Art. 5. 1. L'autorizzazione prevista dall' articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.
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18 gennaio 1989
18 gennaio 1989
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 24/07/2009, n. 241Provvedimento: […] mantenendo all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di svolgere le indagini necessarie rispetto alle notizie di reato a carico di ministri e, dall'altro, assicurando alla Camera competente, ai sensi dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, l'adeguata e tempestiva informazione sugli sviluppi e l'esito dei procedimenti penali a carico dei componenti del Governo.Leggi di più...
- reati ministeriali·
- rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.·
- conferma della ammissibilità già dichiarata nella fase preliminare con ordinanza n. 8 del 2008.·
- prosecuzione del procedimento dinanzi al tribunale monocratico di livorno, sezione di cecina·
- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo del conflitto·
- provvedimento emesso dal tribunale dei ministri di firenze a conclusione delle indagini·
- conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dalla camera dei deputati·
- conseguente mancanza dei presupposti per aderire alla richiesta di autorimessione.