Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ee 65029 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1936 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tributaria07-342/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZION Composta dagli Ill.mi Sigg.rı Magistrati: Presidente Dott. Ugo FAVARA R.G.N. 11735/99 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 16268 RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco Rep. SOTGIU Consigliere Ud.13/11/02 Dott. Simonetta Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente COFTE SUPREMA DI CASE Z SENTENZA CAMPON CL sul ricorso proposto da: 65029 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFFICIO IVA MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 4109 ricorrente -1-
contro
ND BE DI AN AR & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, difesa dall'avvocato MARIO BARSANTI, giusta delega in calce;
- controricorrente -
sentenza I. 90/98 della Commissione avverso la regionale di MILANO, depositata il tributaria 14/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito, per il resistente, l'Avvocato PANARITI BENITO (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Sandrina Alberghiera s.a.s, attualmente Sabbia d'oro s.a.s, appellava la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Milano del 3 dicembre 1993,con la quale era stato parzialmente accolto(confermando il debito di imposta e annullando gli interessi) il ricorso proposto dalla medesima avverso l'avviso di liquidazione e di pagamento emesso dall'Ufficio 1VA di Milano e notificato il 5 novembre 1991,concernente omessi versamenti IVA per il primo e il secondo trimestre 1985. I primi giudici, in mancanza di disposizioni precise nella normativa IVA, avevano ritenuto applicabile, in caso di omesso versamento IVA derivante da dichiarazione dello stesso contribuente non contestata dall'Ufficio, la prescrizione decennale(art.2946 C.C.), trattandosi di imposta eventuale e variabile. Avevano, invece, ritenuta applicabile la prescrizione breve agli interessi richiesti con lo stesso avviso di liquidazione impugnato. L'appello veniva integralmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che riteneva applicabile nel caso di specie la prescrizione quinquennale. Ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria affidata ad un unico motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria assume la violazione degli artt. 60 e 61 del DPR 633/72,dell'art 17 del DPR 602/73 e dell'art. 2946 c.c. Sostiene che non è convincente la tesi secondo cui nel caso di specie sarebbe applicabile il termine di prescrizione quinquennale e che l'articolo 17 del citato DPR 602/73 è applicabile, quanto ai termini di decadenza,solo a far data dalla entrata in funzione del Servizio centrale della Riscossione e cioè, dall'1.1.90, per cui lo stesso non può trovare applicazione per crediti divenuti certi, liquidi ed esigibili prima di tale data. Il ricorso è infondato. In merito alla censura inerente al termine di prescrizione quinquennale,il motivo è del tutto generico in quanto si limita ad affermare che la tesi accreditata dalla sentenza impugnata non convince, ma non fornisce alcuna argomentazione atta a dimostrare le ragioni della assunta erroneità della predetta tesi ovvero a proporne una contraria. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la doglianza secondo cui il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dalla data di entrata in vigore del Servizio centrale di riscossione. Trattasi di mera affermazione sfornita di qualunque riferimento normativo e di qualunque argomentazione giuridica che appare del tutto inidonea ad integrare i requisiti di un motivo di censura ai sensi dell'art. 366 n. 4 cpc. Detta affermazione è, peraltro, del tutto inconferente se si tiene a by mente che il provvedimento impugnato concerne un avviso di liquidazione e di pagamento per Iva e non già un atto di iscrizione a ruolo .Il Servizio centrale di riscossione, istituito con il DPR 43/88, opera, infatti, solo in funzione di esazione di imposte iscritte a ruolo e, quindi, la data della sua entrata in funzione è del tutto irrilevante ai fini di far decorrere un termine prescrizionale che afferisce ad un atto di natura tutt'affatto diversa quale quello di liquidazione. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.di curanfient-
PQM
La Corte Rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio. Roma 13.11.02 Il Cons.est. Il Presidente Jarazg IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG. 2003 CANCELLEME C1 Roma