Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG 987/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 987/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ARIOLI LIVIA presso il cui studio sito in VIALE VERDI 15 41121 MODENA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. RUSTICHELLI MARCO presso il cui studio sito in è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 25.03.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Guastalla (RE) in [...]_1
27.06.2019;
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 28.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Modalità di affidamento della prole.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la c.d. responsabilità genitoriale sulla figlia minore , la quale sarà, quindi, affidata ad entrambi i genitori in Per_1 regime di affido condiviso. I genitori avranno, quindi, cura di assisterla ed educarla secondo un unico e concorde progetto educativo, concordando, altresì, tra di loro le decisioni più importanti nell'interesse della figlia stessa, collaborando perché Per_1 possa crescere serena, nell'ambiente socioculturale abituale, godendo della presenza e dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori e delle loro rispettive famiglie di origine. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per
, relative alla istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di Per_1 comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa figlia.
I genitori concordano, altresì, che qualora il mezzo telefonico non dovesse essere utile ad uno scambio civile di informazioni, si utilizzerà la mail.
2. Residenza ed assegnazione casa familiare.
La casa familiare, con gli arredi e corredi ivi presenti, viene assegnata alla IG.ra con la quale continuerà ad abitare e ad avere la propria Parte_1 Per_1 residenza anagrafica. Il IG. cambierà la propria residenza, comunicandola agli Uffici competenti, Pt_2 non appena reperita ed acquistata un'abitazione per sé stesso e comunque non oltre il 31.12.2025.
Nel frattempo il IG. si impegna a versare mensilmente alla IG.ra , Pt_2 Pt_1 unitamente con il mantenimento di cui infra, una somma forfettariamente stabilita quale contributo per la maggiorazione di spese condominiali ed imposte, per la perdita di potenziali detrazioni e vantaggi fiscali, per l'impatto sul calcolo ISEE e sui relativi benefici, e per ogni altra conseguenza patrimonialmente rilevante che derivi dalla permanenza della residenza dello stesso IG. presso la casa familiare. Pt_2
Tale somma viene stabilita in € 80,00 (ottanta/00) complessivi al mese, fino al mese di agosto 2025 incluso, ed in € 100,00 (cento/00) complessivi al mese, dal settembre 2025 sino al mese in cui il IG. effettuerà il cambio di residenza. Pt_2
3. Diritto di visita in favore della prole.
I genitori concordano di osservare il seguente calendario di visita: il sig. potrà/dovrà tenere con sé la figlia Pt_2 Per_1 prima settimana quando la sig.ra lavora i pomeriggi di lunedì, martedì e mercoledì, il sig. Pt_1 terrà Aurora dal lunedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando la Pt_2 accompagnerà a scuola;
seconda settimana quando la sig.ra lavora il giovedì ed il venerdì mattina, il sig. Pt_1 Pt_2 preleverà dalla madre il mercoledì sera alle ore 21,00 e la terrà sino al Per_1 sabato sera dopo cena quando la riaccompagnerà dalla madre entro le ore 21,30.
Resta inteso che i genitori potranno concordare anche modalità di visita e frequentazione differenti.
A partire da settembre, quando frequenterà la Scuola Primaria, in caso di Per_1 assenza da scuola, sarà compito dello stesso genitore giustificarne l'assenza su Registro Elettronico o sul diario.
Nei giorni in cui starà con il padre, egli si occuperà pienamente dei trasporti a Per_1 scuola e di ogni esigenza quotidiana, compreso vestiario, attrezzatura scolastica, ed eventuali medicine.
Nel caso straordinario di impossibilità temporanea, la madre del sig. potrà Pt_2 momentaneamente accudire la bambina.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche, i genitori osserveranno il seguente calendario:
a) Natale: 7 (sette) giorni presso ciascun genitore, alternando, di anno in anno, la Vigilia di Natale ed il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Natale ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore e così alternativamente di anno in anno.
Per l'anno 2025 trascorrerà la Vigilia con il padre ed il Natale con la madre. Per_1 b) Pasqua: 3 (tre) giorni presso ciascun genitore, alternando, di anno in anno, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro genitore.
Nel corso delle altre festività dell'anno, diverse da quelle sopra indicate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), starà alternativamente presso Per_1 ciascun genitore.
c) Estate: trascorrerà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con ciascun Per_1 genitore. Il periodo di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con la figlia, dovrà essere concordato entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, la priorità di scelta spetterà ad anni alterni all'uno o all'altro genitore. Il primo periodo di vacanza, in caso di disaccordo, verrà scelto dalla madre, a partire da quello successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Le spese per le vacanze estive della minore saranno a carico di ciascun genitore per il periodo di competenza.
Resta inteso che dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore la località.
La scelta dei periodi di vacanza, soprattutto estivi, dovrà possibilmente essere subordinata alla frequentazione da parte di di occasioni di aggregazione e Per_1 svago con i coetanei, quali Centri Estivi. Questo contribuirà anche ad una migliore gestione dei periodi lavorativi dei genitori.
4. Contributo al mantenimento della prole.
Il sig. verserà alla IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 Pt_1 della figlia minore , la somma mensile di € 300,00 (trecento//00) che dovrà Per_1 essere versata, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, a partire dal mese di febbraio 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a . A far tempo dal mese di febbraio 2026, tale somma Parte_1 dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di febbraio 2025.
I genitori contribuiranno inoltre nella misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, da intendersi le seguenti:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante, erogate dal SSN. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN. e. Medicinali prescritti dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo, specifico, prescritti dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione. b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN. c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione. d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN. e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private. f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici. b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata. c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola. d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio. e. Le rette per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici. f. Mensa scolastica. g. Gite scolastiche senza pernottamento. h. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati. b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero. c. Gite scolastiche con pernottamento. d. Corsi di recupero e lezioni private. e. Le rette della scuola dell'infanzia presso istituti privati. f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali. g. Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a. Pre- scuola e dopo- scuola e servizio baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori. b. Centro ricreativo estivo. c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura. b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all' estero. c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro i 15 giorni successivi, tramite bonifico bancario.
Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitore/i.
La sig.ra percepirà l'Assegno Unico della figlia nella misura pari al 100%. Pt_1
I genitori beneficeranno al 50% delle detrazioni d'imposta per la figlia a carico.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
5. Espatrio.
I coniugi acconsentono fin da ora al rilascio del documento di identità e del passaporto valido per l'espatrio per la figlia minore , fermo restando che la Per_1 minore non potrà recarsi all'estero senza il previo accordo dei genitori.
6. Altri aspetti economici.
I ricorrenti convengono che la IG.ra acquisterà, con accollo di tutte Parte_1 le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, la quota di proprietà del IG. Pt_2
pari al 50%, degli immobili siti nel Comune di Reggiolo (RE) (DOC. 3B),
[...] identificati all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Reggio Emilia, Comune di Reggiolo (RE), Catasto Fabbricati, come segue:
Foglio 25 Mappale 563 sub. 11 Viale Giovanni Paisiello n. 12 Piano S1-2 Cat. A2 Cl. 1 Vani 5,5 Rendita Euro 440,28 Foglio 25 Mappale 563 sub. 50 Viale Ottorino Respighi Piano S1 Cat. C6 Cl. 2 Mq. 15 Rendita Euro 71,27
PARTI COMUNI E CONDOMINIO
Le parti comuni oggetto in quota della compravendita sono le seguenti:
l'area su cui sorge il fabbricato, le fondazioni, i muri e le strutture portanti, il tetto, gli impianti e gli scarichi fino ai punti di diramazione alle singole proprietà e tutte le altre cose di uso comune ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, fra i quali in particolare, quelli meglio identificati come beni comuni non censibili (BCNC) e precisamente:
- il mappale 563 sub 1 - che identifica - il cortile, verde porticato, corridoio e rampa di accesso alle autorimesse, scale e scivolo esterni, comuni ai subalterni dal 5 al 62;
- il mappale 563 sub 2 - che identifica - i corridoi, vano scala A, ascensore, torretta, locale contatori, comuni ai subalterni dal 5 al 15;
- il mappale 563 sub 3 - che identifica - i corridoi, vano scala B, ascensore, torretta, locale contatori, comuni ai subalterni dal 16 al 23;
- il mappale 563 sub 4 - che identifica - il locale gioco bimbi e deposito biciclette, comuni ai subalterni dal 5 al 23.
L'atto notarile dovrà stipularsi in data 24.02.2025 ed il prezzo della compravendita consisterà nell'accollo da parte della IG.ra di 1/2 del mutuo residuo. Pt_1
Le spese notarili per la cessione della quota di ½ di proprietà da parte del IG. in favore della IG.ra graveranno interamente sulla IG.ra Pt_2 Pt_1
, così come graveranno sempre interamente sulla stessa le eventuali spese Pt_1 di istruttoria da corrispondere all'Istituto di Credito per l'accollo del contratto di mutuo e per liberare il IG. ed eventuali spese tecniche e/o per rilascio di Pt_2 certificati e documenti necessari per permettere il trasferimento della quota di proprietà così come richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di trasferimenti immobiliari.
Le parti attribuiscono valore convenzionale dell'intero immobile pari ad euro 53.000,00 (cinquantatremila/00). Considerato che le somme occorrenti per l'estinzione del mutuo fondiario ad oggi ammontano ad euro 42.746,64, residua l'importo di euro 10.253,36 sul valore complessivo e così pro quota euro 5.126,68 (cinquemilacentoventisei/68), che la IG.ra dovrebbe pagare al IG. Pt_1 e che risulta corrisposto per il principio della compensazione dei crediti e Pt_2 debiti reciproci.
Il IG. si impegna ad acquistare un immobile entro un anno dalla stipula Pt_2 dell'atto di compravendita con la IG.ra al fine di evitare di perdere i Pt_1 requisiti fiscali delle agevolazioni prima casa. In caso contrario, verserà quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate o ad altro Ente, anche se delegato al recupero del credito, per la decadenza dalle agevolazioni fiscali.
Con la sottoscrizione del presente ricorso i IGg.ri e si dichiarano Pt_1 Pt_2 soddisfatti e di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico- patrimoniale;
dichiarano, quindi, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti da 1 a 5 come sopra trascritte
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti sub 6 come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 27.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli