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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro LUPI Presidente
2) Dott.ssa Claudia COLICCHIO Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5060 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione di testamento e divisione di beni caduti in successione, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Di Sabato, Carlo De Maio e Massimiliano
Russo, domiciliatari in Napoli, alla via Santa Lucia 107;
-attore-
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. e CP_3 C.F._4 CP_4
, nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità di
[...] C.F._5
genitore esercente la potestà sul minore , nato a [...] il [...], Per_1
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Lanzara, domiciliatario C.F._6 in Napoli, alla piazza Dante n. 22, dall'avv. Michele Speranza e dall'avv. Alessio Guasco;
-convenuti-
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._7 rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Bruschini, domiciliataria in Napoli, al Centro
Direzionale Isola G7;
-convenuta- 2 Conclusioni: per “
1. In via principale, preso atto della autografia del testamento Parte_1 olografo datato 30.04.2020 e pubblicato in data 11.06.2020 della sostitutivo di Pt_2
quello del 20.02.2016, dichiarare per i motivi di cui agli atti nullo, invalido, privo di effetti, annullabile e, in ogni caso, annullare il detto testamento per le ragioni esposte”;
“2. conseguentemente, dichiarare aperta la successione ab intestato” di e Persona_2 per l'effetto, disporre la divisione di tutti i beni immobili caduti in successione in favore dei sei coeredi tenendo conto delle quote a ciascuno spettanti, delle spese sostenute per conto della massa, nonché dell'utilizzo esclusivo che taluni dei coeredi hanno goduto che andrà computato sulla loro quota di eredità, privilegiando, ove possibile, la divisione in natura ex art. 718 c.c. ed in subordine, ove ricorrano le condizioni, disporre la divisione con le modalità dettate dall'art. 720 c.c.;
3. disporre la divisione dei beni mobili, nonché delle somme giacenti sui conti correnti, titoli e quant'altro di appartenenza della de cuius caduti in successione in favore dei sei coeredi tenendo conto delle quote a ciascuno spettanti, privilegiando, ove possibile, la divisione in natura ex art. 718 c.c.;
4. per l'effetto assegnare ad ogni coerede i beni ed i relativi diritti che gli spettano ai sensi di legge ed in particolare assegnare al comparente i beni ed i diritti di cui risulterà assegnatario per effetto della chiesta divisione, con condanna del coerede o dei coeredi che ne sono in possesso alla consegna in favore dell'istante e/o, in caso di conguaglio in danaro, al pagamento delle somme dovute per effetto della divisione.
5. Ordinare la trascrizione della emittenda sentenza presso le competenti conservatorie dei
RR.II., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”; per e : come da CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
comparsa di risposta;
per “preso atto delle conclusioni cui è giunto il CTU, secondo il quale Controparte_5 la firma della … apposta in calce alla scheda testamentaria del 30.4.2020 è Persona_2 da considerarsi autografa, chiede che l'intestato IB … si pronunci sugli altri motivi di nullità, invalidità, annullabilità esposti nei precedenti scritti difensivi e, in accoglimento delle richieste della comparente e dell'attore, dichiari nullo il testamento impugnato e aperta la successione legittima della assumendo i conseguenti provvedimenti Pt_2
necessari alla stima del valore del patrimonio relitto e alla formazione delle quote. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il IB si pronunci per la validità del testamento che qui occupa, chiede che venga nominato un consulente tecnico di Pt_2
ufficio per la stima del valore del patrimonio relitto di e, di conseguenza, Persona_2 3 dell'ammontare della somma spettante alla comparente ed al germano in Parte_1 adempimento delle disposizioni testamentarie della de cuius”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132
c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2). Il 17.5.2020 è deceduta in Napoli, vedova, (nata in [...] il Persona_2
23.9.1935), lasciando a sé superstiti i figli Parte_1 CP_1 CP_2
e nonché il nipote figlio del premorto CP_3 Controparte_5 Per_1
figlio (deceduto in Napoli il 3.6.2018). Persona_3
Con testamento olografo datato 30.4.2020, pubblicato con verbale per notaio Per_4 dell'11.6.2020, così testualmente dispose della sua successione: Persona_2
“Giovedì 30 aprile 2020
Queste le mie volontà prima di ricoverarmi lunedì 4 maggio per l'operazione all'istituto
Pascale. Dispongo così del mio patrimonio, revocando qualsiasi precedente disposizione testamentaria. Voglio che e abbiano la loro quota di legittima in Pt_1 CP_5
denaro, che avranno entro un anno dai fratelli che hanno avuto la disponibile. CP_1
abbia i due appartamenti di via Carlo de Cesare e le mie quote sul palazzo di Ascoli.
l'appartamento di via Carducci 42. Marcello l'appartamento piccolo di Via CP_2
Cavallerizza, quello al IV piano di Via Divisione Siena, il garage di Via Cairoli ad Ascoli 4 Per_ e la metà dei miei terreni ad Ascoli. del fu l'appartamento grande di Via Per_3
Cavallerizza, quello al III piano di via Divisione Siena e l'altra metà dei miei terreni di Per_ Ascoli. Voglio che e con possano restare per altri 2 (due) anni CP_3 CP_4
nell'appartamento di via Carducci. Giovedì 30 aprile 2020
. Persona_2 lamenta che il predetto testamento “risulta viziato per svariati motivi” che Parte_1 ne “inficiano gravemente la validità … rendendolo nullo e/o comunque privo di effetti”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto di citazione).
A). In particolare, l'attore lamenta che il “primo legato testamentario” in suo favore e in favore della sorella (“voglio che e abbiano la loro quota CP_5 Pt_1 CP_5
di legittima in denaro, che avranno entro un anno dai fratelli che hanno avuto la disponibile”) è “lesivo delle regole dettate in tema di successione legittima, in quanto indeterminato ed incompleto, tanto nella quantificazione della quota attribuita ai legatari
… quanto nella mancata indicazione di coloro che sarebbero tenuti a corrispondere
l'importo”, non essendo “dato comprendere … quali sarebbero i soggetti 'che hanno avuto la disponibile', nella misura in cui in nessuna parte del testamento è indicata la persona o le persone a cui la stessa sarebbe stata attribuita”; “nondimeno, anche il lasso temporale in cui il versamento in danaro dovrebbe avvenire è indeterminato, laddove il de cuius non ha indicato un termine iniziale da cui lo stesso dovrebbe decorrere”. Sostiene
l'attore che “l'indeterminatezza dell'oggetto … comporta la nullità della disposizione testamentaria”, rivestendo, peraltro, “il legato … carattere essenziale per l'intero testamento, in quanto in assenza dello stesso viene del tutto compromessa la successione legittima ex lege tra gli eredi”. Aggiunge l'attore che “così come formulata la disposizione testamentaria è illegittima anche perché lascia a terzi la determinazione dell'importo da corrispondere a … e a titolo di legittima”. Pt_1 CP_5
B). L'attore, ancora, lamenta la “indeterminatezza ed incertezza del quinto legato testamentario” a favore di non essendo “chiara la qualità” di quest'ultimo Per_1
“rispetto a tale disposizione testamentaria, nella misura in cui non è dato sapere se … rientri quale beneficiario … a titolo di successore legittimo, … in sostituzione del padre premorto, ovvero ricopra la qualità di semplice legatario a titolo particolare”; “tale indeterminatezza”, secondo l'attore, “rende … nulla anche tale disposizione testamentaria, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di validità dell'intero testamento”.
C). l'attore, ancora, eccepisce la nullità del testamento poiché la “de cuius ha disposto di beni che non erano – né sono – di sua proprietà”, “come si evince dalla visura catastale per soggetto” prodotta dalla quale emerge che erano della de cuius solo “uno dei due 5 appartamenti siti in Napoli, alla via Carlo De Cesare 38 (che sembrerebbe lasciato a …
e per 1/3 l'appartamento sito in Napoli, alla via Carducci 42 (assegnato invece a CP_1
… ”; CP_2
E). L'attore, inoltre, lamenta che nella scheda testamentaria sono stati omessi “molti beni appartenenti alla de cuius, sia mobili, sia immobili” e in particolare: “per la quota di 1/2,
l'unità immobiliare sita in Napoli, riportata nel catasto urbano, sezione urbana SFE, al foglio 1, part. 242, sub. 12, zona cens. 12, categoria C/2, cl. 1, consistenza 9 mq, rendita €
46,02, alla via Carlo De Cesare, n. 38, piano T”; “per la quota di 1/3, l'unità immobiliare sita in Napoli, riportata nel catasto urbano, sezione urbana CHI, al foglio 16, part. 32, sub. 23, zona cens. 11B, categoria A/1, cl. 1, consistenza 10,5 vani, rendita € 4.663,61, alla via G. Carducci, n. 42, piano 3”; “per la quota di 1/1, l'unità immobiliare sita in
Napoli, riportata nel catasto urbano, sezione urbana CHI, al foglio 16, part. 598, sub. 24, zona cens. 11, categoria A/2, cl. 6, consistenza 7,5 vani, rendita € 2.091,65, alla via Santa
Caterina a Chiaia, n. 8, piano 5 int. 9”, “le somme depositate in banca, i contanti presenti in casa al momento del decesso, i gioielli (tra cui anche quelli pervenuti dalla successione del marito), ed i mobili di arredo degli appartamenti, tanto quelli assegnati per testamento della de cuius, quanto quelli risultati dalla summenzionata visura catastale” e, infine, “i beni pervenutigli dalla successione del marito che … si trova ancora sub iudice”.
F). L'attore, infine, lamenta la nullità del testamento per “apocrifia della sottoscrizione” ex art. 606 c.c. ha chiesto, pertanto, al IB di: Parte_1
-. “dichiarare falso per apocrifia, nullo, invalido, privo di effetti, annullabile ed, in ogni caso, annullare il testamento olografo datato 30.04.2020 e pubblicato in data 11.06.2020 apparentemente attribuibile a … ; Persona_2
-. dichiarare aperta la successione ab intestato di e disporre la divisione di Persona_2
tutti i beni (immobili, mobili e denaro) caduti in successione, tenendo conto “delle spese sostenute per conto della massa nonché dell'utilizzo esclusivo che taluni dei coeredi” hanno avuto dei beni in comunione.
I convenuti e , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 quest'ultima costituitasi sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore hanno chiesto, in particolare, di “dare preventivo corso alle domande Per_1 di falsità del testamento impugnato”, “rigettare tutte le ipotesi di nullità del testamento ultimo della … Biondi e dichiarare lo stesso come quello atto a disciplinarne la successione, con la determinazione del quantum dei legati in favore dell'attore e” di
[...]
; in subordine, di “dichiarare che la stessa successione è regolata dal CP_5 6 precedente testamento olografo” del 20.2.2016, rinvenuto solo di recente, pubblicato con atto per notaio del 1.6.2021. Per_4
Hanno contestato, in particolare, quanto affermato dall'attore circa la non titolarità della dei beni immobili lasciati per testamento, eccependo che nell'ambito del diverso Pt_2
giudizio n. RG 7170/2015 inter partes pendente innanzi al IB di Napoli, avente ad oggetto la divisione dei beni caduti in successione di coniuge della e Per_1 Pt_2
padre dei germani era stata emessa sentenza parziale con la quale è stata rigettata la Pt_1
domanda di nullità di una scrittura privata di divisione del 1985 intervenuta tra gli eredi di e sottoscritta da nella qualità anche di genitore esercente la Per_1 Persona_2 potestà dei figli all'epoca ancora minorenni ( e e dai figli già CP_5 Persona_3
maggiorenni, avente ad oggetto alcuni dei beni citati nel testamento della scrittura Pt_2
privata che, quindi, è da considerarsi valida e vincolante e legittimante la titolarità della sui beni lasciati per testamento. Pt_2
La convenuta costituitasi, ha chiesto, vinte le spese di lite, Controparte_5
l'accoglimento delle domande dell'attore, aderendo alle stesse.
3). Tanto premesso, va esaminata, in via logicamente prioritaria, la domanda di declaratoria della falsità del testamento olografo per apocrifia.
Giova ricordare che l'impugnazione per falsità del testamento olografo si risolve in una quaestio nullitatis, ex art. 606 comma 1 c.p.c., per mancanza di autografia o di sottoscrizione.
Con sentenza 15 giugno 2015 n. 12307, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno, come noto, affermato il principio di diritto secondo cui “la parte che contesti
l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Nel caso sottoposto al loro esame, le Sezioni Unite erano state chiamate, infatti, a decidere se per «infirmare» un testamento olografo, sotto il profilo dell'autenticità della scheda testamentaria, occorresse la querela di falso o fosse sufficiente il disconoscimento da parte dell'erede legittimo, a cui eventualmente poteva far seguito l'istanza di verificazione del documento proposta da colui il quale vantava diritti in forza di esso.
A seguito di un approfondito esame critico di entrambe le tesi, condotto anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, il supremo organo di nomofilachia ha respinto l'opinione che reputava sufficiente il disconoscimento, ma non ha accolto nemmeno la tesi che considerava indispensabile la querela di falso e -richiamando un risalente precedente -ha 7 privilegiato una diversa soluzione, secondo cui chi contesta l'autenticità del testamento deve proporre domanda di accertamento negativo.
Nel caso di specie, può ritenersi che l'attore chiedendo di dichiarare la Parte_1
nullità di tutto il testamento olografo per cui è causa per mancanza di autografia, ha proposto proprio un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dall'apparente testatrice Persona_2
Ne consegue che grava sull'attore – e sulla convenuta , che ha aderito Controparte_5 alle domande dell'attore – l'onere di provare la non autografia del testamento.
Questa prova non è stata data.
Dalla CTU grafologica effettuata dalla dott.ssa , grafologa forense Persona_5
nominata nel corso del giudizio, alla luce delle scritture di comparazione indicate da
è emerso che “la scheda testamentaria olografa del 30.04.2020, Parte_1
pubblicata in data 01.06.2020 e la scheda testamentaria olografa del 20.02.2016 pubblicata in data 01.06.2021, sono autentiche. La scrittura e le sottoscrizioni di cui si compongono sono state vergate dalla de cuius ”. Persona_2
Le conclusioni del CTU non sono state contestate dalle parti, in particolare dall'attore e dalla convenuta che, all'esito delle risultanze della CTU, hanno dato atto Controparte_5
della genuinità del testamento (cfr. le conclusioni riportate in epigrafe). Dette conclusioni, peraltro, sono pienamente condivisibili, in quanto esaurientemente motivate e frutto di articolate argomentazioni tecnico scientifiche, basate su accertamenti documentali comparativi che convincono della genuinità dei testamenti in esame.
Va rigettata, pertanto, la domanda di nullità per apocrifia del testamento olografo del
17.5.2020 di essendo lo stesso redatto e sottoscritto dalla testatrice. Persona_2
4). Venendo all'esame degli altri motivi di nullità e invalidità del testamento del 2020, giova ricordare che il testamento può essere così annullabile come nullo in conseguenza di vari vizi. Inoltre, dal testamento invalido (nullo o annullabile) deve essere tenuto distinto il testamento impugnabile in forza dell'azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.) ovvero il testamento inefficace.
In particolare, la legge prevede la nullità del testamento per vizi gravi di forma che pongano in dubbio la provenienza del testamento dalla persona del de cuius (art. 606 c.c.: mancanza di autografia o sottoscrizione nel caso di testamento olografo, mancata redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio;
mancata osservanza delle forme previste dagli artt. 604-605 per il testamento segreto, salvo che esso non valga come olografo, art. 607) e in caso di testamento congiuntivo o reciproco (art. 589). 8 Questi sono gli unici motivi di nullità dell'intero testamento. Di regola, infatti, la nullità colpisce una o più singole disposizioni, lasciando valide le altre.
In particolare, sono nulle le singole disposizioni testamentarie quando esse si basano su un motivo illecito che sia stato unico e determinante nell'indurre il testatore a disporre e il motivo risulti dal testo del testamento stesso (art. 626 c.c.), quando contengono un modus o una condizione illeciti o impossibili, se determinanti (artt. 647 e 634 c.c.), o una condizione di reciprocità (art. 635 c.c.), o se non è in nessun modo possibile determinare chi sia il destinatario della disposizione (cioè non si riesca ad esempio ad individuare chi sia l'erede designato) o l'oggetto della disposizione (art. 625 e 628 c.c.), oppure se l'individuazione dell'erede o della quota di eredità sia affidata alla scelta arbitraria di un terzo soggetto (art. 631 c.c.) o, ancora, se la disposizione sia in favore di persona incapace a succedere (art. 569 ss c.c.).
In materia di legato, poi, è comminata la nullità del legato di cosa altrui (cioè dell'onerato o di un terzo), salvo diversa volontà del de cuius (art. 651 c.c.), così come è nullo il legato di cosa del legatario (art. 656 c.c.).
In altre ipotesi il legislatore ha comminato l'inefficacia assoluta delle disposizioni (art. 654
c.c., legato di cosa non esistente nell'asse; art. 655 c,c, legato da prendersi da certo luogo se le cose non vi si trovano;
art. 657 c,c,, legato di cosa poi acquistata dal legatario).
Il testamento è, invece, annullabile quando in esso vi sono difetti di forma diversi da quelli che producono la sua nullità (art. 606 comma 2 c.c.; ad esempio è annullabile il testamento privo di data o dell'ora in cui è stato redatto); per l'incapacità del testatore dovuta alla minore età, ad incapacità naturale o ad interdizione giudiziale. Sono invece annullabili le singole disposizioni del testamento se le stesse sono frutto di errore, dolo o violenza (art. 624 comma 1 c.c.) oppure quando la disposizione è frutto di un errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, se il motivo risulta dal testamento ed è stato l'unico a determinare la volontà del testatore (art. 624 comma 2 c.c.).
Alla luce dei principi appena esposti, nel caso di specie i motivi di invalidità del testamento lamentati dall'attore non sono idonei a concretizzare alcuna delle ipotesi di nullità dell'intero testamento, bensì, al più, di singole disposizioni testamentarie.
Tanto premesso, venendo all'esame dei motivi di invalidità del c.d. “primo legato testamentario” (legato in sostituzione di legittima previsto a favore di e Pt_1 [...]
sopra descritti sub A), giova rilevare che, pur alla luce di una CP_5 interpretazione del testamento volta a individuare l'effettiva volontà della testatrice, valutando l'elemento letterale e logico (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 15387/2024, Cass. sez. II, sent. n. 13868/2018), non può ritenersi che l'oggetto della disposizione testamentaria – il 9
“denaro” che e avrebbero dovuto avere “entro un anno Parte_1 Controparte_5 dai fratelli che hanno avuto la disponibile” - facesse parte del compendio ereditario relitto dalla testatrice non essendo richiamato nel testamento alcun elemento Persona_2
estrinseco (cfr. Cass. sez. II, ord. 11 gennaio 2024 n. 1149) che possa far ritenere che il denaro in questione dovesse essere prelevato dal patrimonio della ma dovendosi, Pt_2
anzi, ritenere che la abbia inteso disporre, con il testamento, che gli altri figli Pt_2
liquidassero in denaro la c.d. legittima spettante a e come Pt_1 Controparte_5 evincibile dall'uso delle parole “voglio che e … abbiano la loro Pt_1 CP_5
quota di legittima in denaro, che avranno … dai fratelli”.
Se tant'è, giova rilevare la nullità del legato di cosa degli onerati ex art. 651 c.c.
L'oggetto del legato de quo, inoltre, è nullo anche sotto il punto di vista della sua indeterminatezza, nella parte in cui quantifica tale “denaro” in misura pari alla “quota di legittima” spettante a e quota che però, dalla lettura del Pt_1 Controparte_5
testamento de quo, non è possibile in alcun modo determinare atteso che la testatrice, pacificamente, era proprietaria di altri beni immobili non menzionati nel testamento, e dei quali dovrebbe astrattamente tenersi conto nel determinare la quota di legittima, con valutazione, quindi, legata ad elementi estrinseci del testamento e in esso non menzionati, dei quali non può tenersi conto (cfr. Cass. sez. II, ord. 11 gennaio 2024 n. 1149) al fine di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto di senso determinato circa l'ammontare del denaro oggetto del legato, non espresso nel testamento.
Nella declaratoria di nullità del legato in sostituzione di legittima in favore di Parte_1
e ex art. 651 c.c. e per indeterminatezza dell'oggetto, in virtù del
[...] Controparte_5
criterio della c.d. ragione più liquida [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessaria esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, IB di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; IB di
Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356;
IB di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; IB di S. Angelo dei
Lombardi 12 gennaio 2011; IB di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte
d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; IB di Lucca 8 febbraio 2001)], resta assorbito l'esame degli altri motivi di nullità del legato (quali la mancata indicazione nominativa 10 degli onerati e del termine iniziale di decorrenza dell'anno entro il quale ricevere il predetto denaro, la violazione dell'art. 631 c.c.).
Va rigettata, invece, la domanda di nullità dell'intero testamento, non emergendo dalla lettura dello stesso il carattere essenziale del predetto legato, in quanto in assenza dello stesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, la successione dei legittimari è tutelata dagli ordinari rimedi in tema di azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, nella specie non azionati né dall'attore, né dalla convenuta . Controparte_5
Va rigettata la domanda di nullità del c.d. “quinto legato testamentario” a favore di Per_1
[...]
Invero, le disposizioni testamentarie sono invalide qualora non sia possibile individuare il soggetto beneficiario in modo certo e senza margini di errore (cfr. art. 628 c.c.). Nel caso
Per_ di specie, invece, è possibile ritenere agevolmente che “ del fu ” è Per_3 Per_1
nipote della testatrice, per essere figlio del figlio premorto Non rientra, Persona_3 inoltre, nell'incertezza dell'identità del beneficiario della disposizione testamentaria la mancata specificazione, da parte della testatrice, se sia assegnatario dei beni in Per_1
virtù di successione legittima, poiché ciò rileva solo ai fini di una eventuale – e non proposta in questa sede – azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.
Va rigettata, ancora, la domanda di nullità dell'intero testamento per aver disposto la de cuius – a dire dell'attore – di beni non suoi.
L'attore, invero, non ha dato prova, come era suo onere a fronte della contestazione dei convenuti, che i beni oggetto delle disposizioni testamentarie della fossero di Pt_2
proprietà di terzi. In particolare, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione di un certificato catastale – valendo quest'ultimo esclusivamente quale elemento sussidiario in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. Infine, l'attore non ha preso specifica posizione – dovendosi, pertanto, i fatti ritenere non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – circa l'efficacia, dichiarata giudizialmente, della scrittura privata del 1985 con la quale alla sono stati assegnati Pt_2
alcuni dei beni appartenenti alla successione del marito e da lei, poi, lasciati ai Per_1
figli con il testamento del 2020.
Non comporta, infine, nullità del testamento la mancata disposizione, da parte della testatrice, di tutti i suoi beni;
invero, i beni non contemplati in testamento si sono devoluti secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi, ai sensi dell'art. 457 comma 2 c.c., ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del primo comma sia ai sensi del secondo comma dell'art. 588 c.c., non ricostruiscono l'unità, e, 11 quindi, quando il testamento disponga solo di alcuni beni o laddove singole disposizioni di esso siano invalide o inefficaci.
5). Vanno rigettate le domande dell'attore – fatte proprie dalla convenuta CP_5
– di rimborso “delle spese sostenute per conto della massa”, di condanna dei
[...] convenuti al pagamento di un indennizzo per “l'utilizzo esclusivo” di alcuni dei beni ereditari – non meglio determinati – e di divisione “dei beni mobili”, “delle somme giacenti sui conti correnti, titoli e quant'altro della de cuius caduti in successione”, in quanto dette domande sono del tutto prive in termini di allegazioni e prove.
Gli istanti, in particolare, non solo non hanno specificato quali siano state le spese dagli stessi sostenuti per conto della comunione ereditaria, quali siano i beni ereditari utilizzati in via esclusiva dai convenuti e se questi ultimi abbiano frapposto un diniego all'utilizzo di detti beni non meglio precisati, ma neppure hanno provato l'esistenza dei beni mobili indicati nell'atto di citazione (ad esempio producendo un verbale di inventario) e di conti correnti o altri rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius (ad esempio mediante produzione della relativa documentazione bancaria).
6). Nel rigetto della domanda di nullità dell'intero testamento resta assorbito l'esame della domanda di e di di divisione di tutti gli immobili Parte_1 Controparte_5
appartenenti alla poiché la stessa è stata proposta solo quale conseguenza Pt_2 dell'accoglimento della domanda di nullità totale del testamento e, pertanto, di declaratoria dell'esistenza di una successione completamente ab intestato, quando invece la successione su parte dei predetti immobili è testamentaria, stante la validità del testamento del 2020 per quanto riguarda le disposizioni testamentarie a favore degli altri convenuti in epigrafe indicati.
7). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nell'esito della lite e nella reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il IB, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda di nullità, per apocrifia, del testamento olografo datato 30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per notaio dell'11.6.2020; Persona_2 Per_4
2). Dichiara nulla la disposizione testamentaria a favore di e Parte_1 CP_5
“voglio che e abbiano la loro quota di legittima in denaro,
[...] Pt_1 CP_5
che avranno entro un anno dai fratelli che hanno avuto la disponibile” contenuta nel testamento olografo datato 30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per Persona_2 notaio dell'11.6.2020; Per_4 12 3). Rigetta le domande proposte dall'attore e dalla convenuta Parte_1 CP_5
di nullità e invalidità delle altre disposizioni di cui testamento olografo datato
[...]
30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per notaio Persona_2 Per_4 dell'11.6.2020;
4). Dichiara che la successione di nata a [...] il Persona_2
23.9.1935 e deceduta in Napoli il 17.5.2020, è in parte regolata dal testamento olografo del testamento olografo datato 30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per Persona_2 notaio dell'11.6.2020 – ad esclusione della disposizione nulla sopra citata al Per_4
precedente n. 2) di questo dispositivo – ed è, invece, regolata dalle norme sulla successione legittima per quanto riguarda i beni della defunta non contemplati nel testamento;
5). Rigetta ogni altra domanda;
6). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
IL GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
dr.ssa Nicoletta CALISE dr. Pietro LUPI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro LUPI Presidente
2) Dott.ssa Claudia COLICCHIO Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta CALISE Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5060 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione di testamento e divisione di beni caduti in successione, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Di Sabato, Carlo De Maio e Massimiliano
Russo, domiciliatari in Napoli, alla via Santa Lucia 107;
-attore-
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_2 C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. e CP_3 C.F._4 CP_4
, nata a [...] il [...], c.f. , nella qualità di
[...] C.F._5
genitore esercente la potestà sul minore , nato a [...] il [...], Per_1
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Lanzara, domiciliatario C.F._6 in Napoli, alla piazza Dante n. 22, dall'avv. Michele Speranza e dall'avv. Alessio Guasco;
-convenuti-
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_5 C.F._7 rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Bruschini, domiciliataria in Napoli, al Centro
Direzionale Isola G7;
-convenuta- 2 Conclusioni: per “
1. In via principale, preso atto della autografia del testamento Parte_1 olografo datato 30.04.2020 e pubblicato in data 11.06.2020 della sostitutivo di Pt_2
quello del 20.02.2016, dichiarare per i motivi di cui agli atti nullo, invalido, privo di effetti, annullabile e, in ogni caso, annullare il detto testamento per le ragioni esposte”;
“2. conseguentemente, dichiarare aperta la successione ab intestato” di e Persona_2 per l'effetto, disporre la divisione di tutti i beni immobili caduti in successione in favore dei sei coeredi tenendo conto delle quote a ciascuno spettanti, delle spese sostenute per conto della massa, nonché dell'utilizzo esclusivo che taluni dei coeredi hanno goduto che andrà computato sulla loro quota di eredità, privilegiando, ove possibile, la divisione in natura ex art. 718 c.c. ed in subordine, ove ricorrano le condizioni, disporre la divisione con le modalità dettate dall'art. 720 c.c.;
3. disporre la divisione dei beni mobili, nonché delle somme giacenti sui conti correnti, titoli e quant'altro di appartenenza della de cuius caduti in successione in favore dei sei coeredi tenendo conto delle quote a ciascuno spettanti, privilegiando, ove possibile, la divisione in natura ex art. 718 c.c.;
4. per l'effetto assegnare ad ogni coerede i beni ed i relativi diritti che gli spettano ai sensi di legge ed in particolare assegnare al comparente i beni ed i diritti di cui risulterà assegnatario per effetto della chiesta divisione, con condanna del coerede o dei coeredi che ne sono in possesso alla consegna in favore dell'istante e/o, in caso di conguaglio in danaro, al pagamento delle somme dovute per effetto della divisione.
5. Ordinare la trascrizione della emittenda sentenza presso le competenti conservatorie dei
RR.II., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”; per e : come da CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
comparsa di risposta;
per “preso atto delle conclusioni cui è giunto il CTU, secondo il quale Controparte_5 la firma della … apposta in calce alla scheda testamentaria del 30.4.2020 è Persona_2 da considerarsi autografa, chiede che l'intestato IB … si pronunci sugli altri motivi di nullità, invalidità, annullabilità esposti nei precedenti scritti difensivi e, in accoglimento delle richieste della comparente e dell'attore, dichiari nullo il testamento impugnato e aperta la successione legittima della assumendo i conseguenti provvedimenti Pt_2
necessari alla stima del valore del patrimonio relitto e alla formazione delle quote. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il IB si pronunci per la validità del testamento che qui occupa, chiede che venga nominato un consulente tecnico di Pt_2
ufficio per la stima del valore del patrimonio relitto di e, di conseguenza, Persona_2 3 dell'ammontare della somma spettante alla comparente ed al germano in Parte_1 adempimento delle disposizioni testamentarie della de cuius”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 comma 2 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132
c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2). Il 17.5.2020 è deceduta in Napoli, vedova, (nata in [...] il Persona_2
23.9.1935), lasciando a sé superstiti i figli Parte_1 CP_1 CP_2
e nonché il nipote figlio del premorto CP_3 Controparte_5 Per_1
figlio (deceduto in Napoli il 3.6.2018). Persona_3
Con testamento olografo datato 30.4.2020, pubblicato con verbale per notaio Per_4 dell'11.6.2020, così testualmente dispose della sua successione: Persona_2
“Giovedì 30 aprile 2020
Queste le mie volontà prima di ricoverarmi lunedì 4 maggio per l'operazione all'istituto
Pascale. Dispongo così del mio patrimonio, revocando qualsiasi precedente disposizione testamentaria. Voglio che e abbiano la loro quota di legittima in Pt_1 CP_5
denaro, che avranno entro un anno dai fratelli che hanno avuto la disponibile. CP_1
abbia i due appartamenti di via Carlo de Cesare e le mie quote sul palazzo di Ascoli.
l'appartamento di via Carducci 42. Marcello l'appartamento piccolo di Via CP_2
Cavallerizza, quello al IV piano di Via Divisione Siena, il garage di Via Cairoli ad Ascoli 4 Per_ e la metà dei miei terreni ad Ascoli. del fu l'appartamento grande di Via Per_3
Cavallerizza, quello al III piano di via Divisione Siena e l'altra metà dei miei terreni di Per_ Ascoli. Voglio che e con possano restare per altri 2 (due) anni CP_3 CP_4
nell'appartamento di via Carducci. Giovedì 30 aprile 2020
. Persona_2 lamenta che il predetto testamento “risulta viziato per svariati motivi” che Parte_1 ne “inficiano gravemente la validità … rendendolo nullo e/o comunque privo di effetti”
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto di citazione).
A). In particolare, l'attore lamenta che il “primo legato testamentario” in suo favore e in favore della sorella (“voglio che e abbiano la loro quota CP_5 Pt_1 CP_5
di legittima in denaro, che avranno entro un anno dai fratelli che hanno avuto la disponibile”) è “lesivo delle regole dettate in tema di successione legittima, in quanto indeterminato ed incompleto, tanto nella quantificazione della quota attribuita ai legatari
… quanto nella mancata indicazione di coloro che sarebbero tenuti a corrispondere
l'importo”, non essendo “dato comprendere … quali sarebbero i soggetti 'che hanno avuto la disponibile', nella misura in cui in nessuna parte del testamento è indicata la persona o le persone a cui la stessa sarebbe stata attribuita”; “nondimeno, anche il lasso temporale in cui il versamento in danaro dovrebbe avvenire è indeterminato, laddove il de cuius non ha indicato un termine iniziale da cui lo stesso dovrebbe decorrere”. Sostiene
l'attore che “l'indeterminatezza dell'oggetto … comporta la nullità della disposizione testamentaria”, rivestendo, peraltro, “il legato … carattere essenziale per l'intero testamento, in quanto in assenza dello stesso viene del tutto compromessa la successione legittima ex lege tra gli eredi”. Aggiunge l'attore che “così come formulata la disposizione testamentaria è illegittima anche perché lascia a terzi la determinazione dell'importo da corrispondere a … e a titolo di legittima”. Pt_1 CP_5
B). L'attore, ancora, lamenta la “indeterminatezza ed incertezza del quinto legato testamentario” a favore di non essendo “chiara la qualità” di quest'ultimo Per_1
“rispetto a tale disposizione testamentaria, nella misura in cui non è dato sapere se … rientri quale beneficiario … a titolo di successore legittimo, … in sostituzione del padre premorto, ovvero ricopra la qualità di semplice legatario a titolo particolare”; “tale indeterminatezza”, secondo l'attore, “rende … nulla anche tale disposizione testamentaria, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di validità dell'intero testamento”.
C). l'attore, ancora, eccepisce la nullità del testamento poiché la “de cuius ha disposto di beni che non erano – né sono – di sua proprietà”, “come si evince dalla visura catastale per soggetto” prodotta dalla quale emerge che erano della de cuius solo “uno dei due 5 appartamenti siti in Napoli, alla via Carlo De Cesare 38 (che sembrerebbe lasciato a …
e per 1/3 l'appartamento sito in Napoli, alla via Carducci 42 (assegnato invece a CP_1
… ”; CP_2
E). L'attore, inoltre, lamenta che nella scheda testamentaria sono stati omessi “molti beni appartenenti alla de cuius, sia mobili, sia immobili” e in particolare: “per la quota di 1/2,
l'unità immobiliare sita in Napoli, riportata nel catasto urbano, sezione urbana SFE, al foglio 1, part. 242, sub. 12, zona cens. 12, categoria C/2, cl. 1, consistenza 9 mq, rendita €
46,02, alla via Carlo De Cesare, n. 38, piano T”; “per la quota di 1/3, l'unità immobiliare sita in Napoli, riportata nel catasto urbano, sezione urbana CHI, al foglio 16, part. 32, sub. 23, zona cens. 11B, categoria A/1, cl. 1, consistenza 10,5 vani, rendita € 4.663,61, alla via G. Carducci, n. 42, piano 3”; “per la quota di 1/1, l'unità immobiliare sita in
Napoli, riportata nel catasto urbano, sezione urbana CHI, al foglio 16, part. 598, sub. 24, zona cens. 11, categoria A/2, cl. 6, consistenza 7,5 vani, rendita € 2.091,65, alla via Santa
Caterina a Chiaia, n. 8, piano 5 int. 9”, “le somme depositate in banca, i contanti presenti in casa al momento del decesso, i gioielli (tra cui anche quelli pervenuti dalla successione del marito), ed i mobili di arredo degli appartamenti, tanto quelli assegnati per testamento della de cuius, quanto quelli risultati dalla summenzionata visura catastale” e, infine, “i beni pervenutigli dalla successione del marito che … si trova ancora sub iudice”.
F). L'attore, infine, lamenta la nullità del testamento per “apocrifia della sottoscrizione” ex art. 606 c.c. ha chiesto, pertanto, al IB di: Parte_1
-. “dichiarare falso per apocrifia, nullo, invalido, privo di effetti, annullabile ed, in ogni caso, annullare il testamento olografo datato 30.04.2020 e pubblicato in data 11.06.2020 apparentemente attribuibile a … ; Persona_2
-. dichiarare aperta la successione ab intestato di e disporre la divisione di Persona_2
tutti i beni (immobili, mobili e denaro) caduti in successione, tenendo conto “delle spese sostenute per conto della massa nonché dell'utilizzo esclusivo che taluni dei coeredi” hanno avuto dei beni in comunione.
I convenuti e , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 quest'ultima costituitasi sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore hanno chiesto, in particolare, di “dare preventivo corso alle domande Per_1 di falsità del testamento impugnato”, “rigettare tutte le ipotesi di nullità del testamento ultimo della … Biondi e dichiarare lo stesso come quello atto a disciplinarne la successione, con la determinazione del quantum dei legati in favore dell'attore e” di
[...]
; in subordine, di “dichiarare che la stessa successione è regolata dal CP_5 6 precedente testamento olografo” del 20.2.2016, rinvenuto solo di recente, pubblicato con atto per notaio del 1.6.2021. Per_4
Hanno contestato, in particolare, quanto affermato dall'attore circa la non titolarità della dei beni immobili lasciati per testamento, eccependo che nell'ambito del diverso Pt_2
giudizio n. RG 7170/2015 inter partes pendente innanzi al IB di Napoli, avente ad oggetto la divisione dei beni caduti in successione di coniuge della e Per_1 Pt_2
padre dei germani era stata emessa sentenza parziale con la quale è stata rigettata la Pt_1
domanda di nullità di una scrittura privata di divisione del 1985 intervenuta tra gli eredi di e sottoscritta da nella qualità anche di genitore esercente la Per_1 Persona_2 potestà dei figli all'epoca ancora minorenni ( e e dai figli già CP_5 Persona_3
maggiorenni, avente ad oggetto alcuni dei beni citati nel testamento della scrittura Pt_2
privata che, quindi, è da considerarsi valida e vincolante e legittimante la titolarità della sui beni lasciati per testamento. Pt_2
La convenuta costituitasi, ha chiesto, vinte le spese di lite, Controparte_5
l'accoglimento delle domande dell'attore, aderendo alle stesse.
3). Tanto premesso, va esaminata, in via logicamente prioritaria, la domanda di declaratoria della falsità del testamento olografo per apocrifia.
Giova ricordare che l'impugnazione per falsità del testamento olografo si risolve in una quaestio nullitatis, ex art. 606 comma 1 c.p.c., per mancanza di autografia o di sottoscrizione.
Con sentenza 15 giugno 2015 n. 12307, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno, come noto, affermato il principio di diritto secondo cui “la parte che contesti
l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Nel caso sottoposto al loro esame, le Sezioni Unite erano state chiamate, infatti, a decidere se per «infirmare» un testamento olografo, sotto il profilo dell'autenticità della scheda testamentaria, occorresse la querela di falso o fosse sufficiente il disconoscimento da parte dell'erede legittimo, a cui eventualmente poteva far seguito l'istanza di verificazione del documento proposta da colui il quale vantava diritti in forza di esso.
A seguito di un approfondito esame critico di entrambe le tesi, condotto anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, il supremo organo di nomofilachia ha respinto l'opinione che reputava sufficiente il disconoscimento, ma non ha accolto nemmeno la tesi che considerava indispensabile la querela di falso e -richiamando un risalente precedente -ha 7 privilegiato una diversa soluzione, secondo cui chi contesta l'autenticità del testamento deve proporre domanda di accertamento negativo.
Nel caso di specie, può ritenersi che l'attore chiedendo di dichiarare la Parte_1
nullità di tutto il testamento olografo per cui è causa per mancanza di autografia, ha proposto proprio un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dall'apparente testatrice Persona_2
Ne consegue che grava sull'attore – e sulla convenuta , che ha aderito Controparte_5 alle domande dell'attore – l'onere di provare la non autografia del testamento.
Questa prova non è stata data.
Dalla CTU grafologica effettuata dalla dott.ssa , grafologa forense Persona_5
nominata nel corso del giudizio, alla luce delle scritture di comparazione indicate da
è emerso che “la scheda testamentaria olografa del 30.04.2020, Parte_1
pubblicata in data 01.06.2020 e la scheda testamentaria olografa del 20.02.2016 pubblicata in data 01.06.2021, sono autentiche. La scrittura e le sottoscrizioni di cui si compongono sono state vergate dalla de cuius ”. Persona_2
Le conclusioni del CTU non sono state contestate dalle parti, in particolare dall'attore e dalla convenuta che, all'esito delle risultanze della CTU, hanno dato atto Controparte_5
della genuinità del testamento (cfr. le conclusioni riportate in epigrafe). Dette conclusioni, peraltro, sono pienamente condivisibili, in quanto esaurientemente motivate e frutto di articolate argomentazioni tecnico scientifiche, basate su accertamenti documentali comparativi che convincono della genuinità dei testamenti in esame.
Va rigettata, pertanto, la domanda di nullità per apocrifia del testamento olografo del
17.5.2020 di essendo lo stesso redatto e sottoscritto dalla testatrice. Persona_2
4). Venendo all'esame degli altri motivi di nullità e invalidità del testamento del 2020, giova ricordare che il testamento può essere così annullabile come nullo in conseguenza di vari vizi. Inoltre, dal testamento invalido (nullo o annullabile) deve essere tenuto distinto il testamento impugnabile in forza dell'azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.) ovvero il testamento inefficace.
In particolare, la legge prevede la nullità del testamento per vizi gravi di forma che pongano in dubbio la provenienza del testamento dalla persona del de cuius (art. 606 c.c.: mancanza di autografia o sottoscrizione nel caso di testamento olografo, mancata redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio;
mancata osservanza delle forme previste dagli artt. 604-605 per il testamento segreto, salvo che esso non valga come olografo, art. 607) e in caso di testamento congiuntivo o reciproco (art. 589). 8 Questi sono gli unici motivi di nullità dell'intero testamento. Di regola, infatti, la nullità colpisce una o più singole disposizioni, lasciando valide le altre.
In particolare, sono nulle le singole disposizioni testamentarie quando esse si basano su un motivo illecito che sia stato unico e determinante nell'indurre il testatore a disporre e il motivo risulti dal testo del testamento stesso (art. 626 c.c.), quando contengono un modus o una condizione illeciti o impossibili, se determinanti (artt. 647 e 634 c.c.), o una condizione di reciprocità (art. 635 c.c.), o se non è in nessun modo possibile determinare chi sia il destinatario della disposizione (cioè non si riesca ad esempio ad individuare chi sia l'erede designato) o l'oggetto della disposizione (art. 625 e 628 c.c.), oppure se l'individuazione dell'erede o della quota di eredità sia affidata alla scelta arbitraria di un terzo soggetto (art. 631 c.c.) o, ancora, se la disposizione sia in favore di persona incapace a succedere (art. 569 ss c.c.).
In materia di legato, poi, è comminata la nullità del legato di cosa altrui (cioè dell'onerato o di un terzo), salvo diversa volontà del de cuius (art. 651 c.c.), così come è nullo il legato di cosa del legatario (art. 656 c.c.).
In altre ipotesi il legislatore ha comminato l'inefficacia assoluta delle disposizioni (art. 654
c.c., legato di cosa non esistente nell'asse; art. 655 c,c, legato da prendersi da certo luogo se le cose non vi si trovano;
art. 657 c,c,, legato di cosa poi acquistata dal legatario).
Il testamento è, invece, annullabile quando in esso vi sono difetti di forma diversi da quelli che producono la sua nullità (art. 606 comma 2 c.c.; ad esempio è annullabile il testamento privo di data o dell'ora in cui è stato redatto); per l'incapacità del testatore dovuta alla minore età, ad incapacità naturale o ad interdizione giudiziale. Sono invece annullabili le singole disposizioni del testamento se le stesse sono frutto di errore, dolo o violenza (art. 624 comma 1 c.c.) oppure quando la disposizione è frutto di un errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, se il motivo risulta dal testamento ed è stato l'unico a determinare la volontà del testatore (art. 624 comma 2 c.c.).
Alla luce dei principi appena esposti, nel caso di specie i motivi di invalidità del testamento lamentati dall'attore non sono idonei a concretizzare alcuna delle ipotesi di nullità dell'intero testamento, bensì, al più, di singole disposizioni testamentarie.
Tanto premesso, venendo all'esame dei motivi di invalidità del c.d. “primo legato testamentario” (legato in sostituzione di legittima previsto a favore di e Pt_1 [...]
sopra descritti sub A), giova rilevare che, pur alla luce di una CP_5 interpretazione del testamento volta a individuare l'effettiva volontà della testatrice, valutando l'elemento letterale e logico (cfr. Cass. sez. II, sent. n. 15387/2024, Cass. sez. II, sent. n. 13868/2018), non può ritenersi che l'oggetto della disposizione testamentaria – il 9
“denaro” che e avrebbero dovuto avere “entro un anno Parte_1 Controparte_5 dai fratelli che hanno avuto la disponibile” - facesse parte del compendio ereditario relitto dalla testatrice non essendo richiamato nel testamento alcun elemento Persona_2
estrinseco (cfr. Cass. sez. II, ord. 11 gennaio 2024 n. 1149) che possa far ritenere che il denaro in questione dovesse essere prelevato dal patrimonio della ma dovendosi, Pt_2
anzi, ritenere che la abbia inteso disporre, con il testamento, che gli altri figli Pt_2
liquidassero in denaro la c.d. legittima spettante a e come Pt_1 Controparte_5 evincibile dall'uso delle parole “voglio che e … abbiano la loro Pt_1 CP_5
quota di legittima in denaro, che avranno … dai fratelli”.
Se tant'è, giova rilevare la nullità del legato di cosa degli onerati ex art. 651 c.c.
L'oggetto del legato de quo, inoltre, è nullo anche sotto il punto di vista della sua indeterminatezza, nella parte in cui quantifica tale “denaro” in misura pari alla “quota di legittima” spettante a e quota che però, dalla lettura del Pt_1 Controparte_5
testamento de quo, non è possibile in alcun modo determinare atteso che la testatrice, pacificamente, era proprietaria di altri beni immobili non menzionati nel testamento, e dei quali dovrebbe astrattamente tenersi conto nel determinare la quota di legittima, con valutazione, quindi, legata ad elementi estrinseci del testamento e in esso non menzionati, dei quali non può tenersi conto (cfr. Cass. sez. II, ord. 11 gennaio 2024 n. 1149) al fine di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto di senso determinato circa l'ammontare del denaro oggetto del legato, non espresso nel testamento.
Nella declaratoria di nullità del legato in sostituzione di legittima in favore di Parte_1
e ex art. 651 c.c. e per indeterminatezza dell'oggetto, in virtù del
[...] Controparte_5
criterio della c.d. ragione più liquida [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessaria esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, IB di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; IB di
Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356;
IB di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; IB di S. Angelo dei
Lombardi 12 gennaio 2011; IB di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte
d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; IB di Lucca 8 febbraio 2001)], resta assorbito l'esame degli altri motivi di nullità del legato (quali la mancata indicazione nominativa 10 degli onerati e del termine iniziale di decorrenza dell'anno entro il quale ricevere il predetto denaro, la violazione dell'art. 631 c.c.).
Va rigettata, invece, la domanda di nullità dell'intero testamento, non emergendo dalla lettura dello stesso il carattere essenziale del predetto legato, in quanto in assenza dello stesso, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, la successione dei legittimari è tutelata dagli ordinari rimedi in tema di azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, nella specie non azionati né dall'attore, né dalla convenuta . Controparte_5
Va rigettata la domanda di nullità del c.d. “quinto legato testamentario” a favore di Per_1
[...]
Invero, le disposizioni testamentarie sono invalide qualora non sia possibile individuare il soggetto beneficiario in modo certo e senza margini di errore (cfr. art. 628 c.c.). Nel caso
Per_ di specie, invece, è possibile ritenere agevolmente che “ del fu ” è Per_3 Per_1
nipote della testatrice, per essere figlio del figlio premorto Non rientra, Persona_3 inoltre, nell'incertezza dell'identità del beneficiario della disposizione testamentaria la mancata specificazione, da parte della testatrice, se sia assegnatario dei beni in Per_1
virtù di successione legittima, poiché ciò rileva solo ai fini di una eventuale – e non proposta in questa sede – azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.
Va rigettata, ancora, la domanda di nullità dell'intero testamento per aver disposto la de cuius – a dire dell'attore – di beni non suoi.
L'attore, invero, non ha dato prova, come era suo onere a fronte della contestazione dei convenuti, che i beni oggetto delle disposizioni testamentarie della fossero di Pt_2
proprietà di terzi. In particolare, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione di un certificato catastale – valendo quest'ultimo esclusivamente quale elemento sussidiario in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. Infine, l'attore non ha preso specifica posizione – dovendosi, pertanto, i fatti ritenere non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – circa l'efficacia, dichiarata giudizialmente, della scrittura privata del 1985 con la quale alla sono stati assegnati Pt_2
alcuni dei beni appartenenti alla successione del marito e da lei, poi, lasciati ai Per_1
figli con il testamento del 2020.
Non comporta, infine, nullità del testamento la mancata disposizione, da parte della testatrice, di tutti i suoi beni;
invero, i beni non contemplati in testamento si sono devoluti secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi, ai sensi dell'art. 457 comma 2 c.c., ogni qualvolta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del primo comma sia ai sensi del secondo comma dell'art. 588 c.c., non ricostruiscono l'unità, e, 11 quindi, quando il testamento disponga solo di alcuni beni o laddove singole disposizioni di esso siano invalide o inefficaci.
5). Vanno rigettate le domande dell'attore – fatte proprie dalla convenuta CP_5
– di rimborso “delle spese sostenute per conto della massa”, di condanna dei
[...] convenuti al pagamento di un indennizzo per “l'utilizzo esclusivo” di alcuni dei beni ereditari – non meglio determinati – e di divisione “dei beni mobili”, “delle somme giacenti sui conti correnti, titoli e quant'altro della de cuius caduti in successione”, in quanto dette domande sono del tutto prive in termini di allegazioni e prove.
Gli istanti, in particolare, non solo non hanno specificato quali siano state le spese dagli stessi sostenuti per conto della comunione ereditaria, quali siano i beni ereditari utilizzati in via esclusiva dai convenuti e se questi ultimi abbiano frapposto un diniego all'utilizzo di detti beni non meglio precisati, ma neppure hanno provato l'esistenza dei beni mobili indicati nell'atto di citazione (ad esempio producendo un verbale di inventario) e di conti correnti o altri rapporti bancari intrattenuti dalla de cuius (ad esempio mediante produzione della relativa documentazione bancaria).
6). Nel rigetto della domanda di nullità dell'intero testamento resta assorbito l'esame della domanda di e di di divisione di tutti gli immobili Parte_1 Controparte_5
appartenenti alla poiché la stessa è stata proposta solo quale conseguenza Pt_2 dell'accoglimento della domanda di nullità totale del testamento e, pertanto, di declaratoria dell'esistenza di una successione completamente ab intestato, quando invece la successione su parte dei predetti immobili è testamentaria, stante la validità del testamento del 2020 per quanto riguarda le disposizioni testamentarie a favore degli altri convenuti in epigrafe indicati.
7). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nell'esito della lite e nella reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il IB, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda di nullità, per apocrifia, del testamento olografo datato 30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per notaio dell'11.6.2020; Persona_2 Per_4
2). Dichiara nulla la disposizione testamentaria a favore di e Parte_1 CP_5
“voglio che e abbiano la loro quota di legittima in denaro,
[...] Pt_1 CP_5
che avranno entro un anno dai fratelli che hanno avuto la disponibile” contenuta nel testamento olografo datato 30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per Persona_2 notaio dell'11.6.2020; Per_4 12 3). Rigetta le domande proposte dall'attore e dalla convenuta Parte_1 CP_5
di nullità e invalidità delle altre disposizioni di cui testamento olografo datato
[...]
30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per notaio Persona_2 Per_4 dell'11.6.2020;
4). Dichiara che la successione di nata a [...] il Persona_2
23.9.1935 e deceduta in Napoli il 17.5.2020, è in parte regolata dal testamento olografo del testamento olografo datato 30.4.2020 a firma di pubblicato con verbale per Persona_2 notaio dell'11.6.2020 – ad esclusione della disposizione nulla sopra citata al Per_4
precedente n. 2) di questo dispositivo – ed è, invece, regolata dalle norme sulla successione legittima per quanto riguarda i beni della defunta non contemplati nel testamento;
5). Rigetta ogni altra domanda;
6). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
IL GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
dr.ssa Nicoletta CALISE dr. Pietro LUPI