Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1950/2021
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA
CON DECISIONE
EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 17/04/2025 alle ore 12.45 innanzi al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, chiamata la causa iscritta nel procedimento avente RG al n. 1950/2021 sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv. CA SS;
Parte_1
- per la parte convenuta OP
l'avv. Giulia De Ferrari.
[...]
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
Per la parte attrice, come da atto di citazione in opposizione:
“Per tutti i motivi meglio indicati in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pretesa, rigettata l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi meglio dedotti in atti.
In via principale
Respingere ogni domanda e pretesa promossa dalla OP
, come rappresentata, in quanto infondata in fatto e diritto e non provata
[...]
e, contestualmente, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 430/2021 del 23.07.2021 – RG n. 851/2021 Tribunale della Spezia, dichiarando che parte attrice opponente nulla deve alla OP
, per nessun ragione o causa, avendo già corrisposto l'acconto
[...]
inizialmente richiesto di € 5.500,00 per i lavori svolti e/o svolti sol parzialmente e meglio indicati nella presente opposizione, ponendo i compensazione le somme eventualmente
1
[...]
al sig. seguito della richiesta OP Parte_1
risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della convenuta opposta.
In via subordinata
Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 430/2021 del
23.07.2021 – RG n. 851/2021 Tribunale della Spezia e, previa riduzione degli importi richiesti per lavori mai svolti e/o svolti solo parzialmente come da computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori al 04.04.2019 riconosciuto altresì il grave inadempimento dell'appaltatore, la sospensione ingiustificata dei lavori e l'abbandono del cantiere, la mancanza di correttezza e buona fede in capo a parte convenuta opposta sia nelle fasi che hanno preceduto il contratto ch successivamente, dichiarare parte opponente, previa detrazione di quanto già versato a titolo di acconto, tenuta eventualmente a corrispondere alla , il OP residuo importo di € 1.780,00 (oltre Iva 10%) ovvero solo minime somme e sempre nello stretto limite del dovuto e del provato, somma da porsi in compensazione con quanto dovuto dalla al sig. a OP Parte_1
titolo di risarcimento danni a seguito della richiesta risoluzione del contratto di appalto per grav inadempimento della convenuta opposta.
In via di domanda riconvenzionale
Per tutti i motivi meglio dedotti in atti, riconoscere e dichiarare i grave inadempimento della nello svolgimento del contratto OP di appalto e così la sospensione ingiustificata dei lavori e l'abbandono del cantiere, oltre alla mancanza di correttezza e buona fede in capo a parte convenuta opposta sia nelle fasi che hanno preceduto il contratto che successivamente e, di conseguenza, dichiarare ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di appalto intercorso nel marzo 2019 tra il sig. e la a oggi in liquidazione, per Parte_1 OP
grave inadempimento della convenuta opposta, condannandola al risarcimento dei danni in favore del sig. e che si quantificano in € 7.000,00, salvo quella somma Parte_1
maggiore o minore che verrà provata a seguito dell'espletata istruttoria, ritenuta equa o di giustizia, somma d porsi in compensazione, totale o parziale, con quanto eventualmente ancora dovuto dal sig. alla Parte_1 Controparte_2
[..
[...] [...]
[...]
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali, spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Per la parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia al Tribunale Ill. mo, ogni avversaria istanza disattesa,
- in via preliminare, accertato che l'opposizione promossa dal sig. non Parte_1
risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione, apporre al decreto ingiuntivo n.
430/21 la clausola di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. ovvero, in subordine, emettere ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c.. per l'importo non contestato di €
1.780,00 oltre iva;
- in ogni caso, rigettare l'opposizione così come proposta dal sig. Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2021, e tutte le relative eccezioni e domande, anche riconvenzionali, confermando integralmente quest'ultimo;
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato, condannare comunque il sig. a corrispondere alla Parte_1
la somma di € 10.581,20 e/o la OP
maggiore o minore somma meglio visa, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12.55 e i difensori dichiarano di allontanarsi e che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 14.53
La Spezia, il 17.04.2025
IL GIUDICE
Giulia Marozzi
3 RG 1950/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 1950/2021 RG
promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CA SS ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo;
- parte opponente -
contro
4 , in persona OP
del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Controparte_3
De Ferrari, Giulia De Ferrari e Paolo Signani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
- parte opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 6 ottobre 2021, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2021, emesso in favore di
[...]
, per il pagamento di € 10.518,20 OP
(oltre interessi e spese legali) per la fattura 7/2019, a saldo dei lavori di ristrutturazione avviati presso la sua proprietà sita in Lerici loc. Guercio.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso, avendo OP
allegato il capitolato dei lavori, la fattura summenzionata
[...]
e l'estratto notarile delle scritture contabili.
Con l'atto di opposizione deduceva: Pt_1
- di avere ottenuto, al fine di procedere alla realizzazione di tre unità immobiliari distinte, con adeguamento tecnologico funzionale e igienico sanitario, nonché ampliamento dell'immobile, permesso di costruire 444/2018 emesso dal Comune di Lerici il
15.02.2019;
- che, in data 10.03.2019, veniva comunicato al Comune di Lerici che i lavori sarebbero stati eseguiti dalla in persona del suo OP
amministratore con inizio previsto per l'11.03.2019 (all. n. 2 Controparte_3
citazione);
- che veniva nominata progettista, direttore dei lavori e coordinatore per l'esecuzione l'Arch. e direttore lavori strutturali l'Ing. CP_4 Parte_2
- che si teneva l'11.03.2019, presso il cantiere, la prima riunione, alla quale partecipavano
5 quale amministratore di CP_3 OP
, il committente e e nella quale i presenti
[...] Pt_1 CP_4
concordavano che i lavori potevano essere eseguiti secondo le modalità stabilite nel progetto e nelle tutele previste nel PSC;
- che resasi conto che il DURC dell'impresa era in scadenza al 29.03.2029, CP_4 faceva presente a che in mancanza di rinnovo, l'impresa avrebbe subito la CP_3
sospensione del titolo abilitativo con impossibilità di proseguire i lavori;
- che in data 25.03.2019 avevano inizio i lavori;
- che il 4.04.2019 la ditta lasciava il cantiere, abbandonando sul posto le proprie attrezzature e rendendosi irreperibile anche ai suoi lavoratori;
- faceva seguito il tentativo di rintraccio di da parte del committente, anche CP_3
mediante messaggi;
con pec del 21.05.2019, venivano formalmente contestate le lavorazioni e l'abbandono del cantiere e intimato il ritiro delle attrezzature lasciate in esso;
- che, ciononostante, pagava la fattura n. 3 del 4.04.2019, per l'acconto richiesto Pt_1 di € 5.500;
- che la contestava l'irregolarità dell'iscrizione dell'impresa, la quale già Parte_3 dall'aprile 2018 risultava sospesa;
- che dal computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, sulla base delle effettive lavorazioni svolte dal 25.03.2019 al 4.04.2019, risultavano complessivamente dovuti a dal OP
ricorrente, anche a fronte delle lavorazioni extracapitolato, euro 6.780,00, dai quali dovevano detrarsi i 5.500 euro già corrisposti;
Sulla base di tale ricostruzione, l'opponente chiedeva pertanto che fosse eventualmente riconosciuta dovuta unicamente la differenza tra gli importi sopra individuati e in ogni caso il grave inadempimento di OP
per la mancata ultimazione delle opere, con conseguente condanna al
[...]
risarcimento del danno quantificato in euro 7.000;
La società opposta si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 14.01.2021, contestando integralmente l'atto di opposizione e, in particolare, rilevando:
- che sulla base di un primo capitolato le parti si erano accordate per lo svolgimento di lavori per l'importo complessivo di € 207.028,50, poi su richiesta del committente, le
6 lavorazioni venivano ridotte all'importo di € 112.528,74 ed infine a € 83.369,18, con richiesta da parte di di realizzare le opere in più anni;
Pt_1
- che i lavori subivano effettivamente dei rallentamenti, per cause non imputabili a
, quali errori e OP carenze progettuali e soprattutto a causa delle dimissioni dell'arch. ntervenute CP_4
il 3.04.2019;
- che nonostante i solleciti da parte dell'impresa volti ad ottenere il nominativo del nuovo direttore lavori, olo in data 10.05.2019, pur confermando di avere rassegnato CP_4
le proprie dimissioni, riferiva di avere comunicato al committente la propria disponibilità ad una proroga di dieci giorni e all'impresa che sarebbe stata in carica comunque fino all'indicazione del nuovo tecnico, cosicché i lavori avrebbero potuto proseguire senza interruzione;
- faceva seguito da parte di OP
comunicazione all'arch. sollecitando l'indicazione del
[...] CP_4 nominativo del nuovo tecnico al fine di “avere il SAL di quanto finora eseguito e validare il dovuto per gli extracomputo realizzati”, preannunciando la propria intenzione di non proseguire i lavori, alla luce del contegno scorretto del committente e dei suoi incaricati;
- provvedeva pertanto a rimuovere dal cantiere le proprie attrezzature, come confermato dalle conversazioni sub doc. 12 della citazione;
- che quanto al cap. 1.10 – “opere esterne”, il sovrapprezzo richiesto era stato determinato dal fatto che “oltre alla rimozione del pavimento e del massetto previsto in capitolato, si
è resa necessaria la demolizione, con escavatore e martellone idraulico, di non prevista ulteriore e sottostante gettata in cemento armato con rete elettrosaldata avente uno spessore di 12 cm”; inoltre, quanto al cap. 2 – “opere strutturali” era stato richiesto il Contr pagamento dell'importo di € 6.000 “in quanto ha eseguito l'intero scavo”.
Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso tenuto l'attore al pagamento dell'importo della fattura 7/2019.
Con ordinanza del 16.02.2022, veniva accolta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto con riferimento alla somma di € 1.780 oltre IVA (e dunque € 1.958).
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., si svolgeva l'istruttoria orale.
All'udienza del 17.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice
7 tratteneva la causa in decisione.
***
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da può essere accolta Pt_1
nei limiti che seguono.
Come noto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, attrice in senso sostanziale, è onerata di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Nel caso di specie, è pacifico che la fattura emessa da
[...]
, oggetto di decreto ingiuntivo, non sia stata OP pagata da il quale eccepisce tuttavia l'inadempimento dell'opposta in relazione Pt_1
alle lavorazioni concordate.
L'istruttoria ha consentito di appurare che effettivamente le lavorazioni erano state svolte solo in parte da , OP con la conseguenza che risulterà alla stessa dovuta solo una parte dell'importo richiesto, come precisato nel prosieguo.
In particolare, per il tramite del computo metrico estimativo redatto dal direttore Pt_1
lavori ha dato prova delle lavorazioni effettivamente svolte nei nove giorni in CP_4
cui si sono svolti i lavori, come confermato anche in sede di esame testimoniale.
Al contrario, non ha fornito la prova di aver OP
8 svolto le altre lavorazioni oggetto di capitolato al quale si riferisce l'importo richiesto a saldo pari ad € 10.581,20. In particolare, quanto alla voce cap. 1.10 – “opere esterne”,
a confermato che la lavorazione era stata svolta e, come si evince dal computo CP_4
metrico, alla stessa era stato applicato un sovrapprezzo di 12 euro rispetto al prezzo unitario di 28 euro originariamente previsto. Il relativo costo risulta pertanto già ricompreso nella quantificazione operata dall'attore.
Quanto invece alla voce cap. 2 – “opere strutturali”, sulla base della quale l'opposto ha richiesto il pagamento dell'intero importo di € 6.000 previsto dal capitolato, non risulta dimostrato che OP abbia eseguito l'intero scavo. Anzi, l'istruttoria, mediante l'escussione di di CP_4
ha consentito di appurare che l'intervento era stato svolto solo in parte, Testimone_1
avendo proprio proceduto a terminare la lavorazione. Tes_1 CP_6
incaricato da ha al riguardo solo OP genericamente riferito di avere “fatto uno scavo” in due cantieri, senza ricordarne i dettagli.
La somma dovuta di euro 10.581,20, come portata nel decreto ingiuntivo, deve pertanto essere rideterminata in € 6.780,00, oltre IVA, e posta in compensazione con l'importo di
€ 5.500 (comprensiva dell'IVA) già corrisposto dall'opponente. Ne deriva che
è creditrice nei OP
confronti di della somma di euro 1.780,00 oltre IVA e dunque di € 1.958,00, Pt_1
oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo. deve pertanto essere Pt_1
condannato al pagamento in favore di della OP
somma di euro € 1.958,00, oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda di dichiarazione della risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale dall'attore per il lamentato grave inadempimento dell'opposta - costituito nella prospettazione di dal fatto di avere Pt_1
abbandonato il cantiere il 4.04.2019 senza terminare le lavorazioni, in mala fede considerato che l'impresa era sprovvista sin dal 29.03.2019 del DURC – la medesima non può essere accolta. Se è pacifico che le lavorazioni non erano state terminate, è altrettanto vero che tale circostanza non sia senz'altro imputabile a
[...]
[..
[...] [...]
[...]
. E' emerso, infatti, che il 3.04.2019 il direttore Controparte_7 dei lavori aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico e che la nomina del nuovo tecnico non era pervenuta per diverso tempo, come si evince dalla pec inviata da il CP_4
10.05.2019. Né può dirsi provato l'”abbandono” del cantiere da parte di
[...]
. Dai messaggi depositati OP dall'attore, dai quali peraltro emerge il tono amichevole tra le parti, emerge che a maggio
2019 doveva essere asportato solo un quadro elettrico. Inoltre, non è rivelante che l'impresa fosse sfornita di anche considerato che l'avvenuta scadenza non ha Pt_4
determinato una sospensione dei lavori, che proseguivano sino al 4 aprile.
In ogni caso, non sono stati concretamente provati i danni subiti da in Pt_1 conseguenza della sospensione dei lavori e dall'“abbandono” del cantiere, anche considerati i messaggi cui si è fatto riferimento Tes_2
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidati in euro 2.552,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (pari ad €1.958,00) del tipo di procedimento
(procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 430 emesso in data 23.07.2021 dal Tribunale della Spezia;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 1.958,00, oltre interessi come OP
indicati in decreto ingiuntivo;
10 [...
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 OP
della somma di euro 2.552,00 per compensi, oltre OP
spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.
- Rigetta la domanda di dichiarazione della risoluzione contrattuale e conseguente risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale dall'attore.
Così deciso in La Spezia, il 17.04.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
11