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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2276 /2024 tra
Avv. nato a [...] il [...], ivi residente (C.F. Parte_1 C.F._1
) il quale agisce in proprio ex art. 86 cpc nonché con l'Avv. Andrea Gandolfo (C.F.
[...] [...]
– fax 019.8487345 – pec: in virtù di C.F._2 Email_1 delega in atti.
- PARTE ATTRICE
con sede in 17100 Savona, Via dei Vegerio 6/7 (C.F. – P.I. Controparte_1
) – PEC ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 Email_2 tempore,
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 21.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE L'avv. otteneva dal Tribunale di Genova l'emissione di un decreto ingiuntivo nei Parte_1 confronti della facendo valere un credito della propria madre Controparte_1 [...]
di cui l'ingiungente si era reso cessionario. CP_2
La sig.ra infatti, aveva ceduto alla la propria quota di partecipazione CP_2 Controparte_1 nella “S.a.s. Costruzioni Edili Montana di IL NO & C.” verso un corrispettivo determinato in parte in una somma liquida ed in parte rappresentato dalla costituzione in favore della cedente di una rendita vitalizia di € 42.000,00 annue da versarsi in rate mensili anticipate di pari importo al netto delle ritenute fiscali.
Secondo la ricostruzione del creditore ingiungente la avrebbe omesso il Controparte_1 pagamento di alcuni ratei del vitalizio per l'importo complessivo di € 177.500,00; detto credito veniva quindi ceduto dalla sig.ra all'Avv. con scrittura privata del CP_2 Parte_1
26.10.2022.
La proponeva opposizione adducendo una serie articolata di motivi: Controparte_1
- Incompetenza del Tribunale di Genova;
- Inesistenza di parte del credito azionato in ragione dei pagamenti effettuati e non considerati dal creditore
1 - Inesistenza del credito azionato in ragione dell'accordo di sospensione dei pagamenti CP_ intercorso tra la e la sig.ra nella primavera del 2020, cui lo stesso opponente CP_2 avrebbe prestato acquiescenza;
- Corretta qualificazione del rapporto intercorso tra la e l'Avv. in CP_2 Parte_1 termini non già di cessione del credito, quanto di mero mandato all'incasso, già revocato dall'originaria creditrice prima dell'atto di cessione.
Il Tribunale di Genova accoglieva l'eccezione di incompetenza e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
L'ingiungente provvedeva quindi a riassumere il giudizio di opposizione instaurando dinanzi questo Ufficio il presente giudizio, nel quale rimaneva contumace. Controparte_1
*****
Occorre premettere che in caso di revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, l'opposizione, trasmigrata ad altro giudice, stante la sopravvenuta inesistenza del decreto opposto non è più propriamente un'opposizione, ma un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la stessa domanda del ricorso monitorio: la causa va quindi considerata alla stregua di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio e comporta un esame autonomo della controversia sull'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1372/2016: “quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645, 2° comma c.p.c., ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem (cfr. Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 11 ottobre 1995, n. 10586)”; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016: “L'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, sicché l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio, in ordine al quale, pertanto, il giudice "ad quem" non può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza”). Ne segue che, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, il creditore sarà onerato solo della prova dell'esistenza del titolo del proprio diritto, mentre la prova dei fatti modificativi/estintivi graverà sul debitore convenuto (Cass. SSUU 13533/2001).
L'ingiungente ha assolto al proprio onere producendo in giudizio sia l'atto di costituzione della rendita vitalizia intercorso tra la sig.ra e la società sia la cessione del credito in CP_2 CP_1 proprio favore;
cosicché, in assenza di evidenze contrarie in virtù della contumacia della convenuta, la domanda deve ritenersi fondata.
Giova sottolineare in particolare che:
- La somma di € 42.000,00 annuali pattuita a titolo dui rendita vitalizia – in assenza di contrarie indicazioni nell'atto - deve ritenersi determinata al netto delle ritenute fiscali;
in tal senso depone la previsione negoziale per cui l'importo annuale va pagato in rate in rate mensili al netto delle ritenute. Vero che nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione presso il Tribunale di Genova la debitrice dichiara di avere corrisposto sin dall'inizio (2006) un importo netto di € 2.500,00 (versando l'ulteriore somma di € 1000,00
2 all'erario a titolo di ritenuta): di tali versamenti, peraltro, agli atti del presente giudizio non vi è traccia;
- Parimenti nel presente giudizio non vi sono documenti che attestino i pagamenti medio tempore effettuati dalla così come nulla che attesti l'esistenza di un accordo CP_1 intervenuto con la sig.ra per la sospensione dei pagamenti nell'anno 2020. CP_2
- Il contratto intercorso tra la sig.ra e l'Avv. è certamente un vero e CP_2 Parte_1 proprio atto di cessione con effetto traslativo, come reso evidente dal riferimento al “prezzo della cessione” e dalla pattuizione per cui “il credito è traferito al cessionario con i privilegi
e le garanzie, personali e reali, e con gli altri accessori ai sensi per gli effetti dell'art. 1263 cc”. E' chiaro, dunque, che il trasferimento non avrebbe potuto essere revocato unilateralmente dalla cedente, fermo restando che di tale riferita revoca in atti non vi è alcuna prova documentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da notula depositata.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 2276/2024 così decide:
1. accerta e dichiara che in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è debitrice nei confronti di dell'importo di € 177.500,00, oltre Parte_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo e, conseguentemente, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 177.500,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[...]
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Controparte_1
che liquida in € 8.433,00 oltre € 788,50 per esborsi oltre al rimborso spese Parte_1 generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge.
Savona, 5.6.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
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