A.U.U. evidenziando di avere all'uopo inviato all'Istituto pec di diffida e messa in mora in data 16.07.2023.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 19.04.2024 si costituiva in giudizio l' resistente, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda.
In particolare, l' riportava il contenuto della relazione istruttoria redatta dall'ufficio CP_1 amministrativo ove si evidenziava l'intervenuto pagamento dell'A.U.U. dal mese di marzo
2022 al mese di ottobre 2023, quando l'altro genitore, presentava ulteriore Persona_1 domanda di Assegno Unico.
Si precisava che dal mese di luglio 2022 i pagamenti erano stati corrisposti al 50% tra i genitori e che l'Assegno Unico non era stato corrisposto per il mese di giugno 2023 stante la integrazione dovuta a titolo di reddito di cittadinanza.
Si rappresentava, inoltre, che in data 12.10.2023 il genitore aveva inoltrato Persona_1 nuova domanda di A.U.U. per i tre figli e che la prestazione veniva erogata dal mese successivo ripartita al 50% tra i genitori.
Concludeva ritenendo la mancata spettanza delle pretese rivendicate, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, alla odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate in data 30.04.2024, la parte ricorrente faceva rilevare il pagamento da parte dell' delle somme dovute a titolo di A.U.U. fatta eccezione CP_1 per il mese di giugno 2023.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno. La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Assegno Unico e
Universale per i figli a carico per il mese di giugno 2023.
Vale premettere che l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato introdotto a decorrere dal 1° marzo 2022 con decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46.
Trattasi di beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L'Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40 mila.
Secondo quanto stabilito dall' (v. Messaggio numero 1714 del 20-04-2022), il principio CP_1 regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti.
Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.
4. Orbene, nel caso di specie, risulta documentato in atti che la ricorrente aveva presentato domanda di assegno unico e universale in data 28.01.2022 (v. all. n. 2 in produzione di parte ricorrente). Dall'esame del riepilogo di presentazione della domanda depositato dall' emerge che CP_1
l'assegno veniva richiesto – sia dalla ricorrente che dal coniuge separato – Persona_1 nella percentuale del 50% ripartito tra i genitori.
Tanto premesso, occorre riportare il contenuto della relazione dell'addetto alla CP_1 trattazione della pratica: “La ricorrente chiede il pagamento dell'Assegno Unico Universale dal mese di Giugno 2023. Per quanto riguarda la domanda di AUU presentata dalla ricorrente in data 28/01/2022 NUMERO PRATICA 1073772, i pagamenti sono stati tutti corrisposti dal mese di marzo 2022 fino ad ottobre 2023, data decadenza domanda per presentazione di altra domanda di Assegno Unico da parte dell'altro genitore Per_1
Si precisa che dal mese di luglio 2022 i pagamenti sono stati corrisposti al 50% tra
[...]
i genitori. Non risulta corrisposto il mese di giugno 2023 sulla domanda AUU presentata dalla ricorrente in quanto dovuto come integrazione a titolo di Reddito di Cittadinanza. Si allega l'estratto dei pagamenti effettuati a titolo di AUU e copia ricevuta protocollo domanda 1073772. In data 12 ottobre 2023 l'altro genitore Persona_1
ha inoltrato nuova domanda di AUU per i tre figli, NUMERO C.F._2
PRATICA 7095981, Assegno ripartito al 50% tra i genitori. (Si allega ricevuta domanda
7095981 e relativi pagamenti). Dal mese successivo alla data di presentazione domanda, entrambi i genitori hanno percepito la quota AUU per i tre figli e la domanda è tutt'ora in corso”.
Deve ora rilevarsi che, da quanto affoliato dall' resistente, non risulta avvenuto il CP_1 pagamento dell'assegno per la mensilità di giugno 2023 “in quanto dovuto come integrazione a titolo di Reddito di Cittadinanza.”.
Al riguardo deve precisarsi che il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha modificato il quadro normativo di riferimento per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza.
In particolare, si è stabilito che nuclei che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni, continuassero a percepire il Reddito di Cittadinanza sino al 31 dicembre
2023 e che, in tal caso, permanesse il diritto all'integrazione A.U.U. su Reddito di
Cittadinanza, corrisposta sulla carta Reddito di Cittadinanza unitamente al Reddito, senza soluzione di continuità. (v. Focus su Assegno Unico e Universale). CP_1
Orbene, nel caso di specie la parte ricorrente presentava domanda di Reddito di Cittadinanza in data 3.05.2023, poi revocata in data 14.06.2023.
Con nota del 18.06.2023 l' comunicava che la suddetta domanda di reddito di CP_1 cittadinanza veniva posta in decadenza con decorrenza dal mese di luglio 2023. In ogni caso, dunque, risulta acclarato che alla ricorrente spettasse il pagamento dell'assegno unico universale anche per il mese di giugno 2023.
Neppure la parte resistente ha comprovato di aver corrisposto le suddette somme spettanti, in quanto dal gli estratti di pagamento allegati esse non risultano addebitate alla ricorrente, né al coniuge separato Persona_1
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna dell' in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'Assegno Unico e
Universale per i figli a carico spettante per il mese di giugno 2023, nelle modalità e nelle misure di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna dell' in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico spettante per il mese di giugno 2023, nelle modalità e nelle misure di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' in personale del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1 parte ricorrente che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022, in euro 251,00 oltre Iva, spese e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 7.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 7.10.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e all'A.U.P.P. dott.ssa Daria De Maio è presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo il quale si riporta alla comparsa di costituzione e conclude come in atti.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
07/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2306/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
, (c.f. indicato ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Attilio Cupo ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore
(SA), alla via A. Barbarulo, n. 93 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
c.f. indicato Controparte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale P.IVA_1 alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17 (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.08.2023, la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'Assegno
Unico e Universale per i figli a carico (AUU) con decorrenza dal mese di Giugno 2023, data della illegittima sospensione;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento della suddetta prestazione, nelle modalità e nelle misure di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
La ricorrente deduceva di aver presentato all' di Avellino domanda per l'Assegno Unico CP_1
Universale per i figli a carico in data 28.01.2022, precisando di essere legalmente divorziata a seguito di sentenza 23.01.2022 e di avere a carico tre figli.
Rappresentava di aver percepito l'A.U.U. a far data dal 1.03.2022 nell'importo mensile di euro 268,91, pari al 50% della quota spettante.
Esponeva, poi, di aver proposto domanda di reddito di cittadinanza in data 3.05.2023, a seguito della quale veniva sospesa l'erogazione dell'A.U.U. dal giugno 2023 e di avere, pertanto, presentato rinuncia al Reddito di cittadinanza in data 14.06.2023.
Lamentava, dunque, l'omessa riliquidazione dell'A.U.U. evidenziando di avere all'uopo inviato all'Istituto pec di diffida e messa in mora in data 16.07.2023.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 19.04.2024 si costituiva in giudizio l' resistente, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda.
In particolare, l' riportava il contenuto della relazione istruttoria redatta dall'ufficio CP_1 amministrativo ove si evidenziava l'intervenuto pagamento dell'A.U.U. dal mese di marzo
2022 al mese di ottobre 2023, quando l'altro genitore, presentava ulteriore Persona_1 domanda di Assegno Unico.
Si precisava che dal mese di luglio 2022 i pagamenti erano stati corrisposti al 50% tra i genitori e che l'Assegno Unico non era stato corrisposto per il mese di giugno 2023 stante la integrazione dovuta a titolo di reddito di cittadinanza.
Si rappresentava, inoltre, che in data 12.10.2023 il genitore aveva inoltrato Persona_1 nuova domanda di A.U.U. per i tre figli e che la prestazione veniva erogata dal mese successivo ripartita al 50% tra i genitori.
Concludeva ritenendo la mancata spettanza delle pretese rivendicate, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, alla odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate in data 30.04.2024, la parte ricorrente faceva rilevare il pagamento da parte dell' delle somme dovute a titolo di A.U.U. fatta eccezione CP_1 per il mese di giugno 2023.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno. La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Assegno Unico e
Universale per i figli a carico per il mese di giugno 2023.
Vale premettere che l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato introdotto a decorrere dal 1° marzo 2022 con decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46.
Trattasi di beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
L'Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40 mila.
Secondo quanto stabilito dall' (v. Messaggio numero 1714 del 20-04-2022), il principio CP_1 regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti.
Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al 100%.
4. Orbene, nel caso di specie, risulta documentato in atti che la ricorrente aveva presentato domanda di assegno unico e universale in data 28.01.2022 (v. all. n. 2 in produzione di parte ricorrente). Dall'esame del riepilogo di presentazione della domanda depositato dall' emerge che CP_1
l'assegno veniva richiesto – sia dalla ricorrente che dal coniuge separato – Persona_1 nella percentuale del 50% ripartito tra i genitori.
Tanto premesso, occorre riportare il contenuto della relazione dell'addetto alla CP_1 trattazione della pratica: “La ricorrente chiede il pagamento dell'Assegno Unico Universale dal mese di Giugno 2023. Per quanto riguarda la domanda di AUU presentata dalla ricorrente in data 28/01/2022 NUMERO PRATICA 1073772, i pagamenti sono stati tutti corrisposti dal mese di marzo 2022 fino ad ottobre 2023, data decadenza domanda per presentazione di altra domanda di Assegno Unico da parte dell'altro genitore Per_1
Si precisa che dal mese di luglio 2022 i pagamenti sono stati corrisposti al 50% tra
[...]
i genitori. Non risulta corrisposto il mese di giugno 2023 sulla domanda AUU presentata dalla ricorrente in quanto dovuto come integrazione a titolo di Reddito di Cittadinanza. Si allega l'estratto dei pagamenti effettuati a titolo di AUU e copia ricevuta protocollo domanda 1073772. In data 12 ottobre 2023 l'altro genitore Persona_1
ha inoltrato nuova domanda di AUU per i tre figli, NUMERO C.F._2
PRATICA 7095981, Assegno ripartito al 50% tra i genitori. (Si allega ricevuta domanda
7095981 e relativi pagamenti). Dal mese successivo alla data di presentazione domanda, entrambi i genitori hanno percepito la quota AUU per i tre figli e la domanda è tutt'ora in corso”.
Deve ora rilevarsi che, da quanto affoliato dall' resistente, non risulta avvenuto il CP_1 pagamento dell'assegno per la mensilità di giugno 2023 “in quanto dovuto come integrazione a titolo di Reddito di Cittadinanza.”.
Al riguardo deve precisarsi che il decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha modificato il quadro normativo di riferimento per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza.
In particolare, si è stabilito che nuclei che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni, continuassero a percepire il Reddito di Cittadinanza sino al 31 dicembre
2023 e che, in tal caso, permanesse il diritto all'integrazione A.U.U. su Reddito di
Cittadinanza, corrisposta sulla carta Reddito di Cittadinanza unitamente al Reddito, senza soluzione di continuità. (v. Focus su Assegno Unico e Universale). CP_1
Orbene, nel caso di specie la parte ricorrente presentava domanda di Reddito di Cittadinanza in data 3.05.2023, poi revocata in data 14.06.2023.
Con nota del 18.06.2023 l' comunicava che la suddetta domanda di reddito di CP_1 cittadinanza veniva posta in decadenza con decorrenza dal mese di luglio 2023. In ogni caso, dunque, risulta acclarato che alla ricorrente spettasse il pagamento dell'assegno unico universale anche per il mese di giugno 2023.
Neppure la parte resistente ha comprovato di aver corrisposto le suddette somme spettanti, in quanto dal gli estratti di pagamento allegati esse non risultano addebitate alla ricorrente, né al coniuge separato Persona_1
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna dell' in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'Assegno Unico e
Universale per i figli a carico spettante per il mese di giugno 2023, nelle modalità e nelle misure di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna dell' in persona del l.r.p.t., al CP_1 pagamento dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico spettante per il mese di giugno 2023, nelle modalità e nelle misure di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' in personale del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore della CP_1 parte ricorrente che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022, in euro 251,00 oltre Iva, spese e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 7.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro