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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sauro Galli Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_1
IVA: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Tarantini e Paolo Sportoletti P.IVA_1
Parte convenuta
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_2
IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bioli P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludono come da note dattiloscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 15 1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito agli interventi chirurgici eseguiti presso l'ospedale di Foligno, in data 20.6.2016; presso l'ospedale di Città di Castello, in data 2.7.2016.
L'attrice ripercorre il proprio iter clinico: in data 20.6.2016 presso il primo nosocomio all'attrice sarebbe stato praticato l'intervento di isterectomia sub-totale ed annessiectomia bilaterale e colpo-cervico-sospensione secondo UI e culdoplastica secondo
OS a causa del Prolasso utero vaginale completo;
dimessa in data 24.6.2016, a causa di gravi dolori addominali l'attrice si sarebbe recata presso il secondo nosocomio in data
30.6.2016, ove sarebbe stata, in data 2.7.2016, sottoposta all'intervento di “Introduzione di trocar ombelicale in open laparoscopy in pregressa incisione da recente intervento di colpo-
sospensione laparoscopica ginecologica. Si repertano anse di tenue distese che portano ad ansa piombata sul Douglas ischemica e necrotica. Si procede a minilaparotomia ombelico-
pubica con evidenza di biglia peritoneale di chiusura del da pregresso intervento Per_1
strozzante l'ansa intestinale descritta. Si procede a lisi e liberazione dell'ansa ischemica e parzialmente necrotica che viene poi resecata con anastomosi ileo-ileale meccanica con GIA e chiusura monconi con TA. Affrontamento dei mesi. Emostasi. Toilette peritoneale. Drenaggio
pelvico. Sutura a strati della parete…”; dimessa in data 9.7.2016, l'attrice, presentando dolori ingravescenti, sarebbe stata -in data 19.7.2016- nuovamente ricoverata presso il secondo nosocomio, ove in pari data avrebbe subito un ulteriore intervento di “incisione sottocostale.
All'apertura del peritoneo si reperta grosso ematoma sotto-capsulare splenico con modesto versamento ematico perisplenico e periepatico. Si procede a splenectomia totale previa sezione tra legature del peduncolo vascolare splenico. Toilette peritoneale Drenaggio in loggia splenica uscente dal fianco sin. Sutura a strati”; all'esito degli interventi l'attrice avrebbe presentato, negli anni successivi, un quadro clinico caratterizzato dalla persistenza di anemia ferrocarenziale dovuto alla presenza di numerose lesione ulcerative a tratti confluenti con fondo ricoperto da fibrina livello dell'ileo terminale peri-anastomotico; in data 29.1.2019
all'attrice sarebbe stato praticato, presso il Centro Chirurgico Toscano, l'intervento di resezione intestinale e di plastica di laparocele.
pagina 2 di 15 L'attrice ipotizza la responsabilità degli enti convenuti sostenendo che sarebbero residuati, quali postumi permanenti dei cennati interventi, esiti anatomici e disfunzionali da resezione di ansa intestinale conseguenti a suturazione chirurgica mal eseguita dai sanitari dell'ospedale di Foligno, quantificabili in misura del 13%, come da consulenza dei CCTTUU
nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. espletato dinanzi al Tribunale di Spoleto RG 1659/2018;
esiti di splenectomia di natura iatrogena, esiti aderenziali e di reintervento per voluminoso laparocele, con protesi addominale parzialmente fissata1 che ha determinato un prolasso rettale e vaginale associati a maggior pregiudizio estetico e funzionale a causa della deformità
anatomica addominale, ascrivibili alla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Città di
Castello e quantificabili, in termini di maggior danno, complessivamente nella misura del
25%, come stimato dai CCTTUU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. espletato dinanzi al
Tribunale di Perugia RG 5177/2018.
Dagli esiti descritti sarebbe disceso anche un lungo periodo di inabilità temporanea.
L'attrice allega il diritto al risarcimento del danno, comprensivo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e delle spese mediche, e al rimborso delle spese di c.t.p. e c.t.u. nei giudizi di a.t.p.; conclude chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità delle convenute e di condannarle in solido al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, incluse quelle relative ai giudizi di a.t.p.
2. Si costituisce in giudizio , la quale eccepisce Controparte_1
che i postumi lamentati dall'attrice in relazione all'intervento eseguito presso l'ospedale di
Foligno non sarebbero da correlare alla non perfetta esecuzione della “culdoplastica Pt_2
OS” e, dunque, alla scorretta sutura del piano peritoneale nello scavo di Per_1
ben potendo i medesimi derivare dalla creazione di una briglia aderenziale, intesa quale complicanza non prevenibile;
che la gran parte dei postumi deriverebbero dal ritardo diagnostico-terapeutico verificatosi presso l'ospedale di Città di Castello;
che il danno non patrimoniale lamentato sarebbe, in ogni caso, eccessivo e sovrastimato;
che sarebbe indimostrato il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica;
che pagina 3 di 15 mancherebbero evidenze circa la necessità e la congruità delle spese mediche delle quali viene richiesto il rimborso.
La parte conclude per il rigetto della domanda dell'attrice.
3. Si costituisce in giudizio , la quale eccepisce la Controparte_1
correttezza dell'operato dei propri sanitari, i quali avrebbero lavorato in basso, quindi in direzione opposta a quella splenica, con accessi che distavano almeno venti centimetri dal polo inferiore della milza;
la necessità di rinnovare la c.t.u., la quale si sarebbe svolta innanzi a Tribunale diverso da quello adito in sede risarcitoria dall'attrice, non avrebbe chiarito le questioni sollevate dalla convenuta e non sarebbe stata seguita dalla tempestiva introduzione del giudizio di merito;
la natura illegittima della richiesta attorea di condanna in solido delle
Parte due
La parte conclude per il rigetto della domanda dell'attrice, ovvero, in via subordinata, per la graduazione delle responsabilità da ascrivere a ciascuna delle due aziende sanitarie convenute, anche in ordine alle spese di lite e alle spese dei precedenti giudizi, e per la conseguente condanna al risarcimento in misura corrispondente alla responsabilità di ciascuna convenuta.
4. Per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria degli enti convenuti,
viene svolta in giudizio c.t.u. e non si acquisiscono gli a.t.p. inter partes, posto che l'attrice ha domandato gli accertamenti separatamente nei confronti di ciascuna parte convenuta: si ritiene, infatti, necessaria una valutazione unitaria dell'iter clinico dell'attrice, al fine di stabilire la misura della responsabilità imputabile a ciascuna delle parti convenute.
4.1. L'accertamento peritale, del quale il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle singole osservazioni delle parti veicolate tramite i rispettivi c.t.p.-, evidenzia quanto segue: il 20.6.2016 l'attrice si è
ricoverata presso il reparto ginecologico dell'ospedale di Foligno con diagnosi di accettazione di “prolasso ureo-vaginale completo” per l'intervento chirurgico programmato di “LPS per isterectomia subtotale ed annessectomia bilaterale colpocervicosospensione laterale sec.
UI, culdoplastica sec. OS. Open laparoscopy e tre trocars 5-5-10 mm,
pagina 4 di 15 aderenze uteroparietali sinistre, adesiolisi. Utero ed annessi normali, si procede ad isterectomia subtotale ed annessectomia bilaterale. Preparato il terzo della parete vaginale anteriore e posteriore si fissa protesi in polipropilene e sec. UI viene passata nel retroperitoneo della parete addominale bilateralmente. Completa peritoneizzazione della protesi, culdoplastica sec. OS. Morcellazione del corpo uterino e sua estrazione insieme alle ovaie integre. Toilette, controllo dell'emostasi, controllo degli ureteri che vermicolano. . Tamponamento vaginale”; il 24.6.16 l'attrice è stata dimessa con CP_3
prescrizione di controllo clinico dopo 40-45 giorni;
la sera del 30.6.2016, alle ore 22,48, l'attrice,
a causa di forti dolori addominali e vomito, si è recata d'urgenza al PS presso l'ospedale di
Città di Castello ove è stata visitata e ricoverata in osservazione;
in data 1°.
7.2016 l'attrice è
stata sottoposta a visita ginecologica e a consulenza cardiologica;
nella stessa data sono stati effettuati esami di laboratorio Gb 13.800 con neutrofilia ed emogasanalisi, un esame TAC
dell'addome e della pelvi e Rx Torace;
per tutto il 1°.
7.2016 non ci sono ulteriori valutazioni cliniche o di laboratorio o strumentali, fatta eccezione per una rilevazione delle ore 18:53; in data 2.7.2016 nel diario clinico è stato riportato “Condizioni cliniche invariate, persiste chiusura dell'alvo e vomito”; è stata richiesta consulenza chirurgica, all'esito della quale è
stato ripetuto l'esame Rx e disposto il ricovero nel reparto di chirurgia;
è stata disposta una nuova Tac;
gli esami di laboratorio hanno mostrato una spiccatissima leucocitosi –34.000 – e si
è proceduto al trattamento chirurgico effettuato alle 20:05 e così descritto “…introduzione di trocar ombelicale in open laparoscopy in pregressa incisione da recente intervento di colpo-
sospensione laparoscopica ginecologica. Si repertano anse di tenue distese che portano ad ansa piombata sul Douglas ischemica e necrotica. Si procede a mini-laparotomia ombelico- pubica con evidenza di biglia peritoneale di chiusura del da pregresso intervento Per_1
strozzante l'ansa intestinale descritta. Si procede a lisi e liberazione dell'ansa ischemica e parzialmente necrotica che viene poi resecata con anastomosi ileo-ileale meccanica con GIA e chiusura monconi con TA. Affrontamento dei mesi. Emostasi. Toilette peritoneale. Drenaggio
pelvico. Sutura a strati della parete”; l'attrice è stata dimessa il 9.7.2016; ricoverata nuovamente per dolori ingravescenti in data 19.7.2016, sono stati eseguiti accertamenti Rx
pagina 5 di 15 diretto addome e Rx torace, eco addome e TAC addome urgente, all'esito dei quali si è reso necessario un immediato intervento chirurgico così descritto: “…incisione sottocostale.
All'apertura del peritoneo si reperta grosso ematoma sotto-capsulare splenico con modesto versamento ematico perisplenico e periepatico. Si procede a splenectomia totale previa sezione tra legature del peduncolo vascolare splenico. Toilette peritoneale Drenaggio in loggia splenica uscente dal fianco sinistro. Sutura a strati”; l'attrice è stata dimessa in data
23.7.2016; l'attrice ha presentato, nei mesi successivi, un quadro clinico di forte astenia e gli esami di laboratorio hanno evidenziato un costante stato dui anemia ferro-carenziale; tale stato è conseguito alle numerose lesione ulcerative a tratti confluenti con fondo ricoperto da fibrina a livello dell'ileo terminale , riscontrate in occasione dello studio Parte_4
dell'intestino tenue con capsula endoscopia del 5.12.2017; in data 30.4.2019 l'attrice si è
sottoposta, presso il Centro Chirurgico Toscano, al necessario intervento di Resezione
intestinale e plastica di laparocele epi-mesogastrico di grandi dimensioni formatosi a seguito dei plurimi interventi chirurgici endoaddominali, a cui sono seguiti la normalizzazione degli esami ematologici e il miglioramento delle condizioni della parete addominale, mentre a carico dell'apparato uro-genitale si è registrato un progressivo aggravamento del cistocele,
tanto che in occasione della visita ginecologica del 3.3.2021 è stato riscontrato un “cistocele di
3°-4°, rettocele di 1°.
4.2. Dalla relazione peritale emergono i profili di negligenza professionale lamentati dall'attrice.
Il primo trattamento chirurgico presso l'ospedale di Foligno non è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica,
atteso che dalla successiva descrizione dell'intervento presso l'Ospedale di Città di Castello si rileva “ansa piombata sul Douglas ischemica e necrotica”; tale referto porta a ipotizzare con relativa certezza che l'ansa ileale interessata si sia “incarcerata” tenacemente in una deiscenza parziale della sutura posteriore di obliterazione dello sfondato del Per_1
Prima del secondo intervento si è verificato un ritardo diagnostico: già dalla mattina del
1°.
7.2016 sarebbe stato opportuno richiedere, visto il referto TAC, una consulenza chirurgica pagina 6 di 15 al fine di una migliore valutazione dello stato clinico, mentre l'unica ulteriore valutazione clinica della giornata del 1°.7.2016 è delle ore 18:53; inoltre in presenza dell'alvo chiuso a feci,
di gas e di vomito, riscontrati nella mattina del 2.7.2016, non si è provveduto minimamente al monitoraggio del bilancio idroelettrolitico e dell'emocromo della paziente, tanto che la prima rivalutazione di laboratorio è stata effettuata solo nel pomeriggio del 2.7.2016 presso il
Reparto di Chirurgia dopo l'esecuzione dell'esame Rx diretta addome delle 14.00; anche la somministrazione di Movicol, nel pomeriggio del 1°.
7.2016 presso l'Astanteria, è stata quantomeno imprudente per la suddetta presenza di un alvo chiuso a feci e di gas, in quanto tra le controindicazioni all'assunzione del farmaco viene proprio specificata la presenza di un blocco intestinale.
Anche il secondo intervento non è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-
chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica: la rottura della milza è imputabile con alta percentuale di sicurezza al primo intervento chirurgico eseguito a Città di Castello,
atteso che gli accertamenti strumentali eseguiti prima di sottoporre l'attrice all'intervento di resezione ileale per necrosi d'ansa non hanno messo in evidenza alterazioni morfologiche della milza né versamento ematico in sede perisplenica o periepatica;
che non sono stati riferiti inoltre episodi di traumatismo sull'addome fatta eccezione per l'intervento chirurgico del 2.7.2016, durante il quale, nelle manovre di mobilizzazione delle anse dilatate o durante le manovre manipolazione delle medesime anse, per procedere alla liberazione dell'ansa necrotica fissa nel piccolo bacino –manovre effettuate tramite un'incisione ombelico-pubica-,
deve essersi verificato o uno stiramento dei mesi o di qualche aderenza fra ansa ileale e milza oppure una compressione sulla milza mediante divaricatore, che ha determinato una lesione intraparenchimale dell'organo, a cui è seguito il sanguinamento progressivo risultante dal quadro clinico esistente nella mattina del 19.7.2016.
Per quanto riguarda la comparsa di ulcere perianastomotiche nell'adulto tale evenienza è
estremamente rara nella pratica clinica e lo sviluppo di tali lesioni non si può attribuire ad un difetto di confezionamento dell'anastomosi.
pagina 7 di 15 Alla stregua di queste considerazioni, si conclude per l'esistenza di un rapporto causale diretto tra la condotta negligente dei sanitari della convenuta e i postumi riportati dall'attrice.
5. Poiché i sanitari hanno operato nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, la loro condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalle strutture, di cui i medici sono parte integrante.
Ne consegue che, se la strutture si avvalgono della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità), esse devono rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati
(danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243),
realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833; Cass., n. 28987/2019).
Nel caso di specie viene, quindi, in rilievo la responsabilità degli enti convenuti.
6. I postumi derivati all'attrice in relazione ai fatti di causa sono esiti di laparotomia con vasto laparocele e cicatrici addominali, splenectomia, resezione intestinale, cistocele di 3°- 4° e rettocele di 1° recidivo.
La responsabilità va suddivisa in varie fasi: alla non corretta esecuzione dell'intervento ginecologico, eseguito presso l'ospedale di Foligno, è seguita l'occlusione intestinale;
l'inescusabile ritardo diagnostico, nel corso della OBI al P.S. di Città di Castello, ha fatto sì
che, anziché un intervento di sbrigliamento dell'ansa intestinale meno invasivo, si sia reso necessario un intervento di resezione dell'ansa intestinale in laparotomia;
la lesione verosimilmente iatrogena della milza – nel corso delle manovre chirurgiche del secondo intervento – ha richiesto un ulteriore intervento chirurgico di splenectomia con ampliamento della laparotomia.
pagina 8 di 15 Tali esiti determinano una invalidità permanente pari 40% intesa come danno biologico:
la percentuale dei postumi imputabile alla parte convenuta Asl 2 è pari al 5 % e la inabilità
temporanea è di 20 g al 100%, 10 g al 50%, 10 g al 25%; la restante quota – invalidità
permanente 35 % e inabilità temporanea di 30 g al 100%, 50 g al 75%, 40 g al 50%, 290 g al 25%
- è imputabile alla parte convenuta . CP_4
Non vi è compromissione della capacità lavorativa specifica, se non una attendibile e verosimile maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro, già ricompresa nel danno biologico.
Le spese mediche sono pari ad € 11.903,65.
7. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008, nn. 26972 –
26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale".
Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti,
dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi, "definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in pagina 9 di 15 termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti,
ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2024, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per pagina 10 di 15 particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori, idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Orbene nel caso di specie non si ritiene di riconoscere alcuna personalizzazione del pregiudizio in favore dell'attrice, atteso che la parte non ha descritto circostanze particolari di sofferenza soggettiva.
7.1. Venendo all'applicazione delle tabelle di Milano predisposte per l'anno 2024 per la liquidazione del danno da lesioni macropermanenti in relazione all'età dell'attrice al momento dei discussi interventi (anni 59), il pregiudizio non patrimoniale liquidabile in favore dell'attrice è pari a 40 punti percentuali: in tale percentuale sono, però, ricomprese sia le conseguenze del primo intervento, da cui sono residuati postumi permanenti pari a 5 punti percentuali, sia le conseguenze del secondo intervento, che vanno quantificate nella misura del 35%, rappresentativa del danno biologico permanente differenziale/incrementale,
indennizzabile nella fascia ricompresa tra il 6° e il 40° procento di invalidità.
La presenza di un danno differenziale ascrivile alla condotta della convenuta pone CP_4
la necessità di calcolare il "valore monetario dall'invalidità complessivamente accertata" e di sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità derivante dalla condotta della convenuta Asl 2, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di pagina 11 di 15 applicare "la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto" (Cass. n. 28896 del 2019, Cassazione civile sez. VI, 29/09/2022, (ud.
14/07/2022, dep. 29/09/2022), n. 28327).
Procedendo in questo senso, il danno non patrimoniale connesso all'invalidità
permanente, viene determinato complessivamente in € 264.310,00 in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (edizione 2024), tenuto conto dell'età dell'attrice di 59
anni al momento degli interventi (anno 2016): in relazione a tale importo, i 5 punti di invalidità permanente riconducibili alla responsabilità della convenuta Asl 2 sono quantificati in € 7.728,00; il danno biologico permanente differenziale/incrementale attribuito alla responsabilità di , indennizzabile nella fascia ricompresa tra il 6° e il 40° procento di CP_4
invalidità, è dato dalla differenza tra il totale risarcibile -€ 264.310,00- e la quota risarcibile da
Asl 2 -€ 7.728,00- ed è, pertanto, pari ad € 256.582,00.
Ai singoli importi così determinati vengono, poi, sommati gli importi necessari a ristorare il pregiudizio per l'invalidità temporanea: € 3.162,50 (20 g al 100%, 10 g al 50%, 10 g al 25%)
per la responsabilità di Asl 2, che vengono sommati ad € 7.728,00 per un totale di € 10.890,50;
pari ad € 18.400,00 (30 g al 100%, 50 g al 75%, 40 g al 50%, 290 g al 25%) per la responsabilità
di , che vengono sommati ad € 256.582,00 per un totale di € 272.982,00. CP_4
Le spese mediche (€ 11.903,65), essendo correlate alle responsabilità di entrambe le convenute, sono allocate in maniera paritaria in capo ad entrambe (€ 5.951,82 per ciascuna parte).
All'esito di queste operazioni, l'importo dovuto a titolo risarcitorio da Asl 2 è pari ad €
16.842,32 l'importo dovuto a titolo risarcitorio da è pari ad € 278.933,82. CP_4
7.2. L'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti rappresenta, poi, un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione pagina 12 di 15 delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 16.842,32,
pari alle somme dovute da Asl 2, secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento (20.6.2016).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 13.884,85;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 18.623,55; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 278.933,82,
pari alle somme dovute da Asl 2, secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati pagina 13 di 15 sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento (2.7.2016).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 230.143,42;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 308.461,00; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
7.3. L'importo complessivamente necessario a ristorare il pregiudizio è pari ad €
327.084,55; le convenute sono condannate in solido al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato nella somma suindicata.
La condanna in solido poggia sul disposto dell'art. 2055 c.c.: ai fini della responsabilità
solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità -
contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasione (Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n. 9969); poiché nella specie entrambe le convenute hanno concorso con la rispettiva condotta negligente all'evento di danno,
rispondono in solido del pregiudizio sofferto dall'attrice.
8. Nessuna somma spetta, invece, all'attrice a titolo di rimborso delle spese sostenute nei giudizi di a.t.p.: essendo stati tali giudizi promossi separatamente nei confronti delle convenute, i loro esiti non sono risultati utilizzabili in questo giudizio, in cui si è resa necessaria una ulteriore c.t.u. per valutare unitariamente la vicenda clinica dell'attrice; per individuare la misura della responsabilità imputabile a ciascuna parte convenuta.
pagina 14 di 15 Infine la mancata conciliazione inter partes non risulta ascrivibile all'attrice, posto che le convenute non hanno formalizzato in corso di causa una seria offerta di ristoro comprensivo di tutti i danni.
9. Le spese di lite, comprensive delle spese per la c.t.u. svolta in questo giudizio, seguono il criterio della soccombenza delle convenute e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore effettivo della causa e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna, per l'effetto, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido al risarcimento
[...]
del danno, in favore di quantificato nell'importo di € 327.084,55, oltre Parte_1
a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 545,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico delle convenute le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 20.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Sauro Galli Parte_1 C.F._1
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_1
IVA: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Tarantini e Paolo Sportoletti P.IVA_1
Parte convenuta
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P. Controparte_2
IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bioli P.IVA_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludono come da note dattiloscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 15 1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito agli interventi chirurgici eseguiti presso l'ospedale di Foligno, in data 20.6.2016; presso l'ospedale di Città di Castello, in data 2.7.2016.
L'attrice ripercorre il proprio iter clinico: in data 20.6.2016 presso il primo nosocomio all'attrice sarebbe stato praticato l'intervento di isterectomia sub-totale ed annessiectomia bilaterale e colpo-cervico-sospensione secondo UI e culdoplastica secondo
OS a causa del Prolasso utero vaginale completo;
dimessa in data 24.6.2016, a causa di gravi dolori addominali l'attrice si sarebbe recata presso il secondo nosocomio in data
30.6.2016, ove sarebbe stata, in data 2.7.2016, sottoposta all'intervento di “Introduzione di trocar ombelicale in open laparoscopy in pregressa incisione da recente intervento di colpo-
sospensione laparoscopica ginecologica. Si repertano anse di tenue distese che portano ad ansa piombata sul Douglas ischemica e necrotica. Si procede a minilaparotomia ombelico-
pubica con evidenza di biglia peritoneale di chiusura del da pregresso intervento Per_1
strozzante l'ansa intestinale descritta. Si procede a lisi e liberazione dell'ansa ischemica e parzialmente necrotica che viene poi resecata con anastomosi ileo-ileale meccanica con GIA e chiusura monconi con TA. Affrontamento dei mesi. Emostasi. Toilette peritoneale. Drenaggio
pelvico. Sutura a strati della parete…”; dimessa in data 9.7.2016, l'attrice, presentando dolori ingravescenti, sarebbe stata -in data 19.7.2016- nuovamente ricoverata presso il secondo nosocomio, ove in pari data avrebbe subito un ulteriore intervento di “incisione sottocostale.
All'apertura del peritoneo si reperta grosso ematoma sotto-capsulare splenico con modesto versamento ematico perisplenico e periepatico. Si procede a splenectomia totale previa sezione tra legature del peduncolo vascolare splenico. Toilette peritoneale Drenaggio in loggia splenica uscente dal fianco sin. Sutura a strati”; all'esito degli interventi l'attrice avrebbe presentato, negli anni successivi, un quadro clinico caratterizzato dalla persistenza di anemia ferrocarenziale dovuto alla presenza di numerose lesione ulcerative a tratti confluenti con fondo ricoperto da fibrina livello dell'ileo terminale peri-anastomotico; in data 29.1.2019
all'attrice sarebbe stato praticato, presso il Centro Chirurgico Toscano, l'intervento di resezione intestinale e di plastica di laparocele.
pagina 2 di 15 L'attrice ipotizza la responsabilità degli enti convenuti sostenendo che sarebbero residuati, quali postumi permanenti dei cennati interventi, esiti anatomici e disfunzionali da resezione di ansa intestinale conseguenti a suturazione chirurgica mal eseguita dai sanitari dell'ospedale di Foligno, quantificabili in misura del 13%, come da consulenza dei CCTTUU
nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. espletato dinanzi al Tribunale di Spoleto RG 1659/2018;
esiti di splenectomia di natura iatrogena, esiti aderenziali e di reintervento per voluminoso laparocele, con protesi addominale parzialmente fissata1 che ha determinato un prolasso rettale e vaginale associati a maggior pregiudizio estetico e funzionale a causa della deformità
anatomica addominale, ascrivibili alla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale di Città di
Castello e quantificabili, in termini di maggior danno, complessivamente nella misura del
25%, come stimato dai CCTTUU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. espletato dinanzi al
Tribunale di Perugia RG 5177/2018.
Dagli esiti descritti sarebbe disceso anche un lungo periodo di inabilità temporanea.
L'attrice allega il diritto al risarcimento del danno, comprensivo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e delle spese mediche, e al rimborso delle spese di c.t.p. e c.t.u. nei giudizi di a.t.p.; conclude chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità delle convenute e di condannarle in solido al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, incluse quelle relative ai giudizi di a.t.p.
2. Si costituisce in giudizio , la quale eccepisce Controparte_1
che i postumi lamentati dall'attrice in relazione all'intervento eseguito presso l'ospedale di
Foligno non sarebbero da correlare alla non perfetta esecuzione della “culdoplastica Pt_2
OS” e, dunque, alla scorretta sutura del piano peritoneale nello scavo di Per_1
ben potendo i medesimi derivare dalla creazione di una briglia aderenziale, intesa quale complicanza non prevenibile;
che la gran parte dei postumi deriverebbero dal ritardo diagnostico-terapeutico verificatosi presso l'ospedale di Città di Castello;
che il danno non patrimoniale lamentato sarebbe, in ogni caso, eccessivo e sovrastimato;
che sarebbe indimostrato il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica;
che pagina 3 di 15 mancherebbero evidenze circa la necessità e la congruità delle spese mediche delle quali viene richiesto il rimborso.
La parte conclude per il rigetto della domanda dell'attrice.
3. Si costituisce in giudizio , la quale eccepisce la Controparte_1
correttezza dell'operato dei propri sanitari, i quali avrebbero lavorato in basso, quindi in direzione opposta a quella splenica, con accessi che distavano almeno venti centimetri dal polo inferiore della milza;
la necessità di rinnovare la c.t.u., la quale si sarebbe svolta innanzi a Tribunale diverso da quello adito in sede risarcitoria dall'attrice, non avrebbe chiarito le questioni sollevate dalla convenuta e non sarebbe stata seguita dalla tempestiva introduzione del giudizio di merito;
la natura illegittima della richiesta attorea di condanna in solido delle
Parte due
La parte conclude per il rigetto della domanda dell'attrice, ovvero, in via subordinata, per la graduazione delle responsabilità da ascrivere a ciascuna delle due aziende sanitarie convenute, anche in ordine alle spese di lite e alle spese dei precedenti giudizi, e per la conseguente condanna al risarcimento in misura corrispondente alla responsabilità di ciascuna convenuta.
4. Per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria degli enti convenuti,
viene svolta in giudizio c.t.u. e non si acquisiscono gli a.t.p. inter partes, posto che l'attrice ha domandato gli accertamenti separatamente nei confronti di ciascuna parte convenuta: si ritiene, infatti, necessaria una valutazione unitaria dell'iter clinico dell'attrice, al fine di stabilire la misura della responsabilità imputabile a ciascuna delle parti convenute.
4.1. L'accertamento peritale, del quale il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle singole osservazioni delle parti veicolate tramite i rispettivi c.t.p.-, evidenzia quanto segue: il 20.6.2016 l'attrice si è
ricoverata presso il reparto ginecologico dell'ospedale di Foligno con diagnosi di accettazione di “prolasso ureo-vaginale completo” per l'intervento chirurgico programmato di “LPS per isterectomia subtotale ed annessectomia bilaterale colpocervicosospensione laterale sec.
UI, culdoplastica sec. OS. Open laparoscopy e tre trocars 5-5-10 mm,
pagina 4 di 15 aderenze uteroparietali sinistre, adesiolisi. Utero ed annessi normali, si procede ad isterectomia subtotale ed annessectomia bilaterale. Preparato il terzo della parete vaginale anteriore e posteriore si fissa protesi in polipropilene e sec. UI viene passata nel retroperitoneo della parete addominale bilateralmente. Completa peritoneizzazione della protesi, culdoplastica sec. OS. Morcellazione del corpo uterino e sua estrazione insieme alle ovaie integre. Toilette, controllo dell'emostasi, controllo degli ureteri che vermicolano. . Tamponamento vaginale”; il 24.6.16 l'attrice è stata dimessa con CP_3
prescrizione di controllo clinico dopo 40-45 giorni;
la sera del 30.6.2016, alle ore 22,48, l'attrice,
a causa di forti dolori addominali e vomito, si è recata d'urgenza al PS presso l'ospedale di
Città di Castello ove è stata visitata e ricoverata in osservazione;
in data 1°.
7.2016 l'attrice è
stata sottoposta a visita ginecologica e a consulenza cardiologica;
nella stessa data sono stati effettuati esami di laboratorio Gb 13.800 con neutrofilia ed emogasanalisi, un esame TAC
dell'addome e della pelvi e Rx Torace;
per tutto il 1°.
7.2016 non ci sono ulteriori valutazioni cliniche o di laboratorio o strumentali, fatta eccezione per una rilevazione delle ore 18:53; in data 2.7.2016 nel diario clinico è stato riportato “Condizioni cliniche invariate, persiste chiusura dell'alvo e vomito”; è stata richiesta consulenza chirurgica, all'esito della quale è
stato ripetuto l'esame Rx e disposto il ricovero nel reparto di chirurgia;
è stata disposta una nuova Tac;
gli esami di laboratorio hanno mostrato una spiccatissima leucocitosi –34.000 – e si
è proceduto al trattamento chirurgico effettuato alle 20:05 e così descritto “…introduzione di trocar ombelicale in open laparoscopy in pregressa incisione da recente intervento di colpo-
sospensione laparoscopica ginecologica. Si repertano anse di tenue distese che portano ad ansa piombata sul Douglas ischemica e necrotica. Si procede a mini-laparotomia ombelico- pubica con evidenza di biglia peritoneale di chiusura del da pregresso intervento Per_1
strozzante l'ansa intestinale descritta. Si procede a lisi e liberazione dell'ansa ischemica e parzialmente necrotica che viene poi resecata con anastomosi ileo-ileale meccanica con GIA e chiusura monconi con TA. Affrontamento dei mesi. Emostasi. Toilette peritoneale. Drenaggio
pelvico. Sutura a strati della parete”; l'attrice è stata dimessa il 9.7.2016; ricoverata nuovamente per dolori ingravescenti in data 19.7.2016, sono stati eseguiti accertamenti Rx
pagina 5 di 15 diretto addome e Rx torace, eco addome e TAC addome urgente, all'esito dei quali si è reso necessario un immediato intervento chirurgico così descritto: “…incisione sottocostale.
All'apertura del peritoneo si reperta grosso ematoma sotto-capsulare splenico con modesto versamento ematico perisplenico e periepatico. Si procede a splenectomia totale previa sezione tra legature del peduncolo vascolare splenico. Toilette peritoneale Drenaggio in loggia splenica uscente dal fianco sinistro. Sutura a strati”; l'attrice è stata dimessa in data
23.7.2016; l'attrice ha presentato, nei mesi successivi, un quadro clinico di forte astenia e gli esami di laboratorio hanno evidenziato un costante stato dui anemia ferro-carenziale; tale stato è conseguito alle numerose lesione ulcerative a tratti confluenti con fondo ricoperto da fibrina a livello dell'ileo terminale , riscontrate in occasione dello studio Parte_4
dell'intestino tenue con capsula endoscopia del 5.12.2017; in data 30.4.2019 l'attrice si è
sottoposta, presso il Centro Chirurgico Toscano, al necessario intervento di Resezione
intestinale e plastica di laparocele epi-mesogastrico di grandi dimensioni formatosi a seguito dei plurimi interventi chirurgici endoaddominali, a cui sono seguiti la normalizzazione degli esami ematologici e il miglioramento delle condizioni della parete addominale, mentre a carico dell'apparato uro-genitale si è registrato un progressivo aggravamento del cistocele,
tanto che in occasione della visita ginecologica del 3.3.2021 è stato riscontrato un “cistocele di
3°-4°, rettocele di 1°.
4.2. Dalla relazione peritale emergono i profili di negligenza professionale lamentati dall'attrice.
Il primo trattamento chirurgico presso l'ospedale di Foligno non è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica,
atteso che dalla successiva descrizione dell'intervento presso l'Ospedale di Città di Castello si rileva “ansa piombata sul Douglas ischemica e necrotica”; tale referto porta a ipotizzare con relativa certezza che l'ansa ileale interessata si sia “incarcerata” tenacemente in una deiscenza parziale della sutura posteriore di obliterazione dello sfondato del Per_1
Prima del secondo intervento si è verificato un ritardo diagnostico: già dalla mattina del
1°.
7.2016 sarebbe stato opportuno richiedere, visto il referto TAC, una consulenza chirurgica pagina 6 di 15 al fine di una migliore valutazione dello stato clinico, mentre l'unica ulteriore valutazione clinica della giornata del 1°.7.2016 è delle ore 18:53; inoltre in presenza dell'alvo chiuso a feci,
di gas e di vomito, riscontrati nella mattina del 2.7.2016, non si è provveduto minimamente al monitoraggio del bilancio idroelettrolitico e dell'emocromo della paziente, tanto che la prima rivalutazione di laboratorio è stata effettuata solo nel pomeriggio del 2.7.2016 presso il
Reparto di Chirurgia dopo l'esecuzione dell'esame Rx diretta addome delle 14.00; anche la somministrazione di Movicol, nel pomeriggio del 1°.
7.2016 presso l'Astanteria, è stata quantomeno imprudente per la suddetta presenza di un alvo chiuso a feci e di gas, in quanto tra le controindicazioni all'assunzione del farmaco viene proprio specificata la presenza di un blocco intestinale.
Anche il secondo intervento non è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-
chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica: la rottura della milza è imputabile con alta percentuale di sicurezza al primo intervento chirurgico eseguito a Città di Castello,
atteso che gli accertamenti strumentali eseguiti prima di sottoporre l'attrice all'intervento di resezione ileale per necrosi d'ansa non hanno messo in evidenza alterazioni morfologiche della milza né versamento ematico in sede perisplenica o periepatica;
che non sono stati riferiti inoltre episodi di traumatismo sull'addome fatta eccezione per l'intervento chirurgico del 2.7.2016, durante il quale, nelle manovre di mobilizzazione delle anse dilatate o durante le manovre manipolazione delle medesime anse, per procedere alla liberazione dell'ansa necrotica fissa nel piccolo bacino –manovre effettuate tramite un'incisione ombelico-pubica-,
deve essersi verificato o uno stiramento dei mesi o di qualche aderenza fra ansa ileale e milza oppure una compressione sulla milza mediante divaricatore, che ha determinato una lesione intraparenchimale dell'organo, a cui è seguito il sanguinamento progressivo risultante dal quadro clinico esistente nella mattina del 19.7.2016.
Per quanto riguarda la comparsa di ulcere perianastomotiche nell'adulto tale evenienza è
estremamente rara nella pratica clinica e lo sviluppo di tali lesioni non si può attribuire ad un difetto di confezionamento dell'anastomosi.
pagina 7 di 15 Alla stregua di queste considerazioni, si conclude per l'esistenza di un rapporto causale diretto tra la condotta negligente dei sanitari della convenuta e i postumi riportati dall'attrice.
5. Poiché i sanitari hanno operato nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, la loro condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalle strutture, di cui i medici sono parte integrante.
Ne consegue che, se la strutture si avvalgono della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità), esse devono rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati
(danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243),
realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833; Cass., n. 28987/2019).
Nel caso di specie viene, quindi, in rilievo la responsabilità degli enti convenuti.
6. I postumi derivati all'attrice in relazione ai fatti di causa sono esiti di laparotomia con vasto laparocele e cicatrici addominali, splenectomia, resezione intestinale, cistocele di 3°- 4° e rettocele di 1° recidivo.
La responsabilità va suddivisa in varie fasi: alla non corretta esecuzione dell'intervento ginecologico, eseguito presso l'ospedale di Foligno, è seguita l'occlusione intestinale;
l'inescusabile ritardo diagnostico, nel corso della OBI al P.S. di Città di Castello, ha fatto sì
che, anziché un intervento di sbrigliamento dell'ansa intestinale meno invasivo, si sia reso necessario un intervento di resezione dell'ansa intestinale in laparotomia;
la lesione verosimilmente iatrogena della milza – nel corso delle manovre chirurgiche del secondo intervento – ha richiesto un ulteriore intervento chirurgico di splenectomia con ampliamento della laparotomia.
pagina 8 di 15 Tali esiti determinano una invalidità permanente pari 40% intesa come danno biologico:
la percentuale dei postumi imputabile alla parte convenuta Asl 2 è pari al 5 % e la inabilità
temporanea è di 20 g al 100%, 10 g al 50%, 10 g al 25%; la restante quota – invalidità
permanente 35 % e inabilità temporanea di 30 g al 100%, 50 g al 75%, 40 g al 50%, 290 g al 25%
- è imputabile alla parte convenuta . CP_4
Non vi è compromissione della capacità lavorativa specifica, se non una attendibile e verosimile maggiore fatica e difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro, già ricompresa nel danno biologico.
Le spese mediche sono pari ad € 11.903,65.
7. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008, nn. 26972 –
26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale".
Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti,
dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi, "definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in pagina 9 di 15 termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti,
ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2024, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per pagina 10 di 15 particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori, idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Orbene nel caso di specie non si ritiene di riconoscere alcuna personalizzazione del pregiudizio in favore dell'attrice, atteso che la parte non ha descritto circostanze particolari di sofferenza soggettiva.
7.1. Venendo all'applicazione delle tabelle di Milano predisposte per l'anno 2024 per la liquidazione del danno da lesioni macropermanenti in relazione all'età dell'attrice al momento dei discussi interventi (anni 59), il pregiudizio non patrimoniale liquidabile in favore dell'attrice è pari a 40 punti percentuali: in tale percentuale sono, però, ricomprese sia le conseguenze del primo intervento, da cui sono residuati postumi permanenti pari a 5 punti percentuali, sia le conseguenze del secondo intervento, che vanno quantificate nella misura del 35%, rappresentativa del danno biologico permanente differenziale/incrementale,
indennizzabile nella fascia ricompresa tra il 6° e il 40° procento di invalidità.
La presenza di un danno differenziale ascrivile alla condotta della convenuta pone CP_4
la necessità di calcolare il "valore monetario dall'invalidità complessivamente accertata" e di sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidità derivante dalla condotta della convenuta Asl 2, fatta salva la possibilità di esercizio del potere discrezionale di pagina 11 di 15 applicare "la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto" (Cass. n. 28896 del 2019, Cassazione civile sez. VI, 29/09/2022, (ud.
14/07/2022, dep. 29/09/2022), n. 28327).
Procedendo in questo senso, il danno non patrimoniale connesso all'invalidità
permanente, viene determinato complessivamente in € 264.310,00 in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (edizione 2024), tenuto conto dell'età dell'attrice di 59
anni al momento degli interventi (anno 2016): in relazione a tale importo, i 5 punti di invalidità permanente riconducibili alla responsabilità della convenuta Asl 2 sono quantificati in € 7.728,00; il danno biologico permanente differenziale/incrementale attribuito alla responsabilità di , indennizzabile nella fascia ricompresa tra il 6° e il 40° procento di CP_4
invalidità, è dato dalla differenza tra il totale risarcibile -€ 264.310,00- e la quota risarcibile da
Asl 2 -€ 7.728,00- ed è, pertanto, pari ad € 256.582,00.
Ai singoli importi così determinati vengono, poi, sommati gli importi necessari a ristorare il pregiudizio per l'invalidità temporanea: € 3.162,50 (20 g al 100%, 10 g al 50%, 10 g al 25%)
per la responsabilità di Asl 2, che vengono sommati ad € 7.728,00 per un totale di € 10.890,50;
pari ad € 18.400,00 (30 g al 100%, 50 g al 75%, 40 g al 50%, 290 g al 25%) per la responsabilità
di , che vengono sommati ad € 256.582,00 per un totale di € 272.982,00. CP_4
Le spese mediche (€ 11.903,65), essendo correlate alle responsabilità di entrambe le convenute, sono allocate in maniera paritaria in capo ad entrambe (€ 5.951,82 per ciascuna parte).
All'esito di queste operazioni, l'importo dovuto a titolo risarcitorio da Asl 2 è pari ad €
16.842,32 l'importo dovuto a titolo risarcitorio da è pari ad € 278.933,82. CP_4
7.2. L'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti rappresenta, poi, un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione pagina 12 di 15 delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 16.842,32,
pari alle somme dovute da Asl 2, secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento (20.6.2016).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 13.884,85;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 18.623,55; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 278.933,82,
pari alle somme dovute da Asl 2, secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati pagina 13 di 15 sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento (2.7.2016).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 230.143,42;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 308.461,00; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
7.3. L'importo complessivamente necessario a ristorare il pregiudizio è pari ad €
327.084,55; le convenute sono condannate in solido al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato nella somma suindicata.
La condanna in solido poggia sul disposto dell'art. 2055 c.c.: ai fini della responsabilità
solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità -
contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasione (Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n. 9969); poiché nella specie entrambe le convenute hanno concorso con la rispettiva condotta negligente all'evento di danno,
rispondono in solido del pregiudizio sofferto dall'attrice.
8. Nessuna somma spetta, invece, all'attrice a titolo di rimborso delle spese sostenute nei giudizi di a.t.p.: essendo stati tali giudizi promossi separatamente nei confronti delle convenute, i loro esiti non sono risultati utilizzabili in questo giudizio, in cui si è resa necessaria una ulteriore c.t.u. per valutare unitariamente la vicenda clinica dell'attrice; per individuare la misura della responsabilità imputabile a ciascuna parte convenuta.
pagina 14 di 15 Infine la mancata conciliazione inter partes non risulta ascrivibile all'attrice, posto che le convenute non hanno formalizzato in corso di causa una seria offerta di ristoro comprensivo di tutti i danni.
9. Le spese di lite, comprensive delle spese per la c.t.u. svolta in questo giudizio, seguono il criterio della soccombenza delle convenute e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore effettivo della causa e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna, per l'effetto, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido al risarcimento
[...]
del danno, in favore di quantificato nell'importo di € 327.084,55, oltre Parte_1
a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 545,00 per esborsi ed € 11.229,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico delle convenute le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 20.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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