Articolo 5 della Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 gennaio 1989
Art. 5. 1. L'autorizzazione prevista dall' articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1989
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