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1 gennaio 2006
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14 maggio 2006
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27 gennaio 2018
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Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida)) ((, per violazione delle regole tecniche ivi contenute)) .
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee guida)) .
a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida)) ((, per violazione delle regole tecniche ivi contenute)) .
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee guida)) .
Commentari • 9
- 1. Brexit: navigando di bolina (Parte II) – IUS In ItinereStefano Mogavero · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Nella Parte I si è cercato di analizzare le conseguenze e le implicazioni della ricca e multiforme partitura del paesaggio post-Brexit attinente alla risoluzione delle dispute con riguardo alla legge applicabile, al regolamento Bruxelles I bis, alla Convenzione di Lugano e alla Convenzione dell'Aja del 2005. Si proverà ora a sfogliare rapidamente le tematiche riguardanti la common law, i trattati bilaterali, le anti-suit injunction e l'arbitrato. Di seguito, a titolo esplicativo, un diagramma riassume i diversi regimi sull'esecuzione delle sentenze nell'epoca post-Brexit: Un breve sguardo alla Common Law La normativa sull'esecuzione delle sentenze straniere è sostanzialmente simile in …
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Giurisprudenza • 26
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 07/09/2023, n. 10967Provvedimento: […] Così pure dispongono le norme contenute negli artt. 36, 3bis e 6-ter del codice dell'Amministrazione digitale. […]Leggi di più...
- indirizzo pec pubblico·
- inammissibilità ricorso·
- tardività proposizione ricorso·
- notifica pec·
- art. 21 D.lgs. 546/1992·
- nullità notifica·
- spese di giudizio