Sentenza 2 agosto 2021
Parere interlocutorio 20 dicembre 2022
Parere interlocutorio 28 febbraio 2023
Parere definitivo 4 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06354/2025REG.PROV.COLL.
N. 01095/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2022, proposto da
Ipab - Centro Residenziale per Anziani ND Danielato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Monaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simona Barberio in Roma, via Oslavia n. 7;
contro
C.S.A. - Centro Servizi Anziani di Adria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovica Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
Mauro IA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 994/2021,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale di C.S.A. - Centro Servizi Anziani di Adria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Francesco Monaldi e Ludovica Bernardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 14 dicembre 2016 l’IPAB - Centro residenziale per anziani “ND Danielato”, odierna parte appellante, e il CSA Adria stipulavano una convenzione ex art. 15 l. proc. amm. “ condividere la figura del Segretario Direttore delle due ii.pp.a.b., al fine di realizzare una sinergia nello svolgimento della funzione conseguendo entrambe le istituzioni un'economia nella corresponsione degli emolumenti spettanti al dirigente ”. A questo scopo prevedevano che il Segretario-Direttore, dipendente dell’Ipab Danielato, avrebbe avuto in pagamento complessivamente lo stipendio tabellare e l’indennità di posizione all’epoca di euro 88.413,80 annui e che il CSA Adria avrebbe versato all’Ipab Danielato il corrispettivo a proprio carico, determinato nella misura del 45% del trattamento riconosciuto al Segretario Direttore.
Tale convenzione veniva poi successivamente prorogata fino alla data del 31 dicembre 2022, prevedendo contestualmente un termine di preavviso fissato in nove mesi in caso di recesso dalla convenzione e che “ Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione può interrompere per proprie esigenze la collaborazione con preavviso all'altro ente di almeno nove mesi; nel caso l'ente che interrompe il rapporto è tenuto a versare all'altro ente una somma pari alle mancate economie che quest'ultimo avrebbe conseguito dal momento della cessazione del rapporto sino al termine convenzionalmente previsto del 31/12/2022 per gli effetti del maggior onere cui deve far fronte per l'assunzione della figura del Segretario Direttore ”
1.1 Il rapporto giungeva a cessazione con determinazione del presidente del Centro Servizi Anziani di Adria in data 17 luglio 2020 (prot. n. 13459) e delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio successivo, n. 14, con i quali era dichiarato cessato l’incarico di Segretario Direttore del CSA, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 9 d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, e dall’art. 14 del Regolamento generale degli Organi Statutari e dei Responsabili di Area, “ dovendosi la durata del rapporto intendersi contenuta nel limite legale ivi individuato, e dunque non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, con conseguente nullità per l’eccedenza di ogni diversa pattuizione ”.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 1009/2020, proposto dinanzi al Tar per il Veneto, l’IPAB – Centro residenziale per anziani “ND Danielato” impugnava detti provvedimenti deducendone la violazione del citato art. 9 d.lgs. 207/2001, di cui asseriva l’inapplicabilità al caso di specie, e chiedendo comunque in via subordinata il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1338 c.c.
2.1 Nell’ambito del giudizio così incardinato, si costituiva il CSA Adria, proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento della convenzione e la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre che al risarcimento dei danni subiti
3. Il TAR competente, con la sentenza 28 aprile 2021, n. 994, pubblicata il 2 agosto 2021, accoglieva parzialmente il ricorso. Riteneva inapplicabile nel caso di specie l’art. 9 d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, a motivo del fatto che non è mai avvenuta la trasformazione del CSA Adria da Ipab in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, prodromica all’attuazione della normativa in questione.
3.1 Con la medesima sentenza, tuttavia, il Tar accoglieva altresì la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente, rilevando dalla produzione documentale depositata in atti una presenza del Dott. IA presso la sede del CSA significativamente inferiore rispetto a quanto convenzionalmente stabilito dai due enti, inadempimento grave da imputarsi all’Ipab Danielato ai sensi dell’art. 1228 c.c. Infine, la domanda risarcitoria veniva respinta perché ritenuta sfornita di prova.
3.2 In definitiva, con la sentenza in questa sede censurata, il Giudice di prime cure annullava gli atti impugnati, ma al contempo dichiarava risolta, a far data dal 31 dicembre 2019, la Convenzione intercorrente fra le parti.
4. Avverso tale pronuncia è insorta la medesima parte ricorrente in primo grado, con atto di appello notificato in data 11 gennaio 2022, depositato il successivo 8 febbraio, a mezzo del quale ha dedotto i vizi di omessa pronuncia e di violazione o falsa applicazione di diverse norme di legge.
5. Il Centro Servizi Anziani di Adria si è costituito in giudizio presentando atto di appello incidentale notificato in data 10 marzo 2022 e depositato lo stesso giorno, a mezzo del quale ha reiterato le richieste che già erano state avanzate nel primo grado di giudizio.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 5 febbraio 2025 è stato disposto rinvio a fronte del rinnovo del consiglio di amministrazione.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello principale è infondato, con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 03/05/2016, n. 1717).
8. Con il primo motivo di appello parte appellante si duole dell’omesso esame del secondo motivo del ricorso principale (“violazione dell’art. 1338 c.c.), deducendo come all’esito dell’assetto di interessi realizzato dalla sentenza appellata complessivamente considerato, permanga l’interesse all’esame del motivo subordinato pur essendo stato accolto il motivo proposto in via principale.
La deduzione è logicamente e giuridicamente infondata. Una volta che si esclude l’invalidità viene infatti meno lo stesso presupposto della norma; la deduzione di violazione dell’art. 1338 c.c. è stata formulata in origine in via subordinata, in coerenza alla domanda proposta ed al presupposto della stessa norma evocata, che si basa sull’esistenza di un vizio di validità del contratto; è pertanto illogico riproporla – e quindi esaminarla - una volta che è stata esclusa la causa di invalidità.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto nella sostanza concernenti l’erroneità della sentenza in ordine alla gravità o meno dell’inadempimento alla convenzione da parte dell’Ipab Danielato, va condiviso quanto evidenziato dal Tar in ordine alla prova dell’inadempimento di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti in causa in data 14 dicembre 2016.
In via diretta, dagli atti emerge che, in primo luogo, la convenzione richiedeva la presenza presso la sede del CSA di Adria del Segretario in almeno 4 giorni la settimana - restando flessibile solo l’orario di servizio - e che la presenza in servizio sarebbe stata verificata con le modalità di rilevazione delle presenze vigenti nelle singole amministrazioni, quindi con le modalità vigenti presso il CSA di Adria, quando si trattava di rilevare la presenza presso tale Amministrazione.
In secondo luogo, non risulta contestato l’esito di tali rilevazioni, in quanto dai tabulati delle timbrature meccaniche effettuate dal diretto interessato – munito dell’apposito badge – emerge una presenza dello stesso presso la sede del CSA ben inferiore rispetto quanto convenzionalmente stabilito dai due enti.
In via indiretta, peraltro, l’inadempimento rispetto all’impegno concordato trova conferma dai concomitanti impegni assunti dalla medesima persona presso altre strutture (Ipab Francesco Beggiato di Conselve e Ipab Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze come da deliberazioni n. 16/2019 e n. 13/2019), con la evidente conseguenza che una pluralità di strutture presso cui lo stesso dott. IA era chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, incideva in termini evidenti sulla effettiva possibilità di mantenere gli impegni assunti e non modificati a seguito di tali ulteriori incarichi.
In definitiva, la valutazione svolta dalla sentenza impugnata risulta, oltre che logicamente fondata e motivata, basata sulle risultanze in atti.
In ragione di quanto esposto il ricorso in appello deve essere respinto. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO