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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/08/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel termine assegnato, la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2818/2024 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Partinico, via Principe Umberto n° 48
ricorrente contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Cristiana Vivian e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Palermo, via Laurana n. 59 resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
002073708, notificata il 15.06.2024, per il pagamento della somma complessiva di euro 12.927,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2018, come da atti di accertamenti allegati in atti. Chiedeva in particolare “in caso di mancata prova della notifica degli atti di accertamento, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' CP_1
per mancata notifica o comunque mancata notifica nei termini di Legge, degli atti di accertamento in violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81; -annullare l'Ordinanza
Ingiunzione opposta;
-condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, quantificate anche con riferimento a quanto indicato nel punto 5 del presente atto”.
Ritualmente instaurato in contraddittorio si costituiva in giudizio la parte resistente resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Con nota di deposito del 4 luglio 2025 l , rilevava che, con provvedimento n. CP_1
550000-25-0641 del 01/07/2025, aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002073708 Prot. .5500.07/06/2024.0499999 CP_1
relativa a sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali annualità 2018
e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 9 luglio 2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, aderiva alla superiore richiesta, ma insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, rinviata la discussione e decisione all'udienza del 15 luglio 2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note sostitutive d'udienza, è stata decisa alla scadenza del termine per il deposito di note.
*** ** ***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto soltanto in data 1° luglio 2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse, in ossequio al principio della soccombenza (la parte ricorrente si è vista costretta ad adire le vie legali per il soddisfacimento della propria pretesa), vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
le spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 15 luglio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Giorgia Marcatajo
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel termine assegnato, la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2818/2024 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Partinico, via Principe Umberto n° 48
ricorrente contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Cristiana Vivian e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Palermo, via Laurana n. 59 resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
002073708, notificata il 15.06.2024, per il pagamento della somma complessiva di euro 12.927,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2018, come da atti di accertamenti allegati in atti. Chiedeva in particolare “in caso di mancata prova della notifica degli atti di accertamento, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' CP_1
per mancata notifica o comunque mancata notifica nei termini di Legge, degli atti di accertamento in violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81; -annullare l'Ordinanza
Ingiunzione opposta;
-condannare l' al pagamento di spese, diritti ed onorari del CP_1
presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, quantificate anche con riferimento a quanto indicato nel punto 5 del presente atto”.
Ritualmente instaurato in contraddittorio si costituiva in giudizio la parte resistente resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Con nota di deposito del 4 luglio 2025 l , rilevava che, con provvedimento n. CP_1
550000-25-0641 del 01/07/2025, aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002073708 Prot. .5500.07/06/2024.0499999 CP_1
relativa a sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali annualità 2018
e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 9 luglio 2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, aderiva alla superiore richiesta, ma insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, rinviata la discussione e decisione all'udienza del 15 luglio 2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note sostitutive d'udienza, è stata decisa alla scadenza del termine per il deposito di note.
*** ** ***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto soltanto in data 1° luglio 2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse, in ossequio al principio della soccombenza (la parte ricorrente si è vista costretta ad adire le vie legali per il soddisfacimento della propria pretesa), vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1
le spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 15 luglio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Giorgia Marcatajo