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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3681/2018 (cui è riunito il procedimento n.
3909/2018), promossa da
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Nicola L. de Renzis Sonnino, prof.
Laura Castaldi e Michele Monnini, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Di Cesare, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così giudicare:
A) IN VIA PRELIMINARE accertare la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato per difetto di motivazione e contraddittorietà della pretesa in esso avanzata rispetto al principio di buona fede dell'agire amministrativo nonché in violazione del legittimo affidamento nei termini di cui al § 1 del presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto dalla con CP_2 riferimento ad esso né a titolo di COSAP né a titolo di sanzioni e interessi;
B) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E COMUNQUE, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato con riferimento alle pretese a titolo di COSAP interessi e sanzioni avanzate relativamente alle annualità dal 2008 al 2013 per intervenuta prescrizione del relativo credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c. nei termini di cui al § II del presente atto;
per l'effetto dichiarare che niente è dovuto dalla con riferimento alle suddette pretese né a CP_2 titolo di COSAP né a titolo di sanzioni e interessi;
C) IN TESI E NEL MERITO, accertare e dichiarare l'illegittimità nonchè l'infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato e delle pretese in esso recate per tutte le ragioni indicate ed esposte al § III del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che niente è dovuto dalla con CP_2 riferimento ad esso né a titolo di COSAP né a titolo di sanzioni e interessi;
C) IN DENEGATISSIMA IPOTESI E QUANTO ALLE SANZIONI: accertarne l'illegittimità e non debenza e comunque la loro inapplicabilità nel caso di specie per tutti i motivi indicati ed esposti al
§ V del presente atto e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto a tale titolo dalla;
CP_2
F) IN OGNI CASO, condannare il : a) al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria per tutti i motivi indicati ed esposti al § IV del presente atto, nei termini stabiliti secondo giustizia ex art. 96, comma 1 e/o comma 3 c.p.c.; b) nonché alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dalla Società TERNA in corso di causa, per i titoli in contestazione con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi.
Con vittoria, infine, di compensi professionali e spese del presente giudizio.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- la società attrice è conferitaria del ramo d'azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale originariamente detenuto da ENEL S.p.A., sin dal settembre 1999, nonché titolare dell'Elettrodotto “380 Kv, Villanova-Montalto Di Castro” (di seguito, per brevità, semplicemente l'“Elettrodotto”), insistente (in parte) anche sul territorio del
; Controparte_1
2 Tribunale di Teramo
- nonostante l'elettrodotto insista sul territorio del da molti Controparte_1 decenni (e comunque vi insista senza soluzione di continuità da quando la COSAP è stata istituita dal ) e il pagamento del suddetto canone fosse Controparte_1 sempre avvenuto da parte di ENEL e successivamente di nei termini di cui all'art. CP_2
63, comma 2, lett. f), n. 3, del D.Lgs. n. 446/1997 senza che obiezione o contestazione di sorta intervenisse ad opera del suddetto Comune, del tutto inaspettatamente, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 13 luglio 2018, il
[...]
– premesso di “aver rilevato sul proprio territorio, in aree demaniali, CP_1 diverse occupazioni con Elettrodotti intestati alla Vs spettabile Società”, aveva invitato
“nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente a voler produrre CP_2 idonea istanza di occupazione per dette opere”;
- l'Ente locale aveva notificato, a mezzo posta elettronica certificata, alla società “l'avviso di liquidazione per omesso pagamento Cosap anni dal 2008 al 2018 ed irrogazione di sanzioni amministrative” prot. 2552 del 25 luglio 2018 con il quale, contestato a il “mancato CP_2 pagamento del Canone Cosap relativo alle occupazioni insistenti sul territorio comunale di
”, disponeva il “recupero delle somme dovute e non versate per omesso CP_1 versamento del Canone Cosap ai sensi del citato regolamento Cosap approvato dal Comune di per l'occupazione permanente realizzate con 'elettrodotto 380 Kv, CP_1
Villanova- Montalto di Castro', oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del
Regolamento Cosap”, e considerando il “principio dell'effettiva occupazione”, ricalcolava l'ammontare annuo del canone COSAP – in tesi dovuto in misura “ordinaria” - in €
25.938,00, intimando così alla società di pagare, con riferimento alle annualità dal 2008 al
2018, la complessiva somma di € 259.380 a titolo di COSAP oltre interessi e sanzioni per un ammontare totale di € 586.484,05;
- il 10 agosto 2018, ritenendo illegittima la contestazione di cui sopra e le conseguenti pretese formulate dal la società aveva presentato istanza di annullamento in autotutela del CP_1 menzionato avviso evidenziando, tra l'altro, di aver sempre correttamente pagato il canone nella misura forfetariamente prevista dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997 e producendo al contempo documentazione di corredo;
- in data 19 settembre 2018, il aveva rigettato l'istanza di annullamento in autotutela CP_1 giustificando il proprio operato sull'assunto che “non eroga un pubblico servizio, CP_2 ma sostanzialmente funge da 'vettore' di energia elettrica a favore di società terze, ma non di privati cittadini come ad esempio Enel Distribuzione, Edison, Eni Energia, ecc. ecc.”: pertanto, non poteva fruire del regime COSAP di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del CP_2
D.Lgs. n. 446/1997.
La società ha affermato il proprio diritto a vedersi riconosciuto il regime forfettario previsto dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 446/1997, evidenziando:
3 Tribunale di Teramo
- che dall'entrata in vigore del Regolamento COSAP al luglio 2018, il non aveva mai CP_1 contestato qualsivoglia irregolarità, e men che mai l'omesso pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico da parte dell'Elettrodotto, sicché la condotta dell'Ente si poneva in violazione con l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, a mente del quale
“i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”;
- che il credito relativo alle annualità da 2008 a 2013 era da ritenersi prescritto, trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 2948 c.c. stante la natura periodica della prestazione;
- di essere un soggetto esercente un pubblico servizio o, comunque, un'attività strumentale ad un pubblico servizio, essendo il servizio di trasmissione di energia elettrica esercitato una
“attività di preminente interesse statale” per espressa disposizione di legge (cfr. art.
2-bis
D.L. n. 3/2010);
- che, in ogni caso, erano da ritenersi illegittime le sanzioni comminate dal
[...]
. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 febbraio 2020, si è costituito in giudizio il , rivendicando la correttezza del proprio operato, nonché Controparte_1 evidenziando che non è un'azienda di erogazione di pubblico servizio e non esercita Parte_1 attività ad esso strumentali, atteso che l'agevolazione in regime forfetario compete esclusivamente a coloro che svolgono un servizio pubblico, come quello dell'erogazione di energia, direttamente al pubblico e le attività ad essa strumentali che devono essere erogate anch'esse direttamente ai cittadini;
il
, inoltre, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione Controparte_1 articolata dalla società, non potendosi applicare, al caso di specie, la prescrizione quinquennale.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Rigettare il ricorso presentato dalla , perché infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impositivo emesso;
Condannare controparte al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.
546/92.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n.r.g. 3681/2018.
Con distinto atto di citazione, la medesima società Parte_1 ha successivamente proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.
[...]
0001 del 18 ottobre 2018 prot. 3639 del 22/10/2018 ex art. 2 R.D. 639/1910 con cui il
[...]
– con riferimento alle pretese avanzate con il sopra richiamato avviso di liquidazione CP_1
- constatato il mancato pagamento delle somme ivi richieste, aveva ingiunto alla società di pagare €
587.110,70 entro 30 giorni dalla notifica di siffatta ingiunzione, con minaccia di intraprendere, in difetto, le procedure esecutive previste ex lege. Nel proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione, la società ha nuovamente proposto le medesime difese già articolate nel giudizio previamente instaurato.
4 Tribunale di Teramo
Il procedimento è stato iscritto al n.r.g. 3909/2018 e, stante le evidenti ragioni di connessione soggettive e oggettive, è stato riunito a quello, di più risalente iscrizione a ruolo, già pendente con il n.r.g. 3681/2018.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 12 novembre 2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla società attrice in relazione ai canoni relativi alle annualità 2008-2013: in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall' art. 31 della l. n. 448 del 1998 ), il canone
(c.d. COSAP) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all' art. 2948 c.c., bensì all'ordinaria prescrizione decennale.
Quanto al merito della controversia, si osserva quanto segue.
La società opera la trasmissione/dispacciamento di energia elettrica in alta tensione a vari CP_2 soggetti che ne fanno rivendita, occupando con i propri “elettrodotti” (tra i quali quello che qui interessa, denominato “380 Kv, Villanova-Montalto Di Castro”) superfici insistenti sul demanio del
[...]
. CP_1
Il pretende dalla società il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 586.484,05, importo che ricomprende sia i canoni COSAP relativi alle annualità dal 2008 al
2018, sia una sanzione pecuniaria comminata per mancata denuncia dell'occupazione del suolo pubblico: nello specifico, € 259.380,00 sarebbero dovuti a titolo di COSAP in relazione agli anni
2008/2018, mentre € 311.256,00 quale sanzione pecuniaria per abusiva occupazione del suolo comunale
(cfr. avviso di liquidazione, doc. 3 allegato all'atto di citazione).
1. Sulla determinazione dell'ammontare del canone di occupazione dovuto dalla società attrice.
In punto di diritto, si rammenti che il D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 prevedeva, in tema di TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), che: "
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti
5 Tribunale di Teramo
di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa" e che l'art. 39 del medesimo D.Lgs., prevedeva: "1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio".
Questa disciplina è stata affiancata nel tempo dalla possibilità per comuni e province di prevedere in sostituzione della TOSAP la corresponsione del COSAP.
Segnatamente, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP e ha previsto all'art. 63, comma 1, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, che: "I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2 del D.Lgs. n. 15 novembre 1993,
n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo alto di concessione in base a tariffa (...)".
Il citato articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.
Tale facoltà è stata esercitata dal , e infatti, nella vicenda in Controparte_1 commento, non è in discussione la spettanza all'ente del canone (è pacifico, invero, che negli anni la società abbia corrisposto il canone annuo nella misura ridotta di € 516,46): le parti controvertono, piuttosto, sulla determinazione del quantum dovuto, e – segnatamente – sul diritto della società attrice a beneficiare del regime agevolato di cui all'art. 63 comma 2 lettera f) del citato D. Lgs. n. 446/1997, che prevede l'applicazione di un canone forfettario per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti “attività strumentali” ai servizi medesimi. ritiene, infatti, di possedere i requisiti previsti dalla norma poc'anzi citata e Parte_1 afferma di aver sempre corrisposto il canone ai sensi dall'art. 63 comma 2 lett. f) n. 3 del D.Lgs.
446/1997, in misura annuale pari ad € 516,46.
In tale direzione, la società evidenzia di essere responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica ad alta tensione sull'intero territorio nazionale;
segnatamente, nell'atto di citazione si legge che la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica era stata inizialmente attribuita a una società per azioni (denominata Gestore della
6 Tribunale di Teramo
Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) appositamente costituita da Enel S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 79/1999; successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004 (v. art. 1, comma 1), le “attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi…facenti capo al Gestore della rete” erano state trasferite a la quale – per l'effetto – aveva CP_2 assunto “la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale”.
Dunque, avrebbe per oggetto sociale “l'esercizio delle attività di trasmissione e CP_2 dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale”, dove, più precisamente:
- per “trasmissione”, deve intendersi il servizio di trasporto e trasformazione sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica dalle centrali di produzione e dalle linee di interconnessione con l'estero alle reti locali di distribuzione;
- per “dispacciamento”, deve intendersi il servizio finalizzato al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, con i necessari margini di riserva, per garantire così la continuità e la sicurezza della fornitura.
Il servizio di trasmissione di energia elettrica esercitato da rappresenterebbe così CP_2
“attività di preminente interesse statale” per espressa disposizione di legge (cfr. art. 2-bis D.L. n.
3/2010).
Di diverso avviso il , che – valorizzando il carattere eccezionale Controparte_1 delle disposizioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 – invoca il pagamento, da parte della società, del COSAP in regime ordinario, per complessivi € 25.938,00 annui.
Secondo il Comune on rientrerebbe tra le società strumentali che offrono servizi Parte_1 al pubblico, in quanto esercita un'attività economica di trasporto in rete, caratterizzata da tutte le connotazioni imprenditoriali, per conto di altre società di capitali, anch'esse liberalizzate, cosiddette
“grossisti”, che vendono a prezzo di mercato energia elettrica ad aziende, enti e privati, sicché la finalità del profitto, la natura dell'attività esercitata e la veste giuridica di unitamente Parte_1 all'inesistente rapporto diretto con il pubblico, supererebbero l'invocata funzione pubblica e la strumentalità, comportando l'evidente inapplicabilità della riduzione di cui all'art. 63, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 446/97.
La questione dirimente ai fini della risoluzione della controversia afferisce, quindi, all'interpretazione da attribuire all'art. 63, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 446/97: in particolare, occorre verificare se la società osso reputarsi ricompresa nel novero dei soggetti che esercitano Parte_1 attività di erogazione dei pubblici servizi ovvero attività strumentali ai servizi medesimi, ciò in quanto l'ente, facendo leva su una serie di pronunce sia della Suprema Corte che delle Commissioni Tributarie, ritiene che ai fini della spettanza della agevolazione sia necessario individuare il beneficio diretto del cittadino nell'insistere delle strutture strumentali sul demanio comunale: solo in tale prospettiva
7 Tribunale di Teramo
troverebbe ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale (e alle sue entrate finanziarie).
In altre parole, secondo la tesi promossa dall'ente, posto che la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di diverse fasi, una prima fase di produzione dell'energia, una fase intermedia di trasmissione, e una fase finale di distribuzione, il regime di determinazione forfetaria sarebbe riservato solo alle occupazioni relative a quest'ultima fase, in quanto sarebbe la sola in cui sarebbe rintracciabile un nesso di reciprocità tra la sottrazione al pubblico utilizzo delle aree e superfici derivante dall'occupazione e il beneficio ritratto dagli utenti del servizio ubicati nel territorio del medesimo ente locale, di guisa che, poiché si occupa della trasmissione e del dispacciamento Parte_1 dell'energia elettrica, ossia interviene in una fase solo intermedia del servizio, non potrebbe beneficiare del regime forfettario.
Ebbene, gli argomenti proposti dall'ente comunale non persuadono.
Appare, invero, arduo negare che eserciti un'attività strumentale all'erogazione Parte_1 di un pubblico servizio, nella fattispecie di fornitura di energia elettrica: altrimenti opinando, non sarebbe dato cogliere il discrimen tra le attività di erogazione “diretta”, ossia quelle che giungono direttamente all'utente finale, e quelle, per l'appunto, “strumentali”, pur ricomprese nell'ambito del regime agevolato.
Già nel 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022 aveva precisato che fra le attività strumentali che beneficiano del regime di determinazione forfettario deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, osservando che
“una diversa conclusione non avrebbe avuto una ragionevole giustificazione considerato che l'attività
d'impresa svolta dalle società di produzione d'energia costituisce una fase immediatamente antecedente
e necessaria rispetto alle altre fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà). Tutte le menzionate attività, peraltro, sono altresì poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)”.
La questione, posta nei termini appena delineati, è stata di recente affrontata dalla Suprema
Corte, che ha preso in posizione in merito al regime da adottare alle attività di produzione di energia elettrica, esprimendo principi applicabili, senza tema di smentita, alla controversia sottoposta al vaglio di questo Tribunale, promossa da una società che esercita attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica: e infatti, se si afferma la strumentalità dell'attività di produzione dell'energia, a fortiori dovrà ritenersi strumentale, ai fini indicati dall'art. 63 c. 2 lett. f) del citato decreto, l'attività intermedia di trasmissione e dispacciamento esercitata da Parte_1
Di talché, a fronte dei numerosi contenziosi originati dagli avvisi di accertamento notificati dai
Comuni a titolo di COSAP, TOSAP e CUP, la Corte di Cassazione con una serie sentenze dal medesimo
8 Tribunale di Teramo
tenore ha fissato il regime applicabile alle occupazioni permanenti effettuate dalle aziende di produzione di energia elettrica, censurando l'interpretazione promossa dagli enti locali (cfr. sentenze nn. 769, 771,
773, 774 e 775 del 12 gennaio 2025, n. 2139 del 29 gennaio 2025, n. 2381 del 31 gennaio 2025, nn.
3860 e 3861 del 15 febbraio 2025 e n. 5801 del 4 marzo 2025).
In particolare, con le predette pronunce elaborate con riferimento alla TOSAP, i cui principi sono però applicabili anche al COSAP e al CUP, la Suprema Corte ha finalmente chiarito che l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano agli utenti finali, risulta inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica. Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato come la filiera del sistema elettrico nazionale configuri una rete unica integrata, composta da diverse fasi tra loro inscindibilmente connesse e caratterizzate da un rapporto di reciproca funzionalità. La produzione dell'energia, dunque, costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria alle successive fasi di trasmissione e distribuzione.
Poiché la rete di erogazione dei pubblici servizi deve essere intesa in senso unitario, devono ritenersi ricomprese tra le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici anche quelle imprese che trasportano i beni ed i servizi da erogare per un segmento limitato della filiera senza raggiungere i singoli utenti finali. Pertanto, le opere che trasportano l'energia dagli impianti della società di produzione verso la rete di trasmissione e quella di distribuzione non possono che risultare direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
È stato definitivamente chiarito, inoltre, che la veste giuridica della società di produzione dell'energia non costituisce un elemento determinante per il riconoscimento del regime di determinazione forfettario dei canoni o della tassa, in quanto, ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria in esame, non è ostativa la circostanza che l'impresa di produzione di energia sia costituita sotto forma di società per azioni e che persegua uno scopo di lucro, poiché l'unico aspetto rilevante attiene all'attività svolta e non dalle vesti del soggetto che la esercita;
invero, il pubblico servizio può essere erogato anche da soggetti privati e l'interpretazione promossa dagli enti locali, secondo la quale il regime di determinazione forfettario sarebbe riservato unicamente alle occupazioni correlate ai servizi di pubblica utilità erogati da soggetti pubblici, risulta incontrovertibilmente smentita dalla circostanza che per le occupazioni effettuate da tali soggetti, diversamente dall'applicazione di una tariffa forfettaria, la legge prevede espressamente l'esenzione dai canoni e dalla tassa.
Da ultimo, osserva la Corte che non è condivisibile la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma
"agevolativa", dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazione della tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788).
9 Tribunale di Teramo
Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari),
a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire, che introduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio di determinazione della tariffa che assurge a criterio ordinario relativamente a determinati beni.
In particolare, il legislatore ha effettuato una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell'ente locale, comune e provinciale, di ricavare un'entrata dall'utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all'utilità derivante dall'erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all'ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre
2022, n. 10382; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9184). Dunque, in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per l'occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico, trovano parziale ma notevole compensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore della medesima collettività di riferimento territoriale. Alla luce di tali considerazioni, non si porrebbe, dunque, un problema di interpretazione estensiva (Cassazione civile 12 gennaio 2025, n. 769).
La Corte regolatrice ha quindi enunciato il seguente principio di diritto, secondo cui alla società di produzione dell'energia elettrica sono applicabili le disposizioni che prevedono la determinazione forfettaria dei canoni e della tassa “in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)” (cfr. sentenze nn. 769, 771, 773,
774 e 775 del 12 gennaio 2025, n. 2139 del 29 gennaio 2025, n. 2381 del 31 gennaio 2025, nn. 3860 e
3861 del 15 febbraio 2025 e n. 5801 del 4 marzo 2025).
Orbene, non possono che condividersi i principi espressi dai giudici di legittimità che, applicati alla fattispecie in esame, conducono all'accoglimento dell'opposizione proposta dalla società attrice quantomeno in relazione agli importi pretesi dall'Ente a titolo di Parte_1
COSAP, dovendosi affermare il diritto della società di beneficiare del regime tariffari agevolato previsto dall'art. 63 comma 2 lett. f) d. lgs. 446/1997. Infatti, posto che la società ha sempre pagato il canone nella misura ridotta di € 516,46 – circostanza, questa, non oggetto di contestazione da parte del CP_1
– alcun credito residua in capo all'ente a tale titolo.
10 Tribunale di Teramo
2. Sulla legittimità della sanzione pecuniaria comminata dall'Ente.
Occorre, a questo punto, verificare la legittimità delle sanzioni comminate dal
[...]
ai danni della società attrice, per complessivi € 311.256,00. Tale importo deriverebbe CP_1 dalla applicazione della maggiorazione del 120% al canone di occupazione in tesi dovuto (come previsto da Regolamento COSAP predisposto dall'ente, e quindi: 120% di 25.938,00 = 31.125,60) moltiplicato per dieci (annualità di occupazione): ecco come si perviene all'importo di € 311.256,00.
Sembra invero non essere ravvisabile il presupposto su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio applicato alla società, che consisterebbe nella occupazione sine titulo del suolo pubblico.
L'abusività dell'occupazione, che secondo l'ente sarebbe da ricondursi alla mancanza di una denuncia di occupazione, risulta in realtà smentita dallo stesso Comune, che nell'avviso di liquidazione
(doc. n. 3 allegato all'atto di citazione) espressamente fa riferimento all'esistenza di un atto di concessione, finanche menzionandone gli estremi (cfr. pag. 1 del documento: “visto l'atto di concessione delle terre civiche demaniali a favore della rep. N. 100/2006 e relativi Parte_1 allegati”).
D'altro canto, non è oggetto di contestazione che abbia sempre pagato il canone Parte_1 nella misura forfettaria prevista dalla normativa di riferimento, ciò che appare senz'altro in contrasto con la pretesa natura abusiva dell'occupazione.
3. Spese di lite.
In ragione degli orientamenti giurisprudenziali oscillanti che si sono avvicendati in merito alla dibattuta questione oggetto della controversia, afferente ad una disposizione normativa dai contorni applicativi incerti, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3681/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla società attrice Parte_1
e per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione prot. 2552 del 25 luglio
[...]
2018 e l'ordinanza ingiunzione n. 0001 del 18 ottobre 2018 prot. 3639 del 22 ottobre 2018;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3681/2018 (cui è riunito il procedimento n.
3909/2018), promossa da
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Nicola L. de Renzis Sonnino, prof.
Laura Castaldi e Michele Monnini, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Di Cesare, elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il
[...] Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, così giudicare:
A) IN VIA PRELIMINARE accertare la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato per difetto di motivazione e contraddittorietà della pretesa in esso avanzata rispetto al principio di buona fede dell'agire amministrativo nonché in violazione del legittimo affidamento nei termini di cui al § 1 del presente atto di citazione e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto dalla con CP_2 riferimento ad esso né a titolo di COSAP né a titolo di sanzioni e interessi;
B) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E COMUNQUE, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato con riferimento alle pretese a titolo di COSAP interessi e sanzioni avanzate relativamente alle annualità dal 2008 al 2013 per intervenuta prescrizione del relativo credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c. nei termini di cui al § II del presente atto;
per l'effetto dichiarare che niente è dovuto dalla con riferimento alle suddette pretese né a CP_2 titolo di COSAP né a titolo di sanzioni e interessi;
C) IN TESI E NEL MERITO, accertare e dichiarare l'illegittimità nonchè l'infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato e delle pretese in esso recate per tutte le ragioni indicate ed esposte al § III del presente atto e, per l'effetto, dichiarare che niente è dovuto dalla con CP_2 riferimento ad esso né a titolo di COSAP né a titolo di sanzioni e interessi;
C) IN DENEGATISSIMA IPOTESI E QUANTO ALLE SANZIONI: accertarne l'illegittimità e non debenza e comunque la loro inapplicabilità nel caso di specie per tutti i motivi indicati ed esposti al
§ V del presente atto e per l'effetto dichiarare che niente è dovuto a tale titolo dalla;
CP_2
F) IN OGNI CASO, condannare il : a) al risarcimento dei danni per Controparte_1 lite temeraria per tutti i motivi indicati ed esposti al § IV del presente atto, nei termini stabiliti secondo giustizia ex art. 96, comma 1 e/o comma 3 c.p.c.; b) nonché alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dalla Società TERNA in corso di causa, per i titoli in contestazione con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi.
Con vittoria, infine, di compensi professionali e spese del presente giudizio.”
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- la società attrice è conferitaria del ramo d'azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale originariamente detenuto da ENEL S.p.A., sin dal settembre 1999, nonché titolare dell'Elettrodotto “380 Kv, Villanova-Montalto Di Castro” (di seguito, per brevità, semplicemente l'“Elettrodotto”), insistente (in parte) anche sul territorio del
; Controparte_1
2 Tribunale di Teramo
- nonostante l'elettrodotto insista sul territorio del da molti Controparte_1 decenni (e comunque vi insista senza soluzione di continuità da quando la COSAP è stata istituita dal ) e il pagamento del suddetto canone fosse Controparte_1 sempre avvenuto da parte di ENEL e successivamente di nei termini di cui all'art. CP_2
63, comma 2, lett. f), n. 3, del D.Lgs. n. 446/1997 senza che obiezione o contestazione di sorta intervenisse ad opera del suddetto Comune, del tutto inaspettatamente, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 13 luglio 2018, il
[...]
– premesso di “aver rilevato sul proprio territorio, in aree demaniali, CP_1 diverse occupazioni con Elettrodotti intestati alla Vs spettabile Società”, aveva invitato
“nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente a voler produrre CP_2 idonea istanza di occupazione per dette opere”;
- l'Ente locale aveva notificato, a mezzo posta elettronica certificata, alla società “l'avviso di liquidazione per omesso pagamento Cosap anni dal 2008 al 2018 ed irrogazione di sanzioni amministrative” prot. 2552 del 25 luglio 2018 con il quale, contestato a il “mancato CP_2 pagamento del Canone Cosap relativo alle occupazioni insistenti sul territorio comunale di
”, disponeva il “recupero delle somme dovute e non versate per omesso CP_1 versamento del Canone Cosap ai sensi del citato regolamento Cosap approvato dal Comune di per l'occupazione permanente realizzate con 'elettrodotto 380 Kv, CP_1
Villanova- Montalto di Castro', oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del
Regolamento Cosap”, e considerando il “principio dell'effettiva occupazione”, ricalcolava l'ammontare annuo del canone COSAP – in tesi dovuto in misura “ordinaria” - in €
25.938,00, intimando così alla società di pagare, con riferimento alle annualità dal 2008 al
2018, la complessiva somma di € 259.380 a titolo di COSAP oltre interessi e sanzioni per un ammontare totale di € 586.484,05;
- il 10 agosto 2018, ritenendo illegittima la contestazione di cui sopra e le conseguenti pretese formulate dal la società aveva presentato istanza di annullamento in autotutela del CP_1 menzionato avviso evidenziando, tra l'altro, di aver sempre correttamente pagato il canone nella misura forfetariamente prevista dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997 e producendo al contempo documentazione di corredo;
- in data 19 settembre 2018, il aveva rigettato l'istanza di annullamento in autotutela CP_1 giustificando il proprio operato sull'assunto che “non eroga un pubblico servizio, CP_2 ma sostanzialmente funge da 'vettore' di energia elettrica a favore di società terze, ma non di privati cittadini come ad esempio Enel Distribuzione, Edison, Eni Energia, ecc. ecc.”: pertanto, non poteva fruire del regime COSAP di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del CP_2
D.Lgs. n. 446/1997.
La società ha affermato il proprio diritto a vedersi riconosciuto il regime forfettario previsto dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 446/1997, evidenziando:
3 Tribunale di Teramo
- che dall'entrata in vigore del Regolamento COSAP al luglio 2018, il non aveva mai CP_1 contestato qualsivoglia irregolarità, e men che mai l'omesso pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico da parte dell'Elettrodotto, sicché la condotta dell'Ente si poneva in violazione con l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, a mente del quale
“i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”;
- che il credito relativo alle annualità da 2008 a 2013 era da ritenersi prescritto, trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 2948 c.c. stante la natura periodica della prestazione;
- di essere un soggetto esercente un pubblico servizio o, comunque, un'attività strumentale ad un pubblico servizio, essendo il servizio di trasmissione di energia elettrica esercitato una
“attività di preminente interesse statale” per espressa disposizione di legge (cfr. art.
2-bis
D.L. n. 3/2010);
- che, in ogni caso, erano da ritenersi illegittime le sanzioni comminate dal
[...]
. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 febbraio 2020, si è costituito in giudizio il , rivendicando la correttezza del proprio operato, nonché Controparte_1 evidenziando che non è un'azienda di erogazione di pubblico servizio e non esercita Parte_1 attività ad esso strumentali, atteso che l'agevolazione in regime forfetario compete esclusivamente a coloro che svolgono un servizio pubblico, come quello dell'erogazione di energia, direttamente al pubblico e le attività ad essa strumentali che devono essere erogate anch'esse direttamente ai cittadini;
il
, inoltre, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione Controparte_1 articolata dalla società, non potendosi applicare, al caso di specie, la prescrizione quinquennale.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Rigettare il ricorso presentato dalla , perché infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la legittimità dell'atto impositivo emesso;
Condannare controparte al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.
546/92.
La causa è stata iscritta a ruolo con il n.r.g. 3681/2018.
Con distinto atto di citazione, la medesima società Parte_1 ha successivamente proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.
[...]
0001 del 18 ottobre 2018 prot. 3639 del 22/10/2018 ex art. 2 R.D. 639/1910 con cui il
[...]
– con riferimento alle pretese avanzate con il sopra richiamato avviso di liquidazione CP_1
- constatato il mancato pagamento delle somme ivi richieste, aveva ingiunto alla società di pagare €
587.110,70 entro 30 giorni dalla notifica di siffatta ingiunzione, con minaccia di intraprendere, in difetto, le procedure esecutive previste ex lege. Nel proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione, la società ha nuovamente proposto le medesime difese già articolate nel giudizio previamente instaurato.
4 Tribunale di Teramo
Il procedimento è stato iscritto al n.r.g. 3909/2018 e, stante le evidenti ragioni di connessione soggettive e oggettive, è stato riunito a quello, di più risalente iscrizione a ruolo, già pendente con il n.r.g. 3681/2018.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 12 novembre 2024, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla società attrice in relazione ai canoni relativi alle annualità 2008-2013: in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall' art. 31 della l. n. 448 del 1998 ), il canone
(c.d. COSAP) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all' art. 2948 c.c., bensì all'ordinaria prescrizione decennale.
Quanto al merito della controversia, si osserva quanto segue.
La società opera la trasmissione/dispacciamento di energia elettrica in alta tensione a vari CP_2 soggetti che ne fanno rivendita, occupando con i propri “elettrodotti” (tra i quali quello che qui interessa, denominato “380 Kv, Villanova-Montalto Di Castro”) superfici insistenti sul demanio del
[...]
. CP_1
Il pretende dalla società il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 586.484,05, importo che ricomprende sia i canoni COSAP relativi alle annualità dal 2008 al
2018, sia una sanzione pecuniaria comminata per mancata denuncia dell'occupazione del suolo pubblico: nello specifico, € 259.380,00 sarebbero dovuti a titolo di COSAP in relazione agli anni
2008/2018, mentre € 311.256,00 quale sanzione pecuniaria per abusiva occupazione del suolo comunale
(cfr. avviso di liquidazione, doc. 3 allegato all'atto di citazione).
1. Sulla determinazione dell'ammontare del canone di occupazione dovuto dalla società attrice.
In punto di diritto, si rammenti che il D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38 prevedeva, in tema di TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), che: "
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti
5 Tribunale di Teramo
di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa" e che l'art. 39 del medesimo D.Lgs., prevedeva: "1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio".
Questa disciplina è stata affiancata nel tempo dalla possibilità per comuni e province di prevedere in sostituzione della TOSAP la corresponsione del COSAP.
Segnatamente, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP e ha previsto all'art. 63, comma 1, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, che: "I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2 del D.Lgs. n. 15 novembre 1993,
n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo alto di concessione in base a tariffa (...)".
Il citato articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.
Tale facoltà è stata esercitata dal , e infatti, nella vicenda in Controparte_1 commento, non è in discussione la spettanza all'ente del canone (è pacifico, invero, che negli anni la società abbia corrisposto il canone annuo nella misura ridotta di € 516,46): le parti controvertono, piuttosto, sulla determinazione del quantum dovuto, e – segnatamente – sul diritto della società attrice a beneficiare del regime agevolato di cui all'art. 63 comma 2 lettera f) del citato D. Lgs. n. 446/1997, che prevede l'applicazione di un canone forfettario per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti “attività strumentali” ai servizi medesimi. ritiene, infatti, di possedere i requisiti previsti dalla norma poc'anzi citata e Parte_1 afferma di aver sempre corrisposto il canone ai sensi dall'art. 63 comma 2 lett. f) n. 3 del D.Lgs.
446/1997, in misura annuale pari ad € 516,46.
In tale direzione, la società evidenzia di essere responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica ad alta tensione sull'intero territorio nazionale;
segnatamente, nell'atto di citazione si legge che la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica era stata inizialmente attribuita a una società per azioni (denominata Gestore della
6 Tribunale di Teramo
Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) appositamente costituita da Enel S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 79/1999; successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004 (v. art. 1, comma 1), le “attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi…facenti capo al Gestore della rete” erano state trasferite a la quale – per l'effetto – aveva CP_2 assunto “la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale”.
Dunque, avrebbe per oggetto sociale “l'esercizio delle attività di trasmissione e CP_2 dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale”, dove, più precisamente:
- per “trasmissione”, deve intendersi il servizio di trasporto e trasformazione sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica dalle centrali di produzione e dalle linee di interconnessione con l'estero alle reti locali di distribuzione;
- per “dispacciamento”, deve intendersi il servizio finalizzato al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, con i necessari margini di riserva, per garantire così la continuità e la sicurezza della fornitura.
Il servizio di trasmissione di energia elettrica esercitato da rappresenterebbe così CP_2
“attività di preminente interesse statale” per espressa disposizione di legge (cfr. art. 2-bis D.L. n.
3/2010).
Di diverso avviso il , che – valorizzando il carattere eccezionale Controparte_1 delle disposizioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 – invoca il pagamento, da parte della società, del COSAP in regime ordinario, per complessivi € 25.938,00 annui.
Secondo il Comune on rientrerebbe tra le società strumentali che offrono servizi Parte_1 al pubblico, in quanto esercita un'attività economica di trasporto in rete, caratterizzata da tutte le connotazioni imprenditoriali, per conto di altre società di capitali, anch'esse liberalizzate, cosiddette
“grossisti”, che vendono a prezzo di mercato energia elettrica ad aziende, enti e privati, sicché la finalità del profitto, la natura dell'attività esercitata e la veste giuridica di unitamente Parte_1 all'inesistente rapporto diretto con il pubblico, supererebbero l'invocata funzione pubblica e la strumentalità, comportando l'evidente inapplicabilità della riduzione di cui all'art. 63, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 446/97.
La questione dirimente ai fini della risoluzione della controversia afferisce, quindi, all'interpretazione da attribuire all'art. 63, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 446/97: in particolare, occorre verificare se la società osso reputarsi ricompresa nel novero dei soggetti che esercitano Parte_1 attività di erogazione dei pubblici servizi ovvero attività strumentali ai servizi medesimi, ciò in quanto l'ente, facendo leva su una serie di pronunce sia della Suprema Corte che delle Commissioni Tributarie, ritiene che ai fini della spettanza della agevolazione sia necessario individuare il beneficio diretto del cittadino nell'insistere delle strutture strumentali sul demanio comunale: solo in tale prospettiva
7 Tribunale di Teramo
troverebbe ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell'amministrazione locale (e alle sue entrate finanziarie).
In altre parole, secondo la tesi promossa dall'ente, posto che la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di diverse fasi, una prima fase di produzione dell'energia, una fase intermedia di trasmissione, e una fase finale di distribuzione, il regime di determinazione forfetaria sarebbe riservato solo alle occupazioni relative a quest'ultima fase, in quanto sarebbe la sola in cui sarebbe rintracciabile un nesso di reciprocità tra la sottrazione al pubblico utilizzo delle aree e superfici derivante dall'occupazione e il beneficio ritratto dagli utenti del servizio ubicati nel territorio del medesimo ente locale, di guisa che, poiché si occupa della trasmissione e del dispacciamento Parte_1 dell'energia elettrica, ossia interviene in una fase solo intermedia del servizio, non potrebbe beneficiare del regime forfettario.
Ebbene, gli argomenti proposti dall'ente comunale non persuadono.
Appare, invero, arduo negare che eserciti un'attività strumentale all'erogazione Parte_1 di un pubblico servizio, nella fattispecie di fornitura di energia elettrica: altrimenti opinando, non sarebbe dato cogliere il discrimen tra le attività di erogazione “diretta”, ossia quelle che giungono direttamente all'utente finale, e quelle, per l'appunto, “strumentali”, pur ricomprese nell'ambito del regime agevolato.
Già nel 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022 aveva precisato che fra le attività strumentali che beneficiano del regime di determinazione forfettario deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, osservando che
“una diversa conclusione non avrebbe avuto una ragionevole giustificazione considerato che l'attività
d'impresa svolta dalle società di produzione d'energia costituisce una fase immediatamente antecedente
e necessaria rispetto alle altre fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà). Tutte le menzionate attività, peraltro, sono altresì poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)”.
La questione, posta nei termini appena delineati, è stata di recente affrontata dalla Suprema
Corte, che ha preso in posizione in merito al regime da adottare alle attività di produzione di energia elettrica, esprimendo principi applicabili, senza tema di smentita, alla controversia sottoposta al vaglio di questo Tribunale, promossa da una società che esercita attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica: e infatti, se si afferma la strumentalità dell'attività di produzione dell'energia, a fortiori dovrà ritenersi strumentale, ai fini indicati dall'art. 63 c. 2 lett. f) del citato decreto, l'attività intermedia di trasmissione e dispacciamento esercitata da Parte_1
Di talché, a fronte dei numerosi contenziosi originati dagli avvisi di accertamento notificati dai
Comuni a titolo di COSAP, TOSAP e CUP, la Corte di Cassazione con una serie sentenze dal medesimo
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tenore ha fissato il regime applicabile alle occupazioni permanenti effettuate dalle aziende di produzione di energia elettrica, censurando l'interpretazione promossa dagli enti locali (cfr. sentenze nn. 769, 771,
773, 774 e 775 del 12 gennaio 2025, n. 2139 del 29 gennaio 2025, n. 2381 del 31 gennaio 2025, nn.
3860 e 3861 del 15 febbraio 2025 e n. 5801 del 4 marzo 2025).
In particolare, con le predette pronunce elaborate con riferimento alla TOSAP, i cui principi sono però applicabili anche al COSAP e al CUP, la Suprema Corte ha finalmente chiarito che l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano agli utenti finali, risulta inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica. Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato come la filiera del sistema elettrico nazionale configuri una rete unica integrata, composta da diverse fasi tra loro inscindibilmente connesse e caratterizzate da un rapporto di reciproca funzionalità. La produzione dell'energia, dunque, costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria alle successive fasi di trasmissione e distribuzione.
Poiché la rete di erogazione dei pubblici servizi deve essere intesa in senso unitario, devono ritenersi ricomprese tra le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici anche quelle imprese che trasportano i beni ed i servizi da erogare per un segmento limitato della filiera senza raggiungere i singoli utenti finali. Pertanto, le opere che trasportano l'energia dagli impianti della società di produzione verso la rete di trasmissione e quella di distribuzione non possono che risultare direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
È stato definitivamente chiarito, inoltre, che la veste giuridica della società di produzione dell'energia non costituisce un elemento determinante per il riconoscimento del regime di determinazione forfettario dei canoni o della tassa, in quanto, ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria in esame, non è ostativa la circostanza che l'impresa di produzione di energia sia costituita sotto forma di società per azioni e che persegua uno scopo di lucro, poiché l'unico aspetto rilevante attiene all'attività svolta e non dalle vesti del soggetto che la esercita;
invero, il pubblico servizio può essere erogato anche da soggetti privati e l'interpretazione promossa dagli enti locali, secondo la quale il regime di determinazione forfettario sarebbe riservato unicamente alle occupazioni correlate ai servizi di pubblica utilità erogati da soggetti pubblici, risulta incontrovertibilmente smentita dalla circostanza che per le occupazioni effettuate da tali soggetti, diversamente dall'applicazione di una tariffa forfettaria, la legge prevede espressamente l'esenzione dai canoni e dalla tassa.
Da ultimo, osserva la Corte che non è condivisibile la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma
"agevolativa", dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazione della tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicazioni analogiche o di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788).
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Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari),
a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire, che introduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio di determinazione della tariffa che assurge a criterio ordinario relativamente a determinati beni.
In particolare, il legislatore ha effettuato una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello dell'ente locale, comune e provinciale, di ricavare un'entrata dall'utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all'utilità derivante dall'erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all'ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre
2022, n. 10382; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9184). Dunque, in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per l'occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico, trovano parziale ma notevole compensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore della medesima collettività di riferimento territoriale. Alla luce di tali considerazioni, non si porrebbe, dunque, un problema di interpretazione estensiva (Cassazione civile 12 gennaio 2025, n. 769).
La Corte regolatrice ha quindi enunciato il seguente principio di diritto, secondo cui alla società di produzione dell'energia elettrica sono applicabili le disposizioni che prevedono la determinazione forfettaria dei canoni e della tassa “in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)” (cfr. sentenze nn. 769, 771, 773,
774 e 775 del 12 gennaio 2025, n. 2139 del 29 gennaio 2025, n. 2381 del 31 gennaio 2025, nn. 3860 e
3861 del 15 febbraio 2025 e n. 5801 del 4 marzo 2025).
Orbene, non possono che condividersi i principi espressi dai giudici di legittimità che, applicati alla fattispecie in esame, conducono all'accoglimento dell'opposizione proposta dalla società attrice quantomeno in relazione agli importi pretesi dall'Ente a titolo di Parte_1
COSAP, dovendosi affermare il diritto della società di beneficiare del regime tariffari agevolato previsto dall'art. 63 comma 2 lett. f) d. lgs. 446/1997. Infatti, posto che la società ha sempre pagato il canone nella misura ridotta di € 516,46 – circostanza, questa, non oggetto di contestazione da parte del CP_1
– alcun credito residua in capo all'ente a tale titolo.
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2. Sulla legittimità della sanzione pecuniaria comminata dall'Ente.
Occorre, a questo punto, verificare la legittimità delle sanzioni comminate dal
[...]
ai danni della società attrice, per complessivi € 311.256,00. Tale importo deriverebbe CP_1 dalla applicazione della maggiorazione del 120% al canone di occupazione in tesi dovuto (come previsto da Regolamento COSAP predisposto dall'ente, e quindi: 120% di 25.938,00 = 31.125,60) moltiplicato per dieci (annualità di occupazione): ecco come si perviene all'importo di € 311.256,00.
Sembra invero non essere ravvisabile il presupposto su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio applicato alla società, che consisterebbe nella occupazione sine titulo del suolo pubblico.
L'abusività dell'occupazione, che secondo l'ente sarebbe da ricondursi alla mancanza di una denuncia di occupazione, risulta in realtà smentita dallo stesso Comune, che nell'avviso di liquidazione
(doc. n. 3 allegato all'atto di citazione) espressamente fa riferimento all'esistenza di un atto di concessione, finanche menzionandone gli estremi (cfr. pag. 1 del documento: “visto l'atto di concessione delle terre civiche demaniali a favore della rep. N. 100/2006 e relativi Parte_1 allegati”).
D'altro canto, non è oggetto di contestazione che abbia sempre pagato il canone Parte_1 nella misura forfettaria prevista dalla normativa di riferimento, ciò che appare senz'altro in contrasto con la pretesa natura abusiva dell'occupazione.
3. Spese di lite.
In ragione degli orientamenti giurisprudenziali oscillanti che si sono avvicendati in merito alla dibattuta questione oggetto della controversia, afferente ad una disposizione normativa dai contorni applicativi incerti, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3681/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla società attrice Parte_1
e per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione prot. 2552 del 25 luglio
[...]
2018 e l'ordinanza ingiunzione n. 0001 del 18 ottobre 2018 prot. 3639 del 22 ottobre 2018;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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