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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3938 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
nata il [...] in [...], NT;
Parte_1
, nato il [...] in [...], NT (DNI 30.920.327); Parte_2
nato il [...] in [...], NT (DNI 33.953.904); Parte_3
nato il [...] in [...], NT (DNI 35.773.131); Parte_4 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Patrizia Giannini e dell'avv. Silvia Giannini entrambe del Foro di Roma, che rappresentano e difendono loro, come da procure in atti;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G.
Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , nato il [...] a [...], Persona_1
provincia di Catanzaro, da genitori italiani e come da estratto Persona_2 Persona_3
del certificato di nascita rilasciato dal Comune di Scalea (all.to n. 1).
Successivamente, emigrava in Colombia insieme alla sua famiglia. Con aveva Per_1 Persona_4
una figlia di nome , nata il [...] in Barranquilla in [...] (all.to n. Persona_5
4).
In data 23.08.1950 in Buenos Aires, NT, contraeva matrimonio con Persona_5
e dalla loro unione nasceva il 27.11.1957 la figlia nipote di Controparte_2 Parte_1
e odierna ricorrente (all.to n. 5 e 7); Persona_1
mai si naturalizzava , pertanto, alla data di nascita della figlia le Persona_1 Per_6 Per_5 trasferiva la cittadinanza italiana (certificato di non naturalizzazione, all.to n. 2) e quest'ultima la trasferiva ai suoi discendenti.
In data 22.04.1983 e contraevano matrimonio (all.to n. 8) e Persona_7 Persona_8
dalla loro unione nasceva il 16.10.1984 in Jachal, il 3.02.1989 Parte_2 [...]
in San Rafael e il 17.03.1991 in . Tutti pronipoti Parte_3 Persona_9 Per_10 dell'avo italiano e odierni ricorrenti (all.to n. 9, 10 e11). Persona_1
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis deducendo che non si era mai naturalizzato colombiano, trasmettendo la cittadinanza italiana iure Persona_1
sanguinis alla figlia , nata il [...] e dalla quale la cittadinanza si è Persona_5
trasmessa iure sanguinis ininterrottamente fino ai ricorrenti.
Il si costitutiva in giudizio e chiedeva la compensazione delle relative spese Controparte_1
in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM prendeva atto e non formulava conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda
2 all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di Scalea, provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Colombia.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1 gennaio 1948 precisamente dall'avo Per_1
senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e trasmessa iure sanguinis alla figlia
[...]
, nata il [...]. Persona_5
In epoca antecedente all'intervento della Costituzione l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24.08.2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14.07.2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
3 -la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
-la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
-il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
-la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del
c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di , loro avo italiano e per Persona_1
discendenza diretta derivante dalla figlia . Persona_5
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata il [...] in [...], NT;
Parte_1
, nato il [...] in [...], NT (DNI 30.920.327); Parte_2
nato il [...] in [...], NT (DNI 33.953.904); Parte_3
nato il [...] in [...] 35.773.131). Parte_4 Per_10
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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