Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 657.
(Legato di cosa acquistata dal legatario).
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e' senza effetto in conformita' dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e' stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato e' senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
(Legato di cosa acquistata dal legatario).
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato e' senza effetto in conformita' dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata e' stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato e' senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
Commentari • 18
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 agosto 2024 · 257.48123
L'articolo 657 del Codice Civile, rubricato "Legato di cosa acquistata dal legatario", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 657 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 657 del Codice Civile. "Se il legatario, dopo la confezione del testamento , ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell'art. 686. […]
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Giurisprudenza • 108
- 1. Trib. Imperia, sentenza 23/10/2024Provvedimento: […] Invero, pur essendo stata espressamente prevista nella relazione illustrativa al d. lgs. n. 149/2022 l'estensione ai contratti d'affitto d'azienda del procedimento in oggetto, la novella ha interessato soltanto il testo dell'art. 657 c.c., disciplinante i diversi procedimenti di convalida della licenza e dello sfratto intimati in relazione ad un contratto da scadere o già scaduto, introducendosi in esso la locuzione “al comodatario di beni immobili e all'affittuario di azienda”; per contro, il tenore letterale dell'art. 658 c.p.c. è rimasto identico. […] Da ciò l'inestensibilità analogica del disposto dell'art. 658 c.p.c. ai rapporti contrattuali enumerati nell'art. 657 c.p.c.Leggi di più...
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