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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8465 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 18/11/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 26745/2024 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 ANTONIO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale p.t. ing. , rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. TESTA ARTURO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso deposito il 5.12.2024 il ricorrente, premettendo di essere alle dipendenze dell' CP_3 resistente dal 2.07.1994 con profilo di Collaboratore professionale sanitario - infermiere, Cat. D6, esponeva che l'attività lavorativa da lui svolta era articolata su tre turni per sei giorni lavorativi: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, come si evince dai cedolini paga in atti. Tanto premesso, lamentava che nella base di calcolo della retribuzione corrisposta per il periodo feriale risultavano inclusi soli gli elementi della retribuzione cd. fissi e/o ordinari, mentre non era computata l'indennità giornaliera di turno, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'operatore sanitario ed al turno prestato, pari all'importo di € 4,49 dal 15 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e di € 2,07 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi, ex art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021), come risulta dalle buste paga in atti. Precisava che l'esclusione dell'indennità giornaliera di turno dal computo della retribuzione corrisposta per i giorni di ferie era avvenuta in virtù dell'applicazione degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; art.19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995, art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004, art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 degli artt. 49, 94, 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022, di cui sosteneva l'illegittimità per contrarietà a norme imperative, ovvero agli artt. 4 e 7 della Direttiva 2003/88/CE. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il proprio diritto a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” in base agli importi su indicati;
per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 530,43 per le differenze maturate a tale titolo, come da prospetto riepilogativo in atti, per il periodo da maggio 2019 a dicembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto integrale del ricorso avversario in quanto CP_3 infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni analiticamente esposte in memoria, anche in tema di prescrizione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che la motivazione che segue chiarirà. La norma contrattuale invocata, art. 86, comma 3 del C.C.N.L. comparto sanità del 21 maggio 2018, stabilisce che: “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, ed il ricorrente è pacificamente collaboratore professionale sanitario - infermiere operante su tre turni lavorativi. La doglianza per cui è ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nella specie, l'indennità turno “è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte;
lo indica tra l'altro la rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro”. Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_1 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216). Al fine di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, infatti, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie. Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. Ciò posto, in merito al quantum della maggiorazione spettante considerando il computo dell'indennità di turno, va detto che, nella citata sentenza Z.J.R. Lock del 22 maggio 2014, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 avente n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni). Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali Persona_3 eurounitari sopra riportati non sono invocabili, di talchè la pronuncia di condanna generica va resa entro tali limiti (giornate di ferie non eccedenti i 28 giorni annuali, ovvero la durata tutelata dal diritto UE). Per i giorni oggetto di domanda, eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non deve essere riconosciuta la voce retributiva rivendicata, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione. Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità agli orientamenti giurisprudenziali come sopra riportati, il ricorso va accolto e, previa declaratoria di nullità delle norme contrattuali sopra richiamate nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera, di cui al comma 3 dell'art. 86 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018, ed all'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, nella retribuzione utile per il calcolo del quantum spettante per i giorni di fruizione di un numero di ferie pari a 28 annuali, condanna la convenuta in persona del Direttore Controparte_1 Generale p.t., ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino a dicembre 2024, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo in questione, quantificate in €. 530,43; sul punto, pur essendovi contestazione di parte resistente, il ricorrente ha documentato con la produzione dei cartellini marcatempo in atti la bontà della sua tesi, evidenziando di aver correttamente computato i giorni di ferie fruiti. Gli interessi legali competono dalla maturazione delle singole voci di credito e sugli importi relativi, fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l in persona del Direttore Controparte_1 Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie del ricorrente gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno”, come individuati in Parte_1 motivazione, nonchè a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo da maggio 2019 a dicembre 2024, in misura pari ad €. 530,43, oltre interessi legali come in motivazione;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite, che liquida in €. 321,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione al legale di parte ricorrente. Così deciso in Napoli, 18/11/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 18/11/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 26745/2024 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 ANTONIO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale p.t. ing. , rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. TESTA ARTURO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso deposito il 5.12.2024 il ricorrente, premettendo di essere alle dipendenze dell' CP_3 resistente dal 2.07.1994 con profilo di Collaboratore professionale sanitario - infermiere, Cat. D6, esponeva che l'attività lavorativa da lui svolta era articolata su tre turni per sei giorni lavorativi: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, come si evince dai cedolini paga in atti. Tanto premesso, lamentava che nella base di calcolo della retribuzione corrisposta per il periodo feriale risultavano inclusi soli gli elementi della retribuzione cd. fissi e/o ordinari, mentre non era computata l'indennità giornaliera di turno, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'operatore sanitario ed al turno prestato, pari all'importo di € 4,49 dal 15 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e di € 2,07 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi, ex art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021), come risulta dalle buste paga in atti. Precisava che l'esclusione dell'indennità giornaliera di turno dal computo della retribuzione corrisposta per i giorni di ferie era avvenuta in virtù dell'applicazione degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; art.19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995, art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004, art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 degli artt. 49, 94, 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022, di cui sosteneva l'illegittimità per contrarietà a norme imperative, ovvero agli artt. 4 e 7 della Direttiva 2003/88/CE. Tanto premesso, chiedeva accertarsi il proprio diritto a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” in base agli importi su indicati;
per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 530,43 per le differenze maturate a tale titolo, come da prospetto riepilogativo in atti, per il periodo da maggio 2019 a dicembre 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto integrale del ricorso avversario in quanto CP_3 infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni analiticamente esposte in memoria, anche in tema di prescrizione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che la motivazione che segue chiarirà. La norma contrattuale invocata, art. 86, comma 3 del C.C.N.L. comparto sanità del 21 maggio 2018, stabilisce che: “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, ed il ricorrente è pacificamente collaboratore professionale sanitario - infermiere operante su tre turni lavorativi. La doglianza per cui è ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nella specie, l'indennità turno “è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”. Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte;
lo indica tra l'altro la rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro”. Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_1 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216). Al fine di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, infatti, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie. Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. Ciò posto, in merito al quantum della maggiorazione spettante considerando il computo dell'indennità di turno, va detto che, nella citata sentenza Z.J.R. Lock del 22 maggio 2014, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 avente n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni). Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali Persona_3 eurounitari sopra riportati non sono invocabili, di talchè la pronuncia di condanna generica va resa entro tali limiti (giornate di ferie non eccedenti i 28 giorni annuali, ovvero la durata tutelata dal diritto UE). Per i giorni oggetto di domanda, eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non deve essere riconosciuta la voce retributiva rivendicata, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione. Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità agli orientamenti giurisprudenziali come sopra riportati, il ricorso va accolto e, previa declaratoria di nullità delle norme contrattuali sopra richiamate nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera, di cui al comma 3 dell'art. 86 del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018, ed all'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, nella retribuzione utile per il calcolo del quantum spettante per i giorni di fruizione di un numero di ferie pari a 28 annuali, condanna la convenuta in persona del Direttore Controparte_1 Generale p.t., ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino a dicembre 2024, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo in questione, quantificate in €. 530,43; sul punto, pur essendovi contestazione di parte resistente, il ricorrente ha documentato con la produzione dei cartellini marcatempo in atti la bontà della sua tesi, evidenziando di aver correttamente computato i giorni di ferie fruiti. Gli interessi legali competono dalla maturazione delle singole voci di credito e sugli importi relativi, fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l in persona del Direttore Controparte_1 Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie del ricorrente gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno”, come individuati in Parte_1 motivazione, nonchè a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo da maggio 2019 a dicembre 2024, in misura pari ad €. 530,43, oltre interessi legali come in motivazione;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite, che liquida in €. 321,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione al legale di parte ricorrente. Così deciso in Napoli, 18/11/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon