Articolo 97 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 96Articolo 98
Versione
15 maggio 1971
Art. 97.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

sottotenenti di vascello e' gradi corrispondenti. . . . . . . . n. 28 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 52
Entrata in vigore il 15 maggio 1971