CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7235 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC SA presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7295 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Orlandi
Appellante
E
ONoparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: azione di responsabilità per concessione abusiva del credito
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del fallimento della ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 1188 del 2019 che ha rigettato le domande formulate dalla Curatela nei ON confronti della (d'ora in avanti anche e della ONoparte_1
[...] per il risarcimento dei danni derivanti dalla concessione abusiva del credito per CP_3 finanziare il piano aziendale di riconversione deliberato dalla in bonis. Parte_1
La Curatela – che ha prestato acquiescenza avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della – ha ONoparte_3 ON proposto impugnazione nei soli confronti della deducendo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso che sia stata fornita la prova del danno sofferto dalla in conseguenza dell'infruttuosa operazione di riconversione illecitamente Parte_1 ON finanziata dalla (danno consistente nella perdita di valore patrimoniale della partecipazione societaria nella Coal s.p.a.);
2) il tribunale ha erroneamente escluso l'esistenza di un collegamento tra il piano di ON riconversione illecitamente finanziato dalla e la vendita di due beni immobili disposta dalla per reperire gli ulteriori mezzi finanziari necessari per supportare Parte_1
l'operazione di riconversione;
3) il tribunale ha erroneamente posto le spese di lite interamente a carico della Curatela, ON benché la dovesse considerarsi soccombente sia rispetto alle eccezioni sollevate e alla richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sia sotto il profilo dell'accertamento della condotta illecita della banca. ON L'appellante ha concluso domandando la condanna della al risarcimento del danno da determinarsi:
1) nella misura di 1.398.149,97 € oltre accessori per il danno derivante dalla perdita del valore della partecipazione nella Coal s.p.a.;
2) nella misura di 6.636.000,00 € oltre accessori per il danno derivante dalla perdita degli immobili ceduti in esecuzione del piano di riconversione e 368.280,00 € oltre accessori per il danno derivante dalla perdita del canone mensile a seguito della cessione degli immobili.
In via istruttoria, la ha chiesto di ammettere le prove testimoniali indicate Parte_1 nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e - ove ritenuto necessario - di disporre una
CTU per accertare la misura del danno subìto. ON Si è costituita in giudizio la chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e domandando - nel merito – il rigetto dell'appello. ON In via subordinata, la ha chiesto di dichiarare la compensazione del credito vantato dalla Curatela con il proprio credito vantato nei confronti della società fallita.
2 ON La ha inoltre proposto appello incidentale condizionato – al fine di far “accertare e dichiarare che nessuna condotta illecita è imputabile alla banca per i fatti riguardanti il
Fallimento - deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha Pt_1 accertato la sussistenza di una condotta colposa posta in essere dalla banca per aver concesso alla il finanziamento de quo sulla base di una negligente valutazione del merito Parte_1 creditizio nonostante le anomalie presenti nella contabilità sella talio da ingenerare Parte_1 dubbi sulla veridicità dei bilanci depositati.
In applicazione del principio della ragione più liquida (artt. 24 e 111 Cost.) deve essere ON esaminato preliminarmente l'appello incidentale proposto dalla in quanto finalizzato a rimuovere il capo della sentenza di primo grado che ha accertato l'esistenza di una condotta colposa illecita posta in essere dalla banca nella vicenda de qua, accertamento logicamente pregiudiziale rispetto a quello relativo alla prova del danno risarcibile, che costituisce oggetto dell'appello principale.
La vicenda in esame può essere ricostruita come segue.
Il 27 ottobre 2009 il Consiglio di amministrazione della società capogruppo Parte_1 operante nel settore della distribuzione alimentare, ha deliberato un piano di riconversione così strutturato:
1) acquisizione da parte della previa concessione di un mutuo ipotecario da Parte_1 ON parte della di un immobile di proprietà della Coal s.p.a. (società controllata dalla stessa per un corrispettivo pari a 10.000.000,00 €; Parte_1
2) dismissione dell'attività logistica che veniva effettuata per l'intero gruppo nel Pt_1 suddetto immobile, che sarebbe stato destinato ad attività di “cash and carry”;
3) impiego, da parte della Coal s.p.a., del corrispettivo ottenuto dal trasferimento dell'immobile per l'acquisizione della totalità delle quote della RIZ ONE s.r.l., con conseguente acquisto dei punti vendita di cui quest'ultima era titolare;
ON
4) versamento da parte della dell'importo del mutuo concesso alla Parte_1 direttamente in favore dei cessionari delle quote della RIZ ONE s.r.l., in pagamento del corrispettivo dell'acquisto delle quote da parte della Coal s.p.a.;
5) dismissione di tre aziende operanti nella provincia di Frosinone di proprietà di altre società del gruppo Pt_1 ON Il mutuo ipotecario concesso dalla con atto notarile del 19 febbraio 2010 era un elemento imprescindibile per la sostenibilità finanziaria della suddetta operazione di riconversione deliberata dalla Parte_1
La concessione del finanziamento era tuttavia subordinata ad una “accounting review”
«avente come obiettivo l'acquisizione di un conforto sull'attendibilità del bilancio d'esercizio e consolidato redatto dal borrower che è certificato senza riserva ma da un revisore indipendente a noi non noto (dott. con studio in Frosinone)» (documento n. 18 Per_1 allegato all'atto di citazione in primo grado).
La valutazione della documentazione contabile è stata poi effettivamente svolta, su
3 ON incarico della dalla società di revisione la cui relazione ONoparte_3
(documento n. 20 allegato all'atto di citazione in primo grado), sebbene contenente alcuni rilievi negativi, non è stata evidentemente reputata tale da impedire la concessione del mutuo ipotecario alla Parte_1
Il tribunale, pur ritenendo non provato il danno lamentato dalla Curatela quale effetto ON dell'insuccesso del suddetto piano di riconversione, ha accertato che in capo alla è configurabile una condotta colposa per aver concesso il mutuo ipotecario finalizzato a finanziare la descritta operazione deliberata dalla Parte_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto infatti che la banca, consapevole della complessiva operazione progettata dalla società finanziata, abbia svolto un'indagine superficiale sul valutazione del merito creditizio della sia perché ha conferito alla società di Parte_1 revisione un incarico inidoneo a verificare in modo completo quale fosse la CP_3 situazione economica, patrimoniale e finanziaria della sia perché non ha preso in Parte_1 considerazione le anomalie che la società di revisione ha segnalato nella sua relazione del 1° febbraio 2010. ON Ad avviso del tribunale la alla luce dei rilievi contenuti nella relazione della CP_3
avrebbe dovuto approfondire l'indagine sul merito creditizio della
[...] Parte_1
Inoltre, anche a precidere dall'esame svolto dalla società di revisione, non avrebbe potuto non notare «un'anomalia evidente quale quella del valore complessivo delle note di credito» (pag. ON 22 della sentenza di primo grado). La avrebbe dunque colposamente erogato il credito alla facendosi concedere molteplici garanzie a presidio dell'obbligo restitutorio. Parte_1 ON La contesta con l'appello incidentale le conclusioni cui è giunto il tribunale, non condividendo le argomentazioni su cui si fonda l'accertamento della responsabilità della banca. ON La ha dedotto al riguardo che, nell'ambito del procedimento penale sugli atti di mala gestio che sarebbero stati commessi dagli amministratori e i sindaci della Parte_1 non solo non è stata prospettata una responsabilità concorrente della banca ai sensi dell'art. 110
c.p., ma la banca è stata riconosciuta addirittura come persona offesa e parte civile in relazione alla falsificazione delle scritture contabili della che l'avrebbe indotta in errore Parte_1 nella valutazione del merito creditizio della società finanziata.
Secondo l'appellante incidentale, dalle dichiarazioni rese dal dott. (socio di Per_2
) e dal dott. (consulente del p.m.), ascoltati in veste di testimoni nel CP_3 Per_3 corso del dibattimento del processo penale, è emerso che l'incarico di revisione «è stato svolto sulla base della documentazione consegnata dalla ossia il bilancio di verifica e Pt_1
l'estratto del libro giornale, e che l'importo delle note di credito che risultava da questa documentazione (pari ad € 6.638.728) appariva ragionevole in relazione al fatturato complessivo e che le anomalie emerse non erano allarmanti o comunque ostative all'erogazione del mutuo» (pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). ON La evidenzia tuttavia che il materiale contabile su cui aveva lavorato la CP_4
[...
[...] era stato manipolato per impedire alla società di revisione di rilevare le incongruenze
[...] ON nella contabilizzazione delle note di credito, sì che la non poteva accorgersi del fatto che il gruppo versasse in una situazione di dissesto finanziario. Pt_1 ON La evidenzia inoltre che dalle relazioni allegate al bilancio dell'esercizio 2008 redatte dal collegio sindacale e dal revisore contabile non emergevano anomalie o fatti censurabili. Riferisce la banca che «al 31/12/2008, il patrimonio netto della presentava Pt_1 un saldo di bilancio pari a complessivi € 38.128.462, di cui € 4 mln di capitale sociale, € 32,3 mln circa di riserva di rivalutazione, € 253 mila circa di riserva legale, € 1,3 mln circa di riserva statutaria ed € 233 mila di utile d'esercizio. Pertanto, a fronte di complessivi € 40 mln circa di debiti, la Società disponeva di € 47,8 mln circa di immobilizzazioni (di cui € 44,3 mln circa di fabbricati) ed € 30,4 mln circa di attivo circolante (magazzino, crediti e disponibilità liquide). Tali informazioni sono state utilizzate a supporto dell'istruttoria bancaria per la verifica sulla patrimonializzazione della la cui sottocapitalizzazione non era, per la Pt_1 documentazione disponibile, immaginabile» (pagg. 36 e 37 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). ON La ritiene che non fosse obbligata ad effettuare, per il tramite della , CP_3 una vera e propria attività di revisione sulla contabilità aziendale, in quanto tale certificazione era stata già rilasciata dal dott. (revisore che, prima dell'avvio del procedimento Persona_4 penale, non aveva mai dato adito a sospetti di irregolarità).
È in questo scenario che la banca – secondo quanto esposto dall'appellante incidentale –
«ha deliberato, proprio per ottenere un'ulteriore e più approfondita analisi dell'ultimo bilancio disponibile, di conferire alla primaria società specializzata in analisi societarie e bilancistiche Ernst & Young l'incarico di verificare le principali voci del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31/12/2008» (pag. 36 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). ON Secondo la una conferma della legittimità della concessione del finanziamento dovrebbe rinversi nel fatto che:
1) dall'interrogazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata prima della stipulazione del mutuo ipotecario non emergevano criticità a carico della e Parte_1 ON dell'intero gruppo facente capo ad essa (documento n. 6 allegato al fascicolo della;
2) tra il 2009 e il 2010, per ammissione della stessa Curatela, sono stati deliberati due finanziamenti da Unicredit S.p.A. per un totale di 7.900.000,00 €;
3) esisteva un Business Plan del Gruppo Midal relativo al periodo 2008-2014 da cui affioravano significativi obiettivi strategici che avrebbero dovuto portare al consolidamento della posizione di mercato nell'area di Latina (docc. 7 e 8, all. 2). Si prevedeva, in particolare,
l'acquisto e la ristrutturazione da parte della holding dell'immobile di proprietà Parte_1 della controllata Coal s.p.a., da destinare a nuovo “cash and carry”, nonché l'acquisto da parte della Coal s.p.a. di quattro nuovi supermercati situati in Latina già funzionanti da anni. ON Le doglianze della sono fondate.
5 La concessione abusiva di credito si ha quando una banca concede credito pur sapendo, o potendo sapere, che l'impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile, sì che alla banca si rimprovera una condotta, dolosa o colposa, che consente di mantenere artificiosamente in vita l'imprenditore in stato di crisi, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno pari all'aggravamento del dissesto.
Come precisato dalla Corte di cassazione, il legislatore, attraverso una pluralità di istituti giuridici disciplinati dalla legge fallimentare e oggi dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, mostra «un netto favor verso il sostegno finanziario dell'impresa, ai fini della risoluzione della crisi attraverso istituti che ne scongiurino il fallimento, favorendo la maggiore soddisfazione dei creditori». Pertanto, nella ricerca di un delicato bilanciamento di interessi nel discrimine tra il legittimo sostegno di un'impresa in crisi e un illegittimo finanziamento che non faccia altro che aggravare un dissesto irrimediabile, si è ritenuto che
«Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi» (Cass. 18610/2021).
L'esistenza di un rischio insito in un investimento deliberato da una azienda in crisi non è dunque ostativo alla legittima concessione di un finanziamento in grado di sostenere il progetto imprenditoriale, tutte le volte in cui la banca che eroga il finanziamento abbia in buona fede ritenuto che vi siano ragionevoli e concrete possibilità che l'impresa - proprio grazie al finanziamento ricevuto - rimanga sul mercato.
Ritiene il Collegio che, in base a una valutazione che tenga conto delle informazioni a ON disposizione della nel momento in cui ha concesso il finanziamento alla e Parte_1 dell'istruttoria espletata dalla banca, non sussistono elementi tali da far emergere una condotta ON colposa da parte della
Come esposto nell'appello incidentale, la banca ha deliberato il finanziamento per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Coal s.p.a. sulla base del piano aziendale presentato dalla e finalizzato a rafforzare la propria posizione commerciale nella zona di Parte_1
Latina. In particolare, per quanto riguarda la ristrutturazione dell'immobile acquistato dalla
Coal s.p.a. da destinare all'attività di “cash and carry”, il piano prevedeva che «Nelle previsioni, a lavori ultimati, la superficie di vendita sarà di mq 6.000 (rispetto ai 3.000 mq dell'attuale struttura), con un fatturato a regime nel 2015 di Euro 34 milioni». In merito, invece, all'incasso derivante dalla vendita alla capogruppo, si stabiliva che sarebbe stato utilizzato dalla controllata Coal s.p.a. «per l'acquisizione di 4 supermercati in Latina al prezzo di Euro 10,8 milioni che, nel 2008, con insegna SISA, hanno conseguito un fatturato di Euro
35,1 mln.» (documento n. 18 allegato all'atto di citazione in primo grado).
6 ON Si trattava di un progetto che la sulla base della documentazione contabile della di cui poteva disporre, ha ritenuto evidentemente non irragionevole, decidendo di Parte_1 affidare a proprie spese alla il compito di controllare il bilancio ONoparte_3
d'esercizio e il bilancio consolidato dell'anno 2008, dal momento che la loro certificazione – avvenuta senza alcuna riserva – proveniva da un professionista (il dott. che la banca Per_1 non conosceva. ON Agendo secondo buona fede, la ha effettuato un ulteriore approfondimento sui bilanci della relativi all'esercizio 2008, mentre i bilanci relativi all'anno 2009 non Parte_1 sono stati sottoposti ad esame solo perché non ancora disponibili nel momento in cui è stata decisa la concessione del finanziamento (documento n. 18 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Prima di erogare il mutuo, poi, la banca ha anche interrogato la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia. Dall'accesso effettuato non emergevano “sofferenze di sistema” in relazione agli anni 2007, 2008 e 2009, ma solo sconfinamenti (documento n. 6 allegato al ON fascicolo della . ON È ragionevole ritenere, in definitiva, che la scelta operata dalla – valutata secondo il criterio della prognosi postuma – risulti immune da censure e coerente con le valutazioni del merito creditizio che la banca è tenuta ad eseguire, avuto riguardo ai dati contabili di cui la banca poteva disporre (v. infra).
Si deve tenere presente infatti che la godeva, al momento della valutazione Parte_1 del merito creditizio, di un “rating B4” (documento n. 18 allegato all'atto di citazione in primo grado), che è quello riconosciuto ad un'impresa dotata di un equilibrio finanziario non completamente stabile in cui il rischio di default, sebbene sopra la media, risulta comunque accettabile.
Lo scenario che la banca aveva davanti corrisponde dunque al quadro raffigurato negli scritti difensivi della Curatela, ossia quello di un'azienda non del tutto florida, ma neppure in condizione di dissesto finanziario tale da non poter più permanere sul mercato. In questo contesto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante principale, non è sindacabile dal giudice l'opportunità della scelta effettuata dall'istituto di credito nel momento in cui ha deciso di finanziare un'impresa che all'epoca non appariva, sulla base di una contabilità di cui ancora non era stata scoperta la falsità, priva di concrete prospettive di superamento della crisi. ON A diversa conclusione non conducono né il fatto che la per la concessione del finanziamento, si sia fatta rilasciare plurime garanzie, né il ridotto ambito dell'incarico conferito alla società di revisione e i rilievi contenuti nella relazione da ONoparte_3 quest'ultima redatta.
Per quanto riguarda il primo aspetto, deve ritenersi che il rischio comunque insito nell'esecuzione del piano imprenditoriale e la presenza di una situazione economico-finanziaria ON connotata anche da elementi negativi abbiano del tutto legittimamente indotto la a rafforzare in maniera consistente la tutela dell'obbligo restitutorio, senza che ciò valesse a
7 rendere irragionevole la scelta dell'istituto di credito di finanziarie il progetto di riconversione presentato dalla Parte_1
Per quanto riguarda, invece, l'incarico di revisione conferito alla il ONoparte_3 ON Collegio ritiene che non possa essere censurata la scelta della di conferire un incarico dalla portata ridotta, finalizzato a verificare solo alcune poste di bilancio. Come correttamente esposto con l'appello incidentale, non era obbligo cautelare della banca espletare un'ulteriore approfondita e complessiva revisione delle scritture contabili della dal momento Parte_1 che i bilanci erano stati certificati senza riserve e la relazione del collegio sindacale non metteva in luce criticità tali da fare ritenere irrealizzabile il risanamento dell'impesa finanziata.
Quanto ai profili di criticità esposti nella relazione redatta dalla ONoparte_3 essi incidono sui seguenti aspetti: incoerenza della procedura di ammortamento nel tempo con riferimento alla voce “immobilizzazioni immateriali” (pag. 9 della relazione); rivalutazioni effettuate sulle immobilizzazioni materiali senza il rispetto delle procedure indicate dall'Agenzia delle Entrate (pag. 11 della relazione); con riguardo alle rimanenze, mancanza del tabulato di magazzino per l'individuazione di articoli a lenta movimentazione (pag. 11 della relazione); in merito alla voce “disponibilità liquide e debiti verso banche”, erronea iscrizione del saldo di consistenza di cassa dei punti vendita della società alla voce “banche c/o versamenti” invece che alla voce dei crediti finanziari a breve termine (pag. 14 della relazione); relativamente alla voce “crediti verso clienti”, mancata consegna del dettaglio dei crediti scaduti (pag. 15 della relazione); erronea iscrizione in bilancio del valore per “debiti verso altri finanziatori (pagg. 20 e 21 della relazione); mancato accantonamento di una fattura di competenza dell'esercizio 2008 di € 200.000,00 emessa dalla controllata Coal s.p.a. nell'analisi dei debiti verso fornitori (pag. 22 della relazione); risultato netto negativo della gestione finanziaria per oltre due milioni di euro nell'ambito dell'analisi del conto economico (pag. 25 della relazione).
Ritiene la Corte che tali elementi fossero privi di significativo rilievo e che comunque ON non fossero tali da far sospettare alla che la documentazione contabile fosse stata in realtà falsificata e che la versasse in uno stato d'insolvenza irreversibile. Parte_1 ON Che i dati contabili rappresentati alla non fossero allarmanti è confermato dal fatto che – come emerso solo dopo l'erogazione del mutuo – alcune voci di bilancio sottoposte al controllo della società di revisione (debiti verso fornitori e note di credito) erano state manipolate proprio per dissimulare la reale situazione finanziaria in cui versava la Parte_1 ciò che ha tratto in inganno la stessa società di revisione incaricata di esaminare i bilanci, la quale non ha mosso rilievi su tali poste di bilancio. ON La valutazione del merito creditizio operata dalla è stata negativamente influenzata dalle alterazioni contabili poste in essere dagli organi della per determinare una Parte_1 situazione di apparenza che ha consentito alla società finanziata di portare avanti il piano di riconversione (v. pag. 115 della relazione del dott. consulente tecnico del Persona_5
p.m. nel procedimento penale avviato dopo il fallimento della in cui si legge che: Parte_1
8 «le gravi alterazioni dei dati contabili interni (libro giornale, partitari) ed esterni (bilanci pubblicati) di cui si è riferito – replicate dall'esercizio 2005 al 2009 – hanno consentito a
– dissimulando il proprio dissesto – di proseguire l'attività di impresa con Parte_1 aggravamento del deficit ed ulteriore ricorso al credito»).
Risulta documentato che il piano di riconversione non ha avuto l'esito sperato. Già nel
2011, infatti, la si è vista costretta a proporre domanda di concordato preventivo, il Parte_1 cui insuccesso ha poi aperto la strada alla dichiarazione di fallimento. ON Quanto al mutuo ipotecario concesso dalla già il pagamento della prima rata - la cui scadenza era fissata al 19 agosto 2011 - è rimasto inadempiuto. Pochi giorni dopo (il 23 agosto
2011) l'istituto di credito convocò il presidente del Consiglio di amministrazione della Pt_1
che confermò che a seguito di una due diligence era emersa una massa debitoria molto
[...] più consistente rispetto a quella rappresentata nelle scritture contabili e che non c'era altra alterativa che tentare l'accesso a un concordato preventivo (v. pagg. 11 e 12 dell'allegato alla ON memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla .
Le scritture contabili della erano infatti state manipolate dolosamente, per Parte_1 fare apparire una situazione economico-finanziaria diversa da quella reale. Per tale motivo, a seguito del fallimento, è stato avviato contro amministratori, sindaci e revisore della Pt_1 un procedimento penale che ha condotto alla formulazione di molteplici capi
[...]
d'imputazione per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio.
Tra i reati contestati c'era anche quello di ricorso abusivo al credito (artt. 110 c.p., 225 e
218 del r.d. n. 267 del 1942, all'epoca vigenti), addebitato agli imputati perché, in concorso tra loro, «dissimulando il grave squilibrio economico-patrimoniale della in essere Parte_1 già dall'esercizio 2005, formavano una falsa contabilità parallela composta dal Libro
Giornale e dal Bilancio di Verifica al 31/12/2008 in cui viene rappresentato un minore indebitamento ed un minore importo delle note di credito, al fine da comprovare lo stato di solidità della società, così da ottenere il mutuo ipotecario n. 6095723 concesso dalla CP_5
il 19/02/2010 per € 8.575.000,00 ed erogato per € 7.000.000,00 (atto Notaio
[...]
di Latina) finalizzato a finanziare l'acquisto dell'immobile, sito in Latina via Persona_6
Gloria snc, di proprietà della controllata COAL S.p.a. in particolare:
– e per avere dato indicazioni ONoparte_6 ONoparte_7 Persona_4 ad impiegato addetto all'aggiornamento ed alla stampa dei libri Testimone_1 contabili della , di predisporre un falso Bilancio di Verifica (denominato Parte_1
“situazione contabile sintetica al 31/12/2008”) ed un falso Libro Giornale da consegnare al Cont team della società di revisione incaricata dalla di verificare CP_3
l'attendibilità dei conti della in cui l'importo delle note di credito da ricevere Parte_1 veniva indicato in € 6.638.728,00 in luogo del dato contabile di € 22.659.367,22 indicato nella contabilità ufficiale e nel bilancio depositato presso il registro delle imprese, così da rendere il predetto dato credibile e congruo;
per avere conosciuto ed approvato l'intera operazione quale Presidente CP_8
9 ON del CDA» (documento n. 17 del fascicolo della . ON Rispetto a tale reato la è stata riconosciuta persona offesa e parte civile.
Nel corso del dibattimento, il consulente tecnico del pubblico ministero (dott.
[...]
ha affermato che «il libro giornale ufficiale che ho esaminato e che era già Per_5 contaminato da una serie di appostazioni economico-finanziarie rilevantissime, tanto da aver modificato, sostanzialmente, i risultati, bene, questo libro giornale manipolato fu ulteriormente manipolato per mettere in condizione, probabilmente, la società di revisione di non rilevare dei conti evidentemente incongruenti, quali le note di credito, l'importo abnorme e la dinamica incongruente delle note di credito da ricevere, che ovviamente, ad un ragioniere, diciamo, di primissima esperienza già avrebbero destato più di qualche perplessità, ad un operatore qualificato, quale la società di revisione, avrebbero dato solo certezze sulla inattendibilità del dato contabile» (v. pag. 17 dell'allegato della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. ON depositata dalla . ON Con specifico riguardo al merito creditizio valutato dalla il consulente del p.m. ha poi affermato che «la banca ha basato le proprie valutazioni di merito creditizio su un dato di bilancio che nel suo risultato ultimo nell'ambito del lavoro svolto dalla società di revisione non
è stato modificato, perché l'importo netto dei debiti di fornitura comunque appariva pari a sedici milioni, poco più di sedici milioni. Questo risulta nel libro giornale MIDAL interno, e risulta pubblicato nel bilancio 2008. Ma questo era un dato certamente inquinato dalle note di credito da ricevere che ammontavano ad oltre ventitré milioni di euro. Quindi il dato dell'indebitamento, quindi la debitoria su cui lavora la banca è certamente un dato compresso, quindi, molto molto ridotto, in maniera consistente, addirittura oltre la metà del proprio ammontare. Poi viene svolto un ulteriore lavoro d'intervento sulle scritture contabili, sulla composizione di questo dato, dei sedici milioni, perché se fosse stata conservata la composizione che emerge dal libro giornale ufficiale, un operatore qualificato e specializzato, quale la società di revisione, avrebbe certamente individuato il problema» (pag. 18 ON dell'allegato della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla .
In buona sostanza, a fronte di una effettiva esposizione debitoria verso i fornitori pari a circa 55.000.000,00 € (come accertato dal consulente tecnico nominato dalla Procura della
Repubblica), nella contabilità ufficiale della era indicato un importo notevolmente Parte_1 inferiore di debiti verso i fornitori (38.977.000,00 €) e un importo insolitamente elevato di note di credito che la avrebbe dovuto ricevere dai propri fornitori (22.659.367,00 €), ma Parte_1 questa contabilità (già di per sé manipolata) non fu mai messa a disposizione della società di ON revisione incaricata dalla di verificare la solidità finanziaria della in quanto Parte_1 alla fu consegnato un falso libro giornale in cui i dati contabili erano stati CP_3 ulteriormente manipolati indicando un ammontare notevolmente inferiore di debiti verso i fornitori (22.956.972,00 €) e di note di credito emesse dai fornitori (6.638.728,00 €) - al fine di non far insospettire gli esperti della società di revisione - e in entrambi i casi l'importo netto dei debiti esposti (poco più di 16.000.000 €) era meno di un terzo dei debiti effettivi accertati dal
10 consulente tecnico della Procura della repubblica (55.000.000,00 €).
Il dato contabile reale, chiaramente determinante ai fini della valutazione del merito creditizio, non era dunque a disposizione né della società di revisione che ha analizzato la ON documentazione consegnata dalla né la (che proprio sulla relazione di Parte_1 CP_3 ha fatto affidamento al fine di valutare il merito creditizio della .
[...] Parte_1
Quanto è emerso in sede penale nel contraddittorio tra le parti induce a ritenere priva di colpa la condotta della banca che ha valutato il merito creditizio della dovendosi Parte_1 ritenere che le manipolazioni operate sui bilanci della società e sui libri contabili - rispetto alle ON ON quali la è persona offesa e soggetto danneggiato - abbiano impedito alla di avere contezza della grave situazione di crisi finanziaria in cui versava la avendo avuto Parte_1 come scopo quello di far apparire ragionevole il piano di riconversione predisposto dalla società per rafforzare la posizione commerciale del Gruppo Midal nella zona di Latina.
Secondo la Curatela, «non c'è dubbio che se l'Istituto di credito avesse valutato lo stato di salute di alla luce dei dati contabili 2006/2007/2008 depurati delle migliorative Parte_1 partite inquinanti (cd. “note di credito”) di cui si è ampiamente riferito e comunque di tutta la situazione operativa delle 22 società controllate, l'esito dell'istruttoria sarebbe stato ben diverso.
Si può giungere a tale conclusione semplicemente esaminando i dati di bilancio depurati, dai quali emergono perdite consistenti, patrimonio netto negativo e debiti commerciali doppi rispetto a quelli dichiarati: in sintesi, uno stato di dissesto, latente dal 2008 (ma visibile ad operatori specializzati) ed ufficialmente emerso soltanto nel dicembre 2011 al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, nel quale la società si presentava con i conti sociali depurati da 40 milioni di crediti falsi (le note di credito), al punto che il perito rifiutava l'asseverazione» (pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
La Curatela del fallimento della riconosce che i dati contabili di bilancio resi Parte_1 ON disponibili alla erano stati falsificati, ma ritiene che la banca fosse in grado di accorgersi dello stato di dissesto dissimulato dalla senza tuttavia chiarire in base a quali Parte_1 ON elementi la (prima) e la (poi) avrebbero dovuto accorgersi della falsità CP_3 delle poste indicate in bilancio.
Il ragionamento della Curatela si fonda sui dati contabili emersi dopo la concessione del mutuo ipotecario e non tiene conto del fatto che la documentazione contabile consegnata dalla alla era stata oggetto di un'ulteriore manipolazione proprio per Parte_1 CP_3 evitare che la società di revisione si accorgesse dell'anomala entità delle note di credito appostate in bilancio (v. supra).
In realtà, come si è visto in precedenza, la condotta fraudolenta posta in essere dalla ha raggiunto esattamente il risultato conseguito, perché la società di revisione Parte_1 ON incaricata dalla di esaminare i bilanci della nell'analizzare la voce “debiti Parte_1 ON verso fornitori”, non ha avuto la possibilità di rappresentare alla che l'ammontare delle note di credito fosse di molto superiore rispetto a quello indicato nella contabilità messa a sua
11 ON disposizione, impedendo alla di conoscere quale fosse la reale situazione finanziaria della
Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello incidentale va dunque accolto, ON dovendosi escludere in radice qualsiasi responsabilità della nella erogazione del finanziamento ad una società che versava già in uno stato di grave crisi finanziaria alla data in cui il finanziamento è stato concesso.
All'accoglimento dell'appello incidentale segue l'assorbimento dell'appello principale
(proposto dalla Curatela avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova e che ha posto le spese processuali a carico dell'attrice soccombente), con conseguente rigetto delle richieste istruttorie avanzate dalla
Curatela al fine di accertare l'ammontare del danno subito dalla per effetto della Parte_1 perdita di valore patrimoniale della partecipazione societaria nella Coal s.p.a.
Le ulteriori richieste istruttorie (prova per testi;
c.t.u. contabile) risultano invece non rilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia, in quanto l'ampia produzione documentale consente di per sé di esprimere un giudizio sull'adeguatezza dell'istruttoria ON condotta dalla prima della concessione del finanziamento.
All'accoglimento dell'appello incidentale segue la condanna della Curatela del fallimento della al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi CP_9
40.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale proposto dalla ONoparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1188 del 2019 e per l'effetto dichiara che nessuna responsabilità può essere ascritta alla per i danni ONoparte_1 lamentati dalla Curatela del fallimento della Parte_1
2) dichiara assorbito l'appello proposto dalla Curatela del fallimento della Parte_1
3) condanna la Curatela del fallimento della al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della liquidandole in complessivi ONoparte_1
40.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI IC SA
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC SA presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 7295 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Orlandi
Appellante
E
ONoparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti
Appellata e appellante incidentale
OGGETTO: azione di responsabilità per concessione abusiva del credito
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del fallimento della ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 1188 del 2019 che ha rigettato le domande formulate dalla Curatela nei ON confronti della (d'ora in avanti anche e della ONoparte_1
[...] per il risarcimento dei danni derivanti dalla concessione abusiva del credito per CP_3 finanziare il piano aziendale di riconversione deliberato dalla in bonis. Parte_1
La Curatela – che ha prestato acquiescenza avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti della – ha ONoparte_3 ON proposto impugnazione nei soli confronti della deducendo che:
1) il tribunale ha erroneamente escluso che sia stata fornita la prova del danno sofferto dalla in conseguenza dell'infruttuosa operazione di riconversione illecitamente Parte_1 ON finanziata dalla (danno consistente nella perdita di valore patrimoniale della partecipazione societaria nella Coal s.p.a.);
2) il tribunale ha erroneamente escluso l'esistenza di un collegamento tra il piano di ON riconversione illecitamente finanziato dalla e la vendita di due beni immobili disposta dalla per reperire gli ulteriori mezzi finanziari necessari per supportare Parte_1
l'operazione di riconversione;
3) il tribunale ha erroneamente posto le spese di lite interamente a carico della Curatela, ON benché la dovesse considerarsi soccombente sia rispetto alle eccezioni sollevate e alla richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., sia sotto il profilo dell'accertamento della condotta illecita della banca. ON L'appellante ha concluso domandando la condanna della al risarcimento del danno da determinarsi:
1) nella misura di 1.398.149,97 € oltre accessori per il danno derivante dalla perdita del valore della partecipazione nella Coal s.p.a.;
2) nella misura di 6.636.000,00 € oltre accessori per il danno derivante dalla perdita degli immobili ceduti in esecuzione del piano di riconversione e 368.280,00 € oltre accessori per il danno derivante dalla perdita del canone mensile a seguito della cessione degli immobili.
In via istruttoria, la ha chiesto di ammettere le prove testimoniali indicate Parte_1 nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e - ove ritenuto necessario - di disporre una
CTU per accertare la misura del danno subìto. ON Si è costituita in giudizio la chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e domandando - nel merito – il rigetto dell'appello. ON In via subordinata, la ha chiesto di dichiarare la compensazione del credito vantato dalla Curatela con il proprio credito vantato nei confronti della società fallita.
2 ON La ha inoltre proposto appello incidentale condizionato – al fine di far “accertare e dichiarare che nessuna condotta illecita è imputabile alla banca per i fatti riguardanti il
Fallimento - deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha Pt_1 accertato la sussistenza di una condotta colposa posta in essere dalla banca per aver concesso alla il finanziamento de quo sulla base di una negligente valutazione del merito Parte_1 creditizio nonostante le anomalie presenti nella contabilità sella talio da ingenerare Parte_1 dubbi sulla veridicità dei bilanci depositati.
In applicazione del principio della ragione più liquida (artt. 24 e 111 Cost.) deve essere ON esaminato preliminarmente l'appello incidentale proposto dalla in quanto finalizzato a rimuovere il capo della sentenza di primo grado che ha accertato l'esistenza di una condotta colposa illecita posta in essere dalla banca nella vicenda de qua, accertamento logicamente pregiudiziale rispetto a quello relativo alla prova del danno risarcibile, che costituisce oggetto dell'appello principale.
La vicenda in esame può essere ricostruita come segue.
Il 27 ottobre 2009 il Consiglio di amministrazione della società capogruppo Parte_1 operante nel settore della distribuzione alimentare, ha deliberato un piano di riconversione così strutturato:
1) acquisizione da parte della previa concessione di un mutuo ipotecario da Parte_1 ON parte della di un immobile di proprietà della Coal s.p.a. (società controllata dalla stessa per un corrispettivo pari a 10.000.000,00 €; Parte_1
2) dismissione dell'attività logistica che veniva effettuata per l'intero gruppo nel Pt_1 suddetto immobile, che sarebbe stato destinato ad attività di “cash and carry”;
3) impiego, da parte della Coal s.p.a., del corrispettivo ottenuto dal trasferimento dell'immobile per l'acquisizione della totalità delle quote della RIZ ONE s.r.l., con conseguente acquisto dei punti vendita di cui quest'ultima era titolare;
ON
4) versamento da parte della dell'importo del mutuo concesso alla Parte_1 direttamente in favore dei cessionari delle quote della RIZ ONE s.r.l., in pagamento del corrispettivo dell'acquisto delle quote da parte della Coal s.p.a.;
5) dismissione di tre aziende operanti nella provincia di Frosinone di proprietà di altre società del gruppo Pt_1 ON Il mutuo ipotecario concesso dalla con atto notarile del 19 febbraio 2010 era un elemento imprescindibile per la sostenibilità finanziaria della suddetta operazione di riconversione deliberata dalla Parte_1
La concessione del finanziamento era tuttavia subordinata ad una “accounting review”
«avente come obiettivo l'acquisizione di un conforto sull'attendibilità del bilancio d'esercizio e consolidato redatto dal borrower che è certificato senza riserva ma da un revisore indipendente a noi non noto (dott. con studio in Frosinone)» (documento n. 18 Per_1 allegato all'atto di citazione in primo grado).
La valutazione della documentazione contabile è stata poi effettivamente svolta, su
3 ON incarico della dalla società di revisione la cui relazione ONoparte_3
(documento n. 20 allegato all'atto di citazione in primo grado), sebbene contenente alcuni rilievi negativi, non è stata evidentemente reputata tale da impedire la concessione del mutuo ipotecario alla Parte_1
Il tribunale, pur ritenendo non provato il danno lamentato dalla Curatela quale effetto ON dell'insuccesso del suddetto piano di riconversione, ha accertato che in capo alla è configurabile una condotta colposa per aver concesso il mutuo ipotecario finalizzato a finanziare la descritta operazione deliberata dalla Parte_1
Il giudice di primo grado ha ritenuto infatti che la banca, consapevole della complessiva operazione progettata dalla società finanziata, abbia svolto un'indagine superficiale sul valutazione del merito creditizio della sia perché ha conferito alla società di Parte_1 revisione un incarico inidoneo a verificare in modo completo quale fosse la CP_3 situazione economica, patrimoniale e finanziaria della sia perché non ha preso in Parte_1 considerazione le anomalie che la società di revisione ha segnalato nella sua relazione del 1° febbraio 2010. ON Ad avviso del tribunale la alla luce dei rilievi contenuti nella relazione della CP_3
avrebbe dovuto approfondire l'indagine sul merito creditizio della
[...] Parte_1
Inoltre, anche a precidere dall'esame svolto dalla società di revisione, non avrebbe potuto non notare «un'anomalia evidente quale quella del valore complessivo delle note di credito» (pag. ON 22 della sentenza di primo grado). La avrebbe dunque colposamente erogato il credito alla facendosi concedere molteplici garanzie a presidio dell'obbligo restitutorio. Parte_1 ON La contesta con l'appello incidentale le conclusioni cui è giunto il tribunale, non condividendo le argomentazioni su cui si fonda l'accertamento della responsabilità della banca. ON La ha dedotto al riguardo che, nell'ambito del procedimento penale sugli atti di mala gestio che sarebbero stati commessi dagli amministratori e i sindaci della Parte_1 non solo non è stata prospettata una responsabilità concorrente della banca ai sensi dell'art. 110
c.p., ma la banca è stata riconosciuta addirittura come persona offesa e parte civile in relazione alla falsificazione delle scritture contabili della che l'avrebbe indotta in errore Parte_1 nella valutazione del merito creditizio della società finanziata.
Secondo l'appellante incidentale, dalle dichiarazioni rese dal dott. (socio di Per_2
) e dal dott. (consulente del p.m.), ascoltati in veste di testimoni nel CP_3 Per_3 corso del dibattimento del processo penale, è emerso che l'incarico di revisione «è stato svolto sulla base della documentazione consegnata dalla ossia il bilancio di verifica e Pt_1
l'estratto del libro giornale, e che l'importo delle note di credito che risultava da questa documentazione (pari ad € 6.638.728) appariva ragionevole in relazione al fatturato complessivo e che le anomalie emerse non erano allarmanti o comunque ostative all'erogazione del mutuo» (pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). ON La evidenzia tuttavia che il materiale contabile su cui aveva lavorato la CP_4
[...
[...] era stato manipolato per impedire alla società di revisione di rilevare le incongruenze
[...] ON nella contabilizzazione delle note di credito, sì che la non poteva accorgersi del fatto che il gruppo versasse in una situazione di dissesto finanziario. Pt_1 ON La evidenzia inoltre che dalle relazioni allegate al bilancio dell'esercizio 2008 redatte dal collegio sindacale e dal revisore contabile non emergevano anomalie o fatti censurabili. Riferisce la banca che «al 31/12/2008, il patrimonio netto della presentava Pt_1 un saldo di bilancio pari a complessivi € 38.128.462, di cui € 4 mln di capitale sociale, € 32,3 mln circa di riserva di rivalutazione, € 253 mila circa di riserva legale, € 1,3 mln circa di riserva statutaria ed € 233 mila di utile d'esercizio. Pertanto, a fronte di complessivi € 40 mln circa di debiti, la Società disponeva di € 47,8 mln circa di immobilizzazioni (di cui € 44,3 mln circa di fabbricati) ed € 30,4 mln circa di attivo circolante (magazzino, crediti e disponibilità liquide). Tali informazioni sono state utilizzate a supporto dell'istruttoria bancaria per la verifica sulla patrimonializzazione della la cui sottocapitalizzazione non era, per la Pt_1 documentazione disponibile, immaginabile» (pagg. 36 e 37 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). ON La ritiene che non fosse obbligata ad effettuare, per il tramite della , CP_3 una vera e propria attività di revisione sulla contabilità aziendale, in quanto tale certificazione era stata già rilasciata dal dott. (revisore che, prima dell'avvio del procedimento Persona_4 penale, non aveva mai dato adito a sospetti di irregolarità).
È in questo scenario che la banca – secondo quanto esposto dall'appellante incidentale –
«ha deliberato, proprio per ottenere un'ulteriore e più approfondita analisi dell'ultimo bilancio disponibile, di conferire alla primaria società specializzata in analisi societarie e bilancistiche Ernst & Young l'incarico di verificare le principali voci del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31/12/2008» (pag. 36 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale). ON Secondo la una conferma della legittimità della concessione del finanziamento dovrebbe rinversi nel fatto che:
1) dall'interrogazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata prima della stipulazione del mutuo ipotecario non emergevano criticità a carico della e Parte_1 ON dell'intero gruppo facente capo ad essa (documento n. 6 allegato al fascicolo della;
2) tra il 2009 e il 2010, per ammissione della stessa Curatela, sono stati deliberati due finanziamenti da Unicredit S.p.A. per un totale di 7.900.000,00 €;
3) esisteva un Business Plan del Gruppo Midal relativo al periodo 2008-2014 da cui affioravano significativi obiettivi strategici che avrebbero dovuto portare al consolidamento della posizione di mercato nell'area di Latina (docc. 7 e 8, all. 2). Si prevedeva, in particolare,
l'acquisto e la ristrutturazione da parte della holding dell'immobile di proprietà Parte_1 della controllata Coal s.p.a., da destinare a nuovo “cash and carry”, nonché l'acquisto da parte della Coal s.p.a. di quattro nuovi supermercati situati in Latina già funzionanti da anni. ON Le doglianze della sono fondate.
5 La concessione abusiva di credito si ha quando una banca concede credito pur sapendo, o potendo sapere, che l'impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile, sì che alla banca si rimprovera una condotta, dolosa o colposa, che consente di mantenere artificiosamente in vita l'imprenditore in stato di crisi, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno pari all'aggravamento del dissesto.
Come precisato dalla Corte di cassazione, il legislatore, attraverso una pluralità di istituti giuridici disciplinati dalla legge fallimentare e oggi dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, mostra «un netto favor verso il sostegno finanziario dell'impresa, ai fini della risoluzione della crisi attraverso istituti che ne scongiurino il fallimento, favorendo la maggiore soddisfazione dei creditori». Pertanto, nella ricerca di un delicato bilanciamento di interessi nel discrimine tra il legittimo sostegno di un'impresa in crisi e un illegittimo finanziamento che non faccia altro che aggravare un dissesto irrimediabile, si è ritenuto che
«Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi» (Cass. 18610/2021).
L'esistenza di un rischio insito in un investimento deliberato da una azienda in crisi non è dunque ostativo alla legittima concessione di un finanziamento in grado di sostenere il progetto imprenditoriale, tutte le volte in cui la banca che eroga il finanziamento abbia in buona fede ritenuto che vi siano ragionevoli e concrete possibilità che l'impresa - proprio grazie al finanziamento ricevuto - rimanga sul mercato.
Ritiene il Collegio che, in base a una valutazione che tenga conto delle informazioni a ON disposizione della nel momento in cui ha concesso il finanziamento alla e Parte_1 dell'istruttoria espletata dalla banca, non sussistono elementi tali da far emergere una condotta ON colposa da parte della
Come esposto nell'appello incidentale, la banca ha deliberato il finanziamento per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Coal s.p.a. sulla base del piano aziendale presentato dalla e finalizzato a rafforzare la propria posizione commerciale nella zona di Parte_1
Latina. In particolare, per quanto riguarda la ristrutturazione dell'immobile acquistato dalla
Coal s.p.a. da destinare all'attività di “cash and carry”, il piano prevedeva che «Nelle previsioni, a lavori ultimati, la superficie di vendita sarà di mq 6.000 (rispetto ai 3.000 mq dell'attuale struttura), con un fatturato a regime nel 2015 di Euro 34 milioni». In merito, invece, all'incasso derivante dalla vendita alla capogruppo, si stabiliva che sarebbe stato utilizzato dalla controllata Coal s.p.a. «per l'acquisizione di 4 supermercati in Latina al prezzo di Euro 10,8 milioni che, nel 2008, con insegna SISA, hanno conseguito un fatturato di Euro
35,1 mln.» (documento n. 18 allegato all'atto di citazione in primo grado).
6 ON Si trattava di un progetto che la sulla base della documentazione contabile della di cui poteva disporre, ha ritenuto evidentemente non irragionevole, decidendo di Parte_1 affidare a proprie spese alla il compito di controllare il bilancio ONoparte_3
d'esercizio e il bilancio consolidato dell'anno 2008, dal momento che la loro certificazione – avvenuta senza alcuna riserva – proveniva da un professionista (il dott. che la banca Per_1 non conosceva. ON Agendo secondo buona fede, la ha effettuato un ulteriore approfondimento sui bilanci della relativi all'esercizio 2008, mentre i bilanci relativi all'anno 2009 non Parte_1 sono stati sottoposti ad esame solo perché non ancora disponibili nel momento in cui è stata decisa la concessione del finanziamento (documento n. 18 allegato all'atto di citazione in primo grado).
Prima di erogare il mutuo, poi, la banca ha anche interrogato la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia. Dall'accesso effettuato non emergevano “sofferenze di sistema” in relazione agli anni 2007, 2008 e 2009, ma solo sconfinamenti (documento n. 6 allegato al ON fascicolo della . ON È ragionevole ritenere, in definitiva, che la scelta operata dalla – valutata secondo il criterio della prognosi postuma – risulti immune da censure e coerente con le valutazioni del merito creditizio che la banca è tenuta ad eseguire, avuto riguardo ai dati contabili di cui la banca poteva disporre (v. infra).
Si deve tenere presente infatti che la godeva, al momento della valutazione Parte_1 del merito creditizio, di un “rating B4” (documento n. 18 allegato all'atto di citazione in primo grado), che è quello riconosciuto ad un'impresa dotata di un equilibrio finanziario non completamente stabile in cui il rischio di default, sebbene sopra la media, risulta comunque accettabile.
Lo scenario che la banca aveva davanti corrisponde dunque al quadro raffigurato negli scritti difensivi della Curatela, ossia quello di un'azienda non del tutto florida, ma neppure in condizione di dissesto finanziario tale da non poter più permanere sul mercato. In questo contesto, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante principale, non è sindacabile dal giudice l'opportunità della scelta effettuata dall'istituto di credito nel momento in cui ha deciso di finanziare un'impresa che all'epoca non appariva, sulla base di una contabilità di cui ancora non era stata scoperta la falsità, priva di concrete prospettive di superamento della crisi. ON A diversa conclusione non conducono né il fatto che la per la concessione del finanziamento, si sia fatta rilasciare plurime garanzie, né il ridotto ambito dell'incarico conferito alla società di revisione e i rilievi contenuti nella relazione da ONoparte_3 quest'ultima redatta.
Per quanto riguarda il primo aspetto, deve ritenersi che il rischio comunque insito nell'esecuzione del piano imprenditoriale e la presenza di una situazione economico-finanziaria ON connotata anche da elementi negativi abbiano del tutto legittimamente indotto la a rafforzare in maniera consistente la tutela dell'obbligo restitutorio, senza che ciò valesse a
7 rendere irragionevole la scelta dell'istituto di credito di finanziarie il progetto di riconversione presentato dalla Parte_1
Per quanto riguarda, invece, l'incarico di revisione conferito alla il ONoparte_3 ON Collegio ritiene che non possa essere censurata la scelta della di conferire un incarico dalla portata ridotta, finalizzato a verificare solo alcune poste di bilancio. Come correttamente esposto con l'appello incidentale, non era obbligo cautelare della banca espletare un'ulteriore approfondita e complessiva revisione delle scritture contabili della dal momento Parte_1 che i bilanci erano stati certificati senza riserve e la relazione del collegio sindacale non metteva in luce criticità tali da fare ritenere irrealizzabile il risanamento dell'impesa finanziata.
Quanto ai profili di criticità esposti nella relazione redatta dalla ONoparte_3 essi incidono sui seguenti aspetti: incoerenza della procedura di ammortamento nel tempo con riferimento alla voce “immobilizzazioni immateriali” (pag. 9 della relazione); rivalutazioni effettuate sulle immobilizzazioni materiali senza il rispetto delle procedure indicate dall'Agenzia delle Entrate (pag. 11 della relazione); con riguardo alle rimanenze, mancanza del tabulato di magazzino per l'individuazione di articoli a lenta movimentazione (pag. 11 della relazione); in merito alla voce “disponibilità liquide e debiti verso banche”, erronea iscrizione del saldo di consistenza di cassa dei punti vendita della società alla voce “banche c/o versamenti” invece che alla voce dei crediti finanziari a breve termine (pag. 14 della relazione); relativamente alla voce “crediti verso clienti”, mancata consegna del dettaglio dei crediti scaduti (pag. 15 della relazione); erronea iscrizione in bilancio del valore per “debiti verso altri finanziatori (pagg. 20 e 21 della relazione); mancato accantonamento di una fattura di competenza dell'esercizio 2008 di € 200.000,00 emessa dalla controllata Coal s.p.a. nell'analisi dei debiti verso fornitori (pag. 22 della relazione); risultato netto negativo della gestione finanziaria per oltre due milioni di euro nell'ambito dell'analisi del conto economico (pag. 25 della relazione).
Ritiene la Corte che tali elementi fossero privi di significativo rilievo e che comunque ON non fossero tali da far sospettare alla che la documentazione contabile fosse stata in realtà falsificata e che la versasse in uno stato d'insolvenza irreversibile. Parte_1 ON Che i dati contabili rappresentati alla non fossero allarmanti è confermato dal fatto che – come emerso solo dopo l'erogazione del mutuo – alcune voci di bilancio sottoposte al controllo della società di revisione (debiti verso fornitori e note di credito) erano state manipolate proprio per dissimulare la reale situazione finanziaria in cui versava la Parte_1 ciò che ha tratto in inganno la stessa società di revisione incaricata di esaminare i bilanci, la quale non ha mosso rilievi su tali poste di bilancio. ON La valutazione del merito creditizio operata dalla è stata negativamente influenzata dalle alterazioni contabili poste in essere dagli organi della per determinare una Parte_1 situazione di apparenza che ha consentito alla società finanziata di portare avanti il piano di riconversione (v. pag. 115 della relazione del dott. consulente tecnico del Persona_5
p.m. nel procedimento penale avviato dopo il fallimento della in cui si legge che: Parte_1
8 «le gravi alterazioni dei dati contabili interni (libro giornale, partitari) ed esterni (bilanci pubblicati) di cui si è riferito – replicate dall'esercizio 2005 al 2009 – hanno consentito a
– dissimulando il proprio dissesto – di proseguire l'attività di impresa con Parte_1 aggravamento del deficit ed ulteriore ricorso al credito»).
Risulta documentato che il piano di riconversione non ha avuto l'esito sperato. Già nel
2011, infatti, la si è vista costretta a proporre domanda di concordato preventivo, il Parte_1 cui insuccesso ha poi aperto la strada alla dichiarazione di fallimento. ON Quanto al mutuo ipotecario concesso dalla già il pagamento della prima rata - la cui scadenza era fissata al 19 agosto 2011 - è rimasto inadempiuto. Pochi giorni dopo (il 23 agosto
2011) l'istituto di credito convocò il presidente del Consiglio di amministrazione della Pt_1
che confermò che a seguito di una due diligence era emersa una massa debitoria molto
[...] più consistente rispetto a quella rappresentata nelle scritture contabili e che non c'era altra alterativa che tentare l'accesso a un concordato preventivo (v. pagg. 11 e 12 dell'allegato alla ON memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla .
Le scritture contabili della erano infatti state manipolate dolosamente, per Parte_1 fare apparire una situazione economico-finanziaria diversa da quella reale. Per tale motivo, a seguito del fallimento, è stato avviato contro amministratori, sindaci e revisore della Pt_1 un procedimento penale che ha condotto alla formulazione di molteplici capi
[...]
d'imputazione per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio.
Tra i reati contestati c'era anche quello di ricorso abusivo al credito (artt. 110 c.p., 225 e
218 del r.d. n. 267 del 1942, all'epoca vigenti), addebitato agli imputati perché, in concorso tra loro, «dissimulando il grave squilibrio economico-patrimoniale della in essere Parte_1 già dall'esercizio 2005, formavano una falsa contabilità parallela composta dal Libro
Giornale e dal Bilancio di Verifica al 31/12/2008 in cui viene rappresentato un minore indebitamento ed un minore importo delle note di credito, al fine da comprovare lo stato di solidità della società, così da ottenere il mutuo ipotecario n. 6095723 concesso dalla CP_5
il 19/02/2010 per € 8.575.000,00 ed erogato per € 7.000.000,00 (atto Notaio
[...]
di Latina) finalizzato a finanziare l'acquisto dell'immobile, sito in Latina via Persona_6
Gloria snc, di proprietà della controllata COAL S.p.a. in particolare:
– e per avere dato indicazioni ONoparte_6 ONoparte_7 Persona_4 ad impiegato addetto all'aggiornamento ed alla stampa dei libri Testimone_1 contabili della , di predisporre un falso Bilancio di Verifica (denominato Parte_1
“situazione contabile sintetica al 31/12/2008”) ed un falso Libro Giornale da consegnare al Cont team della società di revisione incaricata dalla di verificare CP_3
l'attendibilità dei conti della in cui l'importo delle note di credito da ricevere Parte_1 veniva indicato in € 6.638.728,00 in luogo del dato contabile di € 22.659.367,22 indicato nella contabilità ufficiale e nel bilancio depositato presso il registro delle imprese, così da rendere il predetto dato credibile e congruo;
per avere conosciuto ed approvato l'intera operazione quale Presidente CP_8
9 ON del CDA» (documento n. 17 del fascicolo della . ON Rispetto a tale reato la è stata riconosciuta persona offesa e parte civile.
Nel corso del dibattimento, il consulente tecnico del pubblico ministero (dott.
[...]
ha affermato che «il libro giornale ufficiale che ho esaminato e che era già Per_5 contaminato da una serie di appostazioni economico-finanziarie rilevantissime, tanto da aver modificato, sostanzialmente, i risultati, bene, questo libro giornale manipolato fu ulteriormente manipolato per mettere in condizione, probabilmente, la società di revisione di non rilevare dei conti evidentemente incongruenti, quali le note di credito, l'importo abnorme e la dinamica incongruente delle note di credito da ricevere, che ovviamente, ad un ragioniere, diciamo, di primissima esperienza già avrebbero destato più di qualche perplessità, ad un operatore qualificato, quale la società di revisione, avrebbero dato solo certezze sulla inattendibilità del dato contabile» (v. pag. 17 dell'allegato della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. ON depositata dalla . ON Con specifico riguardo al merito creditizio valutato dalla il consulente del p.m. ha poi affermato che «la banca ha basato le proprie valutazioni di merito creditizio su un dato di bilancio che nel suo risultato ultimo nell'ambito del lavoro svolto dalla società di revisione non
è stato modificato, perché l'importo netto dei debiti di fornitura comunque appariva pari a sedici milioni, poco più di sedici milioni. Questo risulta nel libro giornale MIDAL interno, e risulta pubblicato nel bilancio 2008. Ma questo era un dato certamente inquinato dalle note di credito da ricevere che ammontavano ad oltre ventitré milioni di euro. Quindi il dato dell'indebitamento, quindi la debitoria su cui lavora la banca è certamente un dato compresso, quindi, molto molto ridotto, in maniera consistente, addirittura oltre la metà del proprio ammontare. Poi viene svolto un ulteriore lavoro d'intervento sulle scritture contabili, sulla composizione di questo dato, dei sedici milioni, perché se fosse stata conservata la composizione che emerge dal libro giornale ufficiale, un operatore qualificato e specializzato, quale la società di revisione, avrebbe certamente individuato il problema» (pag. 18 ON dell'allegato della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. depositata dalla .
In buona sostanza, a fronte di una effettiva esposizione debitoria verso i fornitori pari a circa 55.000.000,00 € (come accertato dal consulente tecnico nominato dalla Procura della
Repubblica), nella contabilità ufficiale della era indicato un importo notevolmente Parte_1 inferiore di debiti verso i fornitori (38.977.000,00 €) e un importo insolitamente elevato di note di credito che la avrebbe dovuto ricevere dai propri fornitori (22.659.367,00 €), ma Parte_1 questa contabilità (già di per sé manipolata) non fu mai messa a disposizione della società di ON revisione incaricata dalla di verificare la solidità finanziaria della in quanto Parte_1 alla fu consegnato un falso libro giornale in cui i dati contabili erano stati CP_3 ulteriormente manipolati indicando un ammontare notevolmente inferiore di debiti verso i fornitori (22.956.972,00 €) e di note di credito emesse dai fornitori (6.638.728,00 €) - al fine di non far insospettire gli esperti della società di revisione - e in entrambi i casi l'importo netto dei debiti esposti (poco più di 16.000.000 €) era meno di un terzo dei debiti effettivi accertati dal
10 consulente tecnico della Procura della repubblica (55.000.000,00 €).
Il dato contabile reale, chiaramente determinante ai fini della valutazione del merito creditizio, non era dunque a disposizione né della società di revisione che ha analizzato la ON documentazione consegnata dalla né la (che proprio sulla relazione di Parte_1 CP_3 ha fatto affidamento al fine di valutare il merito creditizio della .
[...] Parte_1
Quanto è emerso in sede penale nel contraddittorio tra le parti induce a ritenere priva di colpa la condotta della banca che ha valutato il merito creditizio della dovendosi Parte_1 ritenere che le manipolazioni operate sui bilanci della società e sui libri contabili - rispetto alle ON ON quali la è persona offesa e soggetto danneggiato - abbiano impedito alla di avere contezza della grave situazione di crisi finanziaria in cui versava la avendo avuto Parte_1 come scopo quello di far apparire ragionevole il piano di riconversione predisposto dalla società per rafforzare la posizione commerciale del Gruppo Midal nella zona di Latina.
Secondo la Curatela, «non c'è dubbio che se l'Istituto di credito avesse valutato lo stato di salute di alla luce dei dati contabili 2006/2007/2008 depurati delle migliorative Parte_1 partite inquinanti (cd. “note di credito”) di cui si è ampiamente riferito e comunque di tutta la situazione operativa delle 22 società controllate, l'esito dell'istruttoria sarebbe stato ben diverso.
Si può giungere a tale conclusione semplicemente esaminando i dati di bilancio depurati, dai quali emergono perdite consistenti, patrimonio netto negativo e debiti commerciali doppi rispetto a quelli dichiarati: in sintesi, uno stato di dissesto, latente dal 2008 (ma visibile ad operatori specializzati) ed ufficialmente emerso soltanto nel dicembre 2011 al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, nel quale la società si presentava con i conti sociali depurati da 40 milioni di crediti falsi (le note di credito), al punto che il perito rifiutava l'asseverazione» (pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
La Curatela del fallimento della riconosce che i dati contabili di bilancio resi Parte_1 ON disponibili alla erano stati falsificati, ma ritiene che la banca fosse in grado di accorgersi dello stato di dissesto dissimulato dalla senza tuttavia chiarire in base a quali Parte_1 ON elementi la (prima) e la (poi) avrebbero dovuto accorgersi della falsità CP_3 delle poste indicate in bilancio.
Il ragionamento della Curatela si fonda sui dati contabili emersi dopo la concessione del mutuo ipotecario e non tiene conto del fatto che la documentazione contabile consegnata dalla alla era stata oggetto di un'ulteriore manipolazione proprio per Parte_1 CP_3 evitare che la società di revisione si accorgesse dell'anomala entità delle note di credito appostate in bilancio (v. supra).
In realtà, come si è visto in precedenza, la condotta fraudolenta posta in essere dalla ha raggiunto esattamente il risultato conseguito, perché la società di revisione Parte_1 ON incaricata dalla di esaminare i bilanci della nell'analizzare la voce “debiti Parte_1 ON verso fornitori”, non ha avuto la possibilità di rappresentare alla che l'ammontare delle note di credito fosse di molto superiore rispetto a quello indicato nella contabilità messa a sua
11 ON disposizione, impedendo alla di conoscere quale fosse la reale situazione finanziaria della
Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello incidentale va dunque accolto, ON dovendosi escludere in radice qualsiasi responsabilità della nella erogazione del finanziamento ad una società che versava già in uno stato di grave crisi finanziaria alla data in cui il finanziamento è stato concesso.
All'accoglimento dell'appello incidentale segue l'assorbimento dell'appello principale
(proposto dalla Curatela avverso il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova e che ha posto le spese processuali a carico dell'attrice soccombente), con conseguente rigetto delle richieste istruttorie avanzate dalla
Curatela al fine di accertare l'ammontare del danno subito dalla per effetto della Parte_1 perdita di valore patrimoniale della partecipazione societaria nella Coal s.p.a.
Le ulteriori richieste istruttorie (prova per testi;
c.t.u. contabile) risultano invece non rilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia, in quanto l'ampia produzione documentale consente di per sé di esprimere un giudizio sull'adeguatezza dell'istruttoria ON condotta dalla prima della concessione del finanziamento.
All'accoglimento dell'appello incidentale segue la condanna della Curatela del fallimento della al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi CP_9
40.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello incidentale proposto dalla ONoparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1188 del 2019 e per l'effetto dichiara che nessuna responsabilità può essere ascritta alla per i danni ONoparte_1 lamentati dalla Curatela del fallimento della Parte_1
2) dichiara assorbito l'appello proposto dalla Curatela del fallimento della Parte_1
3) condanna la Curatela del fallimento della al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della liquidandole in complessivi ONoparte_1
40.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI IC SA
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
12