Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026REG.PROV.COLL.
N. 00046/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2026, proposto dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
EP LI, non costituito in giudizio (fino alla data, ultima utile, di assegnazione della causa in decisione);
nei confronti
SS AN, non costituito in giudizio (fino alla data, ultima utile, di assegnazione della causa in decisione);
per la riforma
della sentenza breve di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2632/2025, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso ex adverso proposto tendente a ottenere l’annullamento del D.A. n. 134/GAB del 5.8.2025, pubblicato il 7.8.2025, rubricato “ conferma con modifiche del D.A. N. 13/GAB del 12 febbraio 2025 ”, nella parte in cui l’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha nominato presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo, in materia di “ legislazione venatoria ”, quale componente supplente, il controinteressato Sig. Avv. SS AN;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. BA Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia origina dal procedimento di ricostituzione delle Commissioni provinciali deputate allo svolgimento degli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio e riguarda, in via circoscritta, ma decisiva, la Commissione operante presso la ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, con specifico riferimento alla designazione del componente “esperto” nella materia legislazione venatoria.
Nella prospettiva dell’Amministrazione, il quadro procedimentale è stato delineato con il D.A. n. 91/GAB dell’8 novembre 2024, che, nella parte motiva, ha posto l’accento sull’esigenza di predeterminare criteri idonei di valutazione dei requisiti e dei titoli dichiarati dagli aspiranti, secondo canoni di massima trasparenza amministrativa. Per la materia “ legislazione venatoria ”, in particolare, l’amministrazione ha individuato quale titolo principale la laurea in giurisprudenza (o equipollenti), ovvero, in subordine, talune qualifiche, prevedendo altresì un criterio di priorità “ a parità di condizioni ”.
In attuazione di tale assetto, l’Assessore ha adottato il D.A. n. 13/GAB del 12 febbraio 2025, recante la nomina della Commissione presso la ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, ivi compresa la designazione dei componenti (effettivo e supplente) per la materia “ legislazione venatoria ”.
2. Avverso tale decreto è insorto l’interessato, con ricorso di primo grado iscritto al n.g.r. 564/2025. Il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sezione II, con sentenza n. 1086/2025, pubblicata il 19 maggio 2025, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha annullato il D.A. n. 13/GAB/2025, ravvisando assorbente il difetto di motivazione della scelta operata per la materia “ legislazione venatoria ”.
A seguito di tale arresto, l’Amministrazione ha dato atto della necessità di procedere a un riesame istruttorio. Nelle premesse del successivo provvedimento si richiama, in particolare, un decreto di sospensione degli effetti del D.A. n. 13/GAB/2025 (ivi menzionato come D.A. n. 79/GAB/2025), nonché la costituzione, con nota 21 luglio 2025, n. 9287/GAB, di un gruppo di lavoro presso gli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore, incaricato di riesaminare le istanze afferenti alla Commissione di Palermo nelle materie oggetto di provvedimento giurisdizionale; tale attività sarebbe confluita nel verbale del 22 luglio 2025, trasmesso unitamente alle schede istruttorie predisposte per i candidati. Nelle medesime premesse, l’atto ha altresì affermato che, a parità di condizioni per l’accesso e di titoli preferenziali, opererebbe il principio dell’ intuitu personae , assumendo la nomina carattere fiduciario.
All’esito della rinnovata istruttoria, è stato emanato il D.A. n. 134/GAB del 5 agosto 2025, pubblicato il 7 agosto 2025, rubricato “ conferma con modifiche del D.A. n. 13/GAB del 12 febbraio 2025 ”. Per quanto qui rileva, il decreto ha nominato, per la materia “ legislazione venatoria ” della Commissione di Palermo, EN AR quale componente effettivo e SS AN quale componente supplente.
3. Il D.A. n. 134/GAB/2025 è stato quindi impugnato con nuovo ricorso, iscritto al n.g.r. 1967/2025, limitatamente alla designazione del componente supplente per “ legislazione venatoria ”, deducendosi, in sostanza, la reiterazione del difetto motivazionale già rilevato con la sentenza n. 1086/2025.
Il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sezione II, con sentenza n. 2632/2025, deliberata in camera di consiglio del 21 novembre 2025 e pubblicata il 25 novembre 2025, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato in parte qua e regolando le spese di lite.
4. Avverso tale decisione l’Amministrazione ha proposto appello, corredato da istanza cautelare, sostenendo di avere svolto una rinnovata istruttoria mediante il gruppo di lavoro e le schede istruttorie richiamate, di essere vincolata ai requisiti e ai titoli preferenziali previsti dal D.A. n. 91/GAB/2024 per la materia “ legislazione venatoria ” e, nondimeno, di conservare un margine di scelta nella designazione del supplente una volta riscontrata l’equivalenza dei candidati.
5. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 il Collegio, dopo avere avvisato le parti presenti ai sensi dell’art. 60 c.pa. che la causa potrebbe essere decisa con sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.
A tale data – l’ultima rilevante – nessuno era costituito per la parte appellata.
DIRITTO
I. L’Amministrazione appellante assume che la sentenza del T.A.R. Sicilia-Palermo n. 2632/2025 sarebbe incorsa in errore là dove ha ravvisato, nel D.A. n. 134/GAB del 5 agosto 2025, un difetto di motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quello già accertato, in precedenza, con la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1086/2025. A suo dire, il decreto impugnato in primo grado sarebbe, invece, sorretto da una rinnovata istruttoria, affidata a un gruppo di lavoro e confluita in verbali e schede istruttorie richiamati nelle premesse; e ciò basterebbe a dimostrare che l’Amministrazione ha effettivamente comparato le posizioni degli aspiranti secondo i requisiti e i titoli preferenziali stabiliti dal D.A. n. 91/GAB dell’8 novembre 2024. In tale cornice, l’Amministrazione rivendica la persistenza di un margine di apprezzamento nella designazione del supplente, soprattutto quando, come sostenuto, i candidati si collochino in condizioni di sostanziale equivalenza.
Così riassunto, il motivo si rivela privo di pregio.
È opportuno, anzitutto, delimitare con precisione l’oggetto del sindacato. Non si tratta di trasformare la nomina dei componenti della Commissione in una procedura concorsuale, né di imporre una matematizzazione del giudizio mediante punteggi non previsti. Il giudizio riguarda un profilo più essenziale, che attiene alla fisiologia stessa del potere amministrativo: la capacità del provvedimento conclusivo di rendere intelligibile – e dunque controllabile – la ragione della determinazione assunta. È questa la sostanza della motivazione: non un adempimento meramente formale, ma la forma esteriore della ragionevolezza dell’azione pubblica.
Tale esigenza, nella vicenda in esame, acquista un rilievo ancora più evidente per due concorrenti circostanze, entrambe desumibili dagli atti.
La prima è che l’Amministrazione ha consapevolmente impostato la ricostituzione delle Commissioni su un impianto di criteri e requisiti predeterminati. Il D.A. n. 91/GAB/2024, nelle sue premesse, non si limita ad aprire i termini o a raccogliere disponibilità: enuncia espressamente la necessità di stabilire “ idonei criteri di valutazione ” dei requisiti e dei titoli degli aspiranti, secondo principi di “ massima trasparenza amministrativa ”. Ne discende che la fase finale di nomina non è concepita come un atto di mera scelta nominativa, ma come l’esito di un procedimento comparativo, ancorché declinato con strumenti più semplici e lineari rispetto a selezioni formalmente concorsuali.
La seconda circostanza è che, sul medesimo snodo, è già intervenuta la sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 1086/2025, che ha annullato il precedente decreto di nomina nella parte concernente la “ legislazione venatoria ”, reputando assorbente la carenza di motivazione in ordine alla scelta del componente effettivo e del supplente. Quel precedente non opera, in questa sede, come dispositivo di esecuzione coattiva; opera, tuttavia, come parametro di razionalità del riesercizio del potere. Quando un’Amministrazione provvede nuovamente dopo un annullamento fondato su un deficit motivazionale, il nuovo atto deve, quantomeno, rendere percepibile che quella “lacuna” è stata colmata; altrimenti, la rinnovazione resta un mutamento di nominativi privo del necessario salto di qualità sul piano della trasparenza e della verificabilità.
Ebbene, ciò è precisamente quanto il primo giudice ha ritenuto non avvenuto con il D.A. n. 134/GAB/2025; e tale conclusione resiste alle odierne censure.
Il decreto del 5 agosto 2025, nella parte dispositiva, reca la designazione nominativa dei componenti e, per quanto qui interessa, individua il supplente per la materia “ legislazione venatoria ”. Nelle premesse richiama l’istituzione di un gruppo di lavoro, una nota, un verbale e delle schede istruttorie. Ma tra tale richiamo e l’esito della scelta permane una distanza che non può essere colmata invocando, in modo generico, l’esistenza dell’istruttoria. L’istruttoria è il momento interno della raccolta e dell’ordinamento dei dati; la motivazione è il momento esterno della spiegazione della decisione. La prima, per quanto diligente, non sostituisce la seconda. Non basta affermare che “ si è valutato ”; occorre che l’atto consenta di comprendere, almeno nel suo nucleo essenziale, come si sia valutato e perché la preferenza sia caduta su quel candidato e non su altri.
Qui sta il punto che il giudice di prime cure ha colto, con formula netta, ma sostanzialmente descrittiva: il provvedimento “ nuovamente ” si limita alla nomina e non precisa “ nemmeno sommariamente ” la valutazione comparativa. Tale rilievo non equivale a pretendere un trattato motivazionale; equivale a constatare che nel testo del decreto non è rinvenibile l’elemento minimo che consente al destinatario di ricostruire l’itinerario logico della scelta, e al giudice di verificare che l’esercizio del potere non trasmodi in un’opzione non controllabile.
È in questo quadro che l’appellante invoca la motivazione per relationem . Ma anche qui, il problema non è astratto: nessuno dubita, in linea di principio, che un provvedimento possa richiamare atti istruttori. Il problema è concreto e riguarda la qualità del rinvio. Perché il rinvio sia idoneo a svolgere funzione giustificativa, deve essere tale da rendere riconoscibile l’elemento decisivo della scelta e la regola concreta di scioglimento dell’eventuale equivalenza tra aspiranti. Nel decreto in esame, invece, il rinvio resta sul piano dell’evocazione: attesta l’esistenza di un lavoro istruttorio, ma non lo traduce in una ragione percepibile della designazione del supplente. In mancanza di tale passaggio, la relatio non illumina la decisione; si limita a segnalarne la gestazione, senza renderne comprensibile la sostanza.
Non persuade, poi, l’argomento secondo cui, essendo l’Allegato B del D.A. 91/2024 essenziale per “ legislazione venatoria ”, l’Amministrazione non avrebbe potuto articolare ulteriori criteri comparativi. Anche a voler assumere che il perimetro dei criteri fosse effettivamente ristretto, non ne discende che la motivazione possa diventare evanescente. Al contrario, proprio quando i criteri sono pochi e di taglio generale, cresce l’esigenza che l’Amministrazione indichi con chiarezza in che modo li ha applicati e in che modo ha risolto la fase più delicata, quella in cui la scelta potrebbe apparire come un mero arbitrio. La semplicità dei criteri non elimina l’obbligo di spiegare; impone, semmai, che la spiegazione sia sobria; ma reale; essenziale, ma non vuota.
In questa prospettiva assume un significato non marginale la proposizione inserita nelle premesse del D.A. 134/2025, secondo cui, a parità di condizioni e titoli preferenziali, varrebbe l’ intuitu personae , rivestendo la nomina carattere fiduciario. In un procedimento orientato alla selezione di competenze, l’evocazione della fiduciarietà, se non accompagnata da una ragione concreta che illustri la coerenza della scelta rispetto alla funzione da svolgere, non fornisce motivazione alcuna: enuncia una formula che, anziché rendere controllabile l’esercizio del potere, finisce col sottrarlo a verificabilità.
In definitiva, la sentenza impugnata ha applicato un criterio di giudizio misurato e coerente con l’intera vicenda procedimentale, rilevando che il D.A. n. 134/GAB/2025, pur successivo all’annullamento disposto con la sentenza T.A.R. Sicilia n. 1086/2025, non esplicita – né direttamente, né mediante un rinvio effettivamente significante – le ragioni comparative che sorreggono la designazione del supplente per “ legislazione venatoria ”, reiterando così la medesima criticità che aveva già determinato l’annullamento del precedente decreto di nomina.
Concludendo, il Collegio ritiene, per le ragioni esposte in motivazione, che l’appello deve essere respinto; l’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione appellante resta, pertanto, assorbita dalla presente decisione di merito.
Nulla va disposto per le spese del presente grado, nessuno degli appellati essendosi costituito fino alla data di assegnazione della causa in decisione; essendo improduttivo d’ogni effetto il deposito di un atto di (asserita) costituzione in data successiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello n.g.r. n. 46 del 2026, assorbita l’istanza cautelare.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de NC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
BA Di TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA Di TT | ER de NC |
IL SEGRETARIO