Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15056/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Luca Parte_1 C.F._1
Guaglione, con domicilio eletto in Milano, Via della Commenda 35
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Roberto Reccia, con domicilio eletto in Aversa, Viale CP_1 P.IVA_1 della Libertà 39
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/12/2024,
ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che il signor ha svolto la prestazione, dal 1° luglio 2019 al 31 Parte_1 luglio 2021, secondo l'orario di lavoro indicato al punto 22 del ricorso;
B. accertare e dichiarare che il signor ha svolto la prestazione alle dipendenze di Parte_1 dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2021, secondo l'orario di lavoro indicato al punto 22; CP_1
C. accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 cc, il diritto del signor Parte_1
a percepire dalla cessionaria in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma lorda di
[...] CP_1
D. e per l'effetto condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 1406 cc, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di € 13.029,54 a titolo di differenze retributive derivanti dal mancato pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario svolte dal 1° luglio 2019 al 30 novembre 2021.
E. accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 cc, il diritto del signor Parte_1
a percepire da in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma lorda di € 2.256,45 a
[...] CP_1 titolo di indennità di presenza.
F. e per l'effetto condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 1406 cc, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di € 2.256,45 a titolo di indennità di presenza.
G. accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 cc, il diritto del signor Parte_1
a percepire da in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma lorda di € 1.586,70 a
[...] CP_1 titolo di indennità integrativa.
H. e per l'effetto condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 cc, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di € 1.586,70 a titolo di indennità integrativa.
I. accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire da in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, la somma lorda di € 289,34 a titolo di indennità di produttività.
J. e per l'effetto condannare anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1406 cc, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di € 289,34 a titolo di indennità di produttività. Co on vittoria di spese, compensi ed onorari.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
È documentale in causa che il ricorrente veniva assunto da EN OP (oggi cancellata) dall'1.7.19 con inquadramento al quarto livello CCNL Servizi Postali ed orario a tempo parziale;
dall'1.8.2021 veniva assunto da con passaggio ai sensi dell'articolo 1406 c.c.; fino al CP_1
30 settembre 2024 il rapporto era a tempo parziale al 60%, trasformato a tempo pieno dal dicembre 2021 con inquadramento al quarto livello CCNL Servizi Postali in Appalto, con mansioni di autista nell'ambito dell'appalto della committente per occuparsi del CP_3 ritiro e la consegna di prodotti postali;
peraltro dopo un giudizio con l'odierna convenuta in sede
2 | 11 di conciliazione veniva riassunto in forza di verbale ove si riservava il diritto al recupero di differenze retributive maturate nel precedente rapporto.
Nel presente giudizio il ricorrente si duole di non aver percepito le differenze retributive per l'orario di lavoro effettivamente osservato, oltre che l'indennità di presenza, di produttività e l'indennità integrativa previste dalla contrattazione collettiva
***
Tanto detto, preliminarmente va disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda avanzata dalla parte convenuta.
A tali fini, premesso che nel presente giudizio il periodo dedotto in causa dalla parte ricorrente
è quello relativo al rapporto di lavoro intercorso con EN cooperativa, la circostanza che il ricorrente, seppur nell'ambito del medesimo appalto, abbia introdotto un precedente giudizio nei confronti della cooperativa Tiche, anche se per circostanze analoghe a quelle dedotte nel presente giudizio, non assume rilevanza.
Difatti, trattasi pur sempre di rapporti distinti rispetto ai quali, di certo, non può ravvisarsi la fattispecie dell'indebito frazionamento evocata nella memoria che presuppone l'identità del rapporto e dei titoli che nel caso di specie non si ravvisa.
Così come il verbale di conciliazione sottoscritto tra il lavoratore, Tiche e prevedeva CP_1 senza dubbio un'ampia serie di rinunce nei confronti di quest'ultima, ma espressamente confinate al rapporto di lavoro dedotto in quella causa e, quindi, non estensibili al presente giudizio.
*
Per il resto, è stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente della convenuta, ho un contenzioso con per mancato pagamento Testimone_1 CP_1 di ore tà, tuttora pendente;
interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: Per lavoro per dal 2014, all'epoca lavoravo per altre società del gruppo, nel 2014 lavoravo per Tiche, poi , CP_1 poi per Ze al 2021, sempre come autista negli ultimi 10 anni;
CP_1 io ho sempre reso n i 10 anni lo stesso servizio;
CP_ nel dettaglio al mattino a seconda del giro vado al magazzino di si tratta di centri meccanizzati di distribuzione, trovo già i carrelli pronti e li metto nel mezzo, e dopo recuper cumenti di viaggio emi occupo delle consegne CP_ secondo un documento di denominato MPT, con indicazione del luogo e dell'orario delle consegne, salvo margine di tolleranza;
a seconda del giro possono capitare tempi morti di attesa, anche di un'ora, durante il quale si resta in attesa dove si è arrivati ma a disposizione;
il giro viene comunemente chiamato linea, il primo giro può essere dalle 4.30 del mattino già a caricare;
3 | 11 per anni ho seguito la linea Zingonia dove iniziavo alle 4, altre volte si può iniziare anche alle 6 o alle 7, questa fase finisce di regola entro le 12; preciso che negli uffici postali i ritiri non partono prima delle 12 la seconda fase è quella del ritiro della posta, sempre sulla base dell'MPT, si girano vari uffici postali dove si ritira la posta (pacchi, casse di raccomandate), si caricano sul mezzo e finiti i giri per gli uffici che possono essere sei o più; finito l'ultimo ufficio si torna al magazzino dove si consegna la posta ritirata, a Milano ci sono quello di ER RR e l'altro di , il prodotto consegnato viene controllato e sulla cedola si segna tutto quello che si CP_4 ritira, il controllo richi no un'altra ora;
CP_ la fase di controllo è gestita da addetti di l'autista resta in attesa per l'esito della verifica e firma un documento dove si indica il prodotto consegnato, qu se è stata introdotta da qualche mese;
prima arrivati al magazzino si consegnava il prodotto agli addetti, il controllo era fatto dagli addetti successivamente e noi non dovevamo aspettare;
la consegna del prodotto al magazzino dipendeva dalla linea, di regola dopo le 15, con il controllo immediato il tempo si è dilatato, visto che dipende anche dai mezzi che ci si trova davanti;
non è prevista una pausa pranzo, l'unica è quella di attesa del prodotto da consegnare al mattino di cui ho detto, io di regola salto il pranzo;
anche ha svolto questa attività, è mio collega da anni;
Pt_1 i fa un giro denominato Treviglio;
Pt_1
che alcune linee sono individuate con un numero, altre con il nome;
la linea Treviglio tocca 16 o 17 paesi della bergamasca, prima di la facevo anch'io; Pt_1CP_ la linea Treviglio ha come MPT stabilito da che io sapp nava arrivare al magazzino alle 6, il tempo di caricare il prodotto e fare i documenti di part si partiva alle 6.30; la mattina di questa linea terminava alle 12 visto che subito si partiva coi ritiri, c'era solo una breve pausa quando alle 7.30 si arrivava a Treviglio, visto che alle 8 si finiva di scaricare e si aveva una pausa fino alle 9 – 9.30 in attesa del prodotto per le consegne;
l'ultimo ritiro della linea di Treviglio era a Treviglio stesso alle 14.30 e si arrivava a Milano alle 15.30; si lavora da lunedì a venerdì, qualcuno lavora anche al sabato anche io per un certo periodo ma non ero retribuito, so che al sabato faceva un servizio, non ricordo fino a quando, era una consegna a e Inveruno Pt_1 Controparte_5 per d'ore di lavoro;
CP_ quanto al doc 6 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce si tratta dell'MPT di di cui ho detto, e il giro ivi indicato corrisponde al giro del ricorrente;
prima di dalle fine del 2018 ero io che seguivo la linea di Treviglio fino ai primi mesi del 2019, poi è Pt_1 subentrat rrente;
quanto agli orari della linea di Treviglio di cui ho detto sono quelli di cui si è occupato come da MPT;
Pt_1 non ho mai lavorato insieme a ogni autista ha una linea, fermo che ci si vede balta assieme quando io Pt_1 seguivo la linea di Zingonia e ci eva al pomeriggio al termine del giro;
io ho lavorato al sabato dal 2018 al 2020, non ricordo se anche dopo il Covid, andavo a Castiglione d'Intelvi; so che il ricorrente seguiva la linea di Treviglio visto che lo vedevo caricare il prodotto di Treviglio, io poi all'epoca ero referente aziendale dell'azienda, sono stato io su indicazione del responsabile operativo ad assegnare la linea a
Pt_1
o coprivo poi la linea degli autisti mancanti e conoscevo anche come referente tutti i giri delle linee;
il ricorrente faceva trasferte da Milano a Treviglio e poi il giro di quella linea.
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente di indifferente Testimone_2 CP_1 apitoli di prova ste così risponde: lavoro per all'ottobre 2016, gestisco i trasporti e i dipendenti;
CP_1 conosco il e, è uno dei dipendenti di cui mi occupo;
è autista;
Pt_1 CP_ rari cambiano in funzione di come li cambia, ma le linee sono tutte simili;
CP_ l'ora di partenza varia tra le 5.30 e le 6.30 prevede che il carico venga fatto una decina di minuti prima e così fanno gli autisti;
partiti dal magazzino gli autisti vanno all'ufficio principale, nel caso di , e scaricano il prodotto e Parte_2 attendono la lavorazione, che può durare in base alla linea e alla sua ali urare anche due ore o due ore e mezzo, e in questo lasso di tempo l'autista deve ripresentarsi all'orario prestabilito per ritirare il prodotto lavorato e inizia il giro di consegne presso altri uffici;
in pratica porta le raccomandate in giacenza presso gli uffici più piccoli;
4 | 11 il giro di Treviglio mi pare comprendeva 5 o 6 comuni;
il giro del mattino di Treviglio può finire dopo un'ora circa, sempre che ci siano da servire tutti gli uffici, tenuto conto per es. che d'estate gli uffici fanno apertura a giorni alterni;
finito il giro del mattino l'autista è libero, si ferma per mangiare o dormire e si presenta al capolinea alle 12 per effettuare i ritiri;
CP_ c'è un elenco di uffici, molti sono quelli serviti al mattino, gli operatori di preparano il prodotto per mandarlo al CMP di competenza;
il giro in questo caso finisce vero le 15 al magazzino, tenendo conto che alle 14.20 gli uffici postali chiudono, nel caso del ricorrente viste le distanze l'arrivo a era magari alle 15.15; CP_4 l'autista già divide nel furgone il prodo carica a e lì viene sparato e pesato o contato, in questa fase CP_4CP_ l'autista assiste ma deve essere presente, ricono i minuti, in pratica il tempo può essere di 20 o 25 minuti;
ha fatto spesso il giro di Treviglio;
Pt_1
viene spiegata all'autista quando gli viene affidata, sono io che chiamo se ci sono variazioni;
CP_ l'MPT è il modello trasporti che utilizza a base di gara per farci comprendere come deve essere eseguito il trasporto, è un modello di pianifi e, che riconosco nel doc. 6 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce e relativo alla linea di Treviglio anche se non capisco in relazione a quale periodo;
lavorava anche al sabato, non ricordo ma per un periodo l'ha avuto, in questo caso non mi pare lavorasse sulla Pt_1
Treviglio, comunque era una linea di due ore o due ore e un quarto;
oltre a quelle che ho detto, può capitare che durante la settimana gli autisti possano avere altre pause, salvo il lunedì dove si lavora anche il prodotto del sabato;
io sono arrivato nel 2016, già lavorava al sabato , non ricordo di preciso quando abbiamo finito di farlo, forse Pt_1 nel 2019; non so dire cosa si intende per trasferta, so che per un periodo da due anni viene riconosciuto il buono pasto e l'indennità di presenza, si era partito da chi faceva trasferte poi è stato esteso a tutti.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono OK IN Domal…, dipendente di Sentra, ho avuto un contenzioso con già definito con CP_1 conciliazione;
interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato dal 2018 al 2020 per Tiche, dal 2020 al 2022 per sempre come autista;
CP_1 conosco il ricorrente, abbiamo lavorato assieme;
preciso che io facevo il jolly, sostituivo gli autisti quando non c'erano; seguiva la linea Treviglio, e mi è capitato di seguirla in sua sostituzione una decina di volte;
Pt_1 sta linea si arrivava a alle 6 in ribalta, si partiva dopo il carico alle 6.30, e di lì si andava a Treviglio, CP_4 dove si arrivava a seconda de tra le 7.20 e le 7.30; a quel punto si scaricava fino alle 8, poi c'erano almeno un'ora o un'ora e mezzo di pausa a disposizione, io restavo lì al centro di distribuzione in attesa;
dalle 9.30 si iniziava il giro di consegna alle poste, mi pare ci fosse 6 o 7 comuni interessati, e il giro finiva verso le 12, e poi si iniziava subito il ritiro presso 10 o 11 uffici nella stessa zona;
non facevo pausa pranzo;
alla fine si tornava a verso le 15.30 o 15.40, si scaricava il mezzo, quando lo facevo io non c'era un controllo CP_4CP_ degli addetti di il controllo deg tti in tempo reale è stato introdotto da più di due anni;
che io sappia ha sempre seguito Treviglio;
Pt_1 io ho lavorat e al sabato, so che lavorava al sabato, ci incontravamo visto che io sono alle volte a Pt_1
e alle volte a ER;
CP_4 CP_ al doc. 6 ric. che il Giudice mi esibisce si tratta dell'MPT che dà all'azienda e che noi dobbiamo seguire ed è relativo alla linea di Treviglio di cui si occupava anche;
Pt_1 da luglio 2019 a novembre 2021 io ho lavorato sia a Peschi a sempre come jolly, anche in sostituzione CP_4 di su Treviglio;
Pt_1 so lavorava sulla linea di Treviglio perché quasi tutti hanno linee fisse salvo io e tale . Pt_1 Per_2
*** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
5 | 11 È noto che la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
*
Nel presente giudizio, parte ricorrente ha specificamente allegato che la propria attività si sarebbe articolata nei seguenti termini:
• Prima corsa quotidiana: inizio della prestazione presso il CMP di alle ore 6.00, CP_4 operazioni di carico del furgone e partenza verso Treviglio intorno alle 6.20, per giungere al
Centro di Smistamento Postale di Treviglio intorno alle 7.45, ove scaricava la merce per terminare alle 8.00.
• dalle 8 alle 9.30 pausa di un'ora e trenta.
• Seconda corsa quotidiana: inizio alle ore 9.30, presso il Centro di smistamento di Treviglio, ove caricava i prodotti postali sul furgone e partenza per la consegna presso gli Uffici Postali di
Fara D'Adda, Canonica D'Adda, Pontirolo Nuovo, Ciserano, Arcene, Lurano e Cologno al Serio, terminando a corsa intorno alle 12.00.
• Terza corsa quotidiana: da Cologno al Serio partenza per l'ultima corsa per i ritiri dei prodotti postali presso gli uffici di Cologno Al Serio, Urgnano, Spirano, Lurano, , CP_6
, Bariano, Cortenuova, di Lombardia e Treviglio;
al termine dei ritiri, CP_7 Per_3 Tes_3 rientro al CMP di alle 15.30, scarico dei prodotti e termine dell'attività. CP_4
*
Ebbene, si osserva che tutti i due testimoni di parte ricorrente esaminati e Testimone_4
hanno riferito in maniera univoca e concordante gli orari di lavoro della Testimone_5 linea a cui era addetto il ricorrente.
6 | 11 Senza dubbio vero che entrambi i testimoni hanno o hanno avuto un contenzioso con l'odierna convenuta per analoghe ragioni, salvo doversi evidenziare che le loro dichiarazioni hanno trovato un ulteriore e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dal ricorrente.
Ci si riferisce al modello dei trasporti utilizzato da relativo proprio alla linea CP_3
Treviglio di cui si occupava il ricorrente (doc. 6 ric.;); per inciso, la circostanza che il lavoratore fosse addetto presso tale linea è espressamente riconosciuta dalla stessa parte convenuta in memoria.
Del documento in commento, inoltre, ha riferito anche l'unico testimone di parte resistente
( per quanto a suo dire, si tratterebbe solo di un modello di pianificazione senza Testimone_6 possibilità di individuare a quale periodo si riferisca.
Ora, a tale ultimo proposito, si osserva che sarebbe stato onere della convenuta documentare che detto documento non fosse relativo al periodo per cui è causa.
In secondo luogo, fosse anche un modello di pianificazione, trattasi di una fotografia assolutamente realistica (e, peraltro, non contestata) delle tempistiche che l'autista della linea era chiamato a rispettare, avendosi riguardo anche ai chilometri da percorrere come indicati nello stesso documento.
Se si considera che, come visto, quest'ultimo non è stato solo confermato dai testimoni di parte ricorrente ma fotografa l'orario di lavoro che gli stessi testi hanno concordemente individuato, si ritiene raggiunta una prova piena degli orari di lavoro per come allegati in ricorso.
Tanto più avendo riguardo al fatto che il testimone era, comunque, il referente Tes_4 aziendale, ovvero colui che dava al responsabile operativo l'indicazione di assegnare al ricorrente la linea di Treviglio;
il testimone a sua volta, di tale linea si era direttamente interessato in Tes_5 sostituzione del ricorrente per una decina di volte nell'arco del tempo.
Tutti e tre i testimoni esaminati, ivi compreso quello di parte convenuta, hanno, infine, confermato l'attività lavorativa al sabato, per la durata di due ore (e su questo profilo assume rilevanza proprio quanto dichiarato dal teste di parte convenuta soggetto Testimone_6 particolarmente qualificato in quanto colui che, per conto della società, gestiva i trasporti e i dipendenti).
Deve, infine, osservarsi che l'effettività dell'orario di lavoro del ricorrente trova ulteriore riscontro nel riconoscimento in busta paga dell'indennità di trasferta, ad avviso della convenuta invece non dovuta in quanto indebitamente percepita.
7 | 11 Difatti, detta indennità, ai sensi dell'articolo 44 CCNL, è dovuta per il personale viaggiante che presti servizio extraurbano (in misura differente a seconda che l'assenza si protragga da un minimo di 6-9 ore a un massimo di 15-24 ore).
Ed allora, per quanto in questa sede accertato, è agevole osservare che l'erogazione di tale indennità al ricorrente non è certamente frutto di un errore, ma la fotografia dell'effettivo atteggiarsi dell'orario di lavoro, ben superiore a quello formale, tanto da indurre il datore di lavoro ad erogare detta indennità.
*
Tanto detto, l'orario di lavoro del ricorrente svolto oltre quanto formalmente concordato comporto il diritto alle differenze retributive, richieste dalla parte sulla base del valore orario della retribuzione concordata fino alla soglia di 40 ore e con la maggiorazione per lo straordinario del
30% per quanto concerne le due ore al sabato.
Per inciso, è di difficile comprensione l'eccezione di parte convenuta circa l'inapplicabilità al rapporto del CCNL Poste Servizi in appalto (espressamente indicato nelle comunicazioni successive alla cessione del contratto dalla cooperativa Ze, cfr. doc. 4 ric.).
Pertanto, (obbligata per l'intero periodo dedotto in causa, non solo quello in cui CP_1
è stato proprio dipendente ma anche quello in cui il Parte_1
è stato dipendente della cooperativa EN, in forza degli obblighi scaturenti dalla cessione del contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1406 e 1409 c.c.) va condannata a corrispondere al ricorrente, in forza dell'orario in questa sede accertato, la somma complessiva di euro 13.029,54 lordi.
Tali importi sono stati correttamente conteggiati dalla parte che, per quanto abbia indicato la richiesta anche per orario supplementare, come detto non ha poi richiesto le relative maggiorazioni se non quelle per lo straordinario al sabato, in quanto, lavorate 40 ore da lunedì a venerdì, le due ore di straordinario al sabato sono effettivamente da maggiorarsi come straordinario.
Parte convenuta non ha invece fornito specifiche ed apprezzabili contestazioni a tali conteggi.
***
Come accennato, nel presente giudizio si duole Parte_1 altresì del mancato riconoscimento di taluni istituti previsti dalla contrattazione collettiva.
8 | 11 Quanto alla indennità di presenza, si osserva che l'articolo 43 del CCNL applicato al rapporto prevede il riconoscimento di tale indennità, comprensiva dell'incidenza nel trattamento per ferie, festività, 13ma e 14ma, ma da calcolarsi nel TFR, nella misura di euro 2,45.
È documentale che tanto la cooperativa EN che non hanno mai corrisposto al CP_1 lavoratore l'indennità in commento.
La tesi difensiva della convenuta secondo cui tale indennità sarebbe stata erogata incorporandola nella indennità di mensa è sostanzialmente postulata e priva di alcun riscontro.
Per quanto detto, da condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda CP_1 di euro 2256,45 (ovvero euro 2,45 per 921 giorni di effettiva presenza) correttamente calcolati dalla parte sulla base delle presenze risultanti in busta paga.
*
Quanto all'indennità di produttività prevista dal già citato articolo 43, trattasi di somma pari ad euro 0,465 giornalieri che, del pari, non risultano corrisposti al lavoratore nel periodo dedotto in causa se non da gennaio 2022.
che anche su tale capo di domanda non ha formulato alcuna specifica difesa, va CP_1 per l'effetto condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 289,34 (calcolati sulla base dei 629 giorni di presenza come documentato dalle buste paga), senza che anche su tale conteggio la convenuta abbia eccepito alcunché.
*
Quanto all'indennità integrativa prevista dall'articolo 34 CCNL, la disposizione così recita:
“L'importo di cui al presente articolo costituisce formale “elemento di garanzia retributiva” da erogare ai lavoratori
a tempo indeterminato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in applicazione del presente contratto collettivo nazionale”.
L'allegato 4 del CCNL prevede un ammontare di tale indennità di euro 52,89 lordi al mese;
essendo pacifico che tanto la cooperativa EN che non hanno sottoscritto accordi di CP_1 secondo livello, quest'ultima va condannata a corrispondere al ricorrente per il periodo fino a dicembre 2021 (essendo pacifica la corresponsione dell'indennità dal successivo mese di gennaio
2022) la somma complessiva di euro. 1586,70 (tenuto conto dei 30 mesi di mancata corresponsione), sulla base dei conteggi non contestati nel presente giudizio.
*
9 | 11 Come sopra accennato, ha, comunque, opposto in compensazione quanto CP_1 corrisposto al lavoratore sotto la voce Trasferta Italia a suo dire, indebitamente percepita.
Sul punto occorre ribadire che, per quanto emerso dall'istruttoria, in forza dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, occupato in trasferte extraurbane per oltre sei ore,
l'indennità in commento era senza dubbio dovuta.
***
Tutti gli importi sopra indicati andranno, infine, maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.
***
Il ricorso deve, quindi, trovare integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex DM
55/14 secondo lo scaglione di riferimento.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) accerta e dichiara che , nel corso del rapporto di Parte_1 lavoro dedotto in causa dal 1° luglio 2019 al 31 luglio 2021, ha osservato il seguente orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 6:00 del mattino alle ore 15:30 con una pausa di un'ora e mezza e il sabato dalle ore 7 alle ore 9.00;
2) condanna per l'effetto a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze CP_1 retributive per l'orario di lavoro in questa sede accertato la somma complessiva di euro 13.029,54 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire da per il periodo dedotto CP_1 in causa, l'indennità di presenza, l'indennità integrativa e l'indennità di produttività ex art. 43
CCNL Servizi Postali in Appalto e, per l'effetto, condanna a corrispondere a CP_1
: Parte_1
a) euro 2.256,45 lordi a titolo di indennità di presenza;
b) euro 1.586,70 lordi a titolo di indennità integrativa;
c) euro 289,34 a titolo di indennità di produttività, oltre interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
4) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi CP_1 euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge;
10 | 11 5) riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza;
Sentenza esecutiva.
Milano, 22/05/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
11 | 11