Articolo 97 del Codice ambientale
Articolo 78 octiesArticolo 77
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29 aprile 2006
Art. 97. (acque minerali naturali e di sorgenti) 1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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