Articolo 607 del Codice penale
Articolo 544 bisArticolo 588
Versione
1 luglio 1931
Art. 607.

(Indebita limitazione di liberta' personale)

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorita', ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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