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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/11/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1057/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1057/2025, promosso da:
(C.F. ) congiuntamente a (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Costagliola del Foro di Siena;
C.F._2
RICORRENTI nell'interesse del minore nato in [...] il [...] (C.F. ; Persona_1 C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti, comparse personalmente, hanno concluso come da verbale di udienza del 20.11.2025, dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 22.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta l'omologa degli accordi tra loro intervenuti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore nonché alla determinazione del contributo al mantenimento. Persona_1
All'udienza del 20.11.2025, le parti, comparse personalmente, hanno ribadito la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto, chiedendo il recepimento delle condizioni di seguito ritrascritte:
pagina 1 di 4 “1. Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1 dell'affidamento condiviso con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Grosseto, via Masaccio n.
5. Per effetto di quanto sopra, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Sarà onere di entrambi genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Stabilire che il Signor potrà vedere e tenere con sé ogni lunedì e Persona_1 Persona_1 mercoledì, senza pernottamento, prelevandolo all'uscita da scuola e provvedendo a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 20:00, durante i periodi di attività scolastica. Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, il Signor potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni lunedì e Per_1 ogni mercoledì, senza pernottamento, a partire dalle ore 10:00, con obbligo di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 20:00. Stabilire, inoltre, che il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì. In tali occasioni, durante i periodi scolastici, il lunedì mattina il padre provvederà ad accompagnare il minore a scuola e lo riprenderà all'uscita, accompagnandolo presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore
20:00. La medesima modalità di rientro presso la residenza materna entro le ore 20:00 si applicherà anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (quali, a titolo esemplificativo, le vacanze estive). Nei fine settimana di spettanza materna, stabilire che il minore potrà permanere con il padre il venerdì pomeriggio il quale provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore
19:30.
3. Per quanto concerne le festività, stabilire che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, ad anni alterni con la madre, i giorni del 25 Dicembre, del 31 Dicembre, 1 Gennaio e del 6 Gennaio, previo accordo sugli orari e, relativamente alle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e di pasquetta affinché potrà trascorrere alternativamente le sopra indicate festività un anno con la Persona_1 madre e l'anno successivo, viceversa, con il padre;
4. Prevedere, in ordine alle vacanze estive, che il padre possa trascorrere con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
in tali ipotesi, ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro con congruo anticipo, l'indirizzo delle località ove condurranno il figlio, pagina 2 di 4 anche nei casi in cui decidano, compatibilmente con gli impegni scolastici di , di Persona_1 trascorrere ulteriori periodi di vacanza (anche solo per i fine settimana).
5. Valutate tutte le circostanze sopra descritte, disporre che il padre debba corrispondere a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €300,00 (euro trecento/00) da valutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici Istat. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR;
Pt_2
6. Stabilire che spetterà unicamente alla OR il diritto a percepire l'assegno unico Pt_2 nonché le ulteriori detrazioni per i figli a carico non rientranti nel primo.
7. Disporre che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti il figlio con rimando specifico al Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Grosseto;
8. Stabilire che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
Persona_1
10. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
La sottoscrizione di tali accordi risulta effettuata ad opera di entrambe le parti di proprio pugno (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato sub doc. 8).
Le parti, all'udienza del 20.11.2025, hanno poi dato atto che, nelle more, è intervenuto il mutamento di domicilio del ricorrente , il quale risulta attualmente domiciliato a Grosseto Via Massimo Persona_1
D'Azeglio n. 13 anziché presso il domicilio indicato in ricorso, ovvero via Pietro Albi 28 (cfr. verbale di udienza del 20.11.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1057/2025, promosso da:
(C.F. ) congiuntamente a (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilia Costagliola del Foro di Siena;
C.F._2
RICORRENTI nell'interesse del minore nato in [...] il [...] (C.F. ; Persona_1 C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti, comparse personalmente, hanno concluso come da verbale di udienza del 20.11.2025, dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 22.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta l'omologa degli accordi tra loro intervenuti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore nonché alla determinazione del contributo al mantenimento. Persona_1
All'udienza del 20.11.2025, le parti, comparse personalmente, hanno ribadito la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto, chiedendo il recepimento delle condizioni di seguito ritrascritte:
pagina 1 di 4 “1. Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1 dell'affidamento condiviso con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Grosseto, via Masaccio n.
5. Per effetto di quanto sopra, i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno invece essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Sarà onere di entrambi genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Stabilire che il Signor potrà vedere e tenere con sé ogni lunedì e Persona_1 Persona_1 mercoledì, senza pernottamento, prelevandolo all'uscita da scuola e provvedendo a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 20:00, durante i periodi di attività scolastica. Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, il Signor potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni lunedì e Per_1 ogni mercoledì, senza pernottamento, a partire dalle ore 10:00, con obbligo di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore 20:00. Stabilire, inoltre, che il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino al lunedì. In tali occasioni, durante i periodi scolastici, il lunedì mattina il padre provvederà ad accompagnare il minore a scuola e lo riprenderà all'uscita, accompagnandolo presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore
20:00. La medesima modalità di rientro presso la residenza materna entro le ore 20:00 si applicherà anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (quali, a titolo esemplificativo, le vacanze estive). Nei fine settimana di spettanza materna, stabilire che il minore potrà permanere con il padre il venerdì pomeriggio il quale provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione materna entro le ore
19:30.
3. Per quanto concerne le festività, stabilire che il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio, ad anni alterni con la madre, i giorni del 25 Dicembre, del 31 Dicembre, 1 Gennaio e del 6 Gennaio, previo accordo sugli orari e, relativamente alle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e di pasquetta affinché potrà trascorrere alternativamente le sopra indicate festività un anno con la Persona_1 madre e l'anno successivo, viceversa, con il padre;
4. Prevedere, in ordine alle vacanze estive, che il padre possa trascorrere con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
in tali ipotesi, ciascun genitore sarà tenuto a comunicare all'altro con congruo anticipo, l'indirizzo delle località ove condurranno il figlio, pagina 2 di 4 anche nei casi in cui decidano, compatibilmente con gli impegni scolastici di , di Persona_1 trascorrere ulteriori periodi di vacanza (anche solo per i fine settimana).
5. Valutate tutte le circostanze sopra descritte, disporre che il padre debba corrispondere a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €300,00 (euro trecento/00) da valutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici Istat. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR;
Pt_2
6. Stabilire che spetterà unicamente alla OR il diritto a percepire l'assegno unico Pt_2 nonché le ulteriori detrazioni per i figli a carico non rientranti nel primo.
7. Disporre che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti il figlio con rimando specifico al Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli del Tribunale di Grosseto;
8. Stabilire che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
Persona_1
10. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
La sottoscrizione di tali accordi risulta effettuata ad opera di entrambe le parti di proprio pugno (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato sub doc. 8).
Le parti, all'udienza del 20.11.2025, hanno poi dato atto che, nelle more, è intervenuto il mutamento di domicilio del ricorrente , il quale risulta attualmente domiciliato a Grosseto Via Massimo Persona_1
D'Azeglio n. 13 anziché presso il domicilio indicato in ricorso, ovvero via Pietro Albi 28 (cfr. verbale di udienza del 20.11.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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