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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1084 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1084/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CIERI Parte_1 C.F._1
FIORENZO, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
STIVALETTA ROSSELLA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 20.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Vasto in data 24/07/1999, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vasto. (atto trascritto al
Comune di Vasto al n. 19, p. 1 anno 1999); 2) Confermare l'obbligo a carico di
[...]
, di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_2 somma di € 100,00 (cento/00) in favore di , sull'IBAN che la stessa avrà cura di Parte_1 indicare;
importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia ad ogni altra domanda;
3) spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto sentenza di separazione personale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne e autosufficiente.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta sentenza di separazione personale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto n.362/2023 del 22.11.2023, passata in giudicato il 27.12.2023.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Pag. 2 a 3 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Vasto il
24/07/1999 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 19 parte I serie anno 1999) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1084/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CIERI Parte_1 C.F._1
FIORENZO, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
STIVALETTA ROSSELLA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 20.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Vasto in data 24/07/1999, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vasto. (atto trascritto al
Comune di Vasto al n. 19, p. 1 anno 1999); 2) Confermare l'obbligo a carico di
[...]
, di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_2 somma di € 100,00 (cento/00) in favore di , sull'IBAN che la stessa avrà cura di Parte_1 indicare;
importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia ad ogni altra domanda;
3) spese di lite interamente compensate tra le parti.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto sentenza di separazione personale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne e autosufficiente.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta sentenza di separazione personale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto n.362/2023 del 22.11.2023, passata in giudicato il 27.12.2023.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Pag. 2 a 3 Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Vasto il
24/07/1999 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 19 parte I serie anno 1999) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3