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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dott.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.781 per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del
23.6.25, e vertente
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), e ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Costantino, giusta procura allegata al ricorso,
elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo difensore in Castel Baronia al
Corso Vittorio Emanuele, n. 62.
RICORRENTI
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
ed ivi residente a[...].
INTERDICENDO non costituito
1 NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Interdizione.
CONCLUSIONI: le ricorrenti: pronunziarsi l'interdizione; il P.M. ha concluso come da atto in data 8.4.25..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 173.25 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente moglie e figlie dell'interdicendo, hanno chiesto dichiararsi l'interdizione di essendo quest'ultimo incapace di intendere e di Controparte_1
volere in quanto affetto da “demenza degenerativa tipo Alzheimer con compromissione
di tutte le funzioni cognitive. Poliposi del sigma. Artrosi polidistrettuale. IPB.”.
Hanno precisato che per questa condizione è stato dichiarato invalido ed ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Le sorelle dell'interdicendo e , non si sono opposte alla richiesta Parte_4 Persona_1
di interdizione (cfr. dichiarazioni di non opposizione del 26.6.25).
Ai sensi dell'art. 473bis.53 CPC è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
23.6.25, celebrata, attesa la certificazione di intrasportabilità in atti, presso l'abitazione dell'interdicendo sita in San Nicola Baronia alla Via Vittorio Veneto n. 23.
In detta udienza è stato esaminato l'interdicendo, e ritenuto superfluo svolgere ulteriori attività
istruttorie, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda di interdizione va accolta.
è affetto da «demenza degenerativa tipo Alzheimer » (così il certificato Controparte_1
della commissione medica del 12.1.18).
In atti è versato il verbale di verifica della commissione medica dell'Inps del 12.1.18
con cui è stata ribadita la sussistenza dei requisiti di invalidità, (portatore di handicap in
2 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 5.2.92, n. 104), con necessità di assistenza continua e con previsione di indennità di accompagnamento.
All'esame personale, svolto all'udienza del 23.6.25, l'interdicendo non è stato in grado di fornire alcuna risposta alle domande poste, risultando sempre assopito, e non mostrando alcun segno di reazione;
nello stesso contesto è stata sentita anche la , Pt_1
che ha ribadito la sua disponibilità a svolgere l'attività di tutore dell'interdicendo,
nonché le altre ricorrenti, che hanno confermato il contenuto del ricorso.
Dalla documentazione medica prodotta, proveniente anche da strutture pubbliche,
risulta dunque che è affetto da patologie, a carattere irreversibile e Controparte_1
progressivo, che lo pongono in una condizione di totale incapacità di provvedere ai propri interessi, con necessità di assistenza continua.
Tali emergenze, di cui non è dato revocare in dubbio l'attendibilità, rendono superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Ad avviso del Tribunale risulta infatti provato che si trova nelle Controparte_1
condizioni volute dall'art. 414 CC perché debba esserne pronunciata l'interdizione,
trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurargli adeguata protezione.
La Suprema Corte ha invero ripetutamente affermato che l' ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione,
ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. (cfr. Cass. 17962/2015).
L'art. 414 CC subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
3 Nel caso di specie, sulla base degli atti di causa e dell'esame dell'interdicendo, è lecito concludere che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione al resistente, il quale non sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione.
Lo strumento della amministrazione di sostegno sarebbe strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale di Controparte_1
Va infatti evidenziato che il tutore (art 357 CC) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di assumere la cura della persona, sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Nella specie, come in precedenza esposto, non è assolutamente in Controparte_1
grado di provvedere alla gestione della propria quotidianità.
E' pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 346 CC gli atti vanno trasmessi al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore dell'interdetto.
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di nato a [...] il Controparte_1
25.1.1945, ed ivi residente a[...], in quanto affetto da abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge ed, in particolare, per la 4 tempestiva trasmissione degli atti al G.T. in sede per la nomina del tutore e del protutore;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 2.7.25
IL PRESIDENTE Est.
(dr. Ennio RICCI)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dott.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dott.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.781 per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del
23.6.25, e vertente
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), e ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Costantino, giusta procura allegata al ricorso,
elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo difensore in Castel Baronia al
Corso Vittorio Emanuele, n. 62.
RICORRENTI
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
ed ivi residente a[...].
INTERDICENDO non costituito
1 NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Interdizione.
CONCLUSIONI: le ricorrenti: pronunziarsi l'interdizione; il P.M. ha concluso come da atto in data 8.4.25..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 173.25 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente moglie e figlie dell'interdicendo, hanno chiesto dichiararsi l'interdizione di essendo quest'ultimo incapace di intendere e di Controparte_1
volere in quanto affetto da “demenza degenerativa tipo Alzheimer con compromissione
di tutte le funzioni cognitive. Poliposi del sigma. Artrosi polidistrettuale. IPB.”.
Hanno precisato che per questa condizione è stato dichiarato invalido ed ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Le sorelle dell'interdicendo e , non si sono opposte alla richiesta Parte_4 Persona_1
di interdizione (cfr. dichiarazioni di non opposizione del 26.6.25).
Ai sensi dell'art. 473bis.53 CPC è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
23.6.25, celebrata, attesa la certificazione di intrasportabilità in atti, presso l'abitazione dell'interdicendo sita in San Nicola Baronia alla Via Vittorio Veneto n. 23.
In detta udienza è stato esaminato l'interdicendo, e ritenuto superfluo svolgere ulteriori attività
istruttorie, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda di interdizione va accolta.
è affetto da «demenza degenerativa tipo Alzheimer » (così il certificato Controparte_1
della commissione medica del 12.1.18).
In atti è versato il verbale di verifica della commissione medica dell'Inps del 12.1.18
con cui è stata ribadita la sussistenza dei requisiti di invalidità, (portatore di handicap in
2 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 5.2.92, n. 104), con necessità di assistenza continua e con previsione di indennità di accompagnamento.
All'esame personale, svolto all'udienza del 23.6.25, l'interdicendo non è stato in grado di fornire alcuna risposta alle domande poste, risultando sempre assopito, e non mostrando alcun segno di reazione;
nello stesso contesto è stata sentita anche la , Pt_1
che ha ribadito la sua disponibilità a svolgere l'attività di tutore dell'interdicendo,
nonché le altre ricorrenti, che hanno confermato il contenuto del ricorso.
Dalla documentazione medica prodotta, proveniente anche da strutture pubbliche,
risulta dunque che è affetto da patologie, a carattere irreversibile e Controparte_1
progressivo, che lo pongono in una condizione di totale incapacità di provvedere ai propri interessi, con necessità di assistenza continua.
Tali emergenze, di cui non è dato revocare in dubbio l'attendibilità, rendono superfluo l'espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Ad avviso del Tribunale risulta infatti provato che si trova nelle Controparte_1
condizioni volute dall'art. 414 CC perché debba esserne pronunciata l'interdizione,
trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurargli adeguata protezione.
La Suprema Corte ha invero ripetutamente affermato che l' ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione,
ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. (cfr. Cass. 17962/2015).
L'art. 414 CC subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
3 Nel caso di specie, sulla base degli atti di causa e dell'esame dell'interdicendo, è lecito concludere che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione al resistente, il quale non sarebbe in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione.
Lo strumento della amministrazione di sostegno sarebbe strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale di Controparte_1
Va infatti evidenziato che il tutore (art 357 CC) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di assumere la cura della persona, sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Nella specie, come in precedenza esposto, non è assolutamente in Controparte_1
grado di provvedere alla gestione della propria quotidianità.
E' pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Ai sensi dell'art. 346 CC gli atti vanno trasmessi al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore dell'interdetto.
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'interdizione di nato a [...] il Controparte_1
25.1.1945, ed ivi residente a[...], in quanto affetto da abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge ed, in particolare, per la 4 tempestiva trasmissione degli atti al G.T. in sede per la nomina del tutore e del protutore;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 2.7.25
IL PRESIDENTE Est.
(dr. Ennio RICCI)
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