Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19899/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1 C.F._1
Ardolino ( ) per procura in atti C.F._2
-opponente-
E
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 P.IVA_1
Febbraro (C.F.: ) per procura in atti C.F._3
opposta
Conclusioni per la parte opponente:
“A- in via preliminare si chiede la riunione del presente giudizio a quello rg. n. 383/2021, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione 11 Civile, Giudice Dott. Fabio Perrella, prossima udienza 09.05.2022, considerata la connessione tra i due giudizi e per i motivi già innanzi esplicati;
B- sospendere l'esecuzione e nel merito accertare e dichiarare, per le motivazioni già innanzi illustrate, la insussistenza dell'inadempimento ovvero di ascrivibilità di colpa in capo all'opponente, per il ritardato pagamento, avendo posto in essere un comportamento teso all'adempimento e, dunque, il mancato diritto dell' a procedere ad esecuzione Parte_2
forzata;
C- per la condanna del convenuto alla refusione delle spese di giudizio, oltre, iva, cpa e spese generali nella misura del 15% con attribuzione al difensore..”, con revoca dell'ordinanza di non ammissione della richiesta riunione
Conclusioni per la parte opposta:
in via preliminare:
1. attesa l'infondatezza della opposizione rigettarsi la sospensione della esecuzione, per le ragioni di cui in atti;
2. rigettarsi la riunione del presente giudizio a quello n./R.G. 383/2021, pendente dinanzi al
Tribunale di Napoli, 11 Sez. Civ., Giudice Dott. Fabio Perrella, per le motivazioni di cui in atti;
in via principale:
3. rigettare l'opposizione e confermare il precetto di pagamento opposto per le motivazioni di cui in atti;
4. accertare e dichiarare la sussistenza dell'inadempimento della parte opponente e il diritto dell' a procedere ad esecuzione orzata, e per l'effetto: Parte_2
5. condannare l'Arch. al pagamento delle somme precettate;
Parte_1
6. condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., la parte opponente al risarcimento in favore della parte opposta dei danni punitivi da responsabilità aggravata, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
7. condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta Controparte_1
delle spese e competenze del giudizio determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre alle successive spese occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L ha notificato atto di precetto in data 23/07/2021 a per il pagamento CP_2 Parte_1
della somma di euro 64.160,93 in forza di sentenza n. 697/2016 resa dalla Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione AN (confermata dalla terza sezione giurisdizionale centrale d'appello con sent. n. 233/2019) con cui, il era stato condannato al risarcimento dei danni Pt_1
provocati nell'appalto allo stesso affidato mediante procedura ad evidenza pubblica per la progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di due unità immobiliari in alla Via CP_1
Tasso 254 da destinare all'attività di rappresentanza dell'ente succitato.
ha proposto opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. in data 30/07/2021, Parte_1
instando in via preliminare per la riunione del presente giudizio a quello r.g.n. 383/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione 11^ Civile. Ha eccepito, poi, l'insussistenza dell'inadempimento, la mancata imputabilità di colpa per il ritardato pagamento, con richiesta di sospensione dell'esecuzione, vinte le spese con attribuzione.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto della opposizione perché inammissibile, con vittoria Pt_2
di spese. 3
Il giudice, all'udienza del 21/12/2021, rigettata l'istanza di sospensione, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
Esaurita l'attività istruttoria, rassegnate le conclusioni la causa è stata riservata in decisione.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare va rilevato che nel corso del giudizio è stata già rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento a quello recante r.g.n. 383/2021, pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli, Sezione 11 Civile, non ritenendo sussistente alcun profilo di connessione tra i due giudizi.
Venendo al merito della controversia, come è noto, mentre il giudice dell'opposizione è tenuto a compiere anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta inefficacia totale o parziale, è, invece, precluso al debitore il potere di introdurre fatti non concernenti la validità del titolo potendo far valere solo i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto azionato mediante l'opposizione all'esecuzione.
Inoltre, in caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla sua formazione mentre per quelli anteriori valgono gli ordinari rimedi impugnatori del titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-
07-2012, n. 12911).
Sennonché parte opponente col presente giudizio non ha dedotto alcun fatto modificativo, impeditivo ed estintivo del diritto azionato, ma solo che aveva avuto una fitta corrispondenza con
Cont l' on cui aveva evidenziato “l'esistenza di polizza professionale di copertura dei danni e della Con possibilità che l' ottenesse gli importi dovuti attraverso l'escussione della medesima assicurazione ovvero attraverso la surrogazione e/o atto di intervento nel giudizio intentato dal medesimo professionista diretto a vedere condannata la compagnia ass.va a pagare in via diretta
Con all' gli importi di condanna di cui alla sentenza citata”; che, sempre al fine di una definizione bonaria, si era pure dichiarato disponibile, nelle more della definizione del giudizio citato, “al pagamento attraverso un piano di dilazione, evidenziando l'impossibilità di assolvere al pagamento in un'unica soluzione, vista anche la drastica contrazione dell'attività lavorativa determinata dalla pandemia, proponendo un piano di rientro secondo le sue possibilità economiche, salvo ripetizione delle somme, tenuto conto del suo diritto ad essere manlevato dalla compagnia ass.va”.
Tali motivi di opposizione non incidono sul titolo azionato e quindi sull'obbligo del a Pt_1
Cont corrispondere la somma dovuta all' n base alla sentenza della Corte dei Conti.
Infatti, al riguardo va osservato che, al di fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria,
l'obbligazione dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è 4
distinta ed autonoma dall'obbligazione di risarcimento dell'assicurato, responsabile nei confronti del danneggiato.
Per suffragare quanto detto, occorre muovere dall'esame della disposizione dell'art. 1917 c.c. secondo cui “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
2. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed
è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.”.
Deriva, quindi, dalla norma il diritto dell'assicurato ad essere tenuto indenne dall'assicuratore mentre il terzo acquista un diritto al risarcimento verso l'assicurato soltanto per effetto del fatto lesivo.
Dunque, il terzo non ha un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore per ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'assicurato mentre l'obbligo dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo trova la sua fonte solo nella richiesta dell'assicurato. Cont In altri termini l' non aveva alcun titolo per agire nei confronti dell'assicurazione del Pt_1
né era tenuta a costituirsi nel giudizio intrapreso dal nei confronti della assicurazione di Pt_1
Cont quest'ultimo finalizzata ad invocare la garanzia assicurativa per il danno arrecato all' ed accertato dalla Corte dei Conti. Va comunque rilevato che dagli atti emerge anche che la
Compagnia di Assicurazione aveva dedotto che il danno cagionato dal non era coperto dalla Pt_1 polizza in quanto scaduta, per cui l'esito del giudizio nei confronti della Compagnia Assicurativa si presentava anche come incerto. Cont Inoltre l' non era neanche tenuta ad accettare la proposta di rateizzazione del pagamento.
Va comunque rilevato che dalle difese dell'opponente si evince che l'opponente ha inteso richiamare i principi di correttezza e buona fede laddove sostiene che “il creditore è tenuto a cooperare all'adempimento del debitore (art 1206 c.c.) e ad attivarsi per rimuovere e prevenire gli impedimenti e le difficoltà della prestazione al fine di consentire l'adempimento in aderenza all'altrettanto principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.”.
In effetti i principi di correttezza e buona fede, per giurisprudenza pacifica, si applicano anche alla
Cont fase esecutiva. Ma nella vicenda in esame non si può ritenere che la condotta dell' abbia in alcun modo violato detti principi per quanto già sopra evidenziato.
Va inoltre rilevato che il precetto è stato preceduto da una messa in mora;
che la sentenza di condanna di primo grado della Corte dei Conti è del 2016 e quella di secondo grado della Corte 5
dei Conti (di rigetto) è del 26.11.2019 mentre il precetto è dell'1.07.2021. Da ciò si evince che Cont l' on ha posto neanche immediatamente in esecuzione il titolo, pur essendo nei suoi poteri. Cont Deve, pertanto, concludersi per la correttezza e la legittimità del comportamento dell'
2. Sotto il profilo delle spese di lite ricorrono comunque le condizioni per la loro compensazione, dovendosi tener conto del comportamento complessivo dell'opponente nonché del fatto che il Cont piano di rateizzo è stato comunque accettato dall' in data 22.04.2022 e che l'opponente sta procedendo al pagamento delle rate ed è stato quasi pagato l'intero debito, così come documentato Cont e confermato dall' (fino alla data del 10.02.2025 è stata versata la somma complessiva di euro
43.800.00).
Va, poi, tenuta presente anche la difficile contingenza economica in cui si è sviluppata la vicenda a causa del periodo COVID.
Dette circostanze giustificano la compensazione delle spese di lite.
3.Va, infine, esaminata la domanda generica di condanna della parte opponente ex art. 96 c.p.c..
Va rilevato che la condanna, prevista dal 3° comma dell'art. 96 c.p.c., applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile e per la cui applicazione è richiesta una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n.
27623/2017). Occorre, cioè, che sia realizzato un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite o resistere, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la parte avversa.
L'art. 96, III comma c.p.c. presuppone, dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass.
9 dicembre 2019, n. 32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite).
Poiché nella fattispecie in esame si è ritenuto di compensare le spese di lite, di conseguenza va rigettata la domanda ex art. 96 co.3 c.p.c.. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, così deciso il 7.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono