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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 1944 R.G.A.C., anno 2023, aventi ad oggetto: appalto, passata in decisone all'udienza del 16 settembre 2024, vertente
TRA el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. G. Parte_1
Caporaso, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione attrice
E
e dom.ta presso lo studio dell'avv. A. Frattolillo, che Controparte_1
la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Convenuta
Conclusioni; come da verbale di udienza del 16 settembre 2024, da intendersi qui trascritto
Svolgimento del processo
La esponeva di avere stipulato con la convenuta, il Parte_1
20.05.2021, un contratto di somministrazione merci della durata di pagina 1 di 5 anni cinque e sosteneva che la somministrata aveva violato la clausola di esclusiva contenuta nel suddetto contratto, avendo fatto ricorso ad altro fornitore;
aggiungeva che, risolto il contratto, la convenuta non aveva restituito due insegne esterne ricevute in comodato;
conveniva quindi in giudizio la per sentirne accertare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale ( per violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 8 del contratto), nonché per sentire dichiarare l'immediata risoluzione del contratto di somministrazione e del collegato contratto di comodato (per l'avverarsi della clausola risolutiva espressamente prevista all'art. 10, a far data dal giorno 9.11.2022), nonché per sentirla condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di penale e per il mancato pagamento dei beni commissionati, oggetto del contratto di comodato, da calcolarsi secondo le modalità contrattualmente previste, ammontanti a complessivi € 11.206,30.
Si costituiva in giudizio la contestando l'esistenza del Controparte_1
contratto di somministrazione dedotto in lite e disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte, recanti la firma apocrifa ”. Persona_1
Venivano disposti accertamenti tecnici per la verifica della autografia (o meno) delle sottoscrizioni disconosciute dalla convenuta.
All'esito la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va respinta.
Invero, parte attrice ha depositato contratto di somministrazione del
20.05.2021, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di €11.206,30, a titolo di penale, ex art. 12 della predetta scrittura, per la presunta violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 8 e per la conseguente risoluzione contrattuale ex art. 10. pagina 2 di 5 La convenuta ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto e, per verificare l'autografia della stessa, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il ctu nominato in istruttoria ha accuratamente esaminato la sottoscrizione disconosciuta e le scritture di comparazione prodotte, accertando la non autenticità della sottoscrizione.
Ne consegue che l'attorea domanda, basata sul contratto mai sottoscritto dal legale rapp.te della società convenuta, non possa essere accolta, a nulla rilevando le argomentazioni addotte da parte attrice dopo la scadenza dei termini per la modifica della domanda.
Va infatti evidenziato che la con l'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio, ha chiesto accertarsi che tra la società
[...]
e la società era stato sottoscritto, in data Parte_1 Controparte_1
20.5.2021, un contratto di somministrazione con contestuale contratto di comodato d'uso gratuito (correlato); ha chiesto altresì di accertarsi l'inadempimento contrattuale della convenuta per violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 8 del predetto contratto e dichiararsene la risoluzione
Ha infine domandato di accertare che la deteneva CP_1
illegittimamente beni concessi in comodato d'uso gratuito e che, comunque, non ne aveva pagato i costi, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle penali contrattualmente pattuite, anche per il mancato pagamento dei beni commissionati oggetto del contratto di comodato.
Non ha modificato tale domanda nei termini normativamente previsti;
con la comparsa conclusionale ha diversamente ricostruito la vicenda e ha chiesto la risoluzione del contratto di somministrazione e l'accertamento di un “rapporto contrattuale di fatto” fra le parti. pagina 3 di 5 Nondimeno, tale nuova domanda appare inammissibile, poiché le domande contenute nell'atto introduttivo, come sopra riportate, sono tutte basate su un contratto che è risultato non essere stato sottoscritto dalla convenuta (contratto le cui clausole, che l'attrice ha sostenuto essere stipulate in forma scritta, sarebbero state violate).
Va evidenziato che l'esistenza di un rapporto di fornitura appare incontestato;
quello che però l'attrice ha chiesto è la declaratoria di inadempimento in ordine ad un contratto stipulato in forma scritta, che- di
contro
- si è accertato non essere stato sottoscritto da parte convenuta;
le clausole di esclusiva indicate dalla Parte_1
non potrebbero essere invocate sulla base di un rapporto di mero fatto, valido per la fornitura ma non per l'esclusiva.
Quanto alla richiesta di restituzione delle insegne, la convenuta non ha contestato di detenerle e di doverle restituire, tant'è vero che si è dichiarata disponibile a tanto;
non risulta tuttavia formulata tempestivamente alcuna domanda di restituzione delle insegne, per cui questo giudice non può, sul punto, pronunciarsi.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_2
ogni eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 1000,00 per la fase istruttoria, € 1200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge,
pagina 4 di 5 con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Frattolillo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 1944 R.G.A.C., anno 2023, aventi ad oggetto: appalto, passata in decisone all'udienza del 16 settembre 2024, vertente
TRA el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. G. Parte_1
Caporaso, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione attrice
E
e dom.ta presso lo studio dell'avv. A. Frattolillo, che Controparte_1
la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Convenuta
Conclusioni; come da verbale di udienza del 16 settembre 2024, da intendersi qui trascritto
Svolgimento del processo
La esponeva di avere stipulato con la convenuta, il Parte_1
20.05.2021, un contratto di somministrazione merci della durata di pagina 1 di 5 anni cinque e sosteneva che la somministrata aveva violato la clausola di esclusiva contenuta nel suddetto contratto, avendo fatto ricorso ad altro fornitore;
aggiungeva che, risolto il contratto, la convenuta non aveva restituito due insegne esterne ricevute in comodato;
conveniva quindi in giudizio la per sentirne accertare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale ( per violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 8 del contratto), nonché per sentire dichiarare l'immediata risoluzione del contratto di somministrazione e del collegato contratto di comodato (per l'avverarsi della clausola risolutiva espressamente prevista all'art. 10, a far data dal giorno 9.11.2022), nonché per sentirla condannare al pagamento delle somme dovute a titolo di penale e per il mancato pagamento dei beni commissionati, oggetto del contratto di comodato, da calcolarsi secondo le modalità contrattualmente previste, ammontanti a complessivi € 11.206,30.
Si costituiva in giudizio la contestando l'esistenza del Controparte_1
contratto di somministrazione dedotto in lite e disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte, recanti la firma apocrifa ”. Persona_1
Venivano disposti accertamenti tecnici per la verifica della autografia (o meno) delle sottoscrizioni disconosciute dalla convenuta.
All'esito la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va respinta.
Invero, parte attrice ha depositato contratto di somministrazione del
20.05.2021, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di €11.206,30, a titolo di penale, ex art. 12 della predetta scrittura, per la presunta violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 8 e per la conseguente risoluzione contrattuale ex art. 10. pagina 2 di 5 La convenuta ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto e, per verificare l'autografia della stessa, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il ctu nominato in istruttoria ha accuratamente esaminato la sottoscrizione disconosciuta e le scritture di comparazione prodotte, accertando la non autenticità della sottoscrizione.
Ne consegue che l'attorea domanda, basata sul contratto mai sottoscritto dal legale rapp.te della società convenuta, non possa essere accolta, a nulla rilevando le argomentazioni addotte da parte attrice dopo la scadenza dei termini per la modifica della domanda.
Va infatti evidenziato che la con l'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio, ha chiesto accertarsi che tra la società
[...]
e la società era stato sottoscritto, in data Parte_1 Controparte_1
20.5.2021, un contratto di somministrazione con contestuale contratto di comodato d'uso gratuito (correlato); ha chiesto altresì di accertarsi l'inadempimento contrattuale della convenuta per violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 8 del predetto contratto e dichiararsene la risoluzione
Ha infine domandato di accertare che la deteneva CP_1
illegittimamente beni concessi in comodato d'uso gratuito e che, comunque, non ne aveva pagato i costi, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle penali contrattualmente pattuite, anche per il mancato pagamento dei beni commissionati oggetto del contratto di comodato.
Non ha modificato tale domanda nei termini normativamente previsti;
con la comparsa conclusionale ha diversamente ricostruito la vicenda e ha chiesto la risoluzione del contratto di somministrazione e l'accertamento di un “rapporto contrattuale di fatto” fra le parti. pagina 3 di 5 Nondimeno, tale nuova domanda appare inammissibile, poiché le domande contenute nell'atto introduttivo, come sopra riportate, sono tutte basate su un contratto che è risultato non essere stato sottoscritto dalla convenuta (contratto le cui clausole, che l'attrice ha sostenuto essere stipulate in forma scritta, sarebbero state violate).
Va evidenziato che l'esistenza di un rapporto di fornitura appare incontestato;
quello che però l'attrice ha chiesto è la declaratoria di inadempimento in ordine ad un contratto stipulato in forma scritta, che- di
contro
- si è accertato non essere stato sottoscritto da parte convenuta;
le clausole di esclusiva indicate dalla Parte_1
non potrebbero essere invocate sulla base di un rapporto di mero fatto, valido per la fornitura ma non per l'esclusiva.
Quanto alla richiesta di restituzione delle insegne, la convenuta non ha contestato di detenerle e di doverle restituire, tant'è vero che si è dichiarata disponibile a tanto;
non risulta tuttavia formulata tempestivamente alcuna domanda di restituzione delle insegne, per cui questo giudice non può, sul punto, pronunciarsi.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_2
ogni eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) Rigetta la domanda
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva,
€ 1000,00 per la fase istruttoria, € 1200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge,
pagina 4 di 5 con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Frattolillo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 07/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 5 di 5