Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5090/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. COLOMBINI CodiceFiscale_2
CHIARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. -Cessazione della convivenza
1
2. -Casa familiare
2.1Nella casa coniugale, sita in Modena Viale Gramsci n. 95 interno 5, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, gravata da un mutuo ipotecario residuo di circa 90.000,00 con RC AN Ireland, reteo mensile di euro
591,21 circa, rimarrà a vivere il Sig. , mentre la moglie Parte_2 Parte_1
, abiterà, anche anagraficamente, unitamente alla figlia , in
[...] Persona_1
Modena Via Agnini n.94 ove moglie e figlia si sono già traferite con il consenso del marito.
2.2.I mobili, le suppellettili e gli elettrodomestici che arredano e corredano la casa coniugale e funzionali all'utilizzo della stessa sono già stati divisi fra i coniugi prima del deposito del presente ricorso.
2.3 Le spese condominiali, di manutenzione ordinaria e straordinarie e, in generale, tutte le spese connesse al godimento della casa coniugale (i.e. utenze domestiche, canoni di abbonamento alla televisione e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani etc) rimarranno a carico esclusivo del sig. , Parte_2 così come anche il pagamento del 100% del mutuo gravante sulla stessa abitazione come sopra indicato, senza che questi possa maturare diritti di rivalsa e/o ripetizione e/o regresso somme nei confronti della moglie, trasferitasi in altra casa in affitto-dunque con pagamento di relativo canone di locazione- nonostante la collocazione prevalente ed anagrafica di con la medesima e che le avrebbe Per_1 consentito di ottenerne l'assegnazione.
3. -Collocazione anagrafica della prole
3.1.-La figlia maggiorenne , non ancora indipendente economicamente, sarà Per_1 libera di frequentare i genitori in base alle sue esigenze, compatibilmente con gli impegni dei medesimi, garantendole il diritto alla bigenitorialità ed a mantenere con buoni rapporti con entrambi i genitori favorendo ed incentivando la pari frequentazione.
4. -Mantenimento della prole
2 4.1. -In ragione dell'impegno ad occuparsi e seguire in maniera paritaria e Per_1 della ripartizione fra essi coniugi degli impegni ed incombenze famigliari al 50% ciascuno, nonché delle ripartizioni degli impegni finanziari della coppia, i sigg e provvederanno al suo mantenimento ordinario direttamente Pt_1 Parte_2 quando questa permarrà presso ciascuno di loro (dunque secondo periodi pari temporali al 50%) sino alla sussistenza dei presupposti di legge.
4.2.- Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione di , saranno sostenute dai genitori, Per_1 nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue recependo il Protocollo del
Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Resta inteso che, anche ai fini della contribuzione per quota, qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema che si renda necessaria per la prole, dovrà essere previamente concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute.
Le dette spese potranno essere pagate o per anticipazione diretta pro quota ovvero per rimborso al genitore che le avrà anticipate.
In quest'ultimo caso, per quanto attiene al rimborso delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo consenso e/o quelle che siano state immediatamente concordate, queste saranno rimborsate nel termine di otto giorni dall'invio a mezzo email o whatsapp dei giustificativi di spesa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta che ne garantisca la ricezione (a mezzo sms, e-mail, fax, whatsapp ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa di talché le spese saranno rimborsate entro 8 giorni dal successivo invio a mezzo mail dei giustificativi di spesa.
Ad integrale carico di ciascun genitore resteranno i costi - propri e della figlia - per trasporto e soggiorno di ogni residua vacanza che essi avranno a trascorrere con . Per_1
Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico e/o similari, ove ed in quanto ne sussistano i presupposti, le parti concordano che gli stessi saranno percepiti nella misura del 100% dalla Sig.ra . Pt_1
5 – Mantenimento dei coniugi
Le parti, dichiarano di essere entrambi autonomi economicamente, di avere adeguati mezzi economici e di rinunciare reciprocamente, ora per allora, alla richiesta di un assegno di mantenimento.
6- Altre pattuizioni dei coniugi e consistenze economiche
4 6.1. In merito al pagamento del mutuo della casa coniugale rimangono ferme le disposizioni di cui al precedente punto 2 ossia che il medesimo, seppur intestato al 50% fra i coniugi, con importo residuo a credito dell'istituto mutuante RC
AN Ireland di circa 90.000,00 euro (con rateo mensile di euro 591,21 circa), sarà onorato integralmente dal Sig. (dunque al 100%) sino a quando Parte_2 questi abiterà la ex casa coniugale, senza che nulla possa pretendere nei confronti della a titolo di regresso, rivalsa e/o restituzione somme. Pt_1
6.2 In merito al finanziamento acceso a nome di entrambi presso CP_1 gruppo per esigenze famigliari, del valore di euro 51.464,00 CP_2 circa e con rateo mensile pari ad euro 676,00, il Sig. si impegna a Parte_2 corrisponderne integralmente il pagamento delle rate, dunque al 100%, sino a quando abiterà la ex casa coniugale, senza che questi possa maturare diritti di rivalsa e/o ripetizione somme nei confronti della sig.ra . Pt_1
6.3 L'autovettura Operl Zafira tg CP453JC di proprietà del Sig. ed Parte_2 in uso al medesimo rimarrà allo stesso intestata con oneri e spese a suo ed esclusivo carico. L'autovettura Lancia Y TG CW445DA, intestata al Sig. Parte_2 ma in uso alla Sig.ra anche per gli spostamenti della figlia , rimarrà Pt_1 Per_1 in uso alla medesima sig.ra con oneri e spese a carico della sig.ra Pt_1
. Pt_1
6.4 La sig.ra riconosce che il sig. , per accorpare i finanziamenti Pt_1 Parte_2 intestati ad entrambi i coniugi, nel 2022 ha utilizzato la somma di euro 9.000,00 di sua esclusiva proprietà (pervenutagli in eredità) impegnandosi a restituire al
Sig. la sua quota parte al 50%, dunque euro 4.500,00 infruttifera di Parte_2 interessi, quando ne avrà la disponibilità economica dovendo dare la precedenza, per comune accordo dei coniugi, al mantenimento della figlia ed al Per_1 pagamento degli oneri abitativi, spese ed utenze varie al fine di garantire stabilità alla prole.
6.5 A fronte dell'impegno assunto dal Sig. di far fronte integralmente al Parte_2 pagamento del mutuo e dei finanziamenti sopra descritti, nonché alle spese ordinarie e straordinarie dell'immobile (ivi inclusa eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria) questi tratterà la quota di interessi passivi del mutuo
5 ipotecario sulla casa coniugale oggetto di detrazione fiscale, che dovranno essere impiegati per tali spese e dunque a vantaggio e per la conservazione dell'immobile sito in Viale Gramsci n.95. La gestione e la responsabilità della ex casa coniugale sarà dunque ad esclusivo carico ed a discrezione del Sig. . Parte_2
6.6 I coniugi rimangono cointestatari di conto corrente comune presso
[...]
ove saranno pagate le voci passive della famiglia che in forza degli CP_2 accordi di cui sopra, prescindendo dal fatto che vengano pagate dal Sig. , Parte_2 saranno considerate come onorate la 50% da entrambi senza che il Parte_2 possa pretendere una diversa imputazione e vantare diritti di regresso e/o ripetizione somme in favore della moglie, risultando le condizioni di cui al presente accordo di separazione un tutt'uno inscindibile e presupposto stesso del ricorso attraverso il quale sono stati contemperati i rispettivi interessi. Ogni coniuge ha inoltre già aperto un proprio esclusivo conto corrente presso
[...]
quanto alla sig.ra e presso (n.2 conti correnti Parte_3 Pt_1 CP_2 esclusivi) quanto al sig. . Parte_2
6.7 I ricorrenti dichiarano che le spese legali relative al presente procedimento nonché a quelle relative ad ogni altro accordo inerente la regolamentazione della crisi coniugale saranno a carico di entrambi nella misura del 50%.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
6 rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al
10/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AVERSA (CE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1995 Atto n. 317 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/3/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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