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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 607.
(Indebita limitazione di liberta' personale)
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorita', ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
(Indebita limitazione di liberta' personale)
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorita', ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Commentari • 9
- 1. Prolegomeni a uno studio storico, comparato e dogmatico in tema di calunnia verbale e falsa testimonianzahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 134.15858
[…] Una digressione sugli artt. 606 e 607 c.p. – 9. […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 405Provvedimento: […] Un procedimento penale in cui è stato indagato per il reato di cui all'art. 607 c.p. (detenzione abusiva di armi) per fatti risalenti al 2012 si è concluso con l'archiviazione disposta dal G.i.p. con provvedimento del 17 aprile 2014, su richiesta del pubblico ministero.Leggi di più...
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- giurisprudenza amministrativa·
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- riabilitazione·
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