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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3592/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore con partita iva n. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GENTILE GIACOMO e Avv. Manuela D'Orazio con P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 10, pec
[...]
e Email_1 Email_2
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Valencia – Controparte_1
46760 (Spagna) - Tavernes De La Valldigna alla c.da De Tavernes, 29
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede Valencia Controparte_2
– 46760 (Spagna) - Tavernes De La Valldigna alla c.da Tavernes De La Valldigna, Calle De Ramon Y Cajal n.3,
CONVENUTI contumaci
c.f. , difesa e rappresentata dall'Avv. GENTILE CP_3 C.F._1
GIACOMO e Avv. Manuela D'Orazio con domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al Corso Vittorio Emanuele II, 10, pec e Email_1 Email_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice: “accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura del 31.V.2021 indicato in premessa per esclusivo fatto e colpa della società ; conseguentemente Controparte_1 accertare e dichiarare il credito di € 11.250,00 vantato dalla nei confronti di Controparte_4
e di per le ragioni di cui in narrativa. Per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
condannare la e la in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 11.250,00 verso ed in favore della , ciascuna per i Parte_1 pagina 1 di 4 rispettivi titoli di responsabilità. Accertare e dichiarare il danno subito dalla Parte_1 quantificato nella somma complessiva di € 10.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia in esito della espletanda istruttoria e comunque entro lo scaglione del valore indicato;
per l'effetto condannare la società CP_1 al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento. Con vittoria di spese e
[...]
compensi di causa oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
Parte intervenuta con suo atto di intervento e in sede di udienza (note scritte) era a ripassare le conclusioni spiegate dalla parte attrice di cui si dichiara cessionaria del credito azionato e questo in forza di cessione del credito del 18.12.2024 in suo favore come da scrittura in atti.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
L'attrice con atto di citazione ritualmente notificato ha domandato accertarsi l'inadempimento contrattuale della relativo all'acquisto ed installazione di un campo da padel e per Controparte_1
l'effetto chiedeva la condanna della alla restituzione dell'acconto versatole di Controparte_2
euro 11.250,00, per effetto di tale contratto, oltre alla condanna per tutti danni derivati dall'inadempimento che era a quantificare in complessivi euro 10.000,00.
Verificata la regolarità della notificazione alle società convenute in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 171 bis cpc, era dato atto della loro mancata costituzione e ne era dichiarata la contumacia, con concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
In sede di prima udienza era ammessa la prova orale richiesta e disposto rinvio per l'escussione dei testi.
All'udienza del 24.X.2024, escussi i testimoni intimati, il Giudice preso atto della rinuncia dell'attrice all'audizione degli altri testi già ammessi, ne consentiva e fissava udienza per la remissione della causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Prima dell'udienza fissata per tale incombente era a costituirsi, spiegando suo intervento, il creditore cessionario della parte attrice, il quale era a ripassare le conclusioni spiegate dalla parte attrice di cui si dichiara cessionaria del credito azionato in forza di cessione del credito del 18.12.2024 come da scrittura in atti.
Alla successiva udienza il Giudice tratteneva la causa a decisione.
Deve essere rilevato che dalla documentazione prodotta è emerso l'esistenza del sinallagma narrato da parte attrice e posto a fondamento della spiegata domanda risarcitoria.
In atti era prodotta una proposta avanzata dalla relativo alla fornitura ed Controparte_1
istallazione del campo padel de quo.
pagina 2 di 4 Tale proposta riceveva piena accettazione dalla parte attrice tanto che questa era a curare un bonifico pari al primo acconto indicato nella proposta de qua. Di questo pagamento è stata fornita prova documentale come da produzione curata dalla difesa attrice al doc. 2; nel documento viene espressamente fatto riferimento all'oggetto del contrato.
Tale bonifico era corrisposto alla Cikuta Padel Word sl sul conto corrente alla medesima intestato.
Degli accordi raggiunti tra le parti in merito a tale pagamento da corrispondere a una società terza si trova puntale riscontro nella successiva e copiosa corrispondenza tramite mail tra le parti. Infatti, si trovano anche reiterati tentativi di accordi transattivi espresso nel corso di un lugo periodo (circa due anni) volti tutti a tentare di ricevere la consegna del campo padel.
Dalla prova testimoniale raccolta con i testi e è stato dimostrato Testimone_1 Testimone_2
come il campo padel non veniva mai consegnato nonostante aspettative in tal senso esternate ai clienti della parte attrice.
All'evidenza risulta acclarato l'inadempimento della parte convenuta la quale non ha rispettato gli impegni contrattuali assunti e in tal senso anche la società che ha incassato l'importo corrisposto in acconto deve essere condanna a restituire le somme in quanto incassate a titolo e in ragione del rapporto di fornitura in parola.
Riguardo ai danni lamentati dalla difesa attrice l'istruttoria condotta non ha raggiunto alcuna prova del danno economico causato al riguardo al di là di generici riferimenti a spese e indebitamenti con finanziamenti non è stato prodotto alcun giustificativo a spese. In al senso alcun somma può essere riconosciuta non avendo la difesa attrice assolto all'onere probatorio a suo carico.
Tenuto conto dell'intervento spiegato da persona peraltro difesa dagli stessi legali del CP_3
parte attrice questa risulta cessionaria del credito portato in giudizio dal parte attrice in forza di scrittura privata del 19.12.2025, sottoscritta dalla medesima nel sua duplice veste di legale rappresentate pro tempore del società attrice (cedente) e in proprio (cessionaria).
A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando lo scaglione di riferimento dei giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale Civile per le cause aventi valore da €. 5.001,00 ad €. 26.000,00, di cui ai parametri del DM n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 3592/23 così decide:
1. accerta l'inadempimento e dichiara la risoluzione del contratto oggetto di lite e per l'effetto condanna le parti convenute alla restituzione della somma di euro 11.250,00, oltre interessi legali corrisposta a titolo di acconto dalla parte attrice;
pagina 3 di 4 2. per effetto della cessione del credito condanna le convenute a pagare la detta somma in favore del sogetto cessionario, CP_3
3. Rigetta la domanda relativa al risarcimento del danno.
Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore del parte attrice che liquida in euro
291,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre al RSP iva e cap.
Pescara, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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