Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 401
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per motivazione assente/apparente

    La Corte ha ritenuto che la notifica della prima intimazione di pagamento fosse rituale e tempestiva, come rilevato dai giudici di primo grado, rigettando il motivo di appello.

  • Rigettato
    Illegittimità della conformità attestata dall'Avvocato Nominativo_1

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando che l'agente della riscossione può dimostrare la notifica producendo copia della cartella con la relazione di notifica, senza l'onere di produrre l'originale o la copia integrale. Tutte le cartelle sono risultate notificate regolarmente.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la rituale e tempestiva notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento impedisse il decorso del termine di prescrizione per le pretese tributarie, interessi e sanzioni, poiché la riscossione di questi ultimi soggiace allo stesso termine del credito principale.

  • Rigettato
    Errato calcolo di aggio ed interessi

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e nullità delle cartelle non precedute da avviso di accertamento

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione degli atti impositivi e omessa allegazione degli atti indicati

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Nullità ed illegittimità dei ruoli sottoscritti da soggetto privo di poteri

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Mancata applicazione delle regole di trasparenza e chiarezza su interessi, sanzioni e aggio

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento (mai impugnate) e delle intimazioni di pagamento rendesse improponibile ogni ulteriore questione sul merito della pretesa tributaria.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere per stralcio ex lege di ruoli

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle nn. 3, 5, 6 e 9, come concordato dalle parti. Ha rigettato la richiesta di cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 1 e 2, poiché di importo superiore a 1.000 euro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 401
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 401
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo