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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/08/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 297/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16/03/2022
d a
, con il patrocinio dell'avv. ROVEGNO ANGELO Parte_1
OSVALDO , elettivamente domiciliato in VIA BEVERORA 18 29121 PIACENZA presso il difensore avv. ROVEGNO ANGELO OSVALDO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 LAVITA VINCENZO , elettivamente domiciliato in VIA SAN LEONARDO, 52 84131 presso il difensore avv. LAVITA VINCENZO CP_1
, con il patrocinio dell'avv. SOLINAS Controparte_2 GIANNI NICOSIA CARMELA ( ) VIA VITTORIO C.F._1
pagina 1 di 39 EMANUELE II, 31 25121 BRESCIA;
, elettivamente domiciliato in VIA BRENTA 8 30174 VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. SOLINAS GIANNI
APPELLATI
e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025, avente ad oggetto:
Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data
17/09/2021 con il n. 438/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
PRELIMINARMENTE: si insiste per la reiezione delle eccezioni sollevate dalle controparti.
NEL MERITO: Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare accertata e ritenuta la responsabilità, sotto il profilo contrattuale e/o extracontrattuale,
dell' , Controparte_3
ora in merito alla causazione del Controparte_4
pregiudizio occorso al sig. , condannarla al risarcimento del danno da Pt_1
questi patito da liquidarsi in complessivi Euro 21.500,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore somma che sarà
accertata in corso di causa.
Dichiarare tenuta al rimborso delle Controparte_4
pagina 2 di 39 spese di avvio del procedimento di mediazione pari ad € 48,80.
Condannare e Controparte_5 [...]
alla restituzione dell'importo da Controparte_1
ognuna percepito di € 7.054,85 con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.
Dell'appellato Controparte_6
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Brescia
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare inammissibile e tardivo l'appello perché proposto successivamente al termine di decadenza indicato dall'art. 325 c.p.c. con ogni necessaria conseguenza di legge;
IN VIA PRELIMINARE IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare inammissibile – anche per i motivi indicati - l'appello instaurato da Controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari,
confermare, comunque, - anche per motivi diversi da quelli già accolti dal
Giudice di primo grado - la Sentenza n. 438/2021 resa nella causa avente RG
n. 1901/2017 dal Tribunale di Cremona in data 16.9.2021 e pubblicata in data
17.9.2021 e/o, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato pagina 3 di 39 in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto,
l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) formulate contro Controparte_6
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande e/o delle difese sopra indicate, dichiarare che nessun importo deve essere riconosciuto e/o all'Appellante e/o di
[...]
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, attesa l'applicazione del II comma dell'art. 1227
c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande e/o delle difese sopra indicate, accertare il concorso di colpa in capo dell'Appellante e/o Controparte_7
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, attesa l'applicazione del I comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA CONDIZIONATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle Avverse
domande, condannare Controparte_7
pagina 4 di 39 in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, a pagare, restituire e/o comunque rimborsare a Controparte_6
tutte le somme per capitale, interessi e spese che dovessero essere
[...]
dalla stessa restituite a seguito di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, oltre alle spese del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA SOLO PER MERO TUZIORISMO DIFENSIVO SI
RINNOVANO LE ISTANZE GIÀ FORMULATE IN PRIMO GRADO:
Per mero scrupolo defensionale e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, si chiede l'assunzione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, nel corso del mese di gennaio 2015, prestavo servizio presso la filiale di Controparte_8
2) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor , contattava la Parte_1
filiale di Controparte_8
3) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor richiedeva la Parte_1
verifica del titolo 4042319380-08 (che le si rammostra quale documento 4
fascicolo mediante bene emissione telefonico;
CP_4
4) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor riferiva al Persona_1
signor che la conferma del bene emissione aveva una valenza Parte_1
solo informativa;
5) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor riferiva al Persona_1
pagina 5 di 39 signor che l'incasso dell'assegno rimane sempre salvo buon Parte_1
fine;
6) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor riferiva al Persona_1
signor che la richiesta telefonica del bene emissione Parte_1
dell'assegno era insufficiente a costituire un metodo sicuro, certo e vincolante circa la regolare emissione dell'assegno in questione;
7) Vero che, in data 15 gennaio 2015, nonostante tali avvertimenti e precisazioni il signor insisteva nella sua richiesta;
Parte_1
8) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor procedeva a Persona_1
richiedere telefonicamente il bene emissione alla filiale di Campigliano della
(oggi ); Controparte_1 Controparte_9
9) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor cercava Persona_1
attraverso pagine gialle il numero di telefono della filiale di Campigliano della
(oggi ); Controparte_1 Controparte_9
10) Vero che, in data 15 gennaio 2015, la linea telefonica era libera e rispondeva un dipendente della filiale di Campigliano della Controparte_1
(oggi ); Controparte_9
11) Vero che, in data 15 gennaio 2015, a tale telefonata rispondeva tale qualificatosi come dipendente della filiale di Campigliano della Pt_2 CP_1
(oggi ); CP_1 Controparte_9
pagina 6 di 39 12) Vero che, in data 15 gennaio 2015, in tale telefonata il signor Per_1
riferiva il numero dell'assegno 4042319380-08, la data, il luogo di
[...]
emissione, l'importo e il nome del beneficiario;
13) Vero che, in data 15 gennaio 2015, in tale telefonata il signor Pt_2
riferiva che il numero dell'assegno 4042319380-08, la data, il luogo di emissione l'importo ed il beneficiario corrispondevano;
14) Vero che in data 15 gennaio 2015 il signor diede il bene emesso Pt_2
dell'assegno;
15) Vero che, in data 16 gennaio 2015, il signor avanzava al Parte_1
dipendente richiesta di incasso dell'assegno circolare Persona_1
4042319380-08 si rammostra quale documento 4 fascicolo CP_10 CP_4
16) Vero che, in data 16 gennaio 2015, il signor procedeva Persona_1
alla verifica materiale del titolo;
17) Vero che, in data 16 gennaio 2015, tale assegno risultava integro, ovvero privo di alterazioni e/o contraffazioni;
18) Vero che in data 22 gennaio 2015 la BA emittente comunicava l'impagato dell'assegno;
19) Vero che in data 22 gennaio 2015 veniva contattata la Filiale di
Campigliano della BA alla stessa utenza già precedentemente CP_1
utilizzata in data 15 gennaio 2015; pagina 7 di 39 20) Vero che in data 22 gennaio 2015 la filiale di Campigliano della CP_1
riferiva di una illecita intromissione sulle proprie linee telefoniche in
[...]
corso da diversi mesi.
Si indicano quali testi il signor domiciliato presso la sede Persona_1
legale di in Piazza dell'Università n. 1. Controparte_6 CP_3
Si chiede, fin da ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di
Controparte ammessi con gli stessi testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 29 giugno 2018
In ogni caso: - con rimborso di competenze e spese.
Dell'appellato ( ): Controparte_11
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere e giudicare:
1. In via preliminare :
1.1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. in Parte_1
quanto notificato oltre il termine decadenziale di cui all'art. 325 c.p.c.;
1.2. In via subordinata, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
ex art. 348 bis cpc non avendo, per le ragioni esposte in Parte_1
premessa, probabilità di essere accolto;
2. Nel merito :
pagina 8 di 39 2.1. In via principale : rigettare l'appello proposto dal sig. in Parte_1
quanto inammissibile, inesistente e infondato in fatto e diritto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 438/2021 resa dal Tribunale di
Cremona, in persona del Giudice – dott. Calabrò, pubblicata il 17.09.2021, rep.
n. 1042/2021;
2.2. In via subordinata : nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, tenere indenne, per tutte le ragioni esposte in premessa, la “
[...]
Controparte_7
” da ogni eventuale pregiudizio economico e risarcimento disposto
[...]
in favore dell'appellante.
3. Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone ad ogni eventuale istanza istruttoria formulata da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_12
, esponendo:
[...]
- di esser proprietario di due orologi: l'uno di marca “Audemars Piguet”
Co modello “Roal Oak Safari” in acciaio, l'altro di marca “Jaegr Coultre”
modello “Master Compressor Dual Matic” in oro rosa, per un valore di circa
Euro 11.500,00 l'uno;
pagina 9 di 39 - di aver – in quanto interessato alla relativa vendita – incaricato il proprio nipote, sig. di pubblicare un annuncio sul sito di Parte_3
annunci on line “Subito.it”:
- di esser stato in breve tempo contattato da un potenziale cliente, interessato all'acquisto degli orologi, e di aver convenuto con quest'ultimo la conclusione dell'affare per il prezzo di Euro 21.500,00, con pagamento da effettuarsi attraverso assegno circolare;
- di aver ricevuto a mezzo e-mail copia scansionata dell'assegno n° ME
4042319380 - 08 di : Controparte_1
- di aver quindi preso contratto con la filiale della di cui era correntista, CP_1
la filiale di della e sul cui conto corrente avrebbe CP_8 Controparte_13
poi messo all'incasso il titolo, e ciò al fine di verificarne l'autenticità (doc. 1);
- di aver atteso, prima di procedere alla materiale consegna degli orologi, che la banca prendesse posizione su tale richiesta;
- che l'autenticità del titolo era stata infine confermata dal funzionario addetto,
attraverso la comunicazione del c.d. bene emissione dell'assegno (doc. 2);
- di essersi quindi, in data 15/01/2015, recato presso la filiale e ciò CP_4
dopo aver venduto gli orologi e ricevuto dall'acquirente l'assegno circolare sopra indicato, e di aver ivi posto il titolo all'incasso (doc. 3), ricevendo anche in tal caso conferma della relativa validità;
pagina 10 di 39 - di aver in precedenza, in almeno altre due occasioni, richiesto la regolarità del titolo portato all'incasso, ogni volta ottenendo sempre dalla propria filiale rassicurazioni circa la relativa genuinità;
- che, tuttavia, in data 23/01/2015, consegnati gli orologi all'acquirente, gli era pervenuta comunicazione che l'assegno risultava essere insoluto (doc. 4) e che pertanto non era possibile procedere all'accredito della somma ivi portata;
- di aver per tali fatti sporto in data 26/1/2015 atto di denuncia / querela presso la Questura di Cremona (doc. 5);
- di aver quindi avanzato richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti del proprio istituto di credito, rilevando profili di responsabilità in ordine all'accaduto nella condotta del personale della filiale di tale istituto (doc. 6);
- di aver poi presentato domanda di mediazione davanti alla Camera di
Commercio di Cremona;
- che, tuttavia, al primo incontro fissato per il giorno 4/11/2015 l'Istituto di
Credito dichiarava di non voler aderire a tale tentativo di risoluzione bonaria della controversia (doc.7).
Tanto premesso, l'attore ha contestato alla controparte mancata diligenza professionale qualificata, per aver inadeguatamente provveduto alla sua richiesta di definizione del bene emissione dell'assegno circolare n. ME
4042319380-08, per l'importo di Euro 21.500,00.
pagina 11 di 39 Ha premesso che il correntista, che abbia ricevuto un assegno circolare, il quale contiene già di per sé la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista la somma indicata nel titolo, voglia verificare la bontà del titolo ricevuto, può ricorrere allo strumento costituito dalla richiesta di “bene emissione” del titolo stesso, prassi utilizzata tra i vari istituti di credito che permette di garantire che la banca apparentemente emittente eseguirà
l'obbligazione di pagamento dedotta nel titolo.
Ha inoltre sostenuto che in tale ipotesi l'istituto di credito, a fronte di tale richiesta, è tenuto nei confronti del correntista, benché ciò non sia esplicitamente previsto nel contratto di conto corrente, a verificare in via preventiva la possibilità di incasso fruttuoso dell'assegno circolare.
Ciò perché con il contratto di conto corrente l'Istituto di credito svolge un servizio nei confronti del correntista e il banchiere risponde secondo le regole del mandato, e quindi con riferimento alla diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., rapportata al tipo di attività svolta (Arbitro BArio
Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 372/2014).
Tanto premesso, il sig. , asserendo di aver, per almeno tre Parte_1
volte, cercato dalla propria banca rassicurazioni sulla bontà del titolo prima di concludere la procedura di vendita sempre ricevendone conferma, in ragione della riscontrata regolarità dell'assegno circolare, ha sostenuto di essersi,
proprio per tale motivo, determinato – ma solo dopo aver ricevuto le conferme pagina 12 di 39 provenienti dalla propria banca circa la genuinità del titolo - a procedere alla consegna degli orologi.
Lamentando, quindi, violazione della regola di correttezza di cui all'art.1175
c.c. e totale assenza nella banca convenuta della diligenza professionale prevista dall'art.1176, secondo comma, c.c. (esigendosi nel settore bancaria la prestazione di una diligenza “particolarmente qualificata”, propria cioè
dell'accorto banchiere, ovverosia del banchiere dedito al ramo d'affare e quindi dotato di esperienza), l'attore ha chiesto disporsene la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, aggiungendo che la responsabilità
della convenuta, oltre che al disposto di cui agli articoli sopra menzionati,
doveva esser ricondotta a quello di cui all'art.1228 c.c., dovendo l'istituto di credito, che nell'esecuzione della prestazione oggetto di obbligazione si sia avvalso dell'opera dei suoi dipendenti o collaboratori, rispondere per le condotte pregiudizievoli poste in essere da parte di costoro, per relazione di occasionalità, vale a dire “ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto o
quanto meno agevolato dal comportamento riconducibile allo svolgimento
dell'attività lavorativa” (Cassazione civile, n. 17681/2016).
***
costituendosi, ha in punto di Controparte_4
fatto, replicato affermando:
pagina 13 di 39 1) che in data 15 gennaio 2015 il signor , nipote dell'attore, aveva Parte_3
preso contatto telefonico con la filiale di di a cui aveva CP_8 CP_4
inviato una mail chiedendo se la stessa avesse, a sua volta, potuto contattare la banca emittente per sapere se risultava regolare l'assegno n.ro 4042319380-08
dell'importo di euro 21.500,00 emesso da Controparte_1
;
[...]
2) che il funzionario di aveva quindi preso contatto telefonico con CP_4
l'agenzia emittente il titolo, sita in Campigliano, il cui dipendente – signor
– aveva confermato la regolarità del titolo;
Pt_2
3) che di ciò il funzionario di aveva riferito all'attore, precisando, CP_4
inoltre, che la certezza del buon fine si sarebbe potuta avere solo ad avvenuto
(ed effettivo) incasso e previa presentazione dell'assegno in originale alla banca emittente;
4) che pertanto il funzionario di aveva invitato il Cliente a recarsi in CP_4
filiale al fine di consegnare l'originale in modo da permettere, a sua volta, a di inviarlo alla banca di;
CP_4 CP_1
5) che, tuttavia, nella predetta giornata del 15/01/2015 il signor non Pt_1
consegnava alcun assegno provvedendo ad effettuare il deposito dell'originale dell'assegno solo il giorno successivo, e cioè il 16 gennaio 2015;
6) che in tale data il Funzionario di aveva effettuato ulteriori CP_4
pagina 14 di 39 controlli sul titolo e, appurato che lo stesso appariva privo di alterazioni e/o segni di contraffazioni, e comunque privo di anomalie rilevabili ictu oculi,
aveva inviato l'assegno alla;
Controparte_1
7) in data 22/01/2015 era pervenuta la segnalazione di impagato e pertanto veniva addebitata la somma portata dal titolo sul conto intestato all'attore.
In diritto la convenuta ha affermato che, come chiarito dalla dottrina, per quanto l'assegno circolare risulti un mezzo di pagamento valido, tuttavia “… la
consegna o la trasmissione di un assegno circolare, analogamente a quanto avviene per
l'assegno bancario, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto, con esclusione, quindi, di
un immediato effetto estintivo del debito… ”, con la conseguenza che nulla legittima il beneficiario a ritenere adempiuta l'obbligazione sin tanto che l'assegno non risulti (dalla banca emittente) effettivamente pagato;
a tale proposito ha citato giurisprudenza di legittimità per la quale “… nelle obbligazioni pecuniarie, il cui
importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposto per legge una diversa
modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso
legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare;
nel primo caso il creditore non
può rifiutare il pagamento, come, invece può nel secondo solo per giustificato motivo, da
valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva;
l'estinzione
dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la
consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la
disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio
dell'inconvertibilità dell'assegno” (Cass. SS.UU. 18.12.2007 n. 26617).
pagina 15 di 39 La convenuta ha perciò sostenuto, sulla base
di pagamento di assegno circolare, della cessione del credito ma, prima di
tutto, della prassi commerciale>> che << il signor avrebbe dovuto Pt_1
attendere la conferma dell'avvenuto incasso dell'assegno prima di consegnare
l'orologio allo sconosciuto acquirente>>
Ha inoltre contestato la fondatezza di quanto a proposito del “c.d. bene-
emissione” era stata sostenuto da parte attrice, il quale, avendo richiesto ai funzionari di filiale di Cremona di verificare, con la CP_4 CP_14
, l'autenticità del titolo, aveva affermato che ciò avrebbe rappresentato
[...]
un suo diritto, che avrebbe trovato << genesi nell'esecuzione di un obbligo
contrattualmente collegato al contratto di conto corrente>> con conseguente
<< asserita responsabilità contrattuale della > per aver fornito CP_1
un'informazione non corrispondente al vero. Al riguardo la convenuta CP_1
ha replicato che <l'espletamento di tale richiesta da parte della BA
negoziatrice non è previsto da alcuna norma di legge, né costituisce obbligo
della BA derivante dal contratto stipulato con il Cliente>>. Riprendendo
quanto affermato dalla dottrina che ha analizzato la prassi bancaria formatasi in tema di esistenza della provvista, la convenuta ha sostenuto che <il bene
emesso (così come il bene fondi) non è altro, pertanto, che una richiesta di
informazioni di cortesia peraltro nemmeno vincolante (per la banca emittente),
consistente in … “… un uso interbancario di chiedere e dare, per telefono o
pagina 16 di 39 altrimenti, informazioni sulla consistenza dei fondi per il pagamento di
assegni” tanto che “… il bene fondi si colloca al di fuori di qualsivoglia
vincolo contrattuale obbligatorio (anche solo accessorio) fra informante ed
informato, trattandosi di una mera prassi, più agevolmente riconducibile
all'ambito dei rapporti di cortesia. In questo senso, del resto, depongono
alcuni espressi riferimenti della giurisprudenza, dove si esclude, nella citata
ipotesi di “contratto”, qualsiasi valenza contrattuale…”
Ha aggiunto che, peraltro, << nessuna norma impone alla BA l'onere di
richiedere in forma scritta il “bene emissione”, essendo quest'ultimo …una
prassi bancaria avente contenuto non determinato né disciplinato>>
La banca convenuta ha inoltre evidenziato che <sotto l'aspetto contrattuale…
la negoziazione degli assegni è sempre prevista al salvo buon fine senza
alcuna valenza dell'eventuale bene emesso>>, con la conseguenza che <il
bene emissione … non legittima di certo il presentatore del titolo a
considerarlo pagato anticipatamente rispetto alla decorrenza dei termini
previsti dal contratto>>, ed ha osservato che << tale aspetto non è irrilevante
avendo l'Attore consegnato gli orologi ancor prima di aver presentato
l'originale del titolo presso la Filiale della banca>>.
La banca convenuta ha infine rilevato che <a circostanza .. le informazioni
ricevute dalla filiale della BA emittente si>> fossero, <a posteriori,
rilevate non corrette e/o false, non>> avrebbe certo potuto <condurre ad una pagina 17 di 39 sussistenza di responsabilità in capo a , posto che << CP_4 [...]
è soggetto terzo, per il cui esatto Controparte_1
adempimento,>> la banca convenuta <non>> avrebbe potuto essere
chiamata a rispondere nei confronti del signor . Quindi << unica Pt_1
responsabile – per le asserite errate informazioni - del preteso danno subito
dall'odierno Attore>> sarebbe stata <la Controparte_1
, anche in considerazione del fatto che la stessa, per quanto a
[...]
conoscenza dell'odierna esponente, non risulta aver effettuato alcuna
comunicazione al sistema bancario della denunciata truffa perpetrata a mezzo
di suoi assegni contraffatti e/o di avvenuta sottrazione/smarrimento dei
titoli.>>
La BA convenuta, quindi, ha contestato la sussistenza di ogni propria responsabilità per i fatti denunciati dall'attore, sottolineando, in ogni caso, che sul piano causale determinante sarebbe stata la condotta imprudente di quest'ultimo, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.1227 cc,
per aver lo stesso effettuato la consegna degli orologi all'acquirente, persona da lui precedentemente non conosciuta, prima di aver incassato l'assegno.
Tanto premesso, la convenuta ha concluso come Controparte_2
segue:
<< In via preliminare:
pagina 18 di 39 - accertato che, in caso di denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
delle domande del signor , Parte_1 Controparte_1
(cf in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in , Via Velia, n. 15, è comunque responsabile dei CP_1
danni subiti, autorizzare la chiamata in causa di Controparte_1
e, conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
[...]
167 e 269 c.p.c., differire la data di prima udienza al fine di consentire la
notifica della citazione e del presente atto nei termini di rito;
Nel merito:
In via principale
- rigettare, anche per i motivi esposti nel presente atto, tutte le domande
nessuna esclusa) formulate nei confronti di Controparte_4
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande
e/o delle difese sopra indicate, dichiarare che nessun importo deve essere
riconosciuto e/o all'Attore e/o di attesa Controparte_1
l'applicazione del II comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056
c.c.;
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande pagina 19 di 39 e/o delle difese sopra indicate, accertare il concorso di colpa in capo
dell'Attore e/o attesa l'applicazione del Controparte_1
comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
In via ulteriormente subordinata condizionata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle Avverse
domande, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare, restituire e/o comunque
rimborsare a tutte le somme per capitale, Controparte_4
interessi e spese che dovessero essere dalla stessa restituite a seguito di
accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, oltre alle spese del
presente procedimento.
In ogni caso:
- con rimborso di competenze e spese.>>
***
Disposto dal giudice il differimento d'udienza ex art.269 cpc, la
[...]
, costituendosi in giudizio quale Controparte_15
terza chiamata, ha anzitutto preso posizione sulle difese svolte dall'attore,
sostenendo che la domanda risarcitoria del sig. sarebbe stata Parte_1
svolta in modo generico e non risulterebbe provata in ordine ai fatti eziologicamente ad essa connessi, non avendo l'attore dimostrato che le riferite pagina 20 di 39 trattative erano sfociate in una vendita commerciale e non avendo egli fornito indicazioni sotto il profilo soggettivo, in quanto si sarebbe limitato a dichiarare di aver ricevuto il predetto assegno circolare di euro 21.500,00 dall'acquirente e di avergli consegnato, in una non precisata data, degli orologi: la mancata prova del reale accadimento dell'evento dannoso e del danno economico che sarebbe stato patito dall'attore renderebbe del tutto inammissibile ed inaccoglibile la domanda risarcitoria proposta. Inoltre la condotta mantenuta dall'attore nella vicenda non sarebbe stata improntata ai principi di diligenza contrattuale, e ciò in quanto gli orologi erano stati venduti e consegnati dal sig.
in data 15/01/2015 ovvero precedentemente al versamento per l'incasso Pt_1
dell'assegno circolare ME 4042319380 di euro 21.500,00 avvenuto il giorno
16/01/2015 presso la filiale di della “ ; il sig. avrebbe CP_8 CP_4 Pt_1
potuto e dovuto – in ragione del valore da lui asserito degli orologi messi in vendita – adottare modalità di cessione più sicure, identificare il presunto acquirente dei beni e consegnare gli orologi all'acquirente solo a seguito del buon fine del pagamento a mezzo assegno circolare.
Sul piano del diritto la terza chiamata ha essa pure sostenuto che il cd “bene emissione” costituisce una mera prassi bancaria e non è vincolante né legittima l'ordinante del titolo a considerarlo pagato anticipatamente rispetto alla decorrenza dei termini previsti dalle norme che regolano i servizi di incasso. Ha sostenuto pertanto che il danno che l'attore reclama deve ritenersi ascrivibile esclusivamente ad pagina 21 di 39 un suo comportamento imprudente, per non aver tenuto conto della mancata decorrenza dei termini di non stornabilità degli assegni previsti dalla clausola “salvo buon fine”, assumendosi così responsabilità e rischi connessi alla consegna anticipata degli orologi. Con condotta perciò valutabile ex art.1227 c.c,, il cui secondo comma,
che concerne il rapporto tra evento e danno, afferma che il risarcimento può essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza,
ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri un'autonoma condotta colposa (generalmente omissiva) del danneggiato, che, pur potendo elidere o ridurre i danni, non l'abbia fatto.
La terza chiamata ha poi sostenuto che il comportamento dell'attore apparirebbe illogico anche sotto il profilo processuale: il sig. avrebbe, infatti, dovuto Pt_1
spiegare la ragione per cui non aveva svolto alcuna istanza e/o domanda giudiziaria risarcitoria anche nei confronti di colui che risulterebbe essere l'acquirente degli orologi (n. 02,) in oggetto limitandosi a richiedere il ristoro delle voci di danno che assume di aver patito esclusivamente nei confronti della banca ove il titolo di credito,
poi rivelatosi falso, sarebbe stato portato all'incasso.
Quanto alle domande svolte dalla convenuta (già Controparte_2
”) nei confronti della Controparte_16 [...]
”, la Controparte_7
terza chiamata ha eccepito l'inammissibilità di tutte le domande svolte nei suoi confronti dalla banca convenuta, sua chiamante, e comunque ne ha contestato la fondatezza. Nel merito la terza chiamata ha negato corrispondere al vero quanto affermato dalla chiamante, e che cioè un funzionario dell'allora in data CP_4 pagina 22 di 39 15.01.2015, su richiesta di tale (nipote dell'attore), avrebbe contattato Parte_3
telefonicamente la filiale di Campigliano dell'allora ” ed un suo Controparte_1
dipendente, tale sig. avrebbe confermato la regolarità del titolo in questione, Pt_2
confermando il cd. “bene emissione” per l'assegno circolare n. ME 4042319380 per l'importo facciale di euro 21.500,00. Ha inoltre rilevato che la circostanza addotta dalla chiamante era risultata del tutto priva di prova aggiungendo che nessun sig.
risultava esser stato dipendente della ” all'epoca dei fatti Pt_2 Controparte_1
di causa (come da libro matricola prodotto in atti).
Quanto all'ulteriore addebito mossole dalla chiamante, la terza chiamata ha replicato sottolineando il fatto che l'allora ” aveva Controparte_1
trasmesso in epoca precedente alla negoziazione dell'assegno circolare e,
segnatamente, in data 23.12.2013, 11.02.2014, 28.03.2014 e 13.10.2014 diversi
“messaggi di rete interbancaria 097” per informare tutto il ceto bancario sulla circolazione di falsi moduli di assegni circolari “Iccrea BA spa” del taglio nominale fino ad euro 100.000,00 (centomila/00) aventi numeri di serie “ME”
invitando il medesimo ceto bancario a richiedere eventuale bene – emissione di assegni circolari da essa emessi esclusivamente attraverso messaggi di “tipo 097” in rete nazionale interbancaria oppure attraverso messaggio di posta elettronica certificata, evitando, quindi, contatti telefonici o a mezzo telefax. Peraltro “ICCREA
BANCA spa” (quale Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo
autorizzato ad emettere assegni circolari in forza di rapporto di mandato con le singole Banche di Credito Cooperativo) in data 26/02/2015 avrebbe poi sporto denunzia – querela per truffa e falsità materiale dell'assegno n. ME 4042319380 – 08 pagina 23 di 39 di euro 21.500,00.
La terza chiamata ha pertanto sostenuto che semmai fosse stato accertato il diritto dell'attore al risarcimento danni, la responsabilità avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente alla , quale BA negoziatrice Controparte_2
dell'assegno circolare per cui è causa.
La terza chiamata ha perciò concluso come segue:
<
1. In via preliminare : accertare, per i motivi innanzi illustrati, la carenza
di legittimazione passiva della “ Controparte_7
” e, per l'effetto, dichiararne
[...]
l'estromissione dal presente giudizio.
2. In via principale : rigettare la domanda attorea perché inammissibile, infondata e
non provata e rigettare, altresì, ogni domanda (nessuna esclusa) svolta dalla “
[...]
” nei confronti della “ Controparte_2 [...]
” (già “ Controparte_7 [...]
”) perché anch'essa Controparte_17
inammissibile, improcedibile, infondata e non provata;
3. In via subordinata : nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale
della domanda di parte attrice, dichiarare l'esclusiva responsabilità per i fatti di
causa della “ ” e, per l'effetto, condannarla al Controparte_2
pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute all'attore ed a tener indenne la
“ Controparte_7
” (già “
[...] Controparte_17
pagina 24 di 39 ”) da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare dal presente CP_7
giudizio ivi comprese le spese di lite;
4 . Con vittoria delle spese e compensi di giudizio.>>
***
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc,
con la prima di esse l'attore ha precisato che in data 15/01/2015 era intervenuta soltanto la stipulazione del contratto di compravendita mentre la consegna materiale degli orologi all'acquirente aveva avuto luogo soltanto nella successiva data del
21/01/2015, mentre la messa all'incasso dell'assegno era avvenuta il 16/01/2015, così
come puntualmente riferito nella querela prodotta agli atti.
Rilevato, a seguito di quanto esposto e documentato nella comparsa di costituzione della terza chiamata, che la ” aveva trasmesso Controparte_1
in epoca precedente alla negoziazione dell'assegno circolare e, segnatamente, in data
23.12.2013, 11.02.2014, 28.03.2014 e 13.10.2014 diversi “messaggi di rete interbancaria 097” per informare tutto il ceto bancario sulla circolazione di falsi moduli di assegni circolari “Iccrea BA spa” del taglio nominale fno ad euro
100.000,00 (centomila/00) aventi numeri di serie “ME” invitando il medesimo ceto bancario a richiedere eventuale bene – emissione di assegni circolari da essa emessi esclusivamente attraverso messaggi di “tipo 097” in rete nazionale interbancaria oppure attraverso messaggio di posta elettronica certificata, evitando, quindi, contatti telefonici o a mezzo telefax, l'attore ha sottolineato il fatto che la banca negoziatrice,
seppur fosse provata la sua richiesta di bene-emissione del titolo per via telefonica,
pagina 25 di 39 aveva posto in essere una condotta assolutamente contraria agli ordinari canoni di correttezza, prudenza, diligenza e professionalità, avendo inoltre omesso di consultare autonomamente l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito con D. M. n. 458 del 2001 (di attuazione degli artt. 10- bis e
36, secondo comma, del D. Lgs. n. 507 del 1999) e disciplinato dal Regolamento del
29.01.2002 della BA d'AL (il riferimento e al segmento PASS della Centrale di
Allarme Interbancaria).
L'attore ha pertanto così modificato le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata e ritenuta la responsabilità, sotto il proflo
contrattuale e/o extracontrattuale, dell' Controparte_3
, ora in
[...] Controparte_18
merito alla causazione del pregiudizio occorso al sig. , condannarlo al Pt_1
risarcimento del danno da questi patito da liquidarsi in complessivi Euro 21.500,00,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa. Dichiarare tenuto il convenuto al
rimborso delle spese di avvio del procedimento di mediazione pari ad € 48,80. Con
vittoria di spese.”
***
La causa veniva quindi istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, con la parziale ammissione dei mezzi di prova orale da esse dedotti e con la relativa assunzione, in parte diretta ed in parte delegata. pagina 26 di 39 ***
Con sentenza n.438/2021 il Tribunale di Cremona così ha disposto:
<
1901/2017, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da nella persona Controparte_19
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 4.835,00, per compensi professionali ed, oltre a spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
CONDANNA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da Controparte_7
, nella persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, che liquida in euro 4.835,00, per compensi professionali ed, oltre a spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.>>
***
A tale determinazione il giudice di prime cure è pervenuto ritenendo indimostrato il pregiudizio asseritamente subito dall'attore, costituito dalla mancata ricezione del prezzo di compravendita, non avendo egli allegato e dimostrato di aver di aver provveduto - infruttuosamente (ad esempio per irreperibilità ed impossibilità di agire, o per sua incapienza) - ad esercitare nei pagina 27 di 39 confronti dell'acquirente degli orologi le azioni consentite dall'ordinamento per il recupero del suo credito, ovvero l'azione di adempimento (per ottenere da lui il pagamento del prezzo) o l'azione di risoluzione per inadempimento
(per ottenere la restituzione degli orologi), e la successiva esecuzione nei suoi confronti, azioni che l'avrebbero certamente ristorato del pregiudizio oggi lamentato, né avendo l'attore indicato le generalità dell'acquirente o comunque fornito altre informazioni al riguardo, né avendo chiarito se lo stesso fosse stato rintracciato o si fosse rivelato irrintracciabile o irreperibile.
Dati ritenuti essenziali ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto da un lato l'esperimento fruttuoso delle azioni sopra indicate avrebbe senz'altro ristorato completamente l'attore del pregiudizio oggi lamentato (che quindi non potrebbe definirsi un vero pregiudizio attuale e concreto, potendo essere ristorato convenendo in giudizio l'acquirente); dall'altro lato, qualora tali azioni fossero risultate o risultassero in futuro possibili e fruttuose, riconoscere in questa sede un ristoro comporterebbe una illegittima locupletazione dell'attore, che potrebbe ottenere così due volte (dall'acquirente e dalla banca convenuta) la somma pretesa avrebbe senz'altro ristorato.
Né potrebbe configurarsi una responsabilità solidale tra l'acquirente e la banca convenuta (o anche quella chiamata in causa, o i loro dipendenti), che possa giustificare l'esercizio dell'azione nei confronti di uno di essi, posto che <la
fonte delle due richieste di pagamento è completamente diversa e nemmeno è pagina 28 di 39 per entrambe di natura risarcitoria: ovvero, contro l'acquirente, la fonte della
pretesa è la condotta inadempiente tenuta nell'esecuzione del contratto di
compravendita, e la richiesta è quella del pagamento del prezzo che si fonda
sull'azione di esatto adempimento o sulla azione di risoluzione del contratto (e
non di risarcimento del danno); per la invece la fonte della pretesa è la CP_1
condotta illecita nel (diverso) rapporto contrattuale tra istituto di credito e
correntista e la richiesta è quella di risarcimento del danno da
inadempimento>>
A ciò il giudice ha aggiunto che <l'omessa prova di aver tentato di
recuperare le somme perdute, che in astratto era possibile recuperare citando
l'acquirente in giudizio, comporta anche l'applicazione dell'art. 1227 comma
2 c.c, per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.>>
Da ciò il rigetto delle domande attoree nei confronti della convenuta, e di riflesso l'insussistenza di responsabilità in manleva della terza chiamata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta,
per regola di soccombenza, e della terza chiamata, per principio di causalità.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con Parte_1
citazione notificata in data 16/03/2022, rassegnando le conclusioni di cui in pagina 29 di 39 epigrafe per i motivi che seguono.
Si sono costituite le società appellate chiedendo (in subordine) respingersi il gravame avversario, previa (in principalità) declaratoria della relativa inammissibilità per tardività, in relazione alla notifica della sentenza impugnata, effettuata in data 20/09/2021 presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado dal difensore della Controparte_15
, nonché ai sensi dell'art.348 bis cpc.
[...]
Respinta quest'ultima istanza, e riservata ogni determinazione in ordine alle istanze istruttorie, la corte ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/03/2025; a tale udienza ha assegnato la causa a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività non può trovare accoglimento: si riprendono, sul punto, le considerazioni svolte nella motivazione della pronuncia n.28532/2024 della SC di Cassazione citata da parte appellante:
<… con la pronuncia n. 8062 del 2021 la Corte ha statuito che, a seguito
dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale -art. 16 sexies d.l.
n. 179 del 2012, convertito in l. n. 221 del 2012 come modificato dal d.l. n. 90
pagina 30 di 39 del 2014 convertito in l. n. 114 del 2014 - in tutti i casi in cui la parte indichi il
domicilio digitale -senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole
comunicazioni - vi è l'obbligo di notificare in via telematica;
si è altresì
affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto
domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta
elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole
comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei
confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che,
a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il
domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far
decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per
cassazione; mentre l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è
idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non
altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica è
indicato per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass., n. 25914 del 2023, n.
10355 del 1/6/2020; n. 23412 del 17/11/2016) ; si afferma altresì “resta inteso
che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non
circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il
termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico”
(Cass. n. 39970 del 2021).>>
***
pagina 31 di 39 Col primo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza del
Tribunale di Cremona lamentando che quest'ultimo avrebbe <
l'evento storico … all'origine del Giudizio>> era <
inquadrato nel contesto di una azione criminosa che>> aveva <
vittime non solo il , ma un numero indefinito di altri soggetti>>. Si Pt_1
sarebbe trattato di << dato processualmente pacifico non solo perché quanto affermato sul punto dall'attore non>> era<
parti processuali, ma addirittura>> perché lo stesso era stato <
medesime a fondamento delle rispettive difese>> (conclusionale di
[...]
e della terza chiamata). CP_2
Quanto poi all'affermazione in sentenza: “Nemmeno, altresì, sono state
indicate ed allegate le generalità o altre informazioni sul suddetto acquirente,
né è stato allegato se lo stesso sia stato rintracciato o si sia rivelato
irrintracciabile o irreperibile” l'appellante ancora lamenta che il Tribunale
avrebbe ignorato che gli unici dati noti dell'acquirente erano il nome ed il cognome, da questi dichiarati, poiché ogni ulteriore verifica è stata dal Pt_1
omessa in quanto ritenuta superflua alla luce del “bene emissione” ricevuto dalla propria banca.
Quanto, infine, all'assunto secondo cui egli non avrebbe fornito “prova di aver tentato di recuperare le somme perdute, che in astratto era possibile recuperare citando l'acquirente in giudizio”, l'appellante, rilevando che in tal modo il pagina 32 di 39 Tribunale avrebbe affermato che egli aveva l'onere di citare in giudizio tutti i soggetti rispondenti al nome di ”, ammesso che fosse il Testimone_1
vero nome dell'acquirente, lamenta che in buona sostanza il giudice di primo grado avrebbe riscontrato l'assenza di una prova che, come chiaramente emerso in corso di causa, per l'attore sarebbe stato impossibile fornire.
***
A tale proposito ritiene il collegio di dover svolgere due considerazioni.
La prima. Il danno lamentato dall'attore è correlato all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'altro contraente, il compratore, nel quadro di un contratto di compravendita, avente ad oggetto due orologi, del quale la banca convenuta, ovviamente terza rispetto a tale rapporto contrattuale, dovrebbe rispondere per aver fornito un'informazione inesatta sul cosiddetto bene-emissione, e cioè sulla genuinità dell'assegno circolare consegnato in pagamento in luogo del denaro contante. In tale prospettiva il primo dato da allegare e provare è che, in presenza di mancato pagamento da parte del compratore, non sia stato possibile esercitare nei confronti di quest'ultimo alcuna azione proficua né sul piano della cognizione né su quello dell'esecuzione. Nell'atto di citazione di primo grado non risulta esser stata introdotta alcuna utile allegazione in proposito, e, sul piano istruttorio, la sola indicazione al riguardo è quella di cui al capitolo 18 della memoria n.2 - <vero che successivamente alla comunicazione di insoluto pagina 33 di 39 dell'assegno ha provato più volte di contattare telefonicamente l'acquirente,
ma il numero di utenza cellulare attraverso il quale avevate comunicato in
precedenza non risultava più raggiungibile>> - ritenuta dal giudice di prime cure, con valutazione qui condivisa, affatto generica e perciò priva di rilevanza ai fini del decidere.
Seconda considerazione. Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno rivolta dal nei confronti della propria banca non soltanto per Pt_1
difetto di allegazione e prova in ordine al danno subito ma anche in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art.1227 cc, per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: ciò in relazione all'omessa prova di aver tentato di recuperare le somme perdute. Tale valutazione non risulta esser stata fatta oggetto di specifica ed argomentata censura e regge di per sé la decisione presa.
In ogni caso, rileva il Collegio che il richiamo a tale disposizione vale anche con riferimento al merito della vicenda per cui è causa, per come è risultata all'esito della prova orale, poiché ne è emerso che, sebbene informato dal funzionario della banca, sign. che, essendo l'incasso Persona_1
dell'assegno sempre da considerarsi salvo buon fine, la richiesta telefonica del bene emissione dell'assegno sarebbe risultata insufficiente a garantire la regolare emissione dell'assegno stesso (capp.5 e 6), il ebbe Parte_1
pagina 34 di 39 comunque, in data 21 gennaio 2015, quando ancora non poteva esser certo della genuinità del titolo (data appunto l'insicurezza del dato rappresentato dall'informazione costituita dal bene emissione), ad effettuare la consegna degli orologi ad una persona da lui non conosciuta in precedenza e della quale egli conosceva soltanto il nome – perché gli era stato da lui stesso indicato –
senza sapere se quello fosse effettivamente il suo nome, ed il numero di telefono, dal quale non avrebbe più avuto risposta. La successione dei fatti così
come risultante all'esito della prova orale consente quindi di ricondurre la vicenda all'esclusiva responsabilità del soggetto che ne ha subito il danno,
operando in relazione a quanto testè disposto la regola di cui al secondo comma dell'art.1227 c.c., posto che il danno lamentato avrebbe potuto esser agevolmente evitato sol che il venditore, e cioè l'odierno appellante, avesse atteso, prima di consegnare gli orologi all'acquirente, e cioè al presunto signor
, di verificare che l'importo di cui all'assegno da questi Testimone_1
consegnatogli venisse definitivamente accreditato sul suo c/c previa verifica del relativo buon fine.
Per le anzidette considerazioni il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Col secondo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna a suo carico alla rifusione delle spese di lite della terza chiamata, sostenendo che il
Giudice di primo grado avrebbe dovuto primariamente valutare la portata della pagina 35 di 39 chiamata di terzo alla luce delle risultanze processuali e solo sulla scorta di questa analisi avrebbe potuto prima motivare e poi individuare la parte da onerare delle spese legali del terzo.
Il motivo è senz'altro infondato. La successione sul piano logico delle vicende esposte in giudizio può in buona sostanza così riassumersi: il venditore di due orologi per i quali aveva ricevuto in pagamento un assegno circolare poi risultato non genuino ha convenuto in giudizio la propria banca chiedendo disporsene la condanna al risarcimento del danno subito, per mancato pagamento del prezzo di vendita, perché a suo dire l'accettazione dell'assegno,
quale mezzo di pagamento, era dipesa da un'informazione errata fornitagli dal funzionario della banca quanto a genuinità del titolo, e ciò in violazione del dovere della banca di adempiere regolarmente al mandato ricevuto con la stipula del contratto di c/c, ed in relazione alla prassi denominata di “bene-
emissione”; la banca convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la banca emittente il titolo, che, appositamente interpellata, le avrebbe confermato la genuinità del titolo;
la terza chiamata ha negato, a sua volta, di aver fornito indicazioni inesatte, anche perché nell'anno 2015 forniva indicazioni sul bene-emissione soltanto a mezzo pec.
La chiamata in causa ha pertanto avuto luogo in conseguenza del contenuto dell'allegazione attorea nei confronti della convenuta, ed è stata quindi causata da essa. pagina 36 di 39 La ritenuta infondatezza della pretesa attorea riconduce quindi alla responsabilità dell'attore la chiamata del terzo, non potendo ritenersi manifestamente infondata la pretesa di manleva nel caso in cui la domanda dell'attore fosse risultata in tutto o in parte fondata.
La regolamentazione delle spese di lite secondo principio di causalità appare dunque corretta, in quanto coerente con l'insegnamento giurisprudenziale per il quale < Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia
stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale
statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato
alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli
palesemente arbitraria>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019; in senso conforme: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364
del 18/04/2023)
Anche il secondo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
La riproposizione delle domande ritenute assorbite dal giudice di primo
grado; la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione
della sentenza di primo grado.
pagina 37 di 39 Respinti ambedue i motivi di gravame, con conferma del rigetto dell'azione risarcitoria, ne consegue la conferma anche della valutazione espressa in ordine all'assorbimento delle domande conseguenti a quella non accolta;
ne consegue pure il rigetto della richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
***
La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede per ciascuna di esse in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201 ,01
sino ad euro 26.000,00, valori medi), e come indicate nella nota spese depositata dall'appellata CP_4
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 38 di 39 respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.438/2021 del Tribunale di
Cremona
Condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del grado, che si liquidano per ciascuna di esse in euro 3.966,00 per compenso tabellare, di cui euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva” ed euro 3.966,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/07/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 39 di 39
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 297/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 16/03/2022
d a
, con il patrocinio dell'avv. ROVEGNO ANGELO Parte_1
OSVALDO , elettivamente domiciliato in VIA BEVERORA 18 29121 PIACENZA presso il difensore avv. ROVEGNO ANGELO OSVALDO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 LAVITA VINCENZO , elettivamente domiciliato in VIA SAN LEONARDO, 52 84131 presso il difensore avv. LAVITA VINCENZO CP_1
, con il patrocinio dell'avv. SOLINAS Controparte_2 GIANNI NICOSIA CARMELA ( ) VIA VITTORIO C.F._1
pagina 1 di 39 EMANUELE II, 31 25121 BRESCIA;
, elettivamente domiciliato in VIA BRENTA 8 30174 VENEZIA MESTRE presso il difensore avv. SOLINAS GIANNI
APPELLATI
e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025, avente ad oggetto:
Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data
17/09/2021 con il n. 438/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
PRELIMINARMENTE: si insiste per la reiezione delle eccezioni sollevate dalle controparti.
NEL MERITO: Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare accertata e ritenuta la responsabilità, sotto il profilo contrattuale e/o extracontrattuale,
dell' , Controparte_3
ora in merito alla causazione del Controparte_4
pregiudizio occorso al sig. , condannarla al risarcimento del danno da Pt_1
questi patito da liquidarsi in complessivi Euro 21.500,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore somma che sarà
accertata in corso di causa.
Dichiarare tenuta al rimborso delle Controparte_4
pagina 2 di 39 spese di avvio del procedimento di mediazione pari ad € 48,80.
Condannare e Controparte_5 [...]
alla restituzione dell'importo da Controparte_1
ognuna percepito di € 7.054,85 con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.
Dell'appellato Controparte_6
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Brescia
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare inammissibile e tardivo l'appello perché proposto successivamente al termine di decadenza indicato dall'art. 325 c.p.c. con ogni necessaria conseguenza di legge;
IN VIA PRELIMINARE IN SUBORDINE:
- accertare e dichiarare inammissibile – anche per i motivi indicati - l'appello instaurato da Controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari,
confermare, comunque, - anche per motivi diversi da quelli già accolti dal
Giudice di primo grado - la Sentenza n. 438/2021 resa nella causa avente RG
n. 1901/2017 dal Tribunale di Cremona in data 16.9.2021 e pubblicata in data
17.9.2021 e/o, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato pagina 3 di 39 in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto,
l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) formulate contro Controparte_6
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande e/o delle difese sopra indicate, dichiarare che nessun importo deve essere riconosciuto e/o all'Appellante e/o di
[...]
in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, attesa l'applicazione del II comma dell'art. 1227
c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande e/o delle difese sopra indicate, accertare il concorso di colpa in capo dell'Appellante e/o Controparte_7
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, attesa l'applicazione del I comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA CONDIZIONATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle Avverse
domande, condannare Controparte_7
pagina 4 di 39 in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, a pagare, restituire e/o comunque rimborsare a Controparte_6
tutte le somme per capitale, interessi e spese che dovessero essere
[...]
dalla stessa restituite a seguito di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, oltre alle spese del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA SOLO PER MERO TUZIORISMO DIFENSIVO SI
RINNOVANO LE ISTANZE GIÀ FORMULATE IN PRIMO GRADO:
Per mero scrupolo defensionale e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, si chiede l'assunzione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, nel corso del mese di gennaio 2015, prestavo servizio presso la filiale di Controparte_8
2) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor , contattava la Parte_1
filiale di Controparte_8
3) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor richiedeva la Parte_1
verifica del titolo 4042319380-08 (che le si rammostra quale documento 4
fascicolo mediante bene emissione telefonico;
CP_4
4) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor riferiva al Persona_1
signor che la conferma del bene emissione aveva una valenza Parte_1
solo informativa;
5) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor riferiva al Persona_1
pagina 5 di 39 signor che l'incasso dell'assegno rimane sempre salvo buon Parte_1
fine;
6) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor riferiva al Persona_1
signor che la richiesta telefonica del bene emissione Parte_1
dell'assegno era insufficiente a costituire un metodo sicuro, certo e vincolante circa la regolare emissione dell'assegno in questione;
7) Vero che, in data 15 gennaio 2015, nonostante tali avvertimenti e precisazioni il signor insisteva nella sua richiesta;
Parte_1
8) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor procedeva a Persona_1
richiedere telefonicamente il bene emissione alla filiale di Campigliano della
(oggi ); Controparte_1 Controparte_9
9) Vero che, in data 15 gennaio 2015, il signor cercava Persona_1
attraverso pagine gialle il numero di telefono della filiale di Campigliano della
(oggi ); Controparte_1 Controparte_9
10) Vero che, in data 15 gennaio 2015, la linea telefonica era libera e rispondeva un dipendente della filiale di Campigliano della Controparte_1
(oggi ); Controparte_9
11) Vero che, in data 15 gennaio 2015, a tale telefonata rispondeva tale qualificatosi come dipendente della filiale di Campigliano della Pt_2 CP_1
(oggi ); CP_1 Controparte_9
pagina 6 di 39 12) Vero che, in data 15 gennaio 2015, in tale telefonata il signor Per_1
riferiva il numero dell'assegno 4042319380-08, la data, il luogo di
[...]
emissione, l'importo e il nome del beneficiario;
13) Vero che, in data 15 gennaio 2015, in tale telefonata il signor Pt_2
riferiva che il numero dell'assegno 4042319380-08, la data, il luogo di emissione l'importo ed il beneficiario corrispondevano;
14) Vero che in data 15 gennaio 2015 il signor diede il bene emesso Pt_2
dell'assegno;
15) Vero che, in data 16 gennaio 2015, il signor avanzava al Parte_1
dipendente richiesta di incasso dell'assegno circolare Persona_1
4042319380-08 si rammostra quale documento 4 fascicolo CP_10 CP_4
16) Vero che, in data 16 gennaio 2015, il signor procedeva Persona_1
alla verifica materiale del titolo;
17) Vero che, in data 16 gennaio 2015, tale assegno risultava integro, ovvero privo di alterazioni e/o contraffazioni;
18) Vero che in data 22 gennaio 2015 la BA emittente comunicava l'impagato dell'assegno;
19) Vero che in data 22 gennaio 2015 veniva contattata la Filiale di
Campigliano della BA alla stessa utenza già precedentemente CP_1
utilizzata in data 15 gennaio 2015; pagina 7 di 39 20) Vero che in data 22 gennaio 2015 la filiale di Campigliano della CP_1
riferiva di una illecita intromissione sulle proprie linee telefoniche in
[...]
corso da diversi mesi.
Si indicano quali testi il signor domiciliato presso la sede Persona_1
legale di in Piazza dell'Università n. 1. Controparte_6 CP_3
Si chiede, fin da ora, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di
Controparte ammessi con gli stessi testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 29 giugno 2018
In ogni caso: - con rimborso di competenze e spese.
Dell'appellato ( ): Controparte_11
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvedere e giudicare:
1. In via preliminare :
1.1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. in Parte_1
quanto notificato oltre il termine decadenziale di cui all'art. 325 c.p.c.;
1.2. In via subordinata, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
ex art. 348 bis cpc non avendo, per le ragioni esposte in Parte_1
premessa, probabilità di essere accolto;
2. Nel merito :
pagina 8 di 39 2.1. In via principale : rigettare l'appello proposto dal sig. in Parte_1
quanto inammissibile, inesistente e infondato in fatto e diritto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 438/2021 resa dal Tribunale di
Cremona, in persona del Giudice – dott. Calabrò, pubblicata il 17.09.2021, rep.
n. 1042/2021;
2.2. In via subordinata : nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, tenere indenne, per tutte le ragioni esposte in premessa, la “
[...]
Controparte_7
” da ogni eventuale pregiudizio economico e risarcimento disposto
[...]
in favore dell'appellante.
3. Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone ad ogni eventuale istanza istruttoria formulata da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_12
, esponendo:
[...]
- di esser proprietario di due orologi: l'uno di marca “Audemars Piguet”
Co modello “Roal Oak Safari” in acciaio, l'altro di marca “Jaegr Coultre”
modello “Master Compressor Dual Matic” in oro rosa, per un valore di circa
Euro 11.500,00 l'uno;
pagina 9 di 39 - di aver – in quanto interessato alla relativa vendita – incaricato il proprio nipote, sig. di pubblicare un annuncio sul sito di Parte_3
annunci on line “Subito.it”:
- di esser stato in breve tempo contattato da un potenziale cliente, interessato all'acquisto degli orologi, e di aver convenuto con quest'ultimo la conclusione dell'affare per il prezzo di Euro 21.500,00, con pagamento da effettuarsi attraverso assegno circolare;
- di aver ricevuto a mezzo e-mail copia scansionata dell'assegno n° ME
4042319380 - 08 di : Controparte_1
- di aver quindi preso contratto con la filiale della di cui era correntista, CP_1
la filiale di della e sul cui conto corrente avrebbe CP_8 Controparte_13
poi messo all'incasso il titolo, e ciò al fine di verificarne l'autenticità (doc. 1);
- di aver atteso, prima di procedere alla materiale consegna degli orologi, che la banca prendesse posizione su tale richiesta;
- che l'autenticità del titolo era stata infine confermata dal funzionario addetto,
attraverso la comunicazione del c.d. bene emissione dell'assegno (doc. 2);
- di essersi quindi, in data 15/01/2015, recato presso la filiale e ciò CP_4
dopo aver venduto gli orologi e ricevuto dall'acquirente l'assegno circolare sopra indicato, e di aver ivi posto il titolo all'incasso (doc. 3), ricevendo anche in tal caso conferma della relativa validità;
pagina 10 di 39 - di aver in precedenza, in almeno altre due occasioni, richiesto la regolarità del titolo portato all'incasso, ogni volta ottenendo sempre dalla propria filiale rassicurazioni circa la relativa genuinità;
- che, tuttavia, in data 23/01/2015, consegnati gli orologi all'acquirente, gli era pervenuta comunicazione che l'assegno risultava essere insoluto (doc. 4) e che pertanto non era possibile procedere all'accredito della somma ivi portata;
- di aver per tali fatti sporto in data 26/1/2015 atto di denuncia / querela presso la Questura di Cremona (doc. 5);
- di aver quindi avanzato richiesta di risarcimento dei danni patiti nei confronti del proprio istituto di credito, rilevando profili di responsabilità in ordine all'accaduto nella condotta del personale della filiale di tale istituto (doc. 6);
- di aver poi presentato domanda di mediazione davanti alla Camera di
Commercio di Cremona;
- che, tuttavia, al primo incontro fissato per il giorno 4/11/2015 l'Istituto di
Credito dichiarava di non voler aderire a tale tentativo di risoluzione bonaria della controversia (doc.7).
Tanto premesso, l'attore ha contestato alla controparte mancata diligenza professionale qualificata, per aver inadeguatamente provveduto alla sua richiesta di definizione del bene emissione dell'assegno circolare n. ME
4042319380-08, per l'importo di Euro 21.500,00.
pagina 11 di 39 Ha premesso che il correntista, che abbia ricevuto un assegno circolare, il quale contiene già di per sé la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista la somma indicata nel titolo, voglia verificare la bontà del titolo ricevuto, può ricorrere allo strumento costituito dalla richiesta di “bene emissione” del titolo stesso, prassi utilizzata tra i vari istituti di credito che permette di garantire che la banca apparentemente emittente eseguirà
l'obbligazione di pagamento dedotta nel titolo.
Ha inoltre sostenuto che in tale ipotesi l'istituto di credito, a fronte di tale richiesta, è tenuto nei confronti del correntista, benché ciò non sia esplicitamente previsto nel contratto di conto corrente, a verificare in via preventiva la possibilità di incasso fruttuoso dell'assegno circolare.
Ciò perché con il contratto di conto corrente l'Istituto di credito svolge un servizio nei confronti del correntista e il banchiere risponde secondo le regole del mandato, e quindi con riferimento alla diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., rapportata al tipo di attività svolta (Arbitro BArio
Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 372/2014).
Tanto premesso, il sig. , asserendo di aver, per almeno tre Parte_1
volte, cercato dalla propria banca rassicurazioni sulla bontà del titolo prima di concludere la procedura di vendita sempre ricevendone conferma, in ragione della riscontrata regolarità dell'assegno circolare, ha sostenuto di essersi,
proprio per tale motivo, determinato – ma solo dopo aver ricevuto le conferme pagina 12 di 39 provenienti dalla propria banca circa la genuinità del titolo - a procedere alla consegna degli orologi.
Lamentando, quindi, violazione della regola di correttezza di cui all'art.1175
c.c. e totale assenza nella banca convenuta della diligenza professionale prevista dall'art.1176, secondo comma, c.c. (esigendosi nel settore bancaria la prestazione di una diligenza “particolarmente qualificata”, propria cioè
dell'accorto banchiere, ovverosia del banchiere dedito al ramo d'affare e quindi dotato di esperienza), l'attore ha chiesto disporsene la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, aggiungendo che la responsabilità
della convenuta, oltre che al disposto di cui agli articoli sopra menzionati,
doveva esser ricondotta a quello di cui all'art.1228 c.c., dovendo l'istituto di credito, che nell'esecuzione della prestazione oggetto di obbligazione si sia avvalso dell'opera dei suoi dipendenti o collaboratori, rispondere per le condotte pregiudizievoli poste in essere da parte di costoro, per relazione di occasionalità, vale a dire “ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto o
quanto meno agevolato dal comportamento riconducibile allo svolgimento
dell'attività lavorativa” (Cassazione civile, n. 17681/2016).
***
costituendosi, ha in punto di Controparte_4
fatto, replicato affermando:
pagina 13 di 39 1) che in data 15 gennaio 2015 il signor , nipote dell'attore, aveva Parte_3
preso contatto telefonico con la filiale di di a cui aveva CP_8 CP_4
inviato una mail chiedendo se la stessa avesse, a sua volta, potuto contattare la banca emittente per sapere se risultava regolare l'assegno n.ro 4042319380-08
dell'importo di euro 21.500,00 emesso da Controparte_1
;
[...]
2) che il funzionario di aveva quindi preso contatto telefonico con CP_4
l'agenzia emittente il titolo, sita in Campigliano, il cui dipendente – signor
– aveva confermato la regolarità del titolo;
Pt_2
3) che di ciò il funzionario di aveva riferito all'attore, precisando, CP_4
inoltre, che la certezza del buon fine si sarebbe potuta avere solo ad avvenuto
(ed effettivo) incasso e previa presentazione dell'assegno in originale alla banca emittente;
4) che pertanto il funzionario di aveva invitato il Cliente a recarsi in CP_4
filiale al fine di consegnare l'originale in modo da permettere, a sua volta, a di inviarlo alla banca di;
CP_4 CP_1
5) che, tuttavia, nella predetta giornata del 15/01/2015 il signor non Pt_1
consegnava alcun assegno provvedendo ad effettuare il deposito dell'originale dell'assegno solo il giorno successivo, e cioè il 16 gennaio 2015;
6) che in tale data il Funzionario di aveva effettuato ulteriori CP_4
pagina 14 di 39 controlli sul titolo e, appurato che lo stesso appariva privo di alterazioni e/o segni di contraffazioni, e comunque privo di anomalie rilevabili ictu oculi,
aveva inviato l'assegno alla;
Controparte_1
7) in data 22/01/2015 era pervenuta la segnalazione di impagato e pertanto veniva addebitata la somma portata dal titolo sul conto intestato all'attore.
In diritto la convenuta ha affermato che, come chiarito dalla dottrina, per quanto l'assegno circolare risulti un mezzo di pagamento valido, tuttavia “… la
consegna o la trasmissione di un assegno circolare, analogamente a quanto avviene per
l'assegno bancario, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto, con esclusione, quindi, di
un immediato effetto estintivo del debito… ”, con la conseguenza che nulla legittima il beneficiario a ritenere adempiuta l'obbligazione sin tanto che l'assegno non risulti (dalla banca emittente) effettivamente pagato;
a tale proposito ha citato giurisprudenza di legittimità per la quale “… nelle obbligazioni pecuniarie, il cui
importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposto per legge una diversa
modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso
legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare;
nel primo caso il creditore non
può rifiutare il pagamento, come, invece può nel secondo solo per giustificato motivo, da
valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva;
l'estinzione
dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la
consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la
disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio
dell'inconvertibilità dell'assegno” (Cass. SS.UU. 18.12.2007 n. 26617).
pagina 15 di 39 La convenuta ha perciò sostenuto, sulla base
di pagamento di assegno circolare, della cessione del credito ma, prima di
tutto, della prassi commerciale>> che << il signor avrebbe dovuto Pt_1
attendere la conferma dell'avvenuto incasso dell'assegno prima di consegnare
l'orologio allo sconosciuto acquirente>>
Ha inoltre contestato la fondatezza di quanto a proposito del “c.d. bene-
emissione” era stata sostenuto da parte attrice, il quale, avendo richiesto ai funzionari di filiale di Cremona di verificare, con la CP_4 CP_14
, l'autenticità del titolo, aveva affermato che ciò avrebbe rappresentato
[...]
un suo diritto, che avrebbe trovato << genesi nell'esecuzione di un obbligo
contrattualmente collegato al contratto di conto corrente>> con conseguente
<< asserita responsabilità contrattuale della > per aver fornito CP_1
un'informazione non corrispondente al vero. Al riguardo la convenuta CP_1
ha replicato che <l'espletamento di tale richiesta da parte della BA
negoziatrice non è previsto da alcuna norma di legge, né costituisce obbligo
della BA derivante dal contratto stipulato con il Cliente>>. Riprendendo
quanto affermato dalla dottrina che ha analizzato la prassi bancaria formatasi in tema di esistenza della provvista, la convenuta ha sostenuto che <il bene
emesso (così come il bene fondi) non è altro, pertanto, che una richiesta di
informazioni di cortesia peraltro nemmeno vincolante (per la banca emittente),
consistente in … “… un uso interbancario di chiedere e dare, per telefono o
pagina 16 di 39 altrimenti, informazioni sulla consistenza dei fondi per il pagamento di
assegni” tanto che “… il bene fondi si colloca al di fuori di qualsivoglia
vincolo contrattuale obbligatorio (anche solo accessorio) fra informante ed
informato, trattandosi di una mera prassi, più agevolmente riconducibile
all'ambito dei rapporti di cortesia. In questo senso, del resto, depongono
alcuni espressi riferimenti della giurisprudenza, dove si esclude, nella citata
ipotesi di “contratto”, qualsiasi valenza contrattuale…”
Ha aggiunto che, peraltro, << nessuna norma impone alla BA l'onere di
richiedere in forma scritta il “bene emissione”, essendo quest'ultimo …una
prassi bancaria avente contenuto non determinato né disciplinato>>
La banca convenuta ha inoltre evidenziato che <sotto l'aspetto contrattuale…
la negoziazione degli assegni è sempre prevista al salvo buon fine senza
alcuna valenza dell'eventuale bene emesso>>, con la conseguenza che <il
bene emissione … non legittima di certo il presentatore del titolo a
considerarlo pagato anticipatamente rispetto alla decorrenza dei termini
previsti dal contratto>>, ed ha osservato che << tale aspetto non è irrilevante
avendo l'Attore consegnato gli orologi ancor prima di aver presentato
l'originale del titolo presso la Filiale della banca>>.
La banca convenuta ha infine rilevato che <a circostanza .. le informazioni
ricevute dalla filiale della BA emittente si>> fossero, <a posteriori,
rilevate non corrette e/o false, non>> avrebbe certo potuto <condurre ad una pagina 17 di 39 sussistenza di responsabilità in capo a , posto che << CP_4 [...]
è soggetto terzo, per il cui esatto Controparte_1
adempimento,>> la banca convenuta <non>> avrebbe potuto essere
chiamata a rispondere nei confronti del signor . Quindi << unica Pt_1
responsabile – per le asserite errate informazioni - del preteso danno subito
dall'odierno Attore>> sarebbe stata <la Controparte_1
, anche in considerazione del fatto che la stessa, per quanto a
[...]
conoscenza dell'odierna esponente, non risulta aver effettuato alcuna
comunicazione al sistema bancario della denunciata truffa perpetrata a mezzo
di suoi assegni contraffatti e/o di avvenuta sottrazione/smarrimento dei
titoli.>>
La BA convenuta, quindi, ha contestato la sussistenza di ogni propria responsabilità per i fatti denunciati dall'attore, sottolineando, in ogni caso, che sul piano causale determinante sarebbe stata la condotta imprudente di quest'ultimo, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.1227 cc,
per aver lo stesso effettuato la consegna degli orologi all'acquirente, persona da lui precedentemente non conosciuta, prima di aver incassato l'assegno.
Tanto premesso, la convenuta ha concluso come Controparte_2
segue:
<< In via preliminare:
pagina 18 di 39 - accertato che, in caso di denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
delle domande del signor , Parte_1 Controparte_1
(cf in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in , Via Velia, n. 15, è comunque responsabile dei CP_1
danni subiti, autorizzare la chiamata in causa di Controparte_1
e, conseguentemente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
[...]
167 e 269 c.p.c., differire la data di prima udienza al fine di consentire la
notifica della citazione e del presente atto nei termini di rito;
Nel merito:
In via principale
- rigettare, anche per i motivi esposti nel presente atto, tutte le domande
nessuna esclusa) formulate nei confronti di Controparte_4
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande
e/o delle difese sopra indicate, dichiarare che nessun importo deve essere
riconosciuto e/o all'Attore e/o di attesa Controparte_1
l'applicazione del II comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056
c.c.;
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande pagina 19 di 39 e/o delle difese sopra indicate, accertare il concorso di colpa in capo
dell'Attore e/o attesa l'applicazione del Controparte_1
comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
In via ulteriormente subordinata condizionata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle Avverse
domande, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare, restituire e/o comunque
rimborsare a tutte le somme per capitale, Controparte_4
interessi e spese che dovessero essere dalla stessa restituite a seguito di
accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, oltre alle spese del
presente procedimento.
In ogni caso:
- con rimborso di competenze e spese.>>
***
Disposto dal giudice il differimento d'udienza ex art.269 cpc, la
[...]
, costituendosi in giudizio quale Controparte_15
terza chiamata, ha anzitutto preso posizione sulle difese svolte dall'attore,
sostenendo che la domanda risarcitoria del sig. sarebbe stata Parte_1
svolta in modo generico e non risulterebbe provata in ordine ai fatti eziologicamente ad essa connessi, non avendo l'attore dimostrato che le riferite pagina 20 di 39 trattative erano sfociate in una vendita commerciale e non avendo egli fornito indicazioni sotto il profilo soggettivo, in quanto si sarebbe limitato a dichiarare di aver ricevuto il predetto assegno circolare di euro 21.500,00 dall'acquirente e di avergli consegnato, in una non precisata data, degli orologi: la mancata prova del reale accadimento dell'evento dannoso e del danno economico che sarebbe stato patito dall'attore renderebbe del tutto inammissibile ed inaccoglibile la domanda risarcitoria proposta. Inoltre la condotta mantenuta dall'attore nella vicenda non sarebbe stata improntata ai principi di diligenza contrattuale, e ciò in quanto gli orologi erano stati venduti e consegnati dal sig.
in data 15/01/2015 ovvero precedentemente al versamento per l'incasso Pt_1
dell'assegno circolare ME 4042319380 di euro 21.500,00 avvenuto il giorno
16/01/2015 presso la filiale di della “ ; il sig. avrebbe CP_8 CP_4 Pt_1
potuto e dovuto – in ragione del valore da lui asserito degli orologi messi in vendita – adottare modalità di cessione più sicure, identificare il presunto acquirente dei beni e consegnare gli orologi all'acquirente solo a seguito del buon fine del pagamento a mezzo assegno circolare.
Sul piano del diritto la terza chiamata ha essa pure sostenuto che il cd “bene emissione” costituisce una mera prassi bancaria e non è vincolante né legittima l'ordinante del titolo a considerarlo pagato anticipatamente rispetto alla decorrenza dei termini previsti dalle norme che regolano i servizi di incasso. Ha sostenuto pertanto che il danno che l'attore reclama deve ritenersi ascrivibile esclusivamente ad pagina 21 di 39 un suo comportamento imprudente, per non aver tenuto conto della mancata decorrenza dei termini di non stornabilità degli assegni previsti dalla clausola “salvo buon fine”, assumendosi così responsabilità e rischi connessi alla consegna anticipata degli orologi. Con condotta perciò valutabile ex art.1227 c.c,, il cui secondo comma,
che concerne il rapporto tra evento e danno, afferma che il risarcimento può essere negato se il creditore avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza,
ossia quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri un'autonoma condotta colposa (generalmente omissiva) del danneggiato, che, pur potendo elidere o ridurre i danni, non l'abbia fatto.
La terza chiamata ha poi sostenuto che il comportamento dell'attore apparirebbe illogico anche sotto il profilo processuale: il sig. avrebbe, infatti, dovuto Pt_1
spiegare la ragione per cui non aveva svolto alcuna istanza e/o domanda giudiziaria risarcitoria anche nei confronti di colui che risulterebbe essere l'acquirente degli orologi (n. 02,) in oggetto limitandosi a richiedere il ristoro delle voci di danno che assume di aver patito esclusivamente nei confronti della banca ove il titolo di credito,
poi rivelatosi falso, sarebbe stato portato all'incasso.
Quanto alle domande svolte dalla convenuta (già Controparte_2
”) nei confronti della Controparte_16 [...]
”, la Controparte_7
terza chiamata ha eccepito l'inammissibilità di tutte le domande svolte nei suoi confronti dalla banca convenuta, sua chiamante, e comunque ne ha contestato la fondatezza. Nel merito la terza chiamata ha negato corrispondere al vero quanto affermato dalla chiamante, e che cioè un funzionario dell'allora in data CP_4 pagina 22 di 39 15.01.2015, su richiesta di tale (nipote dell'attore), avrebbe contattato Parte_3
telefonicamente la filiale di Campigliano dell'allora ” ed un suo Controparte_1
dipendente, tale sig. avrebbe confermato la regolarità del titolo in questione, Pt_2
confermando il cd. “bene emissione” per l'assegno circolare n. ME 4042319380 per l'importo facciale di euro 21.500,00. Ha inoltre rilevato che la circostanza addotta dalla chiamante era risultata del tutto priva di prova aggiungendo che nessun sig.
risultava esser stato dipendente della ” all'epoca dei fatti Pt_2 Controparte_1
di causa (come da libro matricola prodotto in atti).
Quanto all'ulteriore addebito mossole dalla chiamante, la terza chiamata ha replicato sottolineando il fatto che l'allora ” aveva Controparte_1
trasmesso in epoca precedente alla negoziazione dell'assegno circolare e,
segnatamente, in data 23.12.2013, 11.02.2014, 28.03.2014 e 13.10.2014 diversi
“messaggi di rete interbancaria 097” per informare tutto il ceto bancario sulla circolazione di falsi moduli di assegni circolari “Iccrea BA spa” del taglio nominale fino ad euro 100.000,00 (centomila/00) aventi numeri di serie “ME”
invitando il medesimo ceto bancario a richiedere eventuale bene – emissione di assegni circolari da essa emessi esclusivamente attraverso messaggi di “tipo 097” in rete nazionale interbancaria oppure attraverso messaggio di posta elettronica certificata, evitando, quindi, contatti telefonici o a mezzo telefax. Peraltro “ICCREA
BANCA spa” (quale Istituto Centrale delle Banche di Credito Cooperativo
autorizzato ad emettere assegni circolari in forza di rapporto di mandato con le singole Banche di Credito Cooperativo) in data 26/02/2015 avrebbe poi sporto denunzia – querela per truffa e falsità materiale dell'assegno n. ME 4042319380 – 08 pagina 23 di 39 di euro 21.500,00.
La terza chiamata ha pertanto sostenuto che semmai fosse stato accertato il diritto dell'attore al risarcimento danni, la responsabilità avrebbe dovuto essere imputata esclusivamente alla , quale BA negoziatrice Controparte_2
dell'assegno circolare per cui è causa.
La terza chiamata ha perciò concluso come segue:
<
1. In via preliminare : accertare, per i motivi innanzi illustrati, la carenza
di legittimazione passiva della “ Controparte_7
” e, per l'effetto, dichiararne
[...]
l'estromissione dal presente giudizio.
2. In via principale : rigettare la domanda attorea perché inammissibile, infondata e
non provata e rigettare, altresì, ogni domanda (nessuna esclusa) svolta dalla “
[...]
” nei confronti della “ Controparte_2 [...]
” (già “ Controparte_7 [...]
”) perché anch'essa Controparte_17
inammissibile, improcedibile, infondata e non provata;
3. In via subordinata : nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale
della domanda di parte attrice, dichiarare l'esclusiva responsabilità per i fatti di
causa della “ ” e, per l'effetto, condannarla al Controparte_2
pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute all'attore ed a tener indenne la
“ Controparte_7
” (già “
[...] Controparte_17
pagina 24 di 39 ”) da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivare dal presente CP_7
giudizio ivi comprese le spese di lite;
4 . Con vittoria delle spese e compensi di giudizio.>>
***
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc,
con la prima di esse l'attore ha precisato che in data 15/01/2015 era intervenuta soltanto la stipulazione del contratto di compravendita mentre la consegna materiale degli orologi all'acquirente aveva avuto luogo soltanto nella successiva data del
21/01/2015, mentre la messa all'incasso dell'assegno era avvenuta il 16/01/2015, così
come puntualmente riferito nella querela prodotta agli atti.
Rilevato, a seguito di quanto esposto e documentato nella comparsa di costituzione della terza chiamata, che la ” aveva trasmesso Controparte_1
in epoca precedente alla negoziazione dell'assegno circolare e, segnatamente, in data
23.12.2013, 11.02.2014, 28.03.2014 e 13.10.2014 diversi “messaggi di rete interbancaria 097” per informare tutto il ceto bancario sulla circolazione di falsi moduli di assegni circolari “Iccrea BA spa” del taglio nominale fno ad euro
100.000,00 (centomila/00) aventi numeri di serie “ME” invitando il medesimo ceto bancario a richiedere eventuale bene – emissione di assegni circolari da essa emessi esclusivamente attraverso messaggi di “tipo 097” in rete nazionale interbancaria oppure attraverso messaggio di posta elettronica certificata, evitando, quindi, contatti telefonici o a mezzo telefax, l'attore ha sottolineato il fatto che la banca negoziatrice,
seppur fosse provata la sua richiesta di bene-emissione del titolo per via telefonica,
pagina 25 di 39 aveva posto in essere una condotta assolutamente contraria agli ordinari canoni di correttezza, prudenza, diligenza e professionalità, avendo inoltre omesso di consultare autonomamente l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito con D. M. n. 458 del 2001 (di attuazione degli artt. 10- bis e
36, secondo comma, del D. Lgs. n. 507 del 1999) e disciplinato dal Regolamento del
29.01.2002 della BA d'AL (il riferimento e al segmento PASS della Centrale di
Allarme Interbancaria).
L'attore ha pertanto così modificato le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertata e ritenuta la responsabilità, sotto il proflo
contrattuale e/o extracontrattuale, dell' Controparte_3
, ora in
[...] Controparte_18
merito alla causazione del pregiudizio occorso al sig. , condannarlo al Pt_1
risarcimento del danno da questi patito da liquidarsi in complessivi Euro 21.500,00,
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa. Dichiarare tenuto il convenuto al
rimborso delle spese di avvio del procedimento di mediazione pari ad € 48,80. Con
vittoria di spese.”
***
La causa veniva quindi istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, con la parziale ammissione dei mezzi di prova orale da esse dedotti e con la relativa assunzione, in parte diretta ed in parte delegata. pagina 26 di 39 ***
Con sentenza n.438/2021 il Tribunale di Cremona così ha disposto:
<
1901/2017, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da . Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da nella persona Controparte_19
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 4.835,00, per compensi professionali ed, oltre a spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
CONDANNA alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da Controparte_7
, nella persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, che liquida in euro 4.835,00, per compensi professionali ed, oltre a spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.>>
***
A tale determinazione il giudice di prime cure è pervenuto ritenendo indimostrato il pregiudizio asseritamente subito dall'attore, costituito dalla mancata ricezione del prezzo di compravendita, non avendo egli allegato e dimostrato di aver di aver provveduto - infruttuosamente (ad esempio per irreperibilità ed impossibilità di agire, o per sua incapienza) - ad esercitare nei pagina 27 di 39 confronti dell'acquirente degli orologi le azioni consentite dall'ordinamento per il recupero del suo credito, ovvero l'azione di adempimento (per ottenere da lui il pagamento del prezzo) o l'azione di risoluzione per inadempimento
(per ottenere la restituzione degli orologi), e la successiva esecuzione nei suoi confronti, azioni che l'avrebbero certamente ristorato del pregiudizio oggi lamentato, né avendo l'attore indicato le generalità dell'acquirente o comunque fornito altre informazioni al riguardo, né avendo chiarito se lo stesso fosse stato rintracciato o si fosse rivelato irrintracciabile o irreperibile.
Dati ritenuti essenziali ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto da un lato l'esperimento fruttuoso delle azioni sopra indicate avrebbe senz'altro ristorato completamente l'attore del pregiudizio oggi lamentato (che quindi non potrebbe definirsi un vero pregiudizio attuale e concreto, potendo essere ristorato convenendo in giudizio l'acquirente); dall'altro lato, qualora tali azioni fossero risultate o risultassero in futuro possibili e fruttuose, riconoscere in questa sede un ristoro comporterebbe una illegittima locupletazione dell'attore, che potrebbe ottenere così due volte (dall'acquirente e dalla banca convenuta) la somma pretesa avrebbe senz'altro ristorato.
Né potrebbe configurarsi una responsabilità solidale tra l'acquirente e la banca convenuta (o anche quella chiamata in causa, o i loro dipendenti), che possa giustificare l'esercizio dell'azione nei confronti di uno di essi, posto che <la
fonte delle due richieste di pagamento è completamente diversa e nemmeno è pagina 28 di 39 per entrambe di natura risarcitoria: ovvero, contro l'acquirente, la fonte della
pretesa è la condotta inadempiente tenuta nell'esecuzione del contratto di
compravendita, e la richiesta è quella del pagamento del prezzo che si fonda
sull'azione di esatto adempimento o sulla azione di risoluzione del contratto (e
non di risarcimento del danno); per la invece la fonte della pretesa è la CP_1
condotta illecita nel (diverso) rapporto contrattuale tra istituto di credito e
correntista e la richiesta è quella di risarcimento del danno da
inadempimento>>
A ciò il giudice ha aggiunto che <l'omessa prova di aver tentato di
recuperare le somme perdute, che in astratto era possibile recuperare citando
l'acquirente in giudizio, comporta anche l'applicazione dell'art. 1227 comma
2 c.c, per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.>>
Da ciò il rigetto delle domande attoree nei confronti della convenuta, e di riflesso l'insussistenza di responsabilità in manleva della terza chiamata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta,
per regola di soccombenza, e della terza chiamata, per principio di causalità.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , con Parte_1
citazione notificata in data 16/03/2022, rassegnando le conclusioni di cui in pagina 29 di 39 epigrafe per i motivi che seguono.
Si sono costituite le società appellate chiedendo (in subordine) respingersi il gravame avversario, previa (in principalità) declaratoria della relativa inammissibilità per tardività, in relazione alla notifica della sentenza impugnata, effettuata in data 20/09/2021 presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado dal difensore della Controparte_15
, nonché ai sensi dell'art.348 bis cpc.
[...]
Respinta quest'ultima istanza, e riservata ogni determinazione in ordine alle istanze istruttorie, la corte ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/03/2025; a tale udienza ha assegnato la causa a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività non può trovare accoglimento: si riprendono, sul punto, le considerazioni svolte nella motivazione della pronuncia n.28532/2024 della SC di Cassazione citata da parte appellante:
<… con la pronuncia n. 8062 del 2021 la Corte ha statuito che, a seguito
dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale -art. 16 sexies d.l.
n. 179 del 2012, convertito in l. n. 221 del 2012 come modificato dal d.l. n. 90
pagina 30 di 39 del 2014 convertito in l. n. 114 del 2014 - in tutti i casi in cui la parte indichi il
domicilio digitale -senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole
comunicazioni - vi è l'obbligo di notificare in via telematica;
si è altresì
affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto
domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta
elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole
comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei
confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che,
a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il
domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far
decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per
cassazione; mentre l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è
idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non
altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica è
indicato per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass., n. 25914 del 2023, n.
10355 del 1/6/2020; n. 23412 del 17/11/2016) ; si afferma altresì “resta inteso
che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non
circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il
termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico”
(Cass. n. 39970 del 2021).>>
***
pagina 31 di 39 Col primo motivo di gravame l'appellante sottopone a censura la sentenza del
Tribunale di Cremona lamentando che quest'ultimo avrebbe <
l'evento storico … all'origine del Giudizio>> era <
inquadrato nel contesto di una azione criminosa che>> aveva <
vittime non solo il , ma un numero indefinito di altri soggetti>>. Si Pt_1
sarebbe trattato di << dato processualmente pacifico non solo perché quanto affermato sul punto dall'attore non>> era<
parti processuali, ma addirittura>> perché lo stesso era stato <
medesime a fondamento delle rispettive difese>> (conclusionale di
[...]
e della terza chiamata). CP_2
Quanto poi all'affermazione in sentenza: “Nemmeno, altresì, sono state
indicate ed allegate le generalità o altre informazioni sul suddetto acquirente,
né è stato allegato se lo stesso sia stato rintracciato o si sia rivelato
irrintracciabile o irreperibile” l'appellante ancora lamenta che il Tribunale
avrebbe ignorato che gli unici dati noti dell'acquirente erano il nome ed il cognome, da questi dichiarati, poiché ogni ulteriore verifica è stata dal Pt_1
omessa in quanto ritenuta superflua alla luce del “bene emissione” ricevuto dalla propria banca.
Quanto, infine, all'assunto secondo cui egli non avrebbe fornito “prova di aver tentato di recuperare le somme perdute, che in astratto era possibile recuperare citando l'acquirente in giudizio”, l'appellante, rilevando che in tal modo il pagina 32 di 39 Tribunale avrebbe affermato che egli aveva l'onere di citare in giudizio tutti i soggetti rispondenti al nome di ”, ammesso che fosse il Testimone_1
vero nome dell'acquirente, lamenta che in buona sostanza il giudice di primo grado avrebbe riscontrato l'assenza di una prova che, come chiaramente emerso in corso di causa, per l'attore sarebbe stato impossibile fornire.
***
A tale proposito ritiene il collegio di dover svolgere due considerazioni.
La prima. Il danno lamentato dall'attore è correlato all'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'altro contraente, il compratore, nel quadro di un contratto di compravendita, avente ad oggetto due orologi, del quale la banca convenuta, ovviamente terza rispetto a tale rapporto contrattuale, dovrebbe rispondere per aver fornito un'informazione inesatta sul cosiddetto bene-emissione, e cioè sulla genuinità dell'assegno circolare consegnato in pagamento in luogo del denaro contante. In tale prospettiva il primo dato da allegare e provare è che, in presenza di mancato pagamento da parte del compratore, non sia stato possibile esercitare nei confronti di quest'ultimo alcuna azione proficua né sul piano della cognizione né su quello dell'esecuzione. Nell'atto di citazione di primo grado non risulta esser stata introdotta alcuna utile allegazione in proposito, e, sul piano istruttorio, la sola indicazione al riguardo è quella di cui al capitolo 18 della memoria n.2 - <vero che successivamente alla comunicazione di insoluto pagina 33 di 39 dell'assegno ha provato più volte di contattare telefonicamente l'acquirente,
ma il numero di utenza cellulare attraverso il quale avevate comunicato in
precedenza non risultava più raggiungibile>> - ritenuta dal giudice di prime cure, con valutazione qui condivisa, affatto generica e perciò priva di rilevanza ai fini del decidere.
Seconda considerazione. Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno rivolta dal nei confronti della propria banca non soltanto per Pt_1
difetto di allegazione e prova in ordine al danno subito ma anche in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art.1227 cc, per il quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: ciò in relazione all'omessa prova di aver tentato di recuperare le somme perdute. Tale valutazione non risulta esser stata fatta oggetto di specifica ed argomentata censura e regge di per sé la decisione presa.
In ogni caso, rileva il Collegio che il richiamo a tale disposizione vale anche con riferimento al merito della vicenda per cui è causa, per come è risultata all'esito della prova orale, poiché ne è emerso che, sebbene informato dal funzionario della banca, sign. che, essendo l'incasso Persona_1
dell'assegno sempre da considerarsi salvo buon fine, la richiesta telefonica del bene emissione dell'assegno sarebbe risultata insufficiente a garantire la regolare emissione dell'assegno stesso (capp.5 e 6), il ebbe Parte_1
pagina 34 di 39 comunque, in data 21 gennaio 2015, quando ancora non poteva esser certo della genuinità del titolo (data appunto l'insicurezza del dato rappresentato dall'informazione costituita dal bene emissione), ad effettuare la consegna degli orologi ad una persona da lui non conosciuta in precedenza e della quale egli conosceva soltanto il nome – perché gli era stato da lui stesso indicato –
senza sapere se quello fosse effettivamente il suo nome, ed il numero di telefono, dal quale non avrebbe più avuto risposta. La successione dei fatti così
come risultante all'esito della prova orale consente quindi di ricondurre la vicenda all'esclusiva responsabilità del soggetto che ne ha subito il danno,
operando in relazione a quanto testè disposto la regola di cui al secondo comma dell'art.1227 c.c., posto che il danno lamentato avrebbe potuto esser agevolmente evitato sol che il venditore, e cioè l'odierno appellante, avesse atteso, prima di consegnare gli orologi all'acquirente, e cioè al presunto signor
, di verificare che l'importo di cui all'assegno da questi Testimone_1
consegnatogli venisse definitivamente accreditato sul suo c/c previa verifica del relativo buon fine.
Per le anzidette considerazioni il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Col secondo motivo di gravame l'appellante si duole della condanna a suo carico alla rifusione delle spese di lite della terza chiamata, sostenendo che il
Giudice di primo grado avrebbe dovuto primariamente valutare la portata della pagina 35 di 39 chiamata di terzo alla luce delle risultanze processuali e solo sulla scorta di questa analisi avrebbe potuto prima motivare e poi individuare la parte da onerare delle spese legali del terzo.
Il motivo è senz'altro infondato. La successione sul piano logico delle vicende esposte in giudizio può in buona sostanza così riassumersi: il venditore di due orologi per i quali aveva ricevuto in pagamento un assegno circolare poi risultato non genuino ha convenuto in giudizio la propria banca chiedendo disporsene la condanna al risarcimento del danno subito, per mancato pagamento del prezzo di vendita, perché a suo dire l'accettazione dell'assegno,
quale mezzo di pagamento, era dipesa da un'informazione errata fornitagli dal funzionario della banca quanto a genuinità del titolo, e ciò in violazione del dovere della banca di adempiere regolarmente al mandato ricevuto con la stipula del contratto di c/c, ed in relazione alla prassi denominata di “bene-
emissione”; la banca convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la banca emittente il titolo, che, appositamente interpellata, le avrebbe confermato la genuinità del titolo;
la terza chiamata ha negato, a sua volta, di aver fornito indicazioni inesatte, anche perché nell'anno 2015 forniva indicazioni sul bene-emissione soltanto a mezzo pec.
La chiamata in causa ha pertanto avuto luogo in conseguenza del contenuto dell'allegazione attorea nei confronti della convenuta, ed è stata quindi causata da essa. pagina 36 di 39 La ritenuta infondatezza della pretesa attorea riconduce quindi alla responsabilità dell'attore la chiamata del terzo, non potendo ritenersi manifestamente infondata la pretesa di manleva nel caso in cui la domanda dell'attore fosse risultata in tutto o in parte fondata.
La regolamentazione delle spese di lite secondo principio di causalità appare dunque corretta, in quanto coerente con l'insegnamento giurisprudenziale per il quale < Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia
stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta
soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale
statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la
regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato
alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli
palesemente arbitraria>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019; in senso conforme: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364
del 18/04/2023)
Anche il secondo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
La riproposizione delle domande ritenute assorbite dal giudice di primo
grado; la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione
della sentenza di primo grado.
pagina 37 di 39 Respinti ambedue i motivi di gravame, con conferma del rigetto dell'azione risarcitoria, ne consegue la conferma anche della valutazione espressa in ordine all'assorbimento delle domande conseguenti a quella non accolta;
ne consegue pure il rigetto della richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
***
La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede per ciascuna di esse in conformità ai criteri di cui alla tabella A
approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal
D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.201 ,01
sino ad euro 26.000,00, valori medi), e come indicate nella nota spese depositata dall'appellata CP_4
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 38 di 39 respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.438/2021 del Tribunale di
Cremona
Condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del grado, che si liquidano per ciascuna di esse in euro 3.966,00 per compenso tabellare, di cui euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva” ed euro 3.966,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23/07/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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