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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3185/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3185/2017 R.G. avente ad oggetto: solo danni a cose- appello e vertente tra:
, elettivamente domiciliato in Vallata al C.so Kennedy, n.19 presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Enrico Cicchetti che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti appellante
Contro
:
e , elettivamente domiciliati in Castel Baronia (AV) al c.so Vittorio Emanuele n. CP_1 CP_2
62 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Costantino, che li rapp.ta e difende unitamente all'avv. Giovanni
Lisi giusta mandato in atti
appellati
Conclusioni: come atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15 giugno 2017, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1 del 2017 del Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso proposta, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante deduceva l'errata valutazione degli elementi di prova raccolti, stante l'erronea o omessa realizzazione della fascia parafuoco, nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non avendo il giudice di prime cure nominato un ctu al fine di superare le incongruenze emerse in sede di testimonianza.
Costituitisi in giudizio, gli appellati deducevano l'infondatezza dei motivi di appello di cui chiedevano il rigetto.
pagina 1 di 4 All'udienza del 4 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termine per note.
Ciò premesso, l'appello è destituito di fondamento e va rigettato.
E' noto che la domanda in esame, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per danni cagionati da un incendio propagatosi dal fondo confinante sul fondo di proprietà dell'attore, va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass.
n. 21684 del 2005)
Il danneggiato è gravato pertanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. n. 21684/2005; Cass. n. 2062/2004; Cass. n. 1948/2003; Cass. n. 10641/2002) che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. n.
10860/2012).
In particolare, nel caso di propagazione di un incendio, è stato precisato che “in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, il propagamento delle fiamme (Cass. n. 2962/2011).
In tali casi assume rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme (Cass. civ., Sez. III, 07/02/2011, n. 2962).
Ciò posto in punto di diritto, nella specie, va disatteso il primo motivo di appello, non potendosi ritenere soddisfatto l'onere probatorio in capo all'attore.
Ed invero, nella specie l'attore imputa l'evento alla presenza sul fondo dei convenuti di erba e arbusti selvatici, non avendo gli odierni appellati provveduto al relativo taglio, nonché alla errata o comunque omessa realizzazione della fascia parafuoco.
Ora, pur volendo ritenere provata la realizzazione di una fascia parafuoco inidonea a limitare la propagazione delle fiamme, come confermato dal teste (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del Tes_1
pagina 2 di 4 12.11.2013), nulla ha tuttavia provato il danneggiato circa la presenza di sterpaglie sul fondo limitrofo, dovute alla omessa pulizia e atte alla propagazione dell'incendio al momento dello stesso, circostanza alla quale pure ha genericamente e alternativamente attribuito efficacia causale rispetto all'evento (cfr. atto di citazione allegato).
Deve sul punto rilevarsi che, come precisato anche recentemente dalla giurisprudenza, l'onere della prova del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso è a carico di chi agisce.
Deriva da quanto precede, pertanto, che in presenza di due cause alternative, dotate entrambe del medesimo grado di probabilità, la permanenza della insuperabile incertezza non può che ricadere su chi tale prova era tenuto a fornire, con il conseguente rigetto della domanda attrice (Cassazione civile sez.
III, 06/07/2017, n.16655).
Pertanto, in difetto di prova circa la presenza di erba sul fondo limitrofo per omesso taglio, causa da ritenere ulteriore ed alternativa rispetto alla dedotta assenza di fascia parafuoco, come si evince agevolmente dalle deduzioni di primo grado dell'attore, non può ritenersi provato il contributo della condotta dei convenuti, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno, assorbita ogni altra questione.
Né appare dirimente sul punto una eventuale nomina di ctu, atteso che com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento attraverso il quale vengono effettuati accertamenti tecnici di particolare complessità, offre al giudice un supporto contributivo per la valutazione di quanto già assunto nel corso dell'istruzione probatoria, senza sostituire l'onus probandi che incombe sulle parti.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado che liquida nella somma di euro 852,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
pagina 3 di 4 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, nella persona della dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3185/2017 R.G. avente ad oggetto: solo danni a cose- appello e vertente tra:
, elettivamente domiciliato in Vallata al C.so Kennedy, n.19 presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Enrico Cicchetti che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti appellante
Contro
:
e , elettivamente domiciliati in Castel Baronia (AV) al c.so Vittorio Emanuele n. CP_1 CP_2
62 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Costantino, che li rapp.ta e difende unitamente all'avv. Giovanni
Lisi giusta mandato in atti
appellati
Conclusioni: come atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15 giugno 2017, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1 del 2017 del Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso proposta, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante deduceva l'errata valutazione degli elementi di prova raccolti, stante l'erronea o omessa realizzazione della fascia parafuoco, nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non avendo il giudice di prime cure nominato un ctu al fine di superare le incongruenze emerse in sede di testimonianza.
Costituitisi in giudizio, gli appellati deducevano l'infondatezza dei motivi di appello di cui chiedevano il rigetto.
pagina 1 di 4 All'udienza del 4 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termine per note.
Ciò premesso, l'appello è destituito di fondamento e va rigettato.
E' noto che la domanda in esame, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per danni cagionati da un incendio propagatosi dal fondo confinante sul fondo di proprietà dell'attore, va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass.
n. 21684 del 2005)
Il danneggiato è gravato pertanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'evento, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. n. 21684/2005; Cass. n. 2062/2004; Cass. n. 1948/2003; Cass. n. 10641/2002) che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. n.
10860/2012).
In particolare, nel caso di propagazione di un incendio, è stato precisato che “in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, il propagamento delle fiamme (Cass. n. 2962/2011).
In tali casi assume rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme (Cass. civ., Sez. III, 07/02/2011, n. 2962).
Ciò posto in punto di diritto, nella specie, va disatteso il primo motivo di appello, non potendosi ritenere soddisfatto l'onere probatorio in capo all'attore.
Ed invero, nella specie l'attore imputa l'evento alla presenza sul fondo dei convenuti di erba e arbusti selvatici, non avendo gli odierni appellati provveduto al relativo taglio, nonché alla errata o comunque omessa realizzazione della fascia parafuoco.
Ora, pur volendo ritenere provata la realizzazione di una fascia parafuoco inidonea a limitare la propagazione delle fiamme, come confermato dal teste (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del Tes_1
pagina 2 di 4 12.11.2013), nulla ha tuttavia provato il danneggiato circa la presenza di sterpaglie sul fondo limitrofo, dovute alla omessa pulizia e atte alla propagazione dell'incendio al momento dello stesso, circostanza alla quale pure ha genericamente e alternativamente attribuito efficacia causale rispetto all'evento (cfr. atto di citazione allegato).
Deve sul punto rilevarsi che, come precisato anche recentemente dalla giurisprudenza, l'onere della prova del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso è a carico di chi agisce.
Deriva da quanto precede, pertanto, che in presenza di due cause alternative, dotate entrambe del medesimo grado di probabilità, la permanenza della insuperabile incertezza non può che ricadere su chi tale prova era tenuto a fornire, con il conseguente rigetto della domanda attrice (Cassazione civile sez.
III, 06/07/2017, n.16655).
Pertanto, in difetto di prova circa la presenza di erba sul fondo limitrofo per omesso taglio, causa da ritenere ulteriore ed alternativa rispetto alla dedotta assenza di fascia parafuoco, come si evince agevolmente dalle deduzioni di primo grado dell'attore, non può ritenersi provato il contributo della condotta dei convenuti, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno, assorbita ogni altra questione.
Né appare dirimente sul punto una eventuale nomina di ctu, atteso che com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento attraverso il quale vengono effettuati accertamenti tecnici di particolare complessità, offre al giudice un supporto contributivo per la valutazione di quanto già assunto nel corso dell'istruzione probatoria, senza sostituire l'onus probandi che incombe sulle parti.
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado che liquida nella somma di euro 852,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
pagina 3 di 4 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 4 di 4