Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 15/12/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01836/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Cuneo, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Cuneo – Ufficio Immigrazione con Prot.: -OMISSIS- con cui si decretava la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nr. -OMISSIS- rilasciato al ricorrente ed il rigetto dell’istanza di aggiornamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. LE PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto che il rigetto impugnato concernente la revoca permesso per soggiornanti UE di lungo periodo è stata determinata dalla sentenza di condanna n. -OMISSIS- a otto mesi di reclusione ai sensi degli artt. 577, 580, 581, 582 e 612 bis c.p. emessa dalla Corte d’appello di Venezia il -OMISSIS-, poiché il ricorrente percuoteva e minacciava continuativamente la moglie dinanzi alle tre figlie di cui una non autosufficiente e due minori, e ciò anche con l’uso di una mannaia e prendendola per il collo tanto da procurar le lesioni e impedendole di lavorare;
Considerato che appare corretto il comportamento della Questura che ritiene in contrasto con l’art. 4 del d. lgs. 286 del 1998 e successive modificazioni l’ingresso o la permanenza in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, tra i quali rientrano gli illeciti commessi dall’interessato;
Ritenuta perciò la manifesta infondatezza del ricorso che deve essere quindi respinto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 2000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.