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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5149/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5149/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI FRANCESCO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via carapacchi 02100 rieti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI FRANCESCO, elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliato in via carapacchi 02100 rieti
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio del dr. Controparte_1 P.IVA_2
, dr.ssa e dr. , domiciliati in Indirizzo Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Telematico
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ordinanza ingiunzione n.306/2019/i – prot. N. 25675, l di Controparte_5
NO-Lodi ha ingiunto ai ricorrenti, solidalmente tra loro, il pagamento della somma di euro 34.779,80 a titolo di sanzione comminata per presunte violazioni riscontrate nel verbale unico di accertamento e notificazione d'illecito amministrativo ex art. 14 n. 689/81 n. MI00000/2019 – 820 - 01 con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 29 comma 1 D.lgs. 276/2003 alla società
nell'ambito del rapporto di appalto intercorso con la società Parte_3
Controparte_6 Con l'opposizione è stato rappresentato che la società svolge la propria attività nei Controparte_7 settori di posta privata, fornendo servizi postali integrati. In particolare, in data 27/4/18, NO sei aveva sottoscritto con , nella qualità di Parte_4 mandataria con rappresentanza di , un contratto Parte_3 CP_8 Parte_5 di “somministrazione dei servizi outsourcing – Facility Management” avente ad oggetto l'organizzazione dei servizi terziarizzati da eseguirsi, conformemente alle condizioni e modalità e termini previsti nel Piano Tecnico operativo, allegato allo stesso contratto. Oggetto del contratto era, quindi, “la gestione dell'organizzazione del ramo di azienda individuato dal committente come oggetto della esternalizzazione nello specifico settore dei servizi spedizioni postali e fornitura servizi postali privati e azienda”, per la cui realizzazione sarebbero stati impiegati n.7 lavoratori che avrebbero svolto la propria prestazione in totale autonomia. Tuttavia, in data 10/10/18, gli Ufficiali Ispettori del Lavoro in data 10/10/18 avevano effettuato un accesso presso i locali di in Cologno Monzese, Controparte_6 Via Toscana 15, al fine di procedere ad un controllo sul rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale, accertando anche la presenza di personale assunto dalla società
ed identificando il sig. , socio lavoratore della e preposto Parte_3 Tes_1 Parte_2 nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto, al quale erano state notificate tutte le comunicazioni. Nel corso dell'accesso, gli ispettori avevano acquisito le spontanee dichiarazioni della Sig.ra R_
, responsabile di sede, che aveva riferito circa l'utilizzo, nell'ambito della filiale
[...] Controparte_6 di Cologno Monzese, di personale esterno, impiegato sia in mansioni di postini/fattorini che in ufficio, assunto da altra società, in forza di contratto di appalto stipulato con;
Parte_2 Nel verbale in atti erano state contestate:
- l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto per la mancata specificazione del ramo di azienda concesso in appalto, sia nel contratto, che nel piano organizzativo, in cui l'individuazione è rimandata alla committente;
- la mancata specificazione in contratto delle attività oggetto del medesimo, riportando una generica voce di “servizi di gestione complementare”;
- le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa evidenzierebbero la completa coincidenza con il core business di sia per quanto attiene la fase prettamente operativa di ritiro, CP_6 smistamento e consegna della corrispondenza, sia per quanto riguarda l'attività svolta all'interno Per_ dell'ufficio, tanto che i due dipendenti della e risultavano operare in promiscuità con i Parte_6 dipendenti di , responsabile di filiale, e , dipendente Controparte_6 Persona_1 Persona_3 impiegata nello smistamento;
- il costo del servizio era integralmente commisurato all'orario di lavoro dei dipendenti assunti, sia per la quota esplicitamente intitolata costo orario, sia per quanto attiene al costo supplementare, che rappresenta la quota di TFR e 13ma, spalmate sulle ore di lavoro contrattuali del personale utilizzato nell'appalto; Parte
- il pagamento dei lavoratori dipendenti della era subordinato all'incasso della fattura emessa nei confronti della committente a comprova della “totale assenza del rischio di impresa”; Controparte_6
- carenza in capo all'appaltatore di una reale organizzazione dei mezzi, stante il fatto che i pochi beni strumentali di cui al piano tecnico organizzativo erano di proprietà dei dipendenti/addetti di;
Parte_2 Ciò premesso, i ricorrenti eccepiscono la tardività della contestazione per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 L.689/81 e la conseguente nullità/annullabilità del verbale e della successiva pagina 2 di 6 ordinanza ingiunzione. Inoltre, lamentano l'insufficienza delle motivazioni e delle indicazioni delle fonti di prova degli illeciti sanzionati, escludendo che ricorrano i presupposti per la configurazione di un'interposizione illecita di manodopera. Parte resistente richiede, invece, pronuncia di inammissibilità dell'opposizione essendo stato il ricorso già presentato innanzi al Tribunale di NO, Sez. Lavoro, r.g. 6930/2020. Nel merito, contesta il dies a quo da cui far decorrere i 90 giorni per la notifica, dovendo esservi ricompreso anche il tempo necessario per la valutazione dei dati acquisiti, cioè la fase finale deliberativa;
nella specie, gli accertamenti ispettivi si erano conclusi in data 4/6/19 con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione, termine da cui andrebbero computati i 90 giorni, i quali risulterebbero rispettati stante la notifica del suddetto verbale il 17/6/19 al Sig. ed il 13/6/19 a . Pt_1 Parte_2 Con riguardo alla contestata insufficiente motivazione, parte resistente ha ribadito la completezza dell'ordinanza in punto di motivazione e in merito alle fonti di prova, stante il valore di atto pubblico dei verbali di acquisizione delle dichiarazioni redatti dai funzionari preposti. In merito alle violazioni di legge contestate, la resistente sostiene che “risultava provata l'interposizione illecita da pseudo appalto, in quanto la in qualità di committente, e la CP_6
in qualità di appaltatrice non presentavano i requisiti previsti dagli artt. 1655 c.c. Parte_7 e 29 c. 1 D. Lgs. 276/2003”, con realizzazione di un appalto non genuino, ed “avendo la Parte_7
“illecitamente somministrato” i lavoratori suddetti per i periodi indicati alla pagina n. 6 del
[...] verbale di accertamento e notificazione del 4/6/2019, in quanto soggetto diverso dalle Agenzie di somministrazione autorizzate”.
***** In via preliminare si deve evidenziare che il Tribunale di NO all'udienza del 12/1/21 ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Monza, stabilendo che “Il Giudice dato atto rilevato anche d'ufficio che il Giudice competente per territorio è nell'ambito di Cologno Monzese che appartiene alla circoscrizione Tribunale di Monza dichiara l'incompetenza del tribunale adito e fissa il termine di giorni 30 per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro”. Non trova pertanto accoglimento l'eccezione di parte convenuta, la quale insiste nel ritenere l'inammissibilità della presente opposizione perché già proposta davanti al Tribunale di NO. Con riguardo all'eccezione di inammissibilità derivante da difetto di legittimazione attiva di
[...]
stante l'infruttuosa notifica dell'ordinanza ingiunzione presso la sede legale di Controparte_9
Frascati, va osservato che le cartoline allegate nella comparsa di risposta mostrano la mancata Parte notifica per “irreperibilità del destinatario” nei confornti della mentre si è perfezionata la notifica nei confronti di , presidente di CdA di , nonché suo legale rappresentante. Parte_1 Parte_2 Da rilevare che l riconosce quale autore della violazione contestata il sig. CP_1 Pt_1Parte ingiungendo allo stesso ed alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto obbligata in solido con il primo ex art. 6 L.689/81, il pagamento della sanzione amministrativa. Pertanto, atteso il perfezionarsi della notifica dell'ingiunzione, in capo al suo legale rappresentante, non può essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla nel presente giudizio Parte_2 di opposizione alla predetta ingiunzione. Sull'eccezione di parte ricorrente in merito alla pretesa violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 entro il quale deve avvenire la contestazione delle violazioni, è pacifico che esso decorra “solo quando il quadro complessivo è apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti e non dalla violazione, dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1981” (così ord. Cass. n. 15703/24). La Corte di legittimità precisa che il predetto termine riguarda la notifica del verbale di accertamento ispettivo e non la successiva ordinanza ingiunzione, alla quale si applica solo il termine di prescrizione. Appurato che gli accertamenti venivano conclusi il 4/6/19, il c.d. “verbale unico di accertamento e notificazione n. MI00000/2019-820-01” è stato notificato in data 17/6/19 a e in data 13/6/19 alla società, nel pieno rispetto del termine di 90 Pt_1 giorni prescritto ex lege. L'ordinanza ingiunzione n. 309/19/i per il pagamento della somma complessiva pari a 34.779, 80 euro pagina 3 di 6 segue il predetto verbale unico di accertamento, riproducendone il contenuto con riguardo alla violazione riscontrata, descritta ai sensi dell'art. 29, c.1, del d.lgs 276/2003 come modificato dall'art.1, c.1 del d.lgs 8/2016. Contestato, in estrema sintesi, è l'appalto c.d. “illecito”, e cioè privo dei requisiti richiesti dalla summenzionata norma, la quale recita “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. L'art 18 c. 5 bis del medesimo decreto prescrive per tale violazione la sanzione applicabile (euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione). L'ordinanza dà compiutamente atto della norma violata, dell'accertamento intercorso e della documentazione difensiva pervenuta durante il procedimento, con chiaro riferimento ai “fatti oggetto di accertamento” ed alle fonti di prova contenuti nella motivazione di cui al verbale unico, nel quale vengono puntualmente indicati gli atti e/o documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti, gli esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova, le relative risultanze, con l'ulteriore avviso circa la possibilità per il trasgressore, in solido con l'obbligato, di essere ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, per un importo individuato in 11.585, 65 euro. Sulla base di quanto allegato in atti non si ravvisa pertanto un vizio afferente l'ingiunzione di pagamento per insufficiente indicazione delle motivazioni e delle fonti di prova, stante l'ammissibilità e validità della c.d. motivazione per relationem dell'atto amministrativo;
di fatto, il richiamo al processo verbale unico di accertamento e notificazione n. MI00000/2019-820-01 del 4/6/19 “allegato al rapporto” rende pienamente conoscibile per il trasgressore ogni elemento che gli debba essere noto per comprendere la ragione della sanzione erogata. In continuità con la precedente giurisprudenza, si è espressa sul punto la Corte di Cassazione con ord. n. 1574/25, ribadendo che “nell'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”. In merito a quanto dedotto dall circa la violazione riscontrata, occorre in via preliminare CP_1 precisare che:
-il contratto tra e , mandataria con rappresentanza di , è stato CP_6 Parte_8 Parte_2 stipulato in data 27/4/18;
-nella stessa data era stato siglato anche il contratto di comodato d'uso gratuito tra le stesse parti, per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche presenti nella sede della in cui operavano i CP_6Parte dipendenti in forza del sopracitato contratto;
-secondo quanto riportato nel piano tecnico operativo, anch'esso oggetto di valutazione da parte Parte dell , assumeva la gestione dell'organizzazione del ramo d'azienda individuato dal CP_1 committente come oggetto della esternalizzazione nello specifico settore dei servizi di spedizioni postali e fornitura di servizi postali per privati ed aziende. L'ispettorato ha contestato che per rispondere a “corretti canoni di genuinità, l'opera o il servizio devono essere ben dedotti in contratto, anche con definizione di modi e tempi di esecuzione dell'opera o del servizio dedotti”.
-di fatto, l'oggetto del contratto, per quanto ravvisabile, anche in virtù delle dichiarazioni fornite e delle prove testimoniali svolte, coincide con l'attività della committente ciò, di per sé considerato, CP_6 non comporta una automatica valutazione nel senso dell'illiceità dell'appalto, posto che possono pagina 4 di 6 essere ricondotte nei casi di appalto lecito “endoaziendale” tutte le attività “anche se strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, alla condizione, che siano in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, poiché solo in questo caso è possibile e individuabile una organizzazione e una gestione autonoma dell'appaltatore, con l'assunzione dei correlativi rischi economici in relazione alla responsabilità dell'appaltatore in ordine al risultato pattuito;
per la liceità dell'appalto non sia sufficiente che l'organizzazione dell'appaltatore si estrinsechi nella mera assunzione, retribuzione e la connessa gestione amministrativa del personale” (così Cass. 15337/2002; da ultimo, Cass. n. 12551 del 25/06/2020). Centrale nell'accertamento relativo alla violazione in contestazione è, quindi, la questione della
“commistione” tra le due realtà, tale da prospettare una totale assenza di rischio economico in capo Per_ alla società appaltatrice. Risulta dalle stesse dichiarazioni dei signori e che, per quanto Tes_1 Parte dipendenti di all'epoca dei fatti, risultavano entrambi inseriti nella compagine sociale della Parte Committente;
risulta altresì che non effettuava la scelta del personale dipendente, gran parte del quale passato automaticamente dalla precedente appaltatrice alla società odierna opponente. Confermato da tutti i soggetti coinvolti è anche l'utilizzo dei mezzi personali da parte dei portalettere, senza che nulla in tal senso sia stato messo a disposizione dall'appaltatrice. Di particolare rilievo è la suddivisione dei plichi, per zone, che i postini ritiravano presso la sede di prima di avviare in autonomia i propri giri di consegne, senza ricevere direttive o ordini da CP_6 Parte parte di in merito all'organizzazione del lavoro. Anche con riferimento alla retribuzione degli stessi, risulta provato che fosse una dipendente di ad estrapolare dal programma i dati CP_6 Parte relativi alle varie consegne mensili e le comunicava a per la quantificazione del compenso, Parte corrisposti poi da Per_ Parte Dalla testimonianza di è emerso che e lo stesso erano stati assunti da Tes_1 Tes_1 continuando ad espletare le medesime mansioni di quando precedentemente erano stati dipendenti di ma continuavano ad esser titolari al 50% di quote e cariche per è emerso altresì CP_6 CP_6 che il servizio di pick up dai clienti era affidato allo stesso, ma senza ricevere istruzioni a livello Parte centrale da mentre a livello operativo la collaborazione avveniva tra quest'ultimo e la sig.ra
, dipendente operando quindi la commistione palesata dall'odierna resistente. R_ CP_6 A riprova dell'accertamento dell'assenza del rischio economico in capo alla società appaltatrice depone anche il fatto che il costo del servizio veniva commisurato all'orario di lavoro dei dipendenti assunti ed il pagamento subordinato all'incasso della fattura emessa nei confronti di CP_6
Ciò evidenzia l'estraneità dell'appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente e la piena fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell'appaltante e di quelli dell'appaltatrice. Si osservi che la Suprema Corte ha affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. n. 27213 del 26/10/2018).
Mancano pertanto, per come rappresentato e documentato dal verbale di accertamento dell'Ispettorato, i requisiti per considerare l'appalto lecito o “genuino” ai sensi degli artt. 1655 c.c. e 29 c. 1 D. Lgs. 276/2003, stante l'assenza dell'affidamento della realizzazione di un risultato in sé autonomo rispetto a quello della committente, la carenza di una reale organizzazione dei mezzi e del lavoro e la mancata assunzione del rischio di impresa, con la conseguenza che deve ritenersi perfettamente conforme al dettato normativo l'applicazione della sanzione prevista dal verbale di ordinanza ingiunzione del 3/6/2020 nella misura ivi determinata. Non può essere accolta la richiesta del ricorrente circa la riconduzione dell'importo a quanto pagina 5 di 6 prospettato con il precedente verbale di accertamento, dato che la somma da ultimo ingiunta risulta dovuta stante la mancata prova del pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16 L.689/81, indicata sul citato processo verbale;
scaduto tale termine infatti il trasgressore decade dal beneficio, non potendo più avvalersi della riduzione di 1/3 dell'importo. L'opposizione proposta deve, dunque, essere respinta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
In merito alla quantificazione delle spese di lite, si rileva che lo stesso riporta quanto CP_1 espresso dall'art. 9 c. 2 del D.lgs 149/15, il quale prevede la riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza - ingiunzione n.306/2019/i – prot. N. 25675, emessa dall in data 3 giugno 2020; Controparte_10
2. condanna Controparte_11
in solido, a rimborsare alla controparte le spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per
[...] competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 15/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5149/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI FRANCESCO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via carapacchi 02100 rieti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI FRANCESCO, elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliato in via carapacchi 02100 rieti
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio del dr. Controparte_1 P.IVA_2
, dr.ssa e dr. , domiciliati in Indirizzo Controparte_2 Controparte_3 CP_4
Telematico
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ordinanza ingiunzione n.306/2019/i – prot. N. 25675, l di Controparte_5
NO-Lodi ha ingiunto ai ricorrenti, solidalmente tra loro, il pagamento della somma di euro 34.779,80 a titolo di sanzione comminata per presunte violazioni riscontrate nel verbale unico di accertamento e notificazione d'illecito amministrativo ex art. 14 n. 689/81 n. MI00000/2019 – 820 - 01 con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 29 comma 1 D.lgs. 276/2003 alla società
nell'ambito del rapporto di appalto intercorso con la società Parte_3
Controparte_6 Con l'opposizione è stato rappresentato che la società svolge la propria attività nei Controparte_7 settori di posta privata, fornendo servizi postali integrati. In particolare, in data 27/4/18, NO sei aveva sottoscritto con , nella qualità di Parte_4 mandataria con rappresentanza di , un contratto Parte_3 CP_8 Parte_5 di “somministrazione dei servizi outsourcing – Facility Management” avente ad oggetto l'organizzazione dei servizi terziarizzati da eseguirsi, conformemente alle condizioni e modalità e termini previsti nel Piano Tecnico operativo, allegato allo stesso contratto. Oggetto del contratto era, quindi, “la gestione dell'organizzazione del ramo di azienda individuato dal committente come oggetto della esternalizzazione nello specifico settore dei servizi spedizioni postali e fornitura servizi postali privati e azienda”, per la cui realizzazione sarebbero stati impiegati n.7 lavoratori che avrebbero svolto la propria prestazione in totale autonomia. Tuttavia, in data 10/10/18, gli Ufficiali Ispettori del Lavoro in data 10/10/18 avevano effettuato un accesso presso i locali di in Cologno Monzese, Controparte_6 Via Toscana 15, al fine di procedere ad un controllo sul rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale, accertando anche la presenza di personale assunto dalla società
ed identificando il sig. , socio lavoratore della e preposto Parte_3 Tes_1 Parte_2 nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto, al quale erano state notificate tutte le comunicazioni. Nel corso dell'accesso, gli ispettori avevano acquisito le spontanee dichiarazioni della Sig.ra R_
, responsabile di sede, che aveva riferito circa l'utilizzo, nell'ambito della filiale
[...] Controparte_6 di Cologno Monzese, di personale esterno, impiegato sia in mansioni di postini/fattorini che in ufficio, assunto da altra società, in forza di contratto di appalto stipulato con;
Parte_2 Nel verbale in atti erano state contestate:
- l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto per la mancata specificazione del ramo di azienda concesso in appalto, sia nel contratto, che nel piano organizzativo, in cui l'individuazione è rimandata alla committente;
- la mancata specificazione in contratto delle attività oggetto del medesimo, riportando una generica voce di “servizi di gestione complementare”;
- le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa evidenzierebbero la completa coincidenza con il core business di sia per quanto attiene la fase prettamente operativa di ritiro, CP_6 smistamento e consegna della corrispondenza, sia per quanto riguarda l'attività svolta all'interno Per_ dell'ufficio, tanto che i due dipendenti della e risultavano operare in promiscuità con i Parte_6 dipendenti di , responsabile di filiale, e , dipendente Controparte_6 Persona_1 Persona_3 impiegata nello smistamento;
- il costo del servizio era integralmente commisurato all'orario di lavoro dei dipendenti assunti, sia per la quota esplicitamente intitolata costo orario, sia per quanto attiene al costo supplementare, che rappresenta la quota di TFR e 13ma, spalmate sulle ore di lavoro contrattuali del personale utilizzato nell'appalto; Parte
- il pagamento dei lavoratori dipendenti della era subordinato all'incasso della fattura emessa nei confronti della committente a comprova della “totale assenza del rischio di impresa”; Controparte_6
- carenza in capo all'appaltatore di una reale organizzazione dei mezzi, stante il fatto che i pochi beni strumentali di cui al piano tecnico organizzativo erano di proprietà dei dipendenti/addetti di;
Parte_2 Ciò premesso, i ricorrenti eccepiscono la tardività della contestazione per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 L.689/81 e la conseguente nullità/annullabilità del verbale e della successiva pagina 2 di 6 ordinanza ingiunzione. Inoltre, lamentano l'insufficienza delle motivazioni e delle indicazioni delle fonti di prova degli illeciti sanzionati, escludendo che ricorrano i presupposti per la configurazione di un'interposizione illecita di manodopera. Parte resistente richiede, invece, pronuncia di inammissibilità dell'opposizione essendo stato il ricorso già presentato innanzi al Tribunale di NO, Sez. Lavoro, r.g. 6930/2020. Nel merito, contesta il dies a quo da cui far decorrere i 90 giorni per la notifica, dovendo esservi ricompreso anche il tempo necessario per la valutazione dei dati acquisiti, cioè la fase finale deliberativa;
nella specie, gli accertamenti ispettivi si erano conclusi in data 4/6/19 con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione, termine da cui andrebbero computati i 90 giorni, i quali risulterebbero rispettati stante la notifica del suddetto verbale il 17/6/19 al Sig. ed il 13/6/19 a . Pt_1 Parte_2 Con riguardo alla contestata insufficiente motivazione, parte resistente ha ribadito la completezza dell'ordinanza in punto di motivazione e in merito alle fonti di prova, stante il valore di atto pubblico dei verbali di acquisizione delle dichiarazioni redatti dai funzionari preposti. In merito alle violazioni di legge contestate, la resistente sostiene che “risultava provata l'interposizione illecita da pseudo appalto, in quanto la in qualità di committente, e la CP_6
in qualità di appaltatrice non presentavano i requisiti previsti dagli artt. 1655 c.c. Parte_7 e 29 c. 1 D. Lgs. 276/2003”, con realizzazione di un appalto non genuino, ed “avendo la Parte_7
“illecitamente somministrato” i lavoratori suddetti per i periodi indicati alla pagina n. 6 del
[...] verbale di accertamento e notificazione del 4/6/2019, in quanto soggetto diverso dalle Agenzie di somministrazione autorizzate”.
***** In via preliminare si deve evidenziare che il Tribunale di NO all'udienza del 12/1/21 ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Monza, stabilendo che “Il Giudice dato atto rilevato anche d'ufficio che il Giudice competente per territorio è nell'ambito di Cologno Monzese che appartiene alla circoscrizione Tribunale di Monza dichiara l'incompetenza del tribunale adito e fissa il termine di giorni 30 per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro”. Non trova pertanto accoglimento l'eccezione di parte convenuta, la quale insiste nel ritenere l'inammissibilità della presente opposizione perché già proposta davanti al Tribunale di NO. Con riguardo all'eccezione di inammissibilità derivante da difetto di legittimazione attiva di
[...]
stante l'infruttuosa notifica dell'ordinanza ingiunzione presso la sede legale di Controparte_9
Frascati, va osservato che le cartoline allegate nella comparsa di risposta mostrano la mancata Parte notifica per “irreperibilità del destinatario” nei confornti della mentre si è perfezionata la notifica nei confronti di , presidente di CdA di , nonché suo legale rappresentante. Parte_1 Parte_2 Da rilevare che l riconosce quale autore della violazione contestata il sig. CP_1 Pt_1Parte ingiungendo allo stesso ed alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto obbligata in solido con il primo ex art. 6 L.689/81, il pagamento della sanzione amministrativa. Pertanto, atteso il perfezionarsi della notifica dell'ingiunzione, in capo al suo legale rappresentante, non può essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla nel presente giudizio Parte_2 di opposizione alla predetta ingiunzione. Sull'eccezione di parte ricorrente in merito alla pretesa violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 entro il quale deve avvenire la contestazione delle violazioni, è pacifico che esso decorra “solo quando il quadro complessivo è apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti e non dalla violazione, dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1981” (così ord. Cass. n. 15703/24). La Corte di legittimità precisa che il predetto termine riguarda la notifica del verbale di accertamento ispettivo e non la successiva ordinanza ingiunzione, alla quale si applica solo il termine di prescrizione. Appurato che gli accertamenti venivano conclusi il 4/6/19, il c.d. “verbale unico di accertamento e notificazione n. MI00000/2019-820-01” è stato notificato in data 17/6/19 a e in data 13/6/19 alla società, nel pieno rispetto del termine di 90 Pt_1 giorni prescritto ex lege. L'ordinanza ingiunzione n. 309/19/i per il pagamento della somma complessiva pari a 34.779, 80 euro pagina 3 di 6 segue il predetto verbale unico di accertamento, riproducendone il contenuto con riguardo alla violazione riscontrata, descritta ai sensi dell'art. 29, c.1, del d.lgs 276/2003 come modificato dall'art.1, c.1 del d.lgs 8/2016. Contestato, in estrema sintesi, è l'appalto c.d. “illecito”, e cioè privo dei requisiti richiesti dalla summenzionata norma, la quale recita “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. L'art 18 c. 5 bis del medesimo decreto prescrive per tale violazione la sanzione applicabile (euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione). L'ordinanza dà compiutamente atto della norma violata, dell'accertamento intercorso e della documentazione difensiva pervenuta durante il procedimento, con chiaro riferimento ai “fatti oggetto di accertamento” ed alle fonti di prova contenuti nella motivazione di cui al verbale unico, nel quale vengono puntualmente indicati gli atti e/o documenti esaminati ai fini della definizione degli accertamenti, gli esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova, le relative risultanze, con l'ulteriore avviso circa la possibilità per il trasgressore, in solido con l'obbligato, di essere ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, per un importo individuato in 11.585, 65 euro. Sulla base di quanto allegato in atti non si ravvisa pertanto un vizio afferente l'ingiunzione di pagamento per insufficiente indicazione delle motivazioni e delle fonti di prova, stante l'ammissibilità e validità della c.d. motivazione per relationem dell'atto amministrativo;
di fatto, il richiamo al processo verbale unico di accertamento e notificazione n. MI00000/2019-820-01 del 4/6/19 “allegato al rapporto” rende pienamente conoscibile per il trasgressore ogni elemento che gli debba essere noto per comprendere la ragione della sanzione erogata. In continuità con la precedente giurisprudenza, si è espressa sul punto la Corte di Cassazione con ord. n. 1574/25, ribadendo che “nell'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”. In merito a quanto dedotto dall circa la violazione riscontrata, occorre in via preliminare CP_1 precisare che:
-il contratto tra e , mandataria con rappresentanza di , è stato CP_6 Parte_8 Parte_2 stipulato in data 27/4/18;
-nella stessa data era stato siglato anche il contratto di comodato d'uso gratuito tra le stesse parti, per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche presenti nella sede della in cui operavano i CP_6Parte dipendenti in forza del sopracitato contratto;
-secondo quanto riportato nel piano tecnico operativo, anch'esso oggetto di valutazione da parte Parte dell , assumeva la gestione dell'organizzazione del ramo d'azienda individuato dal CP_1 committente come oggetto della esternalizzazione nello specifico settore dei servizi di spedizioni postali e fornitura di servizi postali per privati ed aziende. L'ispettorato ha contestato che per rispondere a “corretti canoni di genuinità, l'opera o il servizio devono essere ben dedotti in contratto, anche con definizione di modi e tempi di esecuzione dell'opera o del servizio dedotti”.
-di fatto, l'oggetto del contratto, per quanto ravvisabile, anche in virtù delle dichiarazioni fornite e delle prove testimoniali svolte, coincide con l'attività della committente ciò, di per sé considerato, CP_6 non comporta una automatica valutazione nel senso dell'illiceità dell'appalto, posto che possono pagina 4 di 6 essere ricondotte nei casi di appalto lecito “endoaziendale” tutte le attività “anche se strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, alla condizione, che siano in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, poiché solo in questo caso è possibile e individuabile una organizzazione e una gestione autonoma dell'appaltatore, con l'assunzione dei correlativi rischi economici in relazione alla responsabilità dell'appaltatore in ordine al risultato pattuito;
per la liceità dell'appalto non sia sufficiente che l'organizzazione dell'appaltatore si estrinsechi nella mera assunzione, retribuzione e la connessa gestione amministrativa del personale” (così Cass. 15337/2002; da ultimo, Cass. n. 12551 del 25/06/2020). Centrale nell'accertamento relativo alla violazione in contestazione è, quindi, la questione della
“commistione” tra le due realtà, tale da prospettare una totale assenza di rischio economico in capo Per_ alla società appaltatrice. Risulta dalle stesse dichiarazioni dei signori e che, per quanto Tes_1 Parte dipendenti di all'epoca dei fatti, risultavano entrambi inseriti nella compagine sociale della Parte Committente;
risulta altresì che non effettuava la scelta del personale dipendente, gran parte del quale passato automaticamente dalla precedente appaltatrice alla società odierna opponente. Confermato da tutti i soggetti coinvolti è anche l'utilizzo dei mezzi personali da parte dei portalettere, senza che nulla in tal senso sia stato messo a disposizione dall'appaltatrice. Di particolare rilievo è la suddivisione dei plichi, per zone, che i postini ritiravano presso la sede di prima di avviare in autonomia i propri giri di consegne, senza ricevere direttive o ordini da CP_6 Parte parte di in merito all'organizzazione del lavoro. Anche con riferimento alla retribuzione degli stessi, risulta provato che fosse una dipendente di ad estrapolare dal programma i dati CP_6 Parte relativi alle varie consegne mensili e le comunicava a per la quantificazione del compenso, Parte corrisposti poi da Per_ Parte Dalla testimonianza di è emerso che e lo stesso erano stati assunti da Tes_1 Tes_1 continuando ad espletare le medesime mansioni di quando precedentemente erano stati dipendenti di ma continuavano ad esser titolari al 50% di quote e cariche per è emerso altresì CP_6 CP_6 che il servizio di pick up dai clienti era affidato allo stesso, ma senza ricevere istruzioni a livello Parte centrale da mentre a livello operativo la collaborazione avveniva tra quest'ultimo e la sig.ra
, dipendente operando quindi la commistione palesata dall'odierna resistente. R_ CP_6 A riprova dell'accertamento dell'assenza del rischio economico in capo alla società appaltatrice depone anche il fatto che il costo del servizio veniva commisurato all'orario di lavoro dei dipendenti assunti ed il pagamento subordinato all'incasso della fattura emessa nei confronti di CP_6
Ciò evidenzia l'estraneità dell'appaltatrice all'organizzazione dell'attività svolta presso la committente e la piena fungibilità delle mansioni dei dipendenti dell'appaltante e di quelli dell'appaltatrice. Si osservi che la Suprema Corte ha affermato che “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. n. 27213 del 26/10/2018).
Mancano pertanto, per come rappresentato e documentato dal verbale di accertamento dell'Ispettorato, i requisiti per considerare l'appalto lecito o “genuino” ai sensi degli artt. 1655 c.c. e 29 c. 1 D. Lgs. 276/2003, stante l'assenza dell'affidamento della realizzazione di un risultato in sé autonomo rispetto a quello della committente, la carenza di una reale organizzazione dei mezzi e del lavoro e la mancata assunzione del rischio di impresa, con la conseguenza che deve ritenersi perfettamente conforme al dettato normativo l'applicazione della sanzione prevista dal verbale di ordinanza ingiunzione del 3/6/2020 nella misura ivi determinata. Non può essere accolta la richiesta del ricorrente circa la riconduzione dell'importo a quanto pagina 5 di 6 prospettato con il precedente verbale di accertamento, dato che la somma da ultimo ingiunta risulta dovuta stante la mancata prova del pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16 L.689/81, indicata sul citato processo verbale;
scaduto tale termine infatti il trasgressore decade dal beneficio, non potendo più avvalersi della riduzione di 1/3 dell'importo. L'opposizione proposta deve, dunque, essere respinta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
In merito alla quantificazione delle spese di lite, si rileva che lo stesso riporta quanto CP_1 espresso dall'art. 9 c. 2 del D.lgs 149/15, il quale prevede la riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza - ingiunzione n.306/2019/i – prot. N. 25675, emessa dall in data 3 giugno 2020; Controparte_10
2. condanna Controparte_11
in solido, a rimborsare alla controparte le spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per
[...] competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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