Articolo 12 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
Articolo 11Articolo 13
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15 gennaio 1994
Art. 12. (Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale) 1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all' articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale nell'interesse del quale e' indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute. 2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti piu' sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno. 3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno. 4. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 45 della legge n. 604/1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) e' il seguente:
"Art. 45 (Tassa di concorso). - Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.
Al pagamento dei compensi e delle indennita' ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma.
L'eventuale ulteriore fabbisogno e' a carico dei comuni e delle provincie interessati".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994