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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 28.05.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6310/2023 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Biagio Sagliocco ed elettivamente domiciliato Parte_1 entola- Ducenta (CE) via Dante Alighieri n. 26 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_1
PO, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 09/10/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, pertanto, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare la sussistenza dei requisiti medico - legali per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale rivendicata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica sopravvenuta e disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza, celebrata con deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle motivazioni.
*********
Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, dott. all'esito delle indagini peritali, ha Persona_1 riscontrato che il ricorrente è affetto da “•AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE
IPERTENSIVA (I CLASSE NYHA). •DIABETE MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO MISTO
NON COMPLICATO. •OBESITA' (BMI 41,55) IN SOGGETTO CON DISCOPATIE VERTEBRALI
SENZA INTERESSAMENTO RADICOLARE E COMPLICANZE ARTROSICHE. •BRONCHITE
CRONICA IN ASSENZA DI DEFICIT RESPIRATORIO ” ritenendo che tali patologie determinassero un grado di invalidità pari al 60 % (cfr. relazione peritale in atti).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di TH ritenendo equo assegnare alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa del 60% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente (cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dal ricorrente.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente, NON si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 28.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.to e difeso dall'avvocato Biagio Sagliocco ed elettivamente domiciliato Parte_1 entola- Ducenta (CE) via Dante Alighieri n. 26 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_1
PO, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 09/10/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno di invalidità civile.
Chiedeva, pertanto, il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare la sussistenza dei requisiti medico - legali per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale rivendicata.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Acquisita la documentazione medica sopravvenuta e disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza, celebrata con deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle motivazioni.
*********
Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, dott. all'esito delle indagini peritali, ha Persona_1 riscontrato che il ricorrente è affetto da “•AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE
IPERTENSIVA (I CLASSE NYHA). •DIABETE MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO MISTO
NON COMPLICATO. •OBESITA' (BMI 41,55) IN SOGGETTO CON DISCOPATIE VERTEBRALI
SENZA INTERESSAMENTO RADICOLARE E COMPLICANZE ARTROSICHE. •BRONCHITE
CRONICA IN ASSENZA DI DEFICIT RESPIRATORIO ” ritenendo che tali patologie determinassero un grado di invalidità pari al 60 % (cfr. relazione peritale in atti).
Nelle considerazioni medico legali, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente la formula di TH ritenendo equo assegnare alla ricorrente una riduzione della capacità lavorativa del 60% sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente (cfr. relazione peritale in atti).
Pertanto, il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dal ricorrente.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente, NON si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 28.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella