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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. IU De LI Presidente;
dott. AN De SA Consigliere rel.; dott. IU Infantini Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2257/2021, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.559/2021 del tribunale di Nola, pubblicata in data 23.3.2021nel giudizio civile iscritto al numero di R.G. 3001/2013 vertente
TRA
( c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. , entrambi nella qualità di eredi della sig.ra
[...] C.F._4 Per_1
deceduta in data 10.8.2019 in Visciano, tutti nella qualità di eredi di
[...] Per_2
, deceduto il 5.12.2015 (c.f. ), rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] C.F._5
Sabato G. Perna ) C.F._6
APPELLANTI
E
( c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Parte_1 C.F._7
SA (c.f. e VI di EN SA ( ) C.F._8 CodiceFiscale_9
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 5.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.4.2013 La conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al tribunale di Nola al fine di sentire “ dichiarare illegittimo il parcheggio Persona_2 praticato da sul tratto di strada privata di proprietà esclusiva la Persona_2 Parte_1 riportata nel N.C.T. del Comune di Visciano al F.6,part.lla 584,ca.80 e, per l'effetto, vietare ad esso
di parcheggiare le proprie auto e/o quelle dei suoi congiunti nel suddetto tratto Persona_2 di strada di proprietà esclusiva individuare e circoscrivere la parte della strada Parte_1 privata di proprietà esclusiva di , part.lla 584 del f.6,utilizzabile da esso Parte_1 Per_2 al solo fine di raggiungere l'androne del fabbricato di sua proprietà, posto sul confine di
[...] detta strada;
condannare al pagamento delle spese e competenze di causa, con Persona_2 attribuzione”.
A sostegno della domanda l'attore deduceva:- che con atto per notaio del 17 Persona_3 ottobre 2012 aveva ricevuto in donazione da suo padre alcuni beni immobili siti in Controparte_1
Visciano alla via Paolo VI e precisamente: a) un appartamento, facente parte del fabbricato sito al civico 9, ubicato al primo piano, composto di quattro vani ed accessori riportato in catasto urbano al foglio 6, particella 368, sub 4; b) la metà della zona di terreno adibita a strada di accesso al fabbricato della superficie di circa 180 mq. riportata in catasto terreni al foglio 6, particella 618, are 01.80 confinante con via Paolo VI, con la particella 584 e con la particella 685, fondo acquistato in comune ed indiviso dai germani e con atto del notaio dell'11 gennaio 1964; c) zona Per_2 CP_1 Per_4 di terreno pure adibita a strada di accesso al fabbricato della superficie di circa 80 mq., riportata in catasto terreni al foglio 6, particella 584, are 00.80, confinante con particella 618, con particella 368
e con proprietà di che il convenuto era, a sua volta, Persona_2 Persona_2 proprietario di un immobile urbano sito alla via Papa Paolo VI, n. 11, riportato nel catasto edilizio del
Comune di Visciano al foglio 6, particella 366, sub 1, 2, 3, 4 e 5, confinante tra le altre con la sua proprietà; che l'accesso ai fabbricati di e di esso istante avveniva attraverso la Parte_5 strada privata via Papa Paolo VI, che, dipartendosi dalla via comunale, si divideva in due tratti, uno, iniziale, di proprietà comune dell'istante e del convenuto, identificantesi con la particella 618 e l'altro, successivo, di proprietà esclusiva di esso istante, identificantesi con la particella 584; che su questo secondo tratto il convenuto esercitava di fatto una sorta di servitù di passaggio (non formalizzata) per accedere all'androne del suo fabbricato posto sul confine della strada privata;
che il convenuto transitava prevalentemente a piedi e, talvolta, con un trattore accedendo direttamente all'androne del suo fabbricato ove parcheggiava il mezzo;
che da qualche anno, invece, e i suoi Persona_2 familiari pretendevano di transitare sull'intera area stradale ed anche di parcheggiare le loro auto sul tratto di strada di proprietà esclusiva di esso istante in prossimità del suo androne rendendo in tal modo difficoltosa l'entrata e l'uscita dei veicoli ed impedendogli di parcheggiare l'auto sulla sua proprietà;- che egli più volte aveva invitato il convenuto ad astenersi da comportamenti illegittimi e ad utilizzare la strada privata al solo fine di raggiungere la sua proprietà, ma invano, pretendendo il convenuto ed i suoi familiari di parcheggiare l'auto sulla strada suddetta ed, in particolare, sul tratto di proprietà esclusiva dell'istante;- che, non essendo stato possibile trovare una soluzione in via bonaria, si era reso necessario adire l'Autorità Giudiziaria al fine di inibire a ed Persona_2 ai suoi familiari il parcheggio sulla strada privata ed in particolar modo sul tratto di proprietà esclusiva dell'istante.
Tanto premesso l'attore rassegnava le conclusioni sopra indicate, chiedendo al tribunale adito di inibire al convenuto il parcheggio con veicoli sul tratto di strada di sua proprietà esclusiva (p.lla
584) destinato al solo passaggio e di individuare contestualmente la porzione di strada destinata a tale unico scopo consentito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, eccepiva che la strada di Persona_2 accesso ai fabbricati delle parti in lite doveva considerarsi per l'intera sua superficie in regime di comunione tra le parti. Infatti, i costi di realizzazione della strada per il tratto che insisteva sulla particella 584 erano stati ripartiti in egual misura tra i germani e Persona_2 CP_1
, dante causa dell'attore la in quanto il primo a tale scopo aveva versato al
[...] Parte_1 secondo la somma di lire 400.000. Deduceva di essersi sempre comportato come comproprietario della strada e non come titolare di una servitù di passaggio;
che lo spazio antistante il suo fabbricato era stato utilizzato anche come parcheggio di un'autofficina; che la strada era stata considerata dal
Comune di Visciano come strada pubblica denominata via Papa Paolo VI, dotata di illuminazione;
che solo di recente l'attore aveva rivendicato la proprietà esclusiva del tratto di strada ricadente insistente sulla p.lla 584; che la comunione costituitasi doveva riportarsi all'istituto della communio incidens ex collatione privatorum agrorum; che il parcheggio delle autovetture doveva, dunque, ritenersi legittimo, in quanto esercitato da uno dei comproprietari nel rispetto dei limiti dell'art. 1102
c.c.; che il convenuto aveva composseduto il tratto di strada ricadente sulla particella 584 come se ne fosse stato comproprietario per oltre venti anni in modo pacifico, pubblico, continuo, inequivoco ed ininterrotto;
che l'animus in capo al convenuto si desumeva anche dalla circostanza che egli, insieme al MA , aveva acquistato la particella 618, quando, risparmiando, avrebbe potuto limitarsi, CP_1 ricorrendone i presupposti, a richiedere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio attraverso entrambe le particelle;
che anche nell'atto di acquisto della particella 618 la particella 584 con quella confinante veniva indicata come appartenente agli acquirenti e;
che anche le Per_2 CP_1 condutture idriche, fognarie ed elettriche al servizio del fabbricato del convenuto attraversavano la particella 584 sin dal 1968 senza che si fosse provveduto a costituire una formale servitù; che già negli anni '80 lo spazio antistante il fabbricato del convenuto e ricadente sulla particella 584 era stato utilizzato da , figlio del convenuto, come area di parcheggio per le auto in attesa di Parte_1 essere riparate nella sua officina posta all'interno del fabbricato di che tali Persona_2 attività di utilizzo dell'area ben più ampie del semplice passaggio si erano protratte per oltre trent'anni senza che vi fosse mai stata alcuna opposizione;
che detto compossesso prolungato nel tempo aveva determinato in ogni caso l'acquisto della comproprietà della particella 584 per usucapione;
che doveva, pertanto, ritenersi nulla per violazione dell'art. 771 c.c. la clausola della donazione per notar con la quale aveva donato al figlio la proprietà esclusiva della Persona_3 Controparte_1 Pt_1 particella 584; che, in ogni caso, qualora si fosse trattato di una servitù di passaggio la stessa doveva ritenersi estesa a tutta la superficie della strada, e non limitata ad una determinata parte di essa, dovendosi far riferimento all'esercizio concreto del passaggio come avvenuto nel tempo. La
[...] chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, accertare l'esistenza di una Per_2 communio incidens ex collatione sulla strada privata vicinale o, in via subordinata, l'avvenuto acquisto per usucapione della quota di proprietà sulla particella 584 o, in via ancor più gradata, di una servitù di passaggio estesa a tutta la superficie della strada o infine l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva della striscia di strada larga due metri della particella 584 posta a confine con la proprietà Pt_6
La causa, espletata prova testimoniale e consulenza tecnica sui luoghi di causa, veniva decisa con la sentenza n. 559/2021, pubblicata in data 23.3.2021, con la quale il Tribunale di Nola così statuiva: l) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al convenuto ed ai suoi Persona_2 aventi causa di non parcheggiare auto o altri veicoli (a motore e non) sul tratto di strada privata ricadente sulla particella 584 (del foglio 6 del Comune di Visciano) di proprietà esclusiva dell'attore
; 2) Accerta il diritto di servitù di passaggio sul tratto di strada ricadente sulla Parte_1 particella 584 del foglio 6 del Comune di Visciano di proprietà di in favore del Parte_1 fondo di proprietà del convenuto e ordina all'attore ed ai Persona_2 Parte_1 suoi aventi causa di consentirne l'esercizio ed a tal fine di sostare le auto (o altri veicoli) di loro proprietà o nella loro disponibilità sul solo lato destro della strada in modo da lasciare tra queste e
l'accesso al fabbricato del convenuto uno spazio libero di lunghezza non inferiore a ml. 4,50; 3)
Rigetta le domande riconvenzionali proposte dal convenuto;
4) Ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;5)
Condanna il convenuto al pagamento in favore del signor Persona_2 Parte_1 delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 4.130,00, di cui euro 130,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Anna SA dichiaratasi antistataria;
6) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico del convenuto.
Il giudizio di appello
Con citazione notificata il 12.5.2021 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi di , hanno interposto appello alla
[...] Parte_4 Persona_2 sentenza n. 559/2021 del Tribunale di Nola, formulando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto che erroneamente il tribunale aveva escluso la configurabilità di una comunione incidentale per collazione di porzioni di fondi agricoli della strada in oggetto, sulla base di una inesatta ricostruzione degli accadimenti succedutisi nella realizzazione della strada, non riscontrata dagli atti di causa. In particolare hanno affermato che il tribunale piuttosto che “attenersi al dato oggettivo della composizione del sedime della strada, unitariamente identificata dal consulente tecnico, costituita dall'unione dei due segmenti ( p.lle 618 e 584) e quindi al “fatto” conferimento, si sarebbe prodotto in una disamina volontaristica dei titoli di provenienza del tutto estranea alla fattispecie normativa” (cfr.pag.9 dell'atto introduttivo).
Con altro motivo hanno censurato la statuizione relativa al riconoscimento del diritto del convenuto sulla p.lla 584 quale servitù di passaggio, a piedi e con veicoli, acquisita per usucapione in virtù di un possesso esercitato sin dalla costruzione del fabbricato (1968), tenuto conto che tale acquisto non era stato contestato dall'attore. In proposito hanno rilevato, anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, che il passaggio aveva ad oggetto l'intera superficie della strada;
che in ogni caso non doveva applicarsi il criterio di cui all'art.1065 c.c, come erroneamente ritenuto in sentenza.
Hanno argomentato sulla sussistenza delle diverse fattispecie, invocate in via subordinata in primo grado, rilevando infine la nullità e/o inefficacia dell'atto di donazione, nella specie della clausola con la quale aveva donato al figlio (attore in primo grado) la proprietà esclusiva Controparte_1 Pt_1 del terreno adibito a strada di accesso delle rispettive proprietà (p.lla 584), in quanto il donante non avrebbe dato atto dell'esistenza di una comunione ( o in via subordinata di compossesso) sulla strada de qua.
All'esito dell'articolazione di tali motivi di gravame, gli appellanti hanno così concluso: dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, rigettare, per assoluta infondatezza, ogni avversa domanda;
2) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e per l'effetto: a) dichiarare l'esistenza della “communio incidens” sulla strada privata vicinale costituita, per collazione, sui fondi indicati in N.C.T. del Comune di Visciano al f.6 par.lle
584 e 618 denominata via Paolo VI;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della comproprietà del fondo sito in Visciano alla via Paolo VI e riportato in N.C.T. del Comune di Visciano alla part.lla 584; c) in via ancora più gradata, dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio, a piedi e con autoveicoli, estesa all'intera superficie della strada suddetta;
d) in via subordinatissima, dichiarare, oltre quanto al punto che precede, l'avvenuto usucapione della striscia di terreno posta al lato del confine con la proprietà , per la larghezza di m.2 e/o Pt_6 quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative, oggetto del parcheggio delle autovetture riconducibili al sig. e al suo nucleo familiare;
- condannare l'appellato al Persona_2 pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Ritualmente costituito nel presente grado l'appellato ha contestato la fondatezza del gravame.
Previa dettagliata ricostruzione delle vicende relative all'edificazione dei fabbricati dei germani
(dante causa di ) e della strada (insistente sulla p.lla 584) e del CP_1 Pt_1 Persona_2 tratto in comproprietà (p.lla 618), ha contestato le deduzioni poste a fondamento del gravame, ribadendo che nel caso di specie, secondo consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, non poteva configurarsi l'ipotesi della comunione incidentale per collazione di porzioni di fondi agricoli in assenza dell'elemento costitutivo della stessa, ossia il conferimento di porzioni di fondo ai fini della realizzazione della strada da parte di singoli e distinti proprietari. Ha argomentato anche in relazione alle diverse doglianze degli appellanti, delle quali ha rilevato l'infondatezza sulla scorta delle acquisizioni documentali e delle risultanze istruttorie, correttamente interpretate e valutate dal primo giudice. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di grado ed attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Con decreto presidenziale del 9.4. 2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per la detta udienza del 6.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione all' udienza del 6.5.2025 con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato.
A sostegno del gravame gli appellanti, eredi di hanno riproposto le Persona_2 argomentazioni difensive dedotte in primo grado, sottolineando in particolar modo alcuni dati che, nella loro prospettazione, non sarebbero stati correttamente valutati dal primo giudice. Il primo motivo, finalizzato al riconoscimento di una comunione incidentale per collazione di porzioni di fondi agricoli della strada in questione, non merita accoglimento.
Giova riportare in tema l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'art. 922 c.c., indicando con enumerazione non tassativa i vari modi di acquisto della proprietà, fa anche riferimento a tutti i modi previsti dall'ordinamento giuridico, tra i quali deve ritenersi compreso il sorgere della comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum, che benché non prevista da specifiche fonti legislative deve considerarsi accolta dalla tradizione storico-giuridica, non contrastando con i principi del nostro ordinamento (Cass.15/09/1992, n. 10525). In particolare la S.C. ha affermato che “L'accertamento della comunione di una via privata, costituita ex collatione agrorum privatorum, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra communio incidens, dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione”(Cass. 06/10/2014, n. 20987) e che tale azione di accertamento può essere provata anche con testimoni e presunzioni semplici “ a meno che dai titoli risulti, in contrasto con i predetti elementi indiziari, che la via appartiene soltanto ad alcuni dei proprietari dei fondi latistanti o che la porzione di terreno che la parte assume di avere conferito per la formazione della strada agraria apparteneva al demanio comunale” ( Cass. 26/02/1996 , n. 1480).
Richiamati i principi ai quali questa Corte intende uniformarsi, si osserva che non è configurabile nel caso di specie la comunione incidentale costituita ex collatione privatorum agrorum. Non risultano provati invero i requisiti necessari per la sussistenza dell'istituto, ovvero l'effettivo distaccamento e conferimento per la realizzazione del passaggio della porzione di un maggior fondo da parte di ciascuno dei proprietari frontisti e/o consecutivi e l'assenza di risultanze contrarie dai titoli di provenienza.
Muovendo dalla corretta interpretazione dei titoli di proprietà allegati, il tribunale è pervenuto ad una coerente valutazione delle risultanze processuali. La strada di accesso agli immobili di proprietà delle parti, denominata via Papa Paolo VI, di natura privata (come da certificazione del comune di Visciano), è composta da un primo tratto- p.lla 618- in comproprietà delle parti, mentre il secondo tratto- p.lla 584- in adiacenza delle rispettive abitazioni, è di proprietà esclusiva di Parte_1
. La particella 618 è stata acquistata dai germani e
[...] Persona_2 Controparte_1
(dante causa di ) in quote uguali con atto per notaio dell'11.1.1964 ed ha Parte_1 Per_4 avuto sin dall'inizio la destinazione di via di accesso ai rispettivi terreni (in quanto le abitazioni sono state realizzate successivamente, nel 1968). La particella 584 è pervenuta a in Controparte_1 Per seguito all'atto per notaio del 6.1.1961 (ed è stata poi donata al figlio con atto per notaio Pt_1 del 17.10.2012). Sulla stessa particella 584, verosimilmente in virtù di accordo tra i due Persona_3 fratelli è stato di fatto esercitato il passaggio in favore del fondo di proprietà di Per_2 Per_2
essendo quella l'unica via di accesso per raggiungere la sua abitazione (consentendogli
[...] così di passare attraverso la proprietà esclusiva di senza alcuna rinuncia ai diritti Controparte_1 dominicali sulla p.lla 584 vantati da quest'ultimo).
La strada non risulta essere stata realizzata attraverso il distaccamento e conferimento di porzioni di fondi da parte dei proprietari interessati. Nè, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, ha rilevanza la composizione del sedime della strada, tenuto conto che per il primo tratto, essa è in comproprietà tra gli appellanti (eredi di ) e l'appellato Persona_2 Parte_1
e, per il secondo tratto, è di esclusiva proprietà di quest'ultimo (e prima del suo dante causa CP_1
. Nè l'apporto materiale al sedime della strada da parte di può essere
[...] Persona_2 identificato con il conferimento di una porzione della particella 618, in quanto la stessa non era di sua proprietà esclusiva ma era già comune al MA . Dalla circostanza della realizzazione del CP_1 fabbricato di con accesso dalla proprietà di non può evincersi Persona_2 Controparte_1 una manifestazione, anche implicita, di volontà di quest'ultimo di attribuire (gratuitamente o a titolo oneroso) al fratello la comproprietà di una parte del suo fondo. Tale indimostrata Per_2 prospettazione deve essere esclusa sulla scorta dei titoli di provenienza. La strada vicinale di cui si controverte risulta formata da due distinti segmenti di cui uno (p.lla 618), in comproprietà, e l'altro in proprietà esclusiva (attualmente ). Dunque deve escludersi che la Controparte_1 Parte_1 strada sia stata formata tramite l'unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti (né con riguardo alla p.lla 618, né in relazione alla p.lla 584.)
Tale conclusione risulta confermata, peraltro, dagli esiti della prova testimoniale e dalle risultanze della consulenza tecnica espletata, dalle quali si evince che sul tratto della strada in contestazione, dapprima e poi l'appellato , hanno da sempre agito Controparte_1 Parte_1 come unici ed esclusivi proprietari. In particolare il c.t.u. ha chiarito, sulla scorta dei sopralluoghi e dell'esame della documentazione visionata presso il comune di Visciano “che non vi sono elementi che facciano presupporre l'uso continuativo e pacifico nel tempo da parte del convenuto”, ovvero
[...]
( cfr.pag.28 conclusioni dell'elaborato peritale) . Persona_2
2. Non merita accoglimento il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno censurato la statuizione del tribunale per il riconoscimento della servitù di passaggio ( che non sarebbe stata oggetto di contestazione) ed hanno chiesto dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione della comproprietà del fondo sito in Visciano alla via Paolo VI e riportato in N.C.T. del Comune di Visciano alla part.lla 584 e, in via ancora più gradata, l'esistenza di una servitù di passaggio, a piedi e con autoveicoli, estesa all'intera superficie della strada suddetta. La prima doglianza appare priva di pregio alla luce della domanda proposta da , che aveva richiesto in citazione (proprio in Parte_1 seguito alle contestazioni insorte tra le parti per il parcheggio delle autovetture sul fondo di sua proprietà) anche l'accertamento e l'esatta individuazione della porzione di strada destinata al passaggio di parte convenuta. Accertamento poi compiuto da tribunale.
Con riferimento all'asserita usucapione di una quota di comproprietà della particella 584 giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente affermato la necessità, in caso di rapporti di parentela, di assolvere in modo rigoroso all'onere probatorio circa la sussistenza del possesso ad usucapionem. Invero la circostanza che l'attività svolta abbia avuto durata non transitoria - che di solito assurge a valore presuntivo per escludere che vi sia stata mera tolleranza
- è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti, come nella specie, siano caratterizzati da vincoli di parentela. Pertanto, ha affermato la S.C., la parte che rivendica l'usucapione della servitù di passaggio sul terreno del prossimo congiunto, non può limitarsi ad allegare la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio del diritto, poiché ciò non è sufficiente ad escludere la tolleranza nel caso di rapporti di parentela. Ha chiarito che “la tolleranza è caratterizzata dalla condiscendenza del dominus, derivante dai rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia, manifestata al destinatario, in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto.
Costituisce, peraltro, principio consolidato quello secondo cui, per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. n. 15446 del 2007).Peraltro, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi (come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione), la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società (Cass. 1219 del 2019; conf. Cass. n. 11277 del 2015; Cass. n. 8817 del 2015; Cass. n. 9661 del 2006 (Cass.
04/06/2019 , n. 15183).
In proposito si rileva che le deposizioni testimoniali assunte in primo grado non hanno fornito prova certa in ordine alle modalità del passaggio attraverso la strada de qua. Dalle stesse è emerso:- che il convenuto utilizzava la strada privata prevalentemente a piedi o al più Persona_2 con il trattore per raggiungere l'androne del suo fabbricato;
- che più recentemente, da circa dieci anni, egli e/o alcuni componenti del suo nucleo familiare avevano preteso di parcheggiare le loro autovetture sul tratto di strada proprietà esclusiva di;
- che questi si era sempre Parte_1 opposto, contestando la legittimità del parcheggio;
- che erano sorti discussioni e litigi, con l'intervento sui luoghi del Carabinieri (deposizione teste indifferente, Testimone_1 ud.18.2.2020). Il teste di parte convenuta ha dichiarato, diversamente, che quando si recava a casa di utilizzava liberamente tutta la superficie strada e talvolta parcheggiava, non Persona_2 ricordando se a destra o sinistra;
-che comunque la sosta non era di ostacolo all'accesso alla proprietà di figlio di che a volte chiamava per spostare l'autovettura parcheggiata;
- Parte_1 CP_1 che non gli risultavano esservi stati litigi o contestazioni da parte di ( deposizione teste CP_1
, amico dell'appellante , figlio di ud.18.2.2020) Testimone_2 Parte_1 Per_2
In definitiva, alla luce delle contrastanti e, in molti punti, generiche deposizioni testimoniali in uno alle risultanze peritali il tribunale di Nola ha ritenuto non provato il riconoscimento di un diritto di comproprietà sulla particella 584 in favore di da parte del MA Persona_2 CP_1
(resistito, peraltro, dalla circostanza che nel 2012 aveva donato al figlio la Controparte_1 Pt_1 proprietà esclusiva di detta particella, e non una quota in comproprietà).
Sulla scorta dei medesimi elementi di fatto deve escludersi, ugualmente, la pretesa usucapione della servitù di passaggio sull'intera consistenza della particella 584 non essendo stata fornita prova che il passaggio esercitato dapprima da e, successivamente, dai suoi eredi Persona_2 avvenisse con riferimento a tutta l'estensione e la larghezza della particella in contestazione.
Del pari non può accedersi alla prospettazione dell'usucapione della proprietà della striscia di terreno della p.lla 584 ove il convenuto ha assunto di parcheggiare abitualmente i suoi veicoli, tenuto conto che detta porzione del fondo appare indeterminata nella sua individuazione. In relazione alla stessa inoltre, atteso il contrasto emerso dalle deposizioni testimoniali su tale punto, non risulta provato il parcheggio delle autovetture di proprietà del convenuto ( cfr. deposizioni testimoniali rese alle udienze del 18.2.200, 22.9.2020 e 12.11.2020).
Le domande riconvenzionali del convenuto e ora degli appellanti in Persona_2 qualità di suoi eredi –, devono dunque essere respinte.
Il giudice di prime cure, sulla scorta degli accertamenti peritali, ha fatto dunque corretta applicazione del principio di cui all'art.1065 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio, ritenendo che il diritto, riconosciuto a far data dalla costruzione del fabbricato del convenuto (1968), vada esercitato con modalità tali da arrecare minor aggravio al fondo servente (ovvero sul lato sinistro della p.lla 584 per accedere all'androne dell'abitazione del convenuto . Invero Persona_2 quando la servitù viene acquistata per usucapione è unicamente al possesso che deve farsi riferimento per stabilire quali ne siano l'estensione e le modalità di esercizio. In forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum" la servitù è acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, il contenuto del diritto essendo determinato dalle specifiche modalità con cui, di fatto, se ne è concretizzato il possesso ( Cass. 27/01/2014, n.1616). In materia di servitù prediali, solamente quando permangano dubbi in ordine all'estensione e alle modalità di esercizio della servitù, il giudice è tenuto ad applicare il criterio sussidiario del minore aggravio per il fondo servente, di cui all' art.1065 c.c.(Cass. 25/11/2024, n.30274).
Il c.t.u. ha infatti accertato che solo attraverso il passaggio sul lato sinistro della p.lla 584 non vengono lesi i diritti dominicali di (e prima del suo dante causa , Parte_1 Controparte_1 il cui godimento sarebbe invece significativamente compromesso laddove venisse riconosciuta agli appellanti la facoltà di parcheggiare sulla p.lla 584 e/o di transitarvi per tutta la sua estensione.
Del resto tale esercizio del diritto di passaggio, nei termini riconosciuti in sentenza, appare idoneo e pienamente rispondente all'utilitas cui è preordinata la costituzione della servitù, ovvero il passaggio per raggiungere l'androne di accesso del fabbricato di proprietà . Persona_2
Osserva in definitiva questa Corte, nelle vicende che hanno riguardato la strada oggetto di causa (di cui alla particella 584), che il tribunale sia pervenuto ad una decisione del tutto condivisibile, in base ad una corretta interpretazione dei titoli di proprietà e ad un attento esame dello stato dei luoghi e delle risultanze processuali.
Alla luce delle riportate argomentazioni i motivi di appello vanno respinti e, conseguentemente, confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia, come indicato nell'atto introduttivo (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello– ).
Va disposta l'attribuzione in favore degli avv.ti Anna SA e VI di EN SA dichiaratisi antistatari.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, consegue l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2257/2021 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di delle spese Parte_1 del presente grado, liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Anna SA e VI di
EN SA;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
IU De LI
Il consigliere est.
AN De SA