Articolo 36 del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 34Articolo 40
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1 gennaio 2006
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14 maggio 2006
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Versione
27 gennaio 2018
Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida)) ((, per violazione delle regole tecniche ivi contenute)) .
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee guida)) .
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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