Versione
4 gennaio 2000
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1 gennaio 2020
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Art. 15. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999. ((2)) 2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e' subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruita' della spesa.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma
549) che "Il limite massimo complessivo annuo previsto dall' articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruita' della spesa.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma
549) che "Il limite massimo complessivo annuo previsto dall' articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022".
Commentari • 8
- 1. Fondi minoranze linguisticheGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 18 novembre 2022 · 16.367228
Il Ministero Affari Regionali e Autonomie comunica che è stato registrato dalla Corte dei Conti il DPCM 4 ottobre 2022, concernente la ripartizione, per l'anno 2022, dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, per il finanziamento dei progetti Minoranze linguistiche storiche, presentati dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni.
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 14/07/2009, n. 1290Provvedimento: N. 06209/1994 REG.RIC. N. 01290/2009 REG.SEN. N. 06209/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6209 del 1994, proposto da: IG NI, IG US, IG IO AR e OG MA, quali eredi di IG OL, rappresentati e difesi dagli avv.ti NI Li Causi e Giovanni Monforte e domiciliati per legge presso la Segreteria del Tribunale; contro il Comune di Messina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano, con domicilio di legge presso la Segreteria del Tribunale; l'Istituto …Leggi di più...
- usucapione·
- abbandono alloggio·
- compensazione spese·
- revoca assegnazione alloggio·
- giurisdizione TAR·
- competenza amministrativa·
- legittimità provvedimento amministrativo·
- eccesso di potere·
- art. 17 D.P.R. n. 1035/72·
- procedimento amministrativo