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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 937 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 25.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, compare per il ricorrente l'avv. SCISCA Roberto il quale si riporta all'esito delle notifiche eseguite nei confronti di parte convenuta, di cui chiede dichiararsi la contumacia. Nessuno compare per Controparte_1
IL Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche nei confronti di parte convenuta, ne dichiara la contumacia e invita l'avv. Scisca alla discussione, il quale si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 937/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCISCA Parte_1 C.F._1
ROBERTO e domicilio eletto in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 5.4.2024, sponeva Parte_1 quanto segue: “il ricorrente è stato assunto da in data 03.07.2023 con la Controparte_1 qualifica di operaio 5° livello C.C.N.L. Imprese Metalmeccaniche Artigiane con mansioni di lattoniere;
l'orario di lavoro è stato fissato in 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì con orario 08.00/12.00 – 14.00/18.00; il rapporto di lavoro è cessato in data 27.07.2023 e la motivazione del licenziamento è stato mancato superamento del periodo di prova come risulta dalla comunicazione obbligatoria unificata;
con raccomandata 05.10.2023 il ricorrente Pt_2 ha chiesto il pagamento della mensilità di luglio 2023 e delle competenze di fine rapporto e del
T.F.R.; nonostante le costituzioni in mora la società convenuta non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
il ricorrente vanta un credito complessivo pari ad € 1.499,51 di cui € 1.089,34 a titolo di retribuzione luglio 2023, € 94,28 a titolo di ferie non godute, € 22,68 a titolo di festività non godute, € 73,71 a titolo di ROL non godute, € 122,62 a titolo di 13ma mensilità, € 96,88 a titolo di T.F.R.”.
2 Chiedeva pertanto la condanna della al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 1.499,51 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il processo, per il quale veniva fissata udienza di discussione in data 21.11.2024, veniva riassegnato a questo Giudice, che con provvedimento in data 8.10.2024 rifissava la medesima udienza all'8.1.2025. A tale udienza, si constatava la mancata costituzione e comparizione della cui il ricorso e originario decreto erano stati notificati ritualmente in Controparte_1 data 29.4.2024. Veniva comunque disposta la rinotifica in data 8.1.2025, che parte ricorrente eseguiva ai sensi della legge 53/94 con esito negativo, quindi ai sensi dell'art. 137 comma 7 c.p.c. presso la sede della società, parimenti con esito negativo, risultando l'attività cessata;
infruttuoso era anche il tentativo di notifica al legale rappresentante, eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c. con attestazione di irreperibilità. Ne era perciò dichiarata la contumacia, e all'udienza del 25.3.2025, ritenuta sufficiente e adeguata la documentazione prodotta, si procedeva alla discussione, seguita dalla pronuncia del dispositivo e dei contestuali motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato in data 30.6.2023, contenente le seguenti previsioni: inizio il 3.7.2023 per un periodo di prova con scadenza al 30.7.2023; qualifica di operaio con inquadramento al 5° livello del CCNL Metalmeccanica Artigianato e mansioni di lattoniere. Il rapporto cessava in data 27..7.2023 per mancato superamento del periodo di prova, come da certificazione in atti. Pt_2
Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, parimenti prodotto in atti, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento previsto dal contratto, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta.
Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento della domanda formulata - nel presupposto dell'avvenuto accertamento del rapporto di lavoro con le caratteristiche enunciate - di condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 1.499,51 di cui euro 96,88 a titolo di TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
condanna a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro Controparte_1
1.499,51, di cui euro 96,88 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1 euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
4
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 937 /2024 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 25.3.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, compare per il ricorrente l'avv. SCISCA Roberto il quale si riporta all'esito delle notifiche eseguite nei confronti di parte convenuta, di cui chiede dichiararsi la contumacia. Nessuno compare per Controparte_1
IL Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche nei confronti di parte convenuta, ne dichiara la contumacia e invita l'avv. Scisca alla discussione, il quale si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 937/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCISCA Parte_1 C.F._1
ROBERTO e domicilio eletto in Monza via Italia 28
-ricorrente-
contro
P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 5.4.2024, sponeva Parte_1 quanto segue: “il ricorrente è stato assunto da in data 03.07.2023 con la Controparte_1 qualifica di operaio 5° livello C.C.N.L. Imprese Metalmeccaniche Artigiane con mansioni di lattoniere;
l'orario di lavoro è stato fissato in 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì con orario 08.00/12.00 – 14.00/18.00; il rapporto di lavoro è cessato in data 27.07.2023 e la motivazione del licenziamento è stato mancato superamento del periodo di prova come risulta dalla comunicazione obbligatoria unificata;
con raccomandata 05.10.2023 il ricorrente Pt_2 ha chiesto il pagamento della mensilità di luglio 2023 e delle competenze di fine rapporto e del
T.F.R.; nonostante le costituzioni in mora la società convenuta non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;
il ricorrente vanta un credito complessivo pari ad € 1.499,51 di cui € 1.089,34 a titolo di retribuzione luglio 2023, € 94,28 a titolo di ferie non godute, € 22,68 a titolo di festività non godute, € 73,71 a titolo di ROL non godute, € 122,62 a titolo di 13ma mensilità, € 96,88 a titolo di T.F.R.”.
2 Chiedeva pertanto la condanna della al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 1.499,51 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il processo, per il quale veniva fissata udienza di discussione in data 21.11.2024, veniva riassegnato a questo Giudice, che con provvedimento in data 8.10.2024 rifissava la medesima udienza all'8.1.2025. A tale udienza, si constatava la mancata costituzione e comparizione della cui il ricorso e originario decreto erano stati notificati ritualmente in Controparte_1 data 29.4.2024. Veniva comunque disposta la rinotifica in data 8.1.2025, che parte ricorrente eseguiva ai sensi della legge 53/94 con esito negativo, quindi ai sensi dell'art. 137 comma 7 c.p.c. presso la sede della società, parimenti con esito negativo, risultando l'attività cessata;
infruttuoso era anche il tentativo di notifica al legale rappresentante, eseguita ai sensi dell'art.143 c.p.c. con attestazione di irreperibilità. Ne era perciò dichiarata la contumacia, e all'udienza del 25.3.2025, ritenuta sufficiente e adeguata la documentazione prodotta, si procedeva alla discussione, seguita dalla pronuncia del dispositivo e dei contestuali motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato in data 30.6.2023, contenente le seguenti previsioni: inizio il 3.7.2023 per un periodo di prova con scadenza al 30.7.2023; qualifica di operaio con inquadramento al 5° livello del CCNL Metalmeccanica Artigianato e mansioni di lattoniere. Il rapporto cessava in data 27..7.2023 per mancato superamento del periodo di prova, come da certificazione in atti. Pt_2
Il ricorrente ha ricostruito ed esposto il proprio credito sulla base di un conteggio analitico delle singole spettanze, parimenti prodotto in atti, rispetto al quale, sulla base delle emergenze appena delineate, tra cui lo svolgimento di attività riconducibile nell'inquadramento previsto dal contratto, non si evidenziano incongruità o criticità di sorta.
Per effetto della omessa costituzione e della mancata comparizione in udienza, la resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli. Può pertanto ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente in ordine a sussistenza e consistenza del credito alla luce del principio, secondo cui il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Ne discende l'accoglimento della domanda formulata - nel presupposto dell'avvenuto accertamento del rapporto di lavoro con le caratteristiche enunciate - di condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 1.499,51 di cui euro 96,88 a titolo di TFR, oltre rivalutazioni e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al DM. 55/14 come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
condanna a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro Controparte_1
1.499,51, di cui euro 96,88 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1 euro 1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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