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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 830/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to BAS MONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to BRANDOLISIO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
resistente con i seguenti figli: anto a San Vito al Tagliamento (PN) Persona_1
il 23/01/2010, nato a [...] il Persona_2
25/03/2015 e , nata a [...] il CP_3
07/05/2017, riconosciuti da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/01/2025 e cioè “1. I figli della coppia , Persona_1 Per_2
e rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali
[...] CP_3
eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti ad esempio l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale –
dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò he attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso ciascuno.
2. Considerati gli impegni lavorativi dei genitori nonché quelli scolastici e ricreativi dei figli, il padre terrà con sé i minori nella settimana con il turno di lavoro al pomeriggio:
- dal martedì al giovedì dalle ore 20.00, fornendo loro la cena e il pernotto. Il
padre li accompagnerà a scuola la mattina successiva;
- dal venerdì dalle ore 20.00 sino alle ore 21.00 della domenica, quando, dopo cena, li accompagnerà presso l'abitazione della madre.
I genitori concordano che il figlio attesa l'età, rimanga libero di Per_1
decidere circa il pernotto del sabato presso il padre o la madre: in tal caso sarà
cura del signor portare il minore presso l'abitazione materna e CP_2
riprenderlo la domenica mattina.
Nella settimana in cui il signor avrà il turno al mattino, potrà CP_2
concordare con l'altro genitore di vedere e tenere con sé i minori nel pomeriggio, compatibilmente con i desiderata degli stessi e con i loro impegni extrascolastici o ludici.
2 Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli dal 23
Dicembre al 30 Dicembre;
dal 31 Dicembre al 07 Gennaio.
Le festività pasquali verranno alternate annualmente, alternando altresì il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Il padre terrà con sé i figli anche il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa del Papà, mentre ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli.
I minori trascorreranno con il padre 20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di Maggio di ciascun anno.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori oltre che in via diretta anche in via indiretta mediante il versamento alla madre Controparte_1
dell'importo mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ogni figlio), da versarsi in via anticipata ed in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma, decorrente dalla domanda (Giugno 2024) sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istar, se in aumento.
4. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22.02.18, da ritenersi parte integrante del presente accordo.
5. I signori e concordano che la documentazione giustificativa CP_2 CP_1
delle spese straordinarie, ove sussistenti, venga inviata al genitore che non le ha sostenute in maniera cumulativa alla fine del mese di pertinenza con, ove non presente documentalmente, l'illustrazione specifica delle stesse.
Le spese straordinarie dovranno afferire a necessità attuali dei figli e non potranno essere effettuate anticipatamente rispetto agli effettivi bisogni, salvo il corredo di inizio anno scolastico.
6. I signori e attestano che ad oggi sussiste un arretrato di spese CP_2 CP_1
3 straordinarie a carico del sig. pari ad € 874,80 che il medesimo CP_2
provvederà a sanare in sei rate mensili di € 150,00 le prime cinque rate ed €
124,80 l'ultima, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal mese di Marzo 2025. Il sig. provvederà altresì al rimborso delle spese CP_2
straordinarie relative ai mesi di Novembre e Dicembre, per € 130,24 entro il
31.01.2025.
7. L'Assegno Unico Universale per i figli minori verrà percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili per legge, beneficeranno entrambi i genitori al 50%.
8. La casa familiare, da cui il sig. si è già allontanato, sita in Arba, Via CP_2
Dalmazia 56, rimane assegnata alla GN , con ogni arredo Controparte_1
e pertinenza in quanto collocataria dei figli minori.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
10. Rinvenuto il presente accordo, i Signori e si impegnano ad CP_2 CP_1
improntare i propri e futuri rapporti al rispetto reciproco, omettendo sia oralmente che per iscr4itti epiteti ingiuriosi, offensivi e squalificanti.
Gli stessi si impegnano alla più ampia collaborazione ed interazione in vista del soddisfacimento delle esigenze dei figli e , onde Per_1 Per_2 CP_3
garantire ai medesimi serenità, tranquillità e un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Dovranno essere preferite comunicazioni orali ed evitati i messaggi telefonici ovvero di posta elettronica se non strettamente necessari ovvero afferenti alle spese straordinarie come sopra citato.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo ed il tempo di permanenza dei figli nel caso di viaggio e vacanze all'estero o in Italia della durata maggiore di un giorno.
Ciascun genitore si impegna nei rapporti con i figli a non sminuire la figura genitoriale non presente impegnandosi, altresì, a non strumentalizzare e/o
4 condizionare i minori al fine di alimentare eventuali dissidi con l'altro genitore.
Infine, entrambi i genitori si impegnano, quando rispettivamente collocatari dei figli minori, ad omettere comportamenti tali da utilizzarli per comunicazioni all'altro genitore ovvero ad utilizzarli al fine di controllare ed essere edotti sulla vita quotidiana dell'altro genitore.
Inoltre, gli stessi, si impegnano per tutto il tempo in cui risulteranno collocatari dei figli minori ad operare sui medesimi il dovuto controllo circa comportamenti ed utilizzo di cicli e/o mezzi non conformi alle norme anche del Codice della Strada, sollevando da responsabilità l'altro genitore.
12. Le spese della presente procedura rimarranno interamente compensate tra le parti”.
FATTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 , premesso che Controparte_1
dalla convivenza more uxorio con , sono nati i figli Controparte_2 Per_1
e , in atti generalizzati e riconosciuti da entrambi i genitori, ha Per_2 CP_3
chiesto che i figli restassero affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Via Dalmazia n. 56 – Arba (PN); ha chiesto una frequentazione ampia e libera con il padre, rispettando i desiderata dei figli e previo accordo con il genitore collocatario, ottemperando altresì agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e agli impegni scolastici e ludici dei figli,
predisponendo un calendario dettagliato in atti;
ha chiesto che il padre versi un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 750,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e che le spese straordinarie siano divise al 50% tra i genitori;
ha chiesto che l'assegno unico e/o ogni altro beneficio fiscale/contributo sia a carico della madre, in qualità di genitore prevalentemente collocatario.
nel costituirsi nel procedimento il 16/07/2024, non si è Controparte_2
opposto alla modalità di affido proposta dalla ricorrente, ovvero affido
5 condiviso con collocazione prevalente presso la residenza della madre,
precisando un calendario ben dettagliato in atti inerente ai tempi e alle modalità di frequentazione padre-figli; ha chiesto che il valore per il contributo al mantenimento sia pari ad euro 300,00 mensili (euro 100,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2025), con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre a beneficio della quale rimarranno ogni eventuale ulteriore deduzione e beneficio per i minori.
All'esito dell'udienza del 16/09/2024, con ordinanza del 24/09/2024, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti e cioè: affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare, dando atto che il padre se n'è già allontanato;
il Giudice relatore designato ha, inoltre, disposto che il padre potrà tenere con sé i figli secondo le modalità e le tempistiche descritte in atti, con una calendarizzazione standard rispetto alle vacanze e alle festività; in merito al suo contributo per il mantenimento dei figli minori,
ha disposto che il padre vi provveda in via indiretta mediante il versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili (euro 100,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo indice
Istat, se in aumento;
spese straordinarie suddivise tra le parti al 50%, assegno unico al 100% a favore della madre, in quanto genitore collocatario prevalente,
detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, a beneficio di entrambi i genitori al 50%; infine, ha rinviato la causa al 24/01/2025, invitando i genitori a conciliare la causa alle condizioni provvisoriamente adottate, con possibilità
per le parti, nel caso di adesione alla proposta conciliativa (eventualmente modificabile, se di comune accordo, e purché non contrario all'interesse dei minori e/o all'ordinamento), di chiedere un'anticipazione dell'udienza per una pronta definizione del giudizio.
6 Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno rassegnato note scritte congiunte depositate il 22-23/01/2025.
All'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti di cui in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 830/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to BAS MONIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to BRANDOLISIO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
resistente con i seguenti figli: anto a San Vito al Tagliamento (PN) Persona_1
il 23/01/2010, nato a [...] il Persona_2
25/03/2015 e , nata a [...] il CP_3
07/05/2017, riconosciuti da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/01/2025 e cioè “1. I figli della coppia , Persona_1 Per_2
e rimangono affidati ad entrambi i genitori, i quali
[...] CP_3
eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggior interesse per i minori – riguardanti ad esempio l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale –
dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò he attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei figli presso ciascuno.
2. Considerati gli impegni lavorativi dei genitori nonché quelli scolastici e ricreativi dei figli, il padre terrà con sé i minori nella settimana con il turno di lavoro al pomeriggio:
- dal martedì al giovedì dalle ore 20.00, fornendo loro la cena e il pernotto. Il
padre li accompagnerà a scuola la mattina successiva;
- dal venerdì dalle ore 20.00 sino alle ore 21.00 della domenica, quando, dopo cena, li accompagnerà presso l'abitazione della madre.
I genitori concordano che il figlio attesa l'età, rimanga libero di Per_1
decidere circa il pernotto del sabato presso il padre o la madre: in tal caso sarà
cura del signor portare il minore presso l'abitazione materna e CP_2
riprenderlo la domenica mattina.
Nella settimana in cui il signor avrà il turno al mattino, potrà CP_2
concordare con l'altro genitore di vedere e tenere con sé i minori nel pomeriggio, compatibilmente con i desiderata degli stessi e con i loro impegni extrascolastici o ludici.
2 Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé i figli dal 23
Dicembre al 30 Dicembre;
dal 31 Dicembre al 07 Gennaio.
Le festività pasquali verranno alternate annualmente, alternando altresì il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Il padre terrà con sé i figli anche il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa del Papà, mentre ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli.
I minori trascorreranno con il padre 20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il mese di Maggio di ciascun anno.
3. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori oltre che in via diretta anche in via indiretta mediante il versamento alla madre Controparte_1
dell'importo mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ogni figlio), da versarsi in via anticipata ed in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese.
La somma, decorrente dalla domanda (Giugno 2024) sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istar, se in aumento.
4. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22.02.18, da ritenersi parte integrante del presente accordo.
5. I signori e concordano che la documentazione giustificativa CP_2 CP_1
delle spese straordinarie, ove sussistenti, venga inviata al genitore che non le ha sostenute in maniera cumulativa alla fine del mese di pertinenza con, ove non presente documentalmente, l'illustrazione specifica delle stesse.
Le spese straordinarie dovranno afferire a necessità attuali dei figli e non potranno essere effettuate anticipatamente rispetto agli effettivi bisogni, salvo il corredo di inizio anno scolastico.
6. I signori e attestano che ad oggi sussiste un arretrato di spese CP_2 CP_1
3 straordinarie a carico del sig. pari ad € 874,80 che il medesimo CP_2
provvederà a sanare in sei rate mensili di € 150,00 le prime cinque rate ed €
124,80 l'ultima, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal mese di Marzo 2025. Il sig. provvederà altresì al rimborso delle spese CP_2
straordinarie relative ai mesi di Novembre e Dicembre, per € 130,24 entro il
31.01.2025.
7. L'Assegno Unico Universale per i figli minori verrà percepito al 100% dalla madre in quanto collocataria prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili per legge, beneficeranno entrambi i genitori al 50%.
8. La casa familiare, da cui il sig. si è già allontanato, sita in Arba, Via CP_2
Dalmazia 56, rimane assegnata alla GN , con ogni arredo Controparte_1
e pertinenza in quanto collocataria dei figli minori.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
10. Rinvenuto il presente accordo, i Signori e si impegnano ad CP_2 CP_1
improntare i propri e futuri rapporti al rispetto reciproco, omettendo sia oralmente che per iscr4itti epiteti ingiuriosi, offensivi e squalificanti.
Gli stessi si impegnano alla più ampia collaborazione ed interazione in vista del soddisfacimento delle esigenze dei figli e , onde Per_1 Per_2 CP_3
garantire ai medesimi serenità, tranquillità e un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Dovranno essere preferite comunicazioni orali ed evitati i messaggi telefonici ovvero di posta elettronica se non strettamente necessari ovvero afferenti alle spese straordinarie come sopra citato.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo ed il tempo di permanenza dei figli nel caso di viaggio e vacanze all'estero o in Italia della durata maggiore di un giorno.
Ciascun genitore si impegna nei rapporti con i figli a non sminuire la figura genitoriale non presente impegnandosi, altresì, a non strumentalizzare e/o
4 condizionare i minori al fine di alimentare eventuali dissidi con l'altro genitore.
Infine, entrambi i genitori si impegnano, quando rispettivamente collocatari dei figli minori, ad omettere comportamenti tali da utilizzarli per comunicazioni all'altro genitore ovvero ad utilizzarli al fine di controllare ed essere edotti sulla vita quotidiana dell'altro genitore.
Inoltre, gli stessi, si impegnano per tutto il tempo in cui risulteranno collocatari dei figli minori ad operare sui medesimi il dovuto controllo circa comportamenti ed utilizzo di cicli e/o mezzi non conformi alle norme anche del Codice della Strada, sollevando da responsabilità l'altro genitore.
12. Le spese della presente procedura rimarranno interamente compensate tra le parti”.
FATTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 , premesso che Controparte_1
dalla convivenza more uxorio con , sono nati i figli Controparte_2 Per_1
e , in atti generalizzati e riconosciuti da entrambi i genitori, ha Per_2 CP_3
chiesto che i figli restassero affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Via Dalmazia n. 56 – Arba (PN); ha chiesto una frequentazione ampia e libera con il padre, rispettando i desiderata dei figli e previo accordo con il genitore collocatario, ottemperando altresì agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e agli impegni scolastici e ludici dei figli,
predisponendo un calendario dettagliato in atti;
ha chiesto che il padre versi un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 750,00 mensili con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e che le spese straordinarie siano divise al 50% tra i genitori;
ha chiesto che l'assegno unico e/o ogni altro beneficio fiscale/contributo sia a carico della madre, in qualità di genitore prevalentemente collocatario.
nel costituirsi nel procedimento il 16/07/2024, non si è Controparte_2
opposto alla modalità di affido proposta dalla ricorrente, ovvero affido
5 condiviso con collocazione prevalente presso la residenza della madre,
precisando un calendario ben dettagliato in atti inerente ai tempi e alle modalità di frequentazione padre-figli; ha chiesto che il valore per il contributo al mantenimento sia pari ad euro 300,00 mensili (euro 100,00 a figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2025), con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e assegno unico alla madre a beneficio della quale rimarranno ogni eventuale ulteriore deduzione e beneficio per i minori.
All'esito dell'udienza del 16/09/2024, con ordinanza del 24/09/2024, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti e cioè: affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare, dando atto che il padre se n'è già allontanato;
il Giudice relatore designato ha, inoltre, disposto che il padre potrà tenere con sé i figli secondo le modalità e le tempistiche descritte in atti, con una calendarizzazione standard rispetto alle vacanze e alle festività; in merito al suo contributo per il mantenimento dei figli minori,
ha disposto che il padre vi provveda in via indiretta mediante il versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili (euro 100,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo indice
Istat, se in aumento;
spese straordinarie suddivise tra le parti al 50%, assegno unico al 100% a favore della madre, in quanto genitore collocatario prevalente,
detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, a beneficio di entrambi i genitori al 50%; infine, ha rinviato la causa al 24/01/2025, invitando i genitori a conciliare la causa alle condizioni provvisoriamente adottate, con possibilità
per le parti, nel caso di adesione alla proposta conciliativa (eventualmente modificabile, se di comune accordo, e purché non contrario all'interesse dei minori e/o all'ordinamento), di chiedere un'anticipazione dell'udienza per una pronta definizione del giudizio.
6 Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno rassegnato note scritte congiunte depositate il 22-23/01/2025.
All'udienza del 24/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti di cui in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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