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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1025 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1025 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi 19 novembre 2024, ore 10:20, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Miriam Pizzilli con la parte personalmente.
- per parte resistente nessuno compare.
L'avv. Pizzilli rappresenta di aver provveduto a notificare gli atti introduttivi del giudizio il 14 dicembre 2023.
Il giudice invitando il difensore a depositare le notifiche in formato “eml” o “msg”, dispone procedersi oltre, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla contumacia nella camera di consiglio e, stante la natura documentale della causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, invita la procuratrice a formulare le conclusioni.
L'avv. Pizzilli insiste nel ricorso, chiedendo la condanna della società al pagamento di euro 10.000,00 oltre interessi legali e vittoria di spese del giudizio oltre interessi moratori dal momento della domanda.
1 Il giudice la parte ad allontanarsi si ritira in camera di consiglio per deliberare. Nel corso della camera di consiglio dà atto dell'avvenuto deposito delle ricevute di accettazione e consegna presso indirizzo riferibile alla società in quanto riportato nella visura camerale allegata al ricorso. Dichiara pertanto la contumacia di parte resistente.
All'esito della camera di consiglio pronuncia dispositivo in pubblica udienza con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 19.11.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1025 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Miriam Pizzilli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: patto di non concorrenza – rapporto di lavoro.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ritenere e dichiarare valido, per tutti i suesposti motivi, il Patto di non concorrenza stipulato tra l'Ing e la Pt_1 CP_1
[...
in data 06.05.2022; per gli effetti, accertato l'esatto adempimento dell'obbligo di non concorrenza da parte del ricorrente,
3 condannare ex art. 1453 c.c. la con sede legale in EL ER (AL), Loc. Fontanone, Strada Statale 31 KM CP_1
47,300 (cod. fisc. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Ing. P.IVA_1 Pt_1 della somma di € 10.000,00 a titolo di corrispettivo dell'obbligazione di non concorrenza, come stabilito al n. 2) del ridetto Patto, oltre interessi al tasso legale del 5% dal 16.08.2023 al saldo e rivalutazione monetaria, oltre alla rifusione delle spese legali documentate. Con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
(operante nel settore della produzione di accessori per impianti di erogazione della birra e la fabbricazione di macchine per l'industria alimentare), dal 16.5.2022 fino alle dimissioni del 12.8.2023, con la qualifica di impiegato VI livello CCNL Metalmeccanici Confapi 2021. Rappresenta di aver sottoscritto al momento dell'assunzione un accordo di riservatezza e un patto di non concorrenza con validità ed efficacia per i 36 mesi seguenti al venir meno del rapporto lavorativo. Quale corrispettivo del patto risultava previsto un importo di 200,00 euro lordi mensili, nonché di
10.000,00 euro al termine del rapporto di lavoro. Lamenta, in questa sede, la mancata corresponsione dell'importo di euro 10.000,00, nonostante il rispetto delle previsioni inserite nel patto, avendo lavorato, a seguito delle dimissioni, presso la società operante in un mercato Controparte_2 distinto da quello della ossia nel settore della progettazione e fabbricazione di macchine CP_1 grafiche per l'industria della carta e della legatoria.
La società convenuta, pur ritualmente notificata (cfr. notifica del 14.12.2023) non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dall'unica parte costituita. All'esito dell'esame della difesa della parte all'esito della discussione odierna, si ritiene che la domanda sia fondata e del tutto suscettibile di accoglimento.
Il patto di non concorrenza di cui si discute (allegato n. 3 pagina 4 e ss. del ricorso) è chiaro nel prevedere a titolo di corrispettivo, oltre all'erogazione di 200,00 euro lordi mensili, anche il versamento di 10.000,00 euro collocato espressamente “alla cessazione del rapporto di lavoro”
(punto 2). È evidente che la dazione di tale somma prescinde dall'arco temporale dell'atto, previsto per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, deponendo in tal senso sia la lettera della previsione contrattuale che l'interpretazione da darsi alla clausola successiva in punto di restituzione delle somme corrisposte in caso di violazione del patto (da ritenersi comprendente anche la somma di 10.000 euro prevista al capo precedente).
4 Ne deriva che sussistono sicuramente i presupposti per la condanna della società resistente al pagamento di tale somma. Ciò a maggior ragione se si considera il fatto che il patto prevede espressamente le società verso cui vige il divieto di concorrenza nell'esecuzione della futura prestazione lavorativa, tra le quali non figura la né il nuovo rapporto lavorativo Controparte_2 sembra assumere una valenza significativa in termini anche solo ipotetica di violazione del patto, dal momento che la convenuta rimanendo contumace non ha fornito elementi che porterebbero ad una conclusione in tal senso. Ciò a maggior ragione sol se si consideri che il patto di non concorrenza non individua un determinato oggetto sociale della eventuale nuova impresa datrice di lavoro o un determinato settore di attività, ma nominativamente un elenco di società senza alcun riferimento alla motivazione per cui vengono inserite all'interno del patto. Il ricorso, pertanto, è suscettibile di accoglimento sia con riferimento alla domanda di condanna alla somma di euro 10.000 che con riguardo all'accertamento della validità del patto di non concorrenza, seppur nell'ambito e con i limiti temporali (in merito al suo rispetto da parte dell'ex lavoratore) alla data di presentazione della domanda giudiziale. La somma di euro 10.000,00 andrà maggiorata di rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (aderendo all'interpretazione per cui l'art. 429 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto all'art. 1284 comma 4 da ritenersi inapplicabile in caso di crediti di lavoro come quello di cui si discute).
Le spese di lite seguono il regime di soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri minimi previsti in base al valore della causa, alla luce dell'estrema linearità delle questioni sottoposte, della contumacia di parte resistente e della decisione in prima udienza sulla scorta unicamente della documentazione fornita dalla ricorrente (elemento che non rende autonomamente liquidabile la fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in CP_1
€. 2.109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19.11.2024
5 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1025 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi 19 novembre 2024, ore 10:20, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Miriam Pizzilli con la parte personalmente.
- per parte resistente nessuno compare.
L'avv. Pizzilli rappresenta di aver provveduto a notificare gli atti introduttivi del giudizio il 14 dicembre 2023.
Il giudice invitando il difensore a depositare le notifiche in formato “eml” o “msg”, dispone procedersi oltre, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla contumacia nella camera di consiglio e, stante la natura documentale della causa e ritenuta la stessa matura per la decisione, invita la procuratrice a formulare le conclusioni.
L'avv. Pizzilli insiste nel ricorso, chiedendo la condanna della società al pagamento di euro 10.000,00 oltre interessi legali e vittoria di spese del giudizio oltre interessi moratori dal momento della domanda.
1 Il giudice la parte ad allontanarsi si ritira in camera di consiglio per deliberare. Nel corso della camera di consiglio dà atto dell'avvenuto deposito delle ricevute di accettazione e consegna presso indirizzo riferibile alla società in quanto riportato nella visura camerale allegata al ricorso. Dichiara pertanto la contumacia di parte resistente.
All'esito della camera di consiglio pronuncia dispositivo in pubblica udienza con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.00
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 19.11.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1025 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Miriam Pizzilli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace; CP_1
Parte resistente
Oggetto: patto di non concorrenza – rapporto di lavoro.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: ritenere e dichiarare valido, per tutti i suesposti motivi, il Patto di non concorrenza stipulato tra l'Ing e la Pt_1 CP_1
[...
in data 06.05.2022; per gli effetti, accertato l'esatto adempimento dell'obbligo di non concorrenza da parte del ricorrente,
3 condannare ex art. 1453 c.c. la con sede legale in EL ER (AL), Loc. Fontanone, Strada Statale 31 KM CP_1
47,300 (cod. fisc. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Ing. P.IVA_1 Pt_1 della somma di € 10.000,00 a titolo di corrispettivo dell'obbligazione di non concorrenza, come stabilito al n. 2) del ridetto Patto, oltre interessi al tasso legale del 5% dal 16.08.2023 al saldo e rivalutazione monetaria, oltre alla rifusione delle spese legali documentate. Con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società CP_1
(operante nel settore della produzione di accessori per impianti di erogazione della birra e la fabbricazione di macchine per l'industria alimentare), dal 16.5.2022 fino alle dimissioni del 12.8.2023, con la qualifica di impiegato VI livello CCNL Metalmeccanici Confapi 2021. Rappresenta di aver sottoscritto al momento dell'assunzione un accordo di riservatezza e un patto di non concorrenza con validità ed efficacia per i 36 mesi seguenti al venir meno del rapporto lavorativo. Quale corrispettivo del patto risultava previsto un importo di 200,00 euro lordi mensili, nonché di
10.000,00 euro al termine del rapporto di lavoro. Lamenta, in questa sede, la mancata corresponsione dell'importo di euro 10.000,00, nonostante il rispetto delle previsioni inserite nel patto, avendo lavorato, a seguito delle dimissioni, presso la società operante in un mercato Controparte_2 distinto da quello della ossia nel settore della progettazione e fabbricazione di macchine CP_1 grafiche per l'industria della carta e della legatoria.
La società convenuta, pur ritualmente notificata (cfr. notifica del 14.12.2023) non si è costituita, rimanendo contumace.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dall'unica parte costituita. All'esito dell'esame della difesa della parte all'esito della discussione odierna, si ritiene che la domanda sia fondata e del tutto suscettibile di accoglimento.
Il patto di non concorrenza di cui si discute (allegato n. 3 pagina 4 e ss. del ricorso) è chiaro nel prevedere a titolo di corrispettivo, oltre all'erogazione di 200,00 euro lordi mensili, anche il versamento di 10.000,00 euro collocato espressamente “alla cessazione del rapporto di lavoro”
(punto 2). È evidente che la dazione di tale somma prescinde dall'arco temporale dell'atto, previsto per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, deponendo in tal senso sia la lettera della previsione contrattuale che l'interpretazione da darsi alla clausola successiva in punto di restituzione delle somme corrisposte in caso di violazione del patto (da ritenersi comprendente anche la somma di 10.000 euro prevista al capo precedente).
4 Ne deriva che sussistono sicuramente i presupposti per la condanna della società resistente al pagamento di tale somma. Ciò a maggior ragione se si considera il fatto che il patto prevede espressamente le società verso cui vige il divieto di concorrenza nell'esecuzione della futura prestazione lavorativa, tra le quali non figura la né il nuovo rapporto lavorativo Controparte_2 sembra assumere una valenza significativa in termini anche solo ipotetica di violazione del patto, dal momento che la convenuta rimanendo contumace non ha fornito elementi che porterebbero ad una conclusione in tal senso. Ciò a maggior ragione sol se si consideri che il patto di non concorrenza non individua un determinato oggetto sociale della eventuale nuova impresa datrice di lavoro o un determinato settore di attività, ma nominativamente un elenco di società senza alcun riferimento alla motivazione per cui vengono inserite all'interno del patto. Il ricorso, pertanto, è suscettibile di accoglimento sia con riferimento alla domanda di condanna alla somma di euro 10.000 che con riguardo all'accertamento della validità del patto di non concorrenza, seppur nell'ambito e con i limiti temporali (in merito al suo rispetto da parte dell'ex lavoratore) alla data di presentazione della domanda giudiziale. La somma di euro 10.000,00 andrà maggiorata di rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (aderendo all'interpretazione per cui l'art. 429 c.p.c. costituisce norma speciale rispetto all'art. 1284 comma 4 da ritenersi inapplicabile in caso di crediti di lavoro come quello di cui si discute).
Le spese di lite seguono il regime di soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri minimi previsti in base al valore della causa, alla luce dell'estrema linearità delle questioni sottoposte, della contumacia di parte resistente e della decisione in prima udienza sulla scorta unicamente della documentazione fornita dalla ricorrente (elemento che non rende autonomamente liquidabile la fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
2) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in CP_1
€. 2.109,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 19.11.2024
5 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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