Art. 97.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:
sottotenenti di vascello e' gradi corrispondenti. . . . . . . . n. 28 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 52
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:
sottotenenti di vascello e' gradi corrispondenti. . . . . . . . n. 28 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 52