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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 1557/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 1557/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 25/01/2024 da:
(c.f. ), con l'avv. MOTTA LUCA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI IA , resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha impugnato il provvedimento Cat.A.12/2023/Imm.607/MAdB del Parte_1
22/12/2023 della Questura di notificato in data 11/01/2024, che ha negato il rilascio del permesso CP_1
di soggiorno per motivi di protezione speciale, presentata in data 03/02/2023 alla Questura di CP_1
sulla base di un parere negativo reso in data 30/11/2023 dalla Commissione Territoriale di CP_1
pagina 1 di 4 In particolare, la Commissione Territoriale di chiamata ad esprimere il proprio parere su richiesta CP_1
da parte della Questura di ha evidenziato che: “il richiedente ha presentato quasi esclusivamente CP_1
documentazione lavorativa, mentre mancano riferimenti ad altri ambiti caratterizzanti il percorso di inserimento sociale e culturale sul territorio italiano;
che, peraltro, detta documentazione lavorativa risulta scarna rispetto agli anni di permanenza sul territorio italiano”.
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 il ricorrente ha dedotto che: “…tale incidere argomentativo sia del tutto errato…che, non appena ottenuto la ricevuta del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale ha immediatamente stipulato un contratto di lavoro…Il sig. quindi, in questo arco temporale, ha dato prova di essere Pt_1
un ottimo e costante lavoratore. Secondo chi scrive, quindi, tale percorso socio – lavorativo doveva essere maggiormente valorizzato da parte della , soprattutto alla luce della giovane età del sig. Altresì, si osserva Parte_2 Pt_1
che l'odierno ricorrente ha sostenuto e superato n. 2 esami di lingua italiana, come da allegata documentazione, ad ulteriore dimostrazione del percorso integrativo posto in essere dallo stesso” (cfr. pp. 2, 3 del ricorso).
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. n. 25/2008 ed art. 19 T.U. Immigrazione.
In data 27/05/2024 il di rappresentato e difeso organicamente Controparte_1 CP_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, si è costituito in giudizio, insistendo nel respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte del ricorrente.
In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
pagina 2 di 4 Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di Cassazione.
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Ciò premesso, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un percorso positivo di integrazione lavorativa, giacché dalla documentazione prodotta in giudizio emerge come egli risulti integrato nel mondo del lavoro con relativa stabilità sin da gennaio 2023 e sia attualmente occupato con regolare contratto a tempo indeterminato in qualità di collaboratore domestico, occupazione che gli garantisce una retribuzione media mensile pari circa a euro 1500,00.
Con riferimento alla propria situazione socio – lavorativa, il ricorrente ha infatti prodotto, in particolare:
pagina 3 di 4 - relativa a un rapporto di lavoro sussistito dal 30/01/2023 al 31/12/2023 Controparte_2
con l'Azienda Servizi 3F SRLS, avente sede in Via Cavallotti 15/B, Monselice (PD) (allegato al ricorso introduttivo);
- Buste paga relative ai mesi di aprile 2022, febbraio, giugno, luglio, agosto 2023, di importo medio mensile pari circa a euro 550,00 (allegato al ricorso introduttivo);
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di collaboratore domestico, avente efficacia dal 12/07/2024, presso El OU BR (c.f.: , residente in C.F._2
Via Pozzetto Nespolari n. 21, Cartura (PD));
- CU 2025;
- Buste paga relative ai mesi gennaio, febbraio e marzo;
Ne consegue che risulta accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e pertanto gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite si intendono compensate alla luce delle questioni trattate e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 1557/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) compensa le spese di lite;
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Presidente relatore dott. ssa Alice Zorzi
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