Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Lupica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 306/2025 resa dal Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro il 05.03.2025 nel giudizio n. 3116/2019 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa AO NA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con la sentenza n. 306/2025, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi della Sig.ra -OMISSIS-, deceduta il 14 marzo 2022, a percepire l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 nella misura prevista per la categoria 8^ della tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834, conseguentemente condannando il Ministero resistente al pagamento di detto indennizzo, oltre interessi legali sino al soddisfo, nonché a rifondere le spese processuali liquidate in €. 2.800, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno rappresentato che il Ministero intimato non ha spontaneamente dato esecuzione al sopra citato titolo, seppure ritualmente notificato e passato in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne hanno chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna del Ministero al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre che al rimborso del contributo unificato.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
4. All’udienza camerale del 21 aprile 2026, su rilievo del Collegio, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di provvedere alla regolarizzazione del deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, depositata il successivo 4 maggio 2026.
5. All’udienza camerale del 5 maggio 2026, il ricorso è strato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa dei ricorrenti fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’adempimento da parte del Ministero intimato di quanto disposto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Quest’ultimo, in particolare, si è limitato a confermare la non ancora intervenuta liquidazione di quanto dovuto in favore dei ricorrenti, a causa dell’elevato numero di titoli esecutivi di condanna emessi a suo carico. Tale circostanza, tuttavia, non costituisce ostacolo all’accoglimento del ricorso in esame.
8. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Ministero intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
9. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della peculiare congiuntura dichiarata dall'amministrazione ministeriale in ragione dell'elevato numero di titoli giudiziari cui dare esecuzione derivanti dall'elevato contenzioso generatosi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, o il dirigente/funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il Ministero alla rifusione delle spese del presente di giudizio, che si liquidano in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore di ciascuno dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti nonché al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nel provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
AO NA ZO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AO NA ZO | AG NA Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.