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21 aprile 1983
21 aprile 1983
Art. 16. Relazione al Parlamento
Nella relazione al Parlamento di cui all' articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all' articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.
Nella relazione al Parlamento di cui all' articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all' articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.
Commentari • 10
- 1. Aspettative e permessi sindacalihttps://www.brocardi.it/ · 21.22768
[…] I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n. 93.
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2003, n. 6811Provvedimento: […] Nella disciplina dei rapporti di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali, generalmente per "settore pubblico" si intende l'area del pubblico impiego e della disciplina pubblicistica del rapporto. L'art. 16 della l. n. 93 del 1983 - legge quadro del pubblico impiego - contrappone il lavoro inerente all'azione amministrativa ai "rapporti di lavoro nel settore privato". La medesima contrapposizione, tra lavoro per conto delle amministrazioni pubbliche e "settore" privato, contiene la legge 26 novembre 1993 n. 482 - disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari. Il D. Lgs. 11 agosto 1993 n. 374 (in tema di benefici per le attività usuranti) alla lettera c) dell'art.Leggi di più...
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