Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1311/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLETTI, 111 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ABBATE MICHELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE UMBERTO, 39 PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. GRECO PATRICIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 marzo 2025 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in Palermo, il 23/05/2008).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. DOMICILIO DEI CONIUGI
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e ciascuno resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro, nel luogo che riterranno opportuno con l'obbligo di fare conoscere all'altro coniuge l'eventuale spostamento della propria residenza o di domicilio.
2. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
L'immobile situato in Monreale (PA), Via Anna Maria Mozzoni N. 1/a, di proprietà esclusiva della SI.ra , già casa coniugale, rimarrà nella CP_1 disponibilità esclusiva di quest'ultima per continuare ad abitarvi con la GL minore in ragione della collocazione prevalente della stessa presso la Per_1 madre.
3. SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
3.1 I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla GL minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, la Per_1 religione, l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi
i genitori creeranno le condizioni affinché gli stessi mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.2 I ricorrenti, nell'attuazione degli intenti sopra enunciati e nella gestione delle decisioni di maggior interesse per la GL , dovranno confrontarsi Per_1
e concordare preventivamente le migliori scelte per loro e si prodigheranno a non opporre divieti od ostacoli, ponendo in essere un'attività di collaborazione nella ricerca di soluzioni condivise nelle scelte significative per la crescita e l'educazione della GL.
3.3 Entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio della carta di identità della minore valida per l'espatrio nonché per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o comunque di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio proprio e della GL minore per uso turistico o di lavoro, ed il presente atto
2 potrà eventualmente servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli. I detti documenti potranno essere custoditi, indistintamente, dal padre o dalla madre ma con preciso obbligo, per chi li detiene, di consegnarli, entro e non oltre 24 ore dalla richiesta, all'altro genitore;
quest'ultimo li custodirà per tutto il tempo in cui avrà la minore presso di sé e senza che l'altro, in tale periodo, ne possa richiedere la restituzione.
4. SULL'AFFIDAMENTO E SUL REGIME DI VISITA DEL MINORE
4.1 In merito alla gestione della GL minore il regime, come detto, Per_1 sarà quello dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente della stessa presso la madre residente in [...], già casa coniugale, che, come già anticipato al punto 2), a quest'ultima andrà assegnata.
4.2 La GL minore , in ragione dell'età raggiunta e della sua capacità Per_1 di autodeterminazione - a dicembre di quest'anno compirà 13 anni – potrà incontrare liberamente il padre ogni volta che vorrà, anche per più giorni consecutivi e potendo finanche pernottare presso di lui previa comunicazione alla madre. Per il resto saranno i genitori, in ragione delle esigenze della minore, dei suoi impegni scolastici e non, a concordare i tempi e le modalità di visita, e ciò anche per quanto riguarda le festività, il periodo di ferie estive e tutte le altre ricorrenze.
4.3. Ad ogni modo, ed al fine di evitare l'insorgere di contrasti fra i genitori, nell'ipotesi di disaccordo fra gli stessi, la minore potrà incontrare il genitore non collocatario 3 giorni a settimana dall'uscita della scuola - o dalle ore 14 durante il periodo di vacanze estive e scolastiche – e sino alle ore 22:00.
Qualora la minore lo richiedesse, e previo consenso della madre, la stessa potrà anche pernottare dal padre che, pertanto, l'accompagnerà a scuola il giorno dopo o, se nel periodo di vacanze estive e scolastiche, presso l'abitazione della madre entro le ore 13:00.
4.4 A settimane alterne la minore passerà il week-end con il padre che la preleverà il venerdì pomeriggio presso l'abitazione della madre, riportandola presso il domicilio della stessa la domenica entro le ore 22:00 o, previo accordo, accompagnandola direttamente a scuola il lunedì mattina o, nel caso
3 di vacanze estive o scolastiche, presso l'abitazione della madre entro le ore
13:00.
4.5 Le festività natalizie e di fine anno saranno trascorse dalla GL con il padre dalle ore 14:30 del giorno 23 dicembre e sino alle ore 22:00 del giorno
30 dicembre o, alternativamente, dalle ore 14:30 del 31 dicembre alle ore
22:00 del 7 gennaio. Allo stesso modo si procederà con il detto principio di alternanza annuale per le altre festività quali Pasqua, il lunedì in Albis, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno ed ogni altra festa comandata da calendario, in modo che la GL possa trascorrere ad anni alterni tutte le festività di cui sopra un anno con la madre ed un anno con il padre.
4.6 Ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno con la GL minore, anche nell'ipotesi in cui questo non ricada nel periodo di sua spettanza. Il genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà la minore dalle ore 14:30 e la riconsegnerà all'altro entro le ore 22:30 del medesimo giorno salvo che questo non ricada nel giorno di sua spettanza, fatti salvi i giorni e gli orari sopra indicati. I genitori si accorderanno per l'eventuale recupero del giorno di visita ove il compleanno ricada in un giorno in cui la GL sarebbe rimasta con l'altro genitore.
4.7 Con riferimento, invece, al compleanno della GL questa lo festeggerà con entrambi i genitori. Al fine di evitare qualsiasi contrasto, nell'ipotesi di disaccordo, la minore festeggerà il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. L'altro genitore, a cui per turno non spetta festeggiare con la GL il compleanno, potrà farlo il giorno prima o il giorno dopo, ad eccezione del diciottesimo anno di età che la stessa festeggerà con entrambi i genitori.
4.8 Nel periodo di vacanze estive (fine della scuola – inizio scuola) ciascun genitore terrà la GL con sé per 15 giorni anche non consecutivi. Entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno gli stessi dovranno comunicare per iscritto all'altro, in ragione di quanto sopra stabilito e nel rispetto del preminente interesse della GL stessa, il periodo di vacanze estive che questa trascorrerà con loro e con obbligo di riscontro entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta comunicazione con qualsiasi mezzo. Oltre alle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la GL ulteriori 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, che potranno essere usufruiti anche durante il periodo scolastico. Qualora i
4 genitori intendano usufruire di tali giorni in modo consecutivo durante il periodo scolastico la minore non potrà assentarsi da scuola per un numero complessivo di giorni superiore a tre (3). In ogni caso dovrà esserne data comunicazione all'altro genitore 10 giorni prima con qualsiasi mezzo, e l'altro genitore dovrà dare conferma di accettazione, con le medesime modalità, entro i 5 giorni dall'avvenuta comunicazione.
5) SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI CONIUGI E DELLA FIGLIA.
5.1 La SI.ra esplica attività lavorativa come “collaboratrice CP_1 scolastica” (prima fascia non di ruolo) presso l'Educandato Statale Maria
Adelaide di Palermo con contratto a tempo determinato e percepisce uno stipendio di circa € 1.300,00 mensili. Il SI. già dipendente di una Pt_1 ditta di costruzioni con la qualifica di Carpentiere, nel mese di Aprile 2024 è stato licenziato. Attualmente è disoccupato e vive alla giornata svolgendo lavori saltuari come muratore senza però regolare contratto riuscendo a percepire mediamente circa € 800,00 mensili;
Vista la rispettiva situazione economica i coniugi hanno concordemente deciso che nulla reciprocamente gli sarà riconosciuto a titolo di mantenimento e/o di alimenti.
5.2 Il SI. erserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della GL , la somma Per_1 complessiva di € 200,00 – da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT – FOI - autorizzando altresì la moglie a percepire per intero, come già oggi avviene, l'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall'INPS per la GL minore, ad oggi pari ad € € 233,00 circa, e ciò sino a quando quest'ultima ne avrà diritto.
6. SPESE STRAORDINARIE
6.1 Entrambi i coniugi avranno l'obbligo di contribuire, nella misura del
50% ciascuno, alle spese straordinarie di svago, di istruzione e mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della GL, che le parti provvederanno a ripetersi, qualora uno dei due dovesse anticiparle per intero, previa esibizione di idonea documentazione. E' da ricomprendere tra queste spese, sempre nella misura pari al 50%, anche quelle necessarie all'acquisto delle scarpe ortopediche o scarpe idonee per “il piede pronato o piede valgo” di cui soffre la GL, ed il
5 pagamento della retta annuale di iscrizione della minore all'Educandato Maria
Adelaide di Palermo.
6.2 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6.3 Al fine di prevenire eventuali controversie relative alla classificazione delle spese, straordinarie/ordinarie, e loro ripartizione si applicheranno le linee guida in materia di mantenimento dei figli di cui al “Protocollo su spese extra - assegno per il mantenimento dei figli del 02.07.20219 in vigore presso il Tribunale di Palermo che i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere ricevuto in copia e di conoscerne esattamente il contenuto.
7. DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO E DETRAZIONI PER SPESE
MEDICHE E SCOLASTICHE
7.1 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, così come la deduzione per i figli a carico, saranno operate nella misura del 50% da ciascun genitore. Qualora solo uno dei genitori abbia i requisiti per procedere alle dette deduzioni/detrazioni sarà quel genitore ad operarla nella misura del 100%.
7.2 Ad eccezione dell'assegno unico universale, che come detto sarà percepito per intero dalla SI.ra , eventuali contributi erogati dallo CP_1 stato in favore dei figli saranno ripartiti fra i genitori nella misura del 50% ciascuno così come nella misura del 50% si procederà in relazione ad eventuali crediti di imposta da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. Qualora solo uno dei genitori potrà usufruire di detti contributi e/o crediti di imposto sarà quel genitore ad usufruirne nella misura del 100%.
7.3 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio del genitore che li ha esborsati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 47, P. II, S. C, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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