Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 242/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 242/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA VICOLA ROSSI 7 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. MORRONE
EMILIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
VICOLA ROSSI 7 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. MORRONE EMILIA
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
LARGO MARTIRI DELLA RIVOLUZIONE N.1 84080 CALVANICO, presso lo studio dell'Avv. FERRUCCI ROSSELLA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._5
difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'azione proposta dagli attori va qualificata come actio negatoria servitutis.
L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo
(Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120; Cass., Sez. 2,
17/2/1965, n. 262), sempre che vi sia l'essenziale presupposto della sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo l'azione essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (Cass., Sez. 6-2, 5/12/2018,
n. 31382; Cass., Sez. 2, 22/6/2011, n. 13710).
Ciò comporta che l'actio negatoria servitutis, in quanto finalizzata a rimuovere una situazione che comporti una manomissione del godimento del fondo stesso, può essere esercitata non soltanto contro colui che vanti un preteso diritto configurabile come ius in re aliena o contro chi si affermi proprietario della porzione immobiliare oggetto dell'azione pur non avendone il possesso (Cass., Sez. 2, 23/1/2009, n. 1778), e non soltanto quando sia diretta all'accertamento dell'inesistenza di una pretesa servitù ovvero all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere da un terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, ma anche quando il proprietario del fondo che si assume servente, pur ammettendo l'esistenza legittima di una servitù, affermi che la stessa sia connotata da limiti, modalità ovvero dal perseguimento di un determinato scopo, che risultino in concreto violati dal proprietario del fondo dominante (in questi termini, Cass., Sez.
2, 14/1/2016, n. 476).
In tutti i casi, ponendosi la titolarità del bene come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo
Pagina 2 di 7 in questione (Cass., Sez. 2, 27/12/2004, n. 24028, cit.; Cass., Sez. 2, 22/03/2001, n. 4120, cit.).
Quando, invece, l'attore ammetta l'altrui titolarità del diritto di servitù, ma deduca l'esistenza di modalità e limitazioni dello stesso, grava su di lui, alla stregua del criterio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto che chiede di accertare in quella determinata portata, dimostrando la sussistenza delle suddette modalità e limitazioni e, quindi, anche l'eventuale violazione di queste ultime (Cass., 14/1/2016, n. 476, cit.; Cass.,
Sez. 2, 29/1/1980, n. 689).
Occorre innanzitutto considerare come, a mente dell'art. 1063 cod. civ., “l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle seguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”.
Ciò significa che l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere desunte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servitù.
Il ricorso, invece, ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass.,
Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216;
Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088).
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contemplano, infatti, una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. rivestono carattere meramente sussidiario e possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici
(Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2,
12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass.,
Sez. 2, 10/5/2004, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261). Soltanto in tal caso il giudice è tenuto a ricorrere al criterio oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1065 cod. civ., ossia del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del
Pagina 3 di 7 fondo servente (cfr. Cass., Sez. 2, 30/03/2009, n. 7639; Cass., Sez. 2, 7/06/2002, n. 8261;
Cass., Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n.
3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenuto unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprietario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete, sono prive di autonoma esistenza, siccome estranee agli elementi strutturali e all'esplicazione del vincolo (Cass., Sez. 6-2, 30/07/2020, n. 16322; Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, n. 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n.
5983).
Orbene, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
Nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto può limitarsi ad eccepire l'esistenza della contestata servitù o l'estensione di essa oltre i limiti dedotti dall'attore, prospettando situazioni che, ove accertate, possono valere al fine del rigetto della domanda, mentre nel caso in cui intende ottenere con la sentenza la costituzione della detta servitù o l'ampliamento di quella già esistente, deve necessariamente proporre domanda riconvenzionale per la quale, pur non richiedendosi formule sacramentali, è tuttavia necessario l'impiego di espressioni che consentano di individuarne il contenuto sostanziale in riferimento alle finalità concrete che la parte vuole realizzare (in tal senso Cass., Sez. 2, 5/2/1985, n. 809; Cass., Sez. 2, 16/3/1976, n.
966).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene la domanda attorea infondata per quanto di ragione.
Con l'atto pubblico per notar del 20.3.2003, rep. 101591, la signora Persona_1
donava indivisamente ed in parti uguali ai propri figli e Parte_1 Parte_2
con riserva di usufrutto in suo favore: diritti in ragione di 1/3 di nuda CP_1
proprietà sul fabbricato in Castel San Giorgio alla Via Livatino, riportato in Catasto al foglio
11 mappale 1322. I restanti 2/3 già si appartenevano agli stessi donatari;
diritti in ragione di
1/3 in nuda proprietà sull'appezzamento di terreno sito in Castel San Giorgio alla Via
Livatino contraddistinto con il nu-mero di mappa1321 del foglio 11. I restanti 2/3 già si appartenevano agli stessi donatari.
Pagina 4 di 7 Nell'art. 2 del suddetto atto si legge: “Quanto in oggetto viene donato con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, comodità e comunioni, dipendenze e pertinenze, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive legalmente esistenti o costituite ed in particolare con l'esistente servitù di passaggio a carico della particelle 1322 ed a favore della particella 1321 su di una striscia di terreno con direzione Nord-Sud della larghezza di mt. 5 dal confine Est.”.
Tali espressioni vengono ripetute nel successivo atto di scioglimento della comunione, rep. 101592, con il quale i donatari si attribuivano i cespiti e precisamente il mappale 1321 a e il mappale 1322 a . CP_1 Parte_2
È stata espletata ctu, la quale ha accertato che il passaggio oggetto dei titoli di provenienza laddove si fa riferimento ad una “striscia di terreno con direzione Nord- Sud della larghezza di mt 5 posta sul confine Est” non è corrispondente a quella rinvenuta ed accertata all'atto degli accessi ai luoghi di causa giacché tale passaggio non ha andamento unidirezionale Nord-Sud ma si sviluppa in tre distinti tratti che segmentano la direzione Nord-
Sud e specificamente: un 1° tratto rappresentato dalla rampa in pendenza avente direzione
Nord-Sud con larghezza di mt 5,30 (Immagine satellitare di pag. 10, Fig. 1 e FOTO 2); un 2° tratto, rappresentato dal segmento di direzione Ovest-Est avente fondo sterrato e con la sola delimitazione del cordolo a Est che recinta anche l'aiuola (Immagine satellitare di pag. 10,
Fig. 1 e FOTO 3); ed infine, un 3° tratto, corrente parallelamente al muro di confine ubicato a
Est, e per una larghezza di mt 3,95 - delimitato a Est dal suddetto muro di confine e a Ovest da basamento in calcestruzzo, fuoriuscente cm. 20 circa dal piano campagna, pertinenza dell'ingresso principale al fabbricato, sul quale sono distribuiti vasi con fiori, sedie e installata una tenda di ombreggiamento (Immagine satellitare di pag. 10, Fig. 2 e FOTO 4). Tale ultimo tratto immette nella proprietà priva di recinzione con la contigua proprietà CP_1
dalla quale è separato da un confine materializzato da una siepe. Parte_2
Se si assume che “l'esistente servitù di passaggio” riportata nel citato rogito del
20.3.2003 è quella corrispondente all'attuale stato dei luoghi, come riscontrato nel corso degli accessi relativi all'espletamento della C.T.U., allora si deve dedurre che il riferimento ai punti cardinali è errato.
Il Tribunale ritiene di propendere per tale ultima interpretazione del titolo del 2003, atteso che in esso non si rinviene alcun obbligo a carico di di provvedere a CP_1
sue cure e spese alla realizzazione del passaggio necessario per accedere al proprio fondo, piuttosto in esso si stabilisce che i beni immobili vengono donanti nello stato di fatto già
Pagina 5 di 7 esistente compresa la servitù di passaggio a carico della part.lla 1322 ed in favore della part.lla 1321.
Peraltro, il teste di parte convenuta ( ha affermato che “dal 1998 la CP_2 sig.ra il marito e gli operai, utilizzano un passaggio per l'accesso alla loro CP_1
proprietà, che si trova nei pressi della strada di cui ho riferito prima;
nelle fotografie prodotte dalla parte ricorrente riconosco il passaggio di accesso;
in particolare, la foto n. 1 ritrae il cancello di accesso, che prima non c'era, poi fu realizzato con apertura elettrica ma non ricordo in che epoca, e poi è divenuto ad apertura manuale senza chiave, ma non ricordo l'epoca, forse da due anni… anche io apro il cancello per accedere alla proprietà con il CP_1
camion per trasporto leggero lungo circa 4 metri;
riconosco la stradina su cui passo dopo aver superato il cancello nella foto n. 2 prodotta dall'attore; dopo esser passato, chiudo il cancello”.
Anche il ctu, all'esito dei sopralluoghi effettuati ha individuato quale unica via attuale di accesso al fondo di proprietà della convenuta quella sopra descritta.
Pertanto, se è tale lo stato di fatto esistente già dal 1998 è evidente che è ad esso che si riferiva l'atto pubblico del 2003 laddove utilizza l'espressione servitù esistente in favore della part.lla 1321 ed a carico della part.lla 1322.
Ne discende che in mancanza di altri elementi che inducano a ritenere che non via sia corrispondenza tra la servitù descritta nel titolo del 2003 e lo stato di fatto rinvenuto sui luoghi, la domanda attorea di negatoria servitutis va rigettata.
Le spese di lite comprese quelle della ctu seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in base ai parametri di cui al DM 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2
favore dell'avv. Rossella Ferrucci, difensore della convenuta dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 26/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 6 di 7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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