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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 02/02/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1308/2021 depositato il 27/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 631/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 05/11/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20420199006034067000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare il difensore del contribuente e il rappresentante dell'AdE che si riportano entrambi ai propri scritti e conclusioni dopo breve discussione e riporto puntuale dei crediti dell'Ente rimasti dopo intervenute agevolazioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi notificava alla signora Ricorrente_1
l'intimazione di pagamento n. 02420199006034067000, relativa ad importi recuperati a tassazione già oggetto delle dodici cartelle di pagamento di seguito indicate:
1) n. 02420090010906146000 relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno di imposta 2003;
2) cartella n. 02420100011998875000, relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno di imposta 2004;
3) cartella n. 02420110003512107000, relativa a sanzioni pecuniarie, per l'anno di imposta 2007;
4) cartella n. 02420110011482308000, relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno di imposta 2005 e 2006;
5) cartella n. 02420110012629137000, relativa alla tassa automobilistica, per l'anno di imposta 2005;
6) cartella n. 02420120000088066000, relativa all'AP, per l'anno di imposta 2008;
7) cartella n. 02420120012887500000, relativa all'AP ai 2009 e alla tassa automobilistica, per l'anno di imposta 2006;
8) cartella n. 02420130000183870000, relativa a sanzioni pecuniarie per l'anno di imposta 2009 (ruolo
2013/250028) e alla tassa sullo smaltimento rifiuti per gli anni di imposta 2008 e 2009 (ruolo 2013/470);
9) cartella n. 02420130001407437000, relativa alla tassa sullo smaltimento rifiuti, per l'anno di imposta 2008
e 2009;
10) cartella n. 02420130006367266000, relativa a AP e EF per l'anno di imposta 2007;
11) cartella n. 02420140007163514000, relativa a tasse automobilistiche, per l'anno di imposta 2008;
12) cartella n. 02420150006328719000, relativa a tasse automobilistiche, per l'anno di imposta 2009.
La contribuente presentava tempestivo ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 631, depositata il 5 novembre 2020, rigettava con compensazione delle spese, rilevando, tra l'altro, che alla Ricorrente_1 era stata già notificata il 18 settembre 2018, in relazione ai medesimi carichi, altra intimazione di pagamento, n. 02420189002453887000. La contribuente ha presentato appello avverso la sentenza n. 631 del 2020, deducendo:
1) error in procedendo: nullità della sentenza impugnata in quanto corredata da motivazione assente/ apparente, in violazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della costituzione - sulla rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 02420189002453887000; si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la prima intimazione di pagamento era stata «regolarmente notificata», senza analizzare il puntuale motivo di ricorso che contestava la ritualità della notifica, motivo che la contribuente ripropone alle pagine 6 – 10 dell'atto di appello;
2) sulla documentazione depositata in atti da Agenzia delle Entrate Riscossione - illegittimità della conformità attestata dall'Avv. Nominativo_1: si deduce che con il ricorso si era contestata la ritualità della notifica degli atti prodromici, e che l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio «mere copie fotostatiche dei referti di notifica», attestandone in maniera del tutto irrituale la conformità agli originali;
«per tale ragione la ricorrente chiedeva espressamente che il collegio adito volesse disporre nei confronti dell'Agente della Riscossione
l'ordinanza di produzione degli originali di tutti i referti di notifica depositati in atti. Tale richiesta veniva tacitamente rigettata dal Collegio di prime cure, senza motivazione alcuna»; alle pagine 25 e seguenti dell'atto di appello vengono sviluppate ulteriori considerazioni in merito alla «inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento notificatorio degli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento: cartelle di pagamento e ruoli in esse contenuti in violazione degli articoli 26 legge 602/73 e 60 del d.p.r. n. 600/73 e degli articoli 137 e ss cpc»;
3) sulla inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate: si ribadiscono le argomentazioni che erano state già sviluppate in prime cure e si reitera la richiesta di dichiarare inammissibile l'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente estromissione dell'Ufficio dal giudizio;
4) sulla richiesta pronuncia di intervenuta prescrizione: la contribuente ribadisce le argomentazioni che erano state già sviluppate in prime cure e reitera la richiesta di prendere atto dell'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti nonché degli interessi e delle sanzioni oggetto delle dodici cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento;
alle pagine 27 e seguenti dell'atto di appello vengono sviluppate ulteriori considerazioni in merito alla «intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria - applicazione termine breve poiché la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato», nonché sulla prescrizione di interessi e sanzioni;
5) errato calcolo di aggio ed interessi - risultanze della perizia giuridico econometrica allegata al presente atto: si ribadiscono le doglianze che erano già state dedotte in primo grado, fondate sulle risultanze di una consulenza di parte non contrastata dall'appellato e non presa in considerazione dai primi giudici;
6) «violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale preventivo - violazione dell'articolo 41 carta dei diritti fondamentali dell'u.e. - nullità delle cartelle non precedute dalla notifica dell'avviso di accertamento»: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 34 e seguenti;
7) vizio di motivazione degli atti impositivi - violazione dell'art. 3 legge 241/90 e violazione art. 7 comma 1
l. 212/2000 (statuto del contribuente) - applicazione art. 17 comma 7 della legge 112/2000, omessa allegazione degli atti indicati in parte motiva: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 38 e seguenti;
8) nullità ed illegittimità dei ruoli sottoscritti da soggetto privo di poteri – violazione/mancata applicazione dell'art. 12 co. 4 dpr 602/73: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 41 e seguenti
9) mancata applicazione delle regole di trasparenza e chiarezza in tema di interessi, sanzioni e aggio - illegittimità dell'aggio esattoriale: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 43 e seguenti
10) inesistenza della pretesa tributaria: deduce l'appellante che «In stretta connessione con quanto sopra argomentato e specificamente in seno al primo motivo di doglianza, si contesta la giuridica esistenza della pretesa tributaria portata dagli atti impugnati ed in ragione di ciò si chiede agli On.li Giudici aditi di pronunciare la nullità delle cartelle oggetto del contendere per i motivi su menzionati. L'odierna esponente contesta in toto il fatto costitutivo delle pretese tributarie, eccependo la nullità delle cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione impugnata poiché le dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d'imposta in contestazione non esprimevano importi a debito e pertanto, nulla è dovuto. Nulla è dovuto altresì per i tributi non soggetti a dichiarazione atteso che il fondamento della pretesa, ad oggi sconosciuto alla ricorrente, si ritiene pretestuosamente addebitato e perciò si chiede che ne venga fornita prova in giudizio. Attesa la mancata conoscenza di procedimenti a suo carico sia nella fase di contraddittorio con l'ente titolare del credito che nella successiva fase riscossiva, della quale nessuna notizia perveniva al contribuente, la legale conoscenza degli importi contestati è avvenuta a mezzo intimazione di pagamento».
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno depositato controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello.
Nell'imminenza dell'udienza dell'1 dicembre 2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative, evidenziando l'intervenuto stralcio ex lege dei ruoli affidati all'agente della riscossione ante 2015 ed aventi importi rientranti entro la soglia dei 1.000 euro, ed in particolare di quelli relativi alle cartelle sopra indicate ai numeri 3 (€ 560,11), 5 (€ 50,33), 6 (€ 447,01), 7 (€ 459,47), 9 (€ 227,29) e 11 (€ 452,17 + 65,75 + 875,30): chiedeva, in relazione ad esse, dichiararsi cessata la materia del contendere, e, in relazione alle restanti cartelle, prendere atto che i relativi crediti sono stati «investiti da prescrizione successiva quinquennale o triennale per assenza di atti interruttivi della prescrizione».
Anche Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memorie, rilevando che, in relazione alle sei cartelle per le quali l'appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, la n. 7 (n.
02420120012887500000) e la n. 11 (n. 02420140007163514000) «non risultano “azzerate” a seguito di annullamento ex lege, come riferito da controparte. La cartella n. 02420120012887500000, con riferimento al ruolo n. 2012/3519, indica un debito residuo di €.248,48 ed €. 36,33. La cartella n. 02420140007163514000, con riferimento ai ruoli nn. 2014/2220- 2222-2234, indica debiti residui rispettivamente di €. 317,19, di €.
47,80 ed €. 612,99».
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno illustrato quanto già dedotto nei rispettivi scritti, insistendo per il loro accoglimento;
il difensore del contribuente ha altresì depositato documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle cartelle nn. 3, 5, 6 e 9 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente osservato dalle parti processuali. In relazione alle residue cartelle, l'appello è destituito di fondamento e deve pertanto essere rigettato.
Occorre sinteticamente rilevare che:
1) tutte le cartelle per le quali è procedimento sono state tempestivamente e ritualmente notificate, così come emerge dalla documentazione agli atti, non rilevandosi alcun vizio nel procedimento notificatorio ritualmente adottato. In proposito si deve rammentare che, secondo l'oramai univoco e del tutto condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, "nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica" (Cassazione civile, sez. 6, 11 ottobre 2018, n.
25292); nello stesso senso, più di recente, Cassazione civile, sez. 5, n. 20769 del 21 luglio 2021, Rv. 661896:
"In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica"; è dunque platealmente infondato il motivo di appello sopra sintetizzato al punto 2). Tutte le cartelle di pagamento risultano essere state notificate con raccomandate a.r. spedite dall'Agente della Riscossione, e molte di esse risultano ricevute direttamente dalla destinataria odierna appellante (ivi compresa la n. 02420110012629137, che, al di là della inconferente apposizione del nome di tale Nominativo_2, risulta consegnata dalla signora Ricorrente_1, come pacificamente si ricava non solo dall'avere l'ufficiale giudiziario barrato la casella del “destinatario”, ma anche dalla firma apposta in calce, identica a quella che la Ricorrente_1 ha apposto in calce ad altre relate di notifica in atti): è dunque platealmente infondato il motivo di appello sopra sintetizzato al punto 10);
2) come ampiamente documentato dall'agente della riscossione, in relazione alle stesse cartelle l'odierna appellante ha ricevuto rituale notifica delle ulteriori intimazioni di pagamento n. 02420129010520236000
(maggio 2012), n. 02420129010520640000 (maggio 2012), n. 02420139009699690000 (marzo 2013) e n.
02420139009700001000 (marzo 2013);
3) nel settembre 2018 – come sinteticamente ma ineccepibilmente rilevato dai primi giudici: il che convince dell'infondatezza del motivo di appello sopra sintetizzato al punto 1) - l'odierna appellante ha ricevuto rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 02420189002453887000 (ricevuta presso l'esercizio commerciale da ella gestito da una persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come “incaricata”, come correttamente indicato sulla matrice della relata di notifica, con successiva spedizione della prescritta raccomandata informativa);
4) nel gennaio 2020 l'odierna appellante ha ricevuto rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
02420199006034067000;
5) la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento (mai impugnate) e delle intimazioni di pagamento n. 02420129010520236000, n. 02420129010520640000, n. 02420139009699690000, n. 02420139009700001000
e n. 02420189002453887000 (mai impugnate) impongono di ritenere che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02420199006034067000, non potesse essere interamente decorso il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie oggetto delle dodici cartelle esattoriali, nonché degli interessi e delle sanzioni, poiché, come è noto, "In tema di obbligazioni tributarie, la riscossione delle sanzioni irrogate contestualmente al tributo e degli accessori soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per il credito principale, in quanto oggetto di una prestazione strutturalmente unica. (Fattispecie in tema di cartelle esattoriali relative a IRPEF, sanzioni e interessi da ritardato pagamento, soggette a prescrizione ordinaria decennale). (Cassazione civile, sez. 3, n. 32374 dell'11 dicembre 2025)", termini di prescrizione che non risultano affatto decorsi neppure facendo ricominciare il conteggio dall'ultima notifica valida: il che convince dell'infondatezza del motivo di appello sopra sintetizzato al punto 4); 6) la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento (mai impugnate) e delle intimazioni di pagamento n. 02420129010520236000, n. 02420129010520640000, n. 02420139009699690000, n. 02420139009700001000
e n. 02420189002453887000 (mai impugnate) rende improponibile qualsivoglia ulteriore questione in relazione al merito della pretesa tributaria: tanto impone di ritenere infondati tutti gli ulteriori motivi di appello come sopra sintetizzati.
Va infine dato atto che il difensore del contribuente ha oggi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche in relazione ai crediti di cui alle cartelle nn. 1 e 2; come è noto, l'art. 4, primo comma, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - ha previsto che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati”: non può, pertanto, darsi corso alla richiesta difensiva, poiché risulta dagli atti che tanto la cartella n. 0242009001090614600 quanto quella n. 02420100011998875000 sono di importo superiore ad € 1.000.
In conclusione, al netto dei crediti oggetto di stralcio (quelli relativi alle cartelle nn. 3, 5, 6 e 9) l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese, liquidate
- come da tabella n. 24 allegata al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 - tenendo conto del valore della controversia, in € 2.000 per la fase di studio, in € 1.000 per la fase introduttiva ed in € 2.400 per la fase decisionale, e, dunque, in € 5.400, ridotti del 50%, e dunque fino ad € 2.700, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 55 del 2014, ed ulteriormente ridotto del 20%, e dunque fino ad € 2.160, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
P.Q.M.
la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle esattoriali nn. 02420110003512107000,
02420110012629137000, 02420120000088066000 e 02420130001407437000; rigetta quanto al resto l'appello del contribuente, che per l'effetto condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.160 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Così deciso in Lecce, il 28 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Michele Toriello
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TORIELLO MICHELE, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1308/2021 depositato il 27/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia, 10 72100 Brindisi BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 631/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 05/11/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20420199006034067000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare il difensore del contribuente e il rappresentante dell'AdE che si riportano entrambi ai propri scritti e conclusioni dopo breve discussione e riporto puntuale dei crediti dell'Ente rimasti dopo intervenute agevolazioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 15 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Brindisi notificava alla signora Ricorrente_1
l'intimazione di pagamento n. 02420199006034067000, relativa ad importi recuperati a tassazione già oggetto delle dodici cartelle di pagamento di seguito indicate:
1) n. 02420090010906146000 relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno di imposta 2003;
2) cartella n. 02420100011998875000, relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno di imposta 2004;
3) cartella n. 02420110003512107000, relativa a sanzioni pecuniarie, per l'anno di imposta 2007;
4) cartella n. 02420110011482308000, relativa alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per l'anno di imposta 2005 e 2006;
5) cartella n. 02420110012629137000, relativa alla tassa automobilistica, per l'anno di imposta 2005;
6) cartella n. 02420120000088066000, relativa all'AP, per l'anno di imposta 2008;
7) cartella n. 02420120012887500000, relativa all'AP ai 2009 e alla tassa automobilistica, per l'anno di imposta 2006;
8) cartella n. 02420130000183870000, relativa a sanzioni pecuniarie per l'anno di imposta 2009 (ruolo
2013/250028) e alla tassa sullo smaltimento rifiuti per gli anni di imposta 2008 e 2009 (ruolo 2013/470);
9) cartella n. 02420130001407437000, relativa alla tassa sullo smaltimento rifiuti, per l'anno di imposta 2008
e 2009;
10) cartella n. 02420130006367266000, relativa a AP e EF per l'anno di imposta 2007;
11) cartella n. 02420140007163514000, relativa a tasse automobilistiche, per l'anno di imposta 2008;
12) cartella n. 02420150006328719000, relativa a tasse automobilistiche, per l'anno di imposta 2009.
La contribuente presentava tempestivo ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sentenza n. 631, depositata il 5 novembre 2020, rigettava con compensazione delle spese, rilevando, tra l'altro, che alla Ricorrente_1 era stata già notificata il 18 settembre 2018, in relazione ai medesimi carichi, altra intimazione di pagamento, n. 02420189002453887000. La contribuente ha presentato appello avverso la sentenza n. 631 del 2020, deducendo:
1) error in procedendo: nullità della sentenza impugnata in quanto corredata da motivazione assente/ apparente, in violazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della costituzione - sulla rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 02420189002453887000; si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la prima intimazione di pagamento era stata «regolarmente notificata», senza analizzare il puntuale motivo di ricorso che contestava la ritualità della notifica, motivo che la contribuente ripropone alle pagine 6 – 10 dell'atto di appello;
2) sulla documentazione depositata in atti da Agenzia delle Entrate Riscossione - illegittimità della conformità attestata dall'Avv. Nominativo_1: si deduce che con il ricorso si era contestata la ritualità della notifica degli atti prodromici, e che l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio «mere copie fotostatiche dei referti di notifica», attestandone in maniera del tutto irrituale la conformità agli originali;
«per tale ragione la ricorrente chiedeva espressamente che il collegio adito volesse disporre nei confronti dell'Agente della Riscossione
l'ordinanza di produzione degli originali di tutti i referti di notifica depositati in atti. Tale richiesta veniva tacitamente rigettata dal Collegio di prime cure, senza motivazione alcuna»; alle pagine 25 e seguenti dell'atto di appello vengono sviluppate ulteriori considerazioni in merito alla «inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento notificatorio degli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento: cartelle di pagamento e ruoli in esse contenuti in violazione degli articoli 26 legge 602/73 e 60 del d.p.r. n. 600/73 e degli articoli 137 e ss cpc»;
3) sulla inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate: si ribadiscono le argomentazioni che erano state già sviluppate in prime cure e si reitera la richiesta di dichiarare inammissibile l'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente estromissione dell'Ufficio dal giudizio;
4) sulla richiesta pronuncia di intervenuta prescrizione: la contribuente ribadisce le argomentazioni che erano state già sviluppate in prime cure e reitera la richiesta di prendere atto dell'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti nonché degli interessi e delle sanzioni oggetto delle dodici cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento;
alle pagine 27 e seguenti dell'atto di appello vengono sviluppate ulteriori considerazioni in merito alla «intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della pretesa tributaria - applicazione termine breve poiché la cartella di pagamento non opposta non è suscettibile di acquistare efficacia di giudicato», nonché sulla prescrizione di interessi e sanzioni;
5) errato calcolo di aggio ed interessi - risultanze della perizia giuridico econometrica allegata al presente atto: si ribadiscono le doglianze che erano già state dedotte in primo grado, fondate sulle risultanze di una consulenza di parte non contrastata dall'appellato e non presa in considerazione dai primi giudici;
6) «violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale preventivo - violazione dell'articolo 41 carta dei diritti fondamentali dell'u.e. - nullità delle cartelle non precedute dalla notifica dell'avviso di accertamento»: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 34 e seguenti;
7) vizio di motivazione degli atti impositivi - violazione dell'art. 3 legge 241/90 e violazione art. 7 comma 1
l. 212/2000 (statuto del contribuente) - applicazione art. 17 comma 7 della legge 112/2000, omessa allegazione degli atti indicati in parte motiva: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 38 e seguenti;
8) nullità ed illegittimità dei ruoli sottoscritti da soggetto privo di poteri – violazione/mancata applicazione dell'art. 12 co. 4 dpr 602/73: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 41 e seguenti
9) mancata applicazione delle regole di trasparenza e chiarezza in tema di interessi, sanzioni e aggio - illegittimità dell'aggio esattoriale: il motivo, già posto a fondamento del ricorso, viene sviluppato nella seconda parte dell'atto di appello («questioni non accolte in primo grado e devolute ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 d.lgs. 546/92 alla cognizione della commissione tributaria regionale»), alle pagine 43 e seguenti
10) inesistenza della pretesa tributaria: deduce l'appellante che «In stretta connessione con quanto sopra argomentato e specificamente in seno al primo motivo di doglianza, si contesta la giuridica esistenza della pretesa tributaria portata dagli atti impugnati ed in ragione di ciò si chiede agli On.li Giudici aditi di pronunciare la nullità delle cartelle oggetto del contendere per i motivi su menzionati. L'odierna esponente contesta in toto il fatto costitutivo delle pretese tributarie, eccependo la nullità delle cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione impugnata poiché le dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d'imposta in contestazione non esprimevano importi a debito e pertanto, nulla è dovuto. Nulla è dovuto altresì per i tributi non soggetti a dichiarazione atteso che il fondamento della pretesa, ad oggi sconosciuto alla ricorrente, si ritiene pretestuosamente addebitato e perciò si chiede che ne venga fornita prova in giudizio. Attesa la mancata conoscenza di procedimenti a suo carico sia nella fase di contraddittorio con l'ente titolare del credito che nella successiva fase riscossiva, della quale nessuna notizia perveniva al contribuente, la legale conoscenza degli importi contestati è avvenuta a mezzo intimazione di pagamento».
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno depositato controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello.
Nell'imminenza dell'udienza dell'1 dicembre 2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative, evidenziando l'intervenuto stralcio ex lege dei ruoli affidati all'agente della riscossione ante 2015 ed aventi importi rientranti entro la soglia dei 1.000 euro, ed in particolare di quelli relativi alle cartelle sopra indicate ai numeri 3 (€ 560,11), 5 (€ 50,33), 6 (€ 447,01), 7 (€ 459,47), 9 (€ 227,29) e 11 (€ 452,17 + 65,75 + 875,30): chiedeva, in relazione ad esse, dichiararsi cessata la materia del contendere, e, in relazione alle restanti cartelle, prendere atto che i relativi crediti sono stati «investiti da prescrizione successiva quinquennale o triennale per assenza di atti interruttivi della prescrizione».
Anche Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato memorie, rilevando che, in relazione alle sei cartelle per le quali l'appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, la n. 7 (n.
02420120012887500000) e la n. 11 (n. 02420140007163514000) «non risultano “azzerate” a seguito di annullamento ex lege, come riferito da controparte. La cartella n. 02420120012887500000, con riferimento al ruolo n. 2012/3519, indica un debito residuo di €.248,48 ed €. 36,33. La cartella n. 02420140007163514000, con riferimento ai ruoli nn. 2014/2220- 2222-2234, indica debiti residui rispettivamente di €. 317,19, di €.
47,80 ed €. 612,99».
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno illustrato quanto già dedotto nei rispettivi scritti, insistendo per il loro accoglimento;
il difensore del contribuente ha altresì depositato documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle cartelle nn. 3, 5, 6 e 9 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente osservato dalle parti processuali. In relazione alle residue cartelle, l'appello è destituito di fondamento e deve pertanto essere rigettato.
Occorre sinteticamente rilevare che:
1) tutte le cartelle per le quali è procedimento sono state tempestivamente e ritualmente notificate, così come emerge dalla documentazione agli atti, non rilevandosi alcun vizio nel procedimento notificatorio ritualmente adottato. In proposito si deve rammentare che, secondo l'oramai univoco e del tutto condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, "nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica" (Cassazione civile, sez. 6, 11 ottobre 2018, n.
25292); nello stesso senso, più di recente, Cassazione civile, sez. 5, n. 20769 del 21 luglio 2021, Rv. 661896:
"In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica"; è dunque platealmente infondato il motivo di appello sopra sintetizzato al punto 2). Tutte le cartelle di pagamento risultano essere state notificate con raccomandate a.r. spedite dall'Agente della Riscossione, e molte di esse risultano ricevute direttamente dalla destinataria odierna appellante (ivi compresa la n. 02420110012629137, che, al di là della inconferente apposizione del nome di tale Nominativo_2, risulta consegnata dalla signora Ricorrente_1, come pacificamente si ricava non solo dall'avere l'ufficiale giudiziario barrato la casella del “destinatario”, ma anche dalla firma apposta in calce, identica a quella che la Ricorrente_1 ha apposto in calce ad altre relate di notifica in atti): è dunque platealmente infondato il motivo di appello sopra sintetizzato al punto 10);
2) come ampiamente documentato dall'agente della riscossione, in relazione alle stesse cartelle l'odierna appellante ha ricevuto rituale notifica delle ulteriori intimazioni di pagamento n. 02420129010520236000
(maggio 2012), n. 02420129010520640000 (maggio 2012), n. 02420139009699690000 (marzo 2013) e n.
02420139009700001000 (marzo 2013);
3) nel settembre 2018 – come sinteticamente ma ineccepibilmente rilevato dai primi giudici: il che convince dell'infondatezza del motivo di appello sopra sintetizzato al punto 1) - l'odierna appellante ha ricevuto rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 02420189002453887000 (ricevuta presso l'esercizio commerciale da ella gestito da una persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come “incaricata”, come correttamente indicato sulla matrice della relata di notifica, con successiva spedizione della prescritta raccomandata informativa);
4) nel gennaio 2020 l'odierna appellante ha ricevuto rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
02420199006034067000;
5) la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento (mai impugnate) e delle intimazioni di pagamento n. 02420129010520236000, n. 02420129010520640000, n. 02420139009699690000, n. 02420139009700001000
e n. 02420189002453887000 (mai impugnate) impongono di ritenere che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 02420199006034067000, non potesse essere interamente decorso il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie oggetto delle dodici cartelle esattoriali, nonché degli interessi e delle sanzioni, poiché, come è noto, "In tema di obbligazioni tributarie, la riscossione delle sanzioni irrogate contestualmente al tributo e degli accessori soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per il credito principale, in quanto oggetto di una prestazione strutturalmente unica. (Fattispecie in tema di cartelle esattoriali relative a IRPEF, sanzioni e interessi da ritardato pagamento, soggette a prescrizione ordinaria decennale). (Cassazione civile, sez. 3, n. 32374 dell'11 dicembre 2025)", termini di prescrizione che non risultano affatto decorsi neppure facendo ricominciare il conteggio dall'ultima notifica valida: il che convince dell'infondatezza del motivo di appello sopra sintetizzato al punto 4); 6) la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento (mai impugnate) e delle intimazioni di pagamento n. 02420129010520236000, n. 02420129010520640000, n. 02420139009699690000, n. 02420139009700001000
e n. 02420189002453887000 (mai impugnate) rende improponibile qualsivoglia ulteriore questione in relazione al merito della pretesa tributaria: tanto impone di ritenere infondati tutti gli ulteriori motivi di appello come sopra sintetizzati.
Va infine dato atto che il difensore del contribuente ha oggi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche in relazione ai crediti di cui alle cartelle nn. 1 e 2; come è noto, l'art. 4, primo comma, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - ha previsto che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati”: non può, pertanto, darsi corso alla richiesta difensiva, poiché risulta dagli atti che tanto la cartella n. 0242009001090614600 quanto quella n. 02420100011998875000 sono di importo superiore ad € 1.000.
In conclusione, al netto dei crediti oggetto di stralcio (quelli relativi alle cartelle nn. 3, 5, 6 e 9) l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese, liquidate
- come da tabella n. 24 allegata al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 - tenendo conto del valore della controversia, in € 2.000 per la fase di studio, in € 1.000 per la fase introduttiva ed in € 2.400 per la fase decisionale, e, dunque, in € 5.400, ridotti del 50%, e dunque fino ad € 2.700, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto ministeriale n. 55 del 2014, ed ulteriormente ridotto del 20%, e dunque fino ad € 2.160, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
P.Q.M.
la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle esattoriali nn. 02420110003512107000,
02420110012629137000, 02420120000088066000 e 02420130001407437000; rigetta quanto al resto l'appello del contribuente, che per l'effetto condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.160 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Così deciso in Lecce, il 28 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Michele Toriello