Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 4163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli 46, Parte_1
presso lo studio dell'Avv Pietro Madonia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 47, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv RC Di Andrea che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede
855/2023, pubblicata il 28/6/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Tivoli, dopo aver con sentenza non definitiva in data 12/2/2021 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 1992, ha revocato l'assegno di mantenimento per la figlia fissato in euro 200 il contributo paterno per il figlio Per_1 Per_2
e in euro 300 il contributo paterno per la figlia confermando nel resto ER
gli accordi separativi e compensando le sese di lite.
Il primo Giudice ha segnalato che
. dei cinque figli della coppia, (nato a [...] il [...]), RC Per_4
(nato a [...] il [...]), nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), gli ultimi ER
tre convivono con la madre,
. il si è dichiarato disponibile a versare per i figli non Pt_1
economicamente autosufficienti un assegno dell'importo di 300 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie in ambito sanitario, mentre la ha _1
chiesto per lo stesso titolo euro 600,
. il padre ha prodotto una dichiarazione scritta a firma di che ha Per_1
precisato di essere economicamente indipendente, ciò che la ha _1
genericamente contestato,
. il figlio ha, nell'audizione del 7.6.2022, dedotto di non aver ancora Per_2
reperito un'occupazione lavorativa stabile, sicchè, avendo il padre, nei propri scritti conclusionali, mostrato disponibilità al versamento di un assegno ad integrazione di quanto riesce ad introitare, può essergli Per_2
riconosciuto, vista la situazione reddituale delle parti, euro 200,
. come concordemente dedotto nelle difese, risulta non ancora ER
economicamente indipendente, sicchè alla stessa va riconosciuta, alla luce dei redditi delle parti e del verosimile accrescimento delle esigenze della ragazza, la somma di 350 euro mensili.
Ha proposto tempestivo appello il (1966), rappresentando che Pt_1
. il Tribunale non ha svolto l'istruttoria sollecitata, avendo il deducente chiesto disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. -in riferimento alla seguente documentazione: bilanci della Società “Lorelaide Servizi e
Residence Anziani S.R.L.S”; dichiarazioni reddituali/cud degli ultimi tre anni ed estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente e/o depositi intrattenuti presso istituti di credito-, disporsi indagini a mezzo della Polizia
tributaria e ammettersi la documentazione da lui offerta in comunicazione - comprensiva di contratto di locazione, copie buste paga, estratti del c/c
Banco Posta n. 001039950751, copie bonifici relativi al mantenimento,
contratto con Santander Consumer Bank S.p.A., contratto di apprendistato di e relativa busta paga, visura Camerale “Lorelaide Servizi Persona_5
e Residence Anziani S.r.l.s. aggiornata al 25.03.21, documentazione medica
, dichiarazione del 20.05.2020, Parte_1 Persona_6
dichiarazione del 19.02.2020 sulla natura dei bonifici Persona_7
bancari della madre, Pec a firma dell'Avv. Pietro Madonia del 06.07.2020 riscontro racc.ta a/r Avv. RC Di Andrea del 29.06.2020-, . il primo Giudice non ha tenuto conto che egli percepisce, come dimostrato dalle buste paga, € 1.200 mensili e non più euro 1.800, paga per l'abitazione il canone di € 450 e deve restituire € 250 mensili per il prestito contratto con
Santander Consumer Bank S.p.A. (€ 19.722,25 totali) per la ristrutturazione dell'immobile sito in Via Arno n. 54 Mentana dove risiede la _1
. egli è affetto da ischemia cerebrale nuclei della base dx, stenosi dell'arteria cerebrale medi dx, dislipidemia, cardiopatia ischemica, obesità, diabete,
leucoencefalopaia, patologie per gli è stata riconosciuta un'invalidità dell'85% e la L. 104 (handicap grave), ma, in quanto ancora abile al lavoro, non gli spettano indennizzi economici e deve sostenere le spese di visite mediche e i farmaci,
. e viceversa hanno la possibilità per età, per vigoria e per Per_2 ER
capacità di essere autonomi economicamente, mentre è migliorata la situazione economica dell'appellata che è la rappresentante legale della
Lorelaide Servizi e Residence Anziani S.r.l.s., presso la quale è impiegata la figlia he risulta essere socia al 10 %, Per_8
. il figlio ((classe 2001), impiegato in lavori saltuari, ha dichiarato in Per_2
udienza “per lavoro sono stato tre mesi a Milano, poco dopo la pandemia, era il 2020. Mi occupavo di fare l'elettricista. Poi ho lasciato il lavoro lì perché era troppo faticoso, sono tornato a Roma, non ho più lavorato regolarmente se non facendo lavoretti per potermi comprare le sigarette.
Abito con mia madre a Mentana. Non sono economicamente autosufficiente. L'apprendistato che avevo era su Roma, poi l'ho lasciato per andare a Milano. Qualche giorno do una mano a mia madre, che ha una azienda per anziani. Quando vado lì da mia madre faccio lavori di giardinaggio e se serve elettricista, per i lavori più semplici”, . la figlia (classe 2003), che ha conseguito la qualifica di parrucchiera ER
ma non ha voluto terminare il 4° anno, non ha cercato una occupazione coerente e ha deciso di non conseguire la patente B, anche se dal 30 marzo
2023 lavora stabilmente presso il Bar Gran Sasso sito in Monterotondo, come si evince dalle foto postate sulla piattaforma Instagram, con in evidenza lo scontrino fiscale del 19 luglio 2023 ore 17:00, ricevuto dal deducente che ha, ivi, consumato un caffè, preparato e servito dalla figlia
ER
. il Giudice deve dar conto del processo logico-argomentativo seguito per giungere alla decisione, processo che deve essere “frutto anche dell'esito dell'attività istruttorie espletate”.
Ha chiesto alla Corte di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, di ammettere “le prove come richieste in primo grado e uditi i due figli ER
e ”, revocare il contributo al mantenimento dei figli -per le evidenti Per_2
situazioni lavorative intervenute nelle more del giudizio di I grado- e, in via subordinata, ridurlo all'importo complessivo non superiore a € 200, prevedendo la partecipazione alle spese straordinarie eventuali in misura del
50% a carico di ciascun genitore.
Costituendosi, la (classe 1968) ha dedotto che _1
. il procedimento di appello veniva introdotto nella vigenza della nuova disciplina introdotta dalla cd. riforma Cartabia, risultando quindi applicabili le disposizioni di cui all'art. 473 bis n. 30 e ss. c.p.c. e, per l'effetto, quelle di cui all'art. 342 c.p.c. (espressamente richiamato dalla predetta norma) e di cui all'art. 348 bis c.p.c.: l'appellante non ha indicato il capo e/o i capi della sentenza oggetto della propria doglianza ed ha omesso di illustrare qualunque motivazione “a sostegno” dell'interposto appello che resta inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque anche alla luce dei criteri dettati dall'art. 348 bis c.p.c., essendo manifestatamente infondato, ciò che dovrebbe indurre la Corte a fissare la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c.,
. controparte si era dichiarata disponibile a corrispondere un assegno di mantenimento per i due figli e da un lato, rimarcando la Per_2 ER
possibilità economica dell'esborso e, dall'altro lato, evidenziando che detti figli non fossero economicamente indipendenti, mentre nel presente giudizio di gravame afferma il contrario, motivo ulteriore che rende inammissibile l'appello,
. il , dipendente ministeriale con stipendio di euro 1800 per 14 Pt_1
mensilità, 1) non ha documentato -nel primo grado iniziato nel 2019- alcun mutamento in peius delle proprie condizioni economiche rispetto agli accordi separativi del 5/1/2018, omettendo di depositare le buste paga oggi richiamate, 2) ha, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, mancato di indicare l'importo degli emolumenti mensili, 3) ha fruito piuttosto di un aumento reddituale, essendo passato dai 20.447,22 euro del
2019, ai 21.099,85 euro del 2020 e ai 22.014,84 euro del 2021, 4) è gravato della restituzione del finanziamento ricevuto da Santander Consumer Bank
S.p.A., preesistente alla separazione e, pertanto, non allegabile come “fatto nuovo”, risultando oltretutto giunto a scadenza nell'anno 2022, 5) le presunte problematiche di salute non hanno avuto incidenza sulla capacità
lavorativa del che non ha subito alcuna modificazione (in termini Pt_1
di mansioni, di orario, di retribuzione percepita, etc.), risultando oltretutto preesistenti all'accordo di negoziazione assistita, sottoscritto il 5 gennaio 2018 (la domanda di invalidità civile risale al 27 agosto 2014, con accertamento e relativa definizione avvenuti il 24 marzo 2015; il certificato medico “Linea Medica” risale al 14 settembre 2016) e non rinvenendosi le ricevute fiscali inerenti le “costose” cure ex adverso menzionate,
. non hanno trovato riscontro le avverse affermazioni circa il miglioramento delle proprie condizioni economiche, visto che ella 6) amministra la
“Lorelaide Servizi e Residence Anziani S.r.l.s.”, società che gestisce una struttura per anziani denominata “Il Piccolo Paradiso” sita in Monterotondo
(Rm), 7) sostiene, con estrema difficoltà, il canone locatizio di € 4.000, difficoltà dimostrata dallo sfratto per morosità (all 18 alle note primo termine 183 c.p.c.) intimatole per l'omesso pagamento di alcuni canoni, 8) ha un reddito mensile lordo di appena € 500 (come dimostrato dalle buste paga allegate al sub 1 della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
25.05.2022) ed è proprietaria della sola ex casa coniugale, gravata da un mutuo ipotecario di € 86.000 -rata mensile di € 431,13 a scadere il
30.06.2039- contratto per avviare l'attività, 9) il 24 maggio 2019, ha contratto un prestito personale per € 7.318,30, che andrà a scadere il
24.05.2039, in forza del quale sostiene la rata mensile di € 46,30,
. il processo di prime cure ha evidenziato come il figlio non sia Per_2
indipendente economicamente, ciò che è stato riconosciuto dal che Pt_1
si è dichiarato disponibile (negli scritti conclusivi) a contribuire al suo mantenimento, con la conseguenza che la sentenza non appare censurabile né potrà essere modificata sul punto, nulla essendo mutato visto che il ragazzo convivente con la madre non è ancora riuscito a collocarsi,
. quanto al mantenimento di l'impugnazione del capo che la riguarda ER
è frutto di un inammissibile ripensamento, la produzione documentale è successiva alla sentenza così come la deduzione -che la vorrebbe impiegata nel bar- che va smentita, avendo la ragazza un periodo di prova in detto bar,
periodo non superato, e oltretutto dovrebbe fondare un procedimento di revisione, non trovando posto nel giudizio che interessa,
. quanto alle istanze istruttorie, controparte non ha mai chiesto la prova testimoniale con i figli, la cui ammissione non può quindi essere disposta.
Ha chiesto alla Corte di a) dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 283
c.p.c. e, comunque, l'infondatezza della avversa istanza di inibitoria e, per l'effetto, rigettarla condannando il ricorrente in appello al pagamento della cauzione prevista da detta norma in favore della Cassa delle Ammende, b) dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e, per l'effetto, rigettarlo, c) dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto rigettarla, d) rigettare l'avversa impugnazione perché infondata, e) condannare Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio, f) “nel caso in cui non vi
[...]
provveda”, ordinarsi a la produzione delle buste paga e Parte_1
documentazione comprovante i saldi delle due carte di credito Bancoposta
e Postepay indicate nella dichiarazione sostitutiva del 20.05.2022 (giudizio di primo grado) e dei conti intestati e/o cointestati.
E' pervenuto il parere del PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 15/5/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni. Nelle note del 29/4/2025, la si è riportata alle istanze già _1
formulate. Nelle note datate 8/5/2025, il ha negato di aver omesso Pt_1
la documentazione richiesta, insistendo nelle richieste, tutte, già formulate.
E' assorbita l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc, risultando i rilievi mossi alla sentenza e le relative ragioni ben chiari, ciò che è confermato dal fatto che in relazione agli stessi la ha preso posizione, sicchè, non _1
emergendo nemmeno la manifesta infondatezza dell'impugnazione, non può accedersi alla fissazione della discussione orale ex art 350 bis, cpc.
Passando alle istanze istruttorie, l'appellante, che nell'atto introduttivo del grado ha chiesto ammettersi le prove richieste in primo grado e procedersi all'audizione dei figli, ha, nell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi dinanzi al Tribunale, richiamato ricorso e memoria ex art 183, comma 6, numero 1, cpc, ove non figurano richieste istruttorie: dette richieste compaiono nella memoria ex art 183, comma 6, numero 2, cpc, dovendosi al riguardo segnalare che
. non v'è ragione di ordinare l'esibizione della documentazione ivi indicata,
documentazione che, attenendo alla ricostruzione della sua condizione economico-patrimoniale, la era ed è tenuta a produrre in forza _1
dell'ordine rivolto alle parti dai decreti presidenziali del 8/7/2019 e del
20/9/2023, restando quindi da valutare l'eventuale condotta omissiva ai sensi dell'art 116 cpc (cfr Cass ord 225/2016),
. la stessa conclusione si impone con riferimento alla richiesta di esibizione documentale formulata dalla _1 . per tale ragione, non v'ha luogo all'effettuazione di indagini di polizia tributaria che, come noto, "non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche" (cfr Cass 4551/2012).
Non v'è poi ragione di procedere all'audizione dei figli, risultando la stessa ultronea in base agli elementi acquisiti.
Va negata l'espunzione dei documenti prodotti in questo grado dal , Pt_1
risultando verificata la condizione inerente il rispetto del diritto di difesa,
così come richiesta da, fra le altre, Cass ord 27234/2020, secondo la quale
“nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma
15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è
quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti”.
Quanto all'inammissibilità del fatto afferente il lavoro di nel bar, ER
inammissibilità addotta perché trattasi di fatto successivo all'emissione della sentenza impugnata, va segnalato che separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus e trovando applicazione il giudizio di revisione ex art. 9 L. n. 898 del 1970 soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass.3925 del 2012 nella quale è affermata l'ammissibilità di nuova domanda anche in corso di causa;
1824 del 2005)> (così in motivazione
Cass ord 174/2020).
Nemmeno appare configurabile l'inammissibilità dell'appello, dalla correlata al fatto che in primo grado il avrebbe _1 Pt_1
riconosciuto la condizione di non autosufficienza economica di Per_9
dichiarandosi disponibile a contribuire al suo mantenimento, sol che si consideri che la circostanza è stata appresa dal solo a posteriori. Pt_1
Tanto premesso, è da segnalare che, con gli accordi raggiunti in sede di separazione, il si è impegnato a versare alla a titolo di Pt_1 _1
mantenimento dei tre figli, e la somma complessiva ER Per_2 Per_6
mensile di euro 600.
Venendo alla posizione di , va precisato che, se è vero che nel nostro Per_2
ordinamento non esiste un limite di età prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto al mantenimento del figlio, è anche vero che il principio dell' impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio e nella valutazione degli indici di rilevanza enucleati dalla giurisprudenza (cfr Cass
ord 32406/2021): ora, va osservato che il ragazzo ha ampiamente superato la maggiore età -essendo quasi ventiquattrenne- e deve ritenersi aver terminato gli studi, visto che, come dallo stesso dichiarato, si era trasferito a Milano per lavoro, sicchè . vanno considerati l'età raggiunta, tale da far ritenere concluso il percorso formativo e di studi, e quanto riferito in audizione -il ragazzo avrebbe lasciato l'apprendistato di Roma per andare a lavorare a Milano e di aver lasciato anche il lavoro di Milano perché troppo faticoso, tornando a Roma ove svolgerebbe lavoretti giusto per comprarsi le sigarette-,
. il ragazzo ha acquisito una capacità lavorativa tant'è che svolge attività che egli stesso limita nell'impegno e dunque nella remuneratività,
. deve ritenersi che l'eventuale mancanza di autosufficienza economico/reddituale -ma secondo il padre il ragazzo avrebbe di fatto ammesso di lavorare nella struttura gestita dalla madre-, in assenza di ragioni individuali specifiche -quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione- sia ascrivibile ad un'inerzia colpevole cui certo non può conseguire l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ma al più il ricorso agli strumenti di sostegno sociale.
Quanto a il padre ha dedotto che la ragazza lavora al Bar Gran Sasso ER
di Monterotondo, documentando la circostanza con delle fotografie scaricate dai social, circostanza che la madre ha riconosciuto, adducendo tuttavia che la figlia non avrebbe superato il periodo di prova, nulla comprovando in proposito: la ragazza ha dunque avuto un'esperienza lavorativa che, seppur temporanea, ha segnato il suo ingresso nel mondo del lavoro, ciò cui dovrebbero seguire un'attivazione per il consolidamento della condizione lavorativa o il ricorso agli strumenti di sostegno sociale e non certo una retrocessione in termini di dipendenza economica.
Da quanto sopra discende, senza necessità di valutare la dedotta contrazione di reddito del , la revoca del contributo al mantenimento dei figli, Pt_1 con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, viste, come segnalato dall'odierno appellante, “le […] situazioni lavorative intervenute nelle more del giudizio di primo grado”.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra promosso,
così provvede:
. revoca i contributi paterni al mantenimento dei figli e con Per_2 ER
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado,
. condanna la al pagamento in favore del delle spese del _1 Pt_1
grado che liquida in euro 6300 per compensi, oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori