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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1
), residente in [...]N.6 09170 ORI- C.F._1
STANO ITALIA
Difeso dall'avv. CUCCA SYLVIA (c.f. con C.F._2 studio in VIA CAGLIARI, 190 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. MULAS MANUELE (c.f. , C.F._4
( ) VIA RAFFA GARZIA 1 Parte_3 C.F._5
09126 CAGLIARI;
con studio in VIA RAFFA GARZIA 1 09126 CA-
GLIARI
– Controparte –
(c.f. ), con il le- Controparte_1 P.IVA_1 gale rappresentante (c.f. ) Controparte_2 C.F._6
Difesa dall'avv. LUCIO GHIA (c.f. ) C.F._7
– Controparte –
Ruolo: n. 1143/2019 r.g.c.c.
— 1 — Svolgimento dell'udienza
Il 14 febbraio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
IL MA ASSUNTA MURRU:
COSTA: Emai_1
CA ES : CP_1
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
Il 20 luglio 2005 e hanno acquistato Parte_1 Parte_4 una casa di abitazione a Cuglieri in via Sas Renas (foglio 74, mappale
268). A tal fine hanno ottenuto un mutuo dall'allora Controparte_1 per 241.960 €, garantito da ipoteca sulla casa stessa, con 336 rate da 1.428 €. I due si erano accordati tra loro per una restituzione paritaria del mutuo (scontato, visto l'art. 1298 c.c.). Hanno pagato regolarmente fino al 17 febbraio 2010, quando hanno deciso di sciogliere la comunione, frazionando l'immobile in due appartamenti. La sig.ra a quel Pt_1 punto, ha preferito estinguere in anticipo la propria quota, mentre il sig. ha preferito proseguire col piano rateale. Pt_2
Il 15 gennaio 2012 le parti hanno concluso un contratto di divi- sione con frazionamento in natura sulla base di un progetto già redatto, nel quale gli appartamenti di risulta sono indicati come Blocco A (sig.ra e Blocco B (sig. . Pt_1 Pt_2 A fronte dell'opposizione del sig. a eseguire materialmente Pt_2 la divisione, la sig.ra lo ha convenuto in giudizio, chiedendo Pt_1 inoltre il trasferimento del mutuo sulla sola porzione del sig. Es- Pt_2 sendo tuttavia il convenuto deceduto, si è volontariamente costituita in
— 2 — prosecuzione la sorella in quanto erede, aderendo alla do- Pt_2 manda. In corso di causa, la domanda di trasferimento dell'ipoteca è stata rinunciata e il frazionamento è stato eseguito, e quindi le parti prin- cipali erano disposte a rinunciare agli atti.
* * *
L'estinzione del giudizio, tuttavia, non è stata possibile a causa dell'opposizione di , che, oppostasi inizialmente alla Controparte_1 Part domanda di trasferimento dell'ipoteca sulla sola porzione del sig.
[...
, ora chiede la liquidazione delle spese in proprio favore, eviden- ziando la natura necessaria della propria costituzione.
Il rilievo della banca è solo in parte corretto. La domanda di re- strizione dell'ipoteca, infatti, non è mai stata proposta nei confronti della banca, ma del solo sig. La banca, infatti, non è stata citata Pt_2 dalla sig.ra ma chiamata in giudizio a seguito di ordine di inte- Pt_1 grazione del contraddittorio. Nessuna pretesa, quindi, risulta essere stata proposta nei suoi confronti.
La pretesa di un rimborso delle spese non dovuto ha quindi para- dossalmente causato nuove spese difensive alle controparti, che la banca dovrà rimborsare, limitatamente alla fase decisionale. La causa è stata di valore pari a 241.960 €, pari al valore dell'immobile, di com- plessità minima.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. dichiara cessata la materia del contendere
2. condanna al rimborso delle spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in 2.127 € per compensi, oltre accessori di legge, senza spese vive, in favore di Parte_1
3. condanna al rimborso delle spese processuali, Controparte_1 che si liquidano in 2.127 € per compensi, oltre accessori di legge, in favore di Parte_2
Si comunichi.
— 3 — Il giudice
Nicolò Sesta
— 4 — 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 febbraio 2025