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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10409 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 34242/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 34242 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , opponenti, Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Brasca, e opposto, rappresentato e difeso Parte_3 dall'Avv. Vanni Boldarin;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 9.7.2025 è sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.5.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stressa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che solo parte opponente ha depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove ha rassegnato le proprie conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 10.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 34242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 27 giugno 2025 e vertente
TRA
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Brasca (C.F. C.F._2
- PEC: ) ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliate, ai fini del presente giudizio, presso domicilio digitale del difensore.
Parte Opponente
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Vanni Boldarin Parte_3 C.F._4
(C.F. – PEC con studio in Arzachena, loc. C.F._5 Email_2
Castelcervo 86, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale del difensore.
Parte opposta
2 CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 2.8.2024, le signore e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso due atti di precetto loro
[...] notificati rispettivamente in data 2.7.2024 e in data 26 giugno 2024, con i quali il signor Pt_3
intimava il pagamento, per ciascuna, della complessiva somma di euro 48.040,03 per sorte
[...] capitale oltre interessi, comprensiva delle spese di precetto ed oneri di legge, in forza della sentenza resa dal Tribunale di Tempio Pausania n. 443/2017, pubblicata in data 21.7.2017, notificata contestualmente agli atti di precetto stessi.
A sostegno dell'opposizione, deducevano ed eccepivano, in via preliminare, la nullità ed inefficacia del precetto opposto per carenza di legittimazione attiva del sig. che, con atto del 21.11.2023, Pt_3 notificato dall'Avv. Alberto Piccinnu, avrebbe ceduto il credito vantato nei confronti delle sig.re
[...]
(sulla base della sentenza resa dal Tribunale di Tempio Pausania n. 443/2017) a favore dello Pt_2 stesso Avv. Alberto Piccinnu.
In via subordinata, eccepivano l'estinzione parziale del credito fatto valere con i precetti opposti per effetto della compensazione con il controcredito certo, liquido ed esigibile, pari ad euro 40.414,66, vantato da ciascuna delle odierne opposte nei confronti del sig. a seguito di differenti Parte_3 pronunce giudiziali passate in cosa giudicata che hanno visto il sig. sempre soccombente con Pt_3 condanna alle spese di lite in loro favore, nonché per aver le stesse opponenti provveduto, ciascuna pro quota, al pagamento di una cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il complessivo di euro 44.750,42, relativa al pagamento delle spese per la registrazione della sentenza n. 443/2017 che ha visto il sig. soccombente al quale spetterebbe, pertanto, anche il pagamento delle Pt_3 stesse spese di registrazione.
Le opponenti concludevano chiedendo: “Voglia il Tribunale adito: -. in via principale - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo a favore del sig. - dichiarare Parte_3 che il sig. è carente di legittimazione attiva avendo ceduto il credito portato con il Parte_3 titolo azionato e pertanto risulta carente e privo di diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- in via subordinata sospendere in ogni caso l'efficacia del titolo
3 esecutivo nella misura azionata riducendo l'importo in danno delle rispettive odierne opponenti ad
€ 7.625,37 o all'importo rispettivamente ritenuto di giustizia sulla base delle compensazioni e contesta-zioni argomentate e dedotte in narrativa. - condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 34242/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.11.2024, si costituiva in giudizio il signor , eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Parte_3
Tribunale di Tempio Pausania, nel cui circondario è stato correttamente eletto domicilio in quanto ivi troverebbero i beni delle opponenti da sottoporre ad esecuzione forzata. Contestava per il resto la domanda attrice chiedendone il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “in via pregiudiziale di rito: per i motivi suesposti, dichiarare il
Tribunale DI Roma incompetente e per l'effetto dichiarare improcedibile inammissibile il ricorso in opposizione. in via pregiudiziale subordianta: per i motivi suesposti, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tempio e dichiarare per i motivi esposti in premessa il diritto del sig. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle Parte_3 odierne opponenti avanti al Tribunale di Tempio Pausania competente per territorio. Dichiarare legittimato ad agire per i motivi esposti in narrativa. in via principale: rigettare la Parte_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e diritto;
Respingere altresì qualunque domanda e/o richiesta avanzata nei confronti del sig. Rigettare l'opposizione così come formulata per i motivi in fatto e diritto esposti Parte_3 in narrativa. Con vittoria di spese e competenze e professionali.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 13.1.2025, il Giudice, ritenuta pregiudiziale la questione della competenza territoriale dell'adito Tribunale, disponeva il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno 28.2.2025.
All'udienza di prima comparizione, il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo la propria competenza e accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
fissava, altresì, l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la
4 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
Con successivo decreto, depositato il 30.5.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza SA fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, dev'essere confermato il provvedimento, reso con ordinanza del 28.2.2025, di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dall'opposta, in favore del Tribunale di Tempio Pausania nel cui circondario è stato eletto dal creditore, odierno opposto, domicilio.
In merito si osserva che il comma 3 dell'art. 480 c.p.c. non contiene alcuna norma regolatrice della competenza e pertanto le sue disposizioni devono essere interpretate ed applicate alla luce dei menzionati articoli 26 e 27 del codice di rito.
In applicazione dell'art. 27 c.p.c., competente territorialmente per le cause di opposizione all'esecuzione è il giudice del luogo dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 26 c.p.c.), salva la disposizione dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la parte istante dichiari nel precetto la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza o eletto domicilio.
L'elezione siffatta vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione (sul presupposto che il creditore precettante abbia ben chiaro su quali beni procedere) e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino beni da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 c.p.c..; se però la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni (o ritiene di non possedere beni) o in cui non risiede un terzo “debitor debitoris”,
l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed anche in tal caso il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso.
5 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel relativo giudizio di opposizione “è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cass. 16 luglio 1999, n. 7505; Cass. 14 giugno 2002, n.8588; Cass. 13 luglio 2004 n. 12976; Cass. 29 marzo 2005 n. 6571).
Nel caso in esame, parte opposta deduce che la dichiarazione e/o elezione di domicilio è stata dallo stesso correttamente effettuata, posto che il comune (Olbia) nel quale, con l'atto di precetto, ha eletto domicilio, ai sensi dell'art. 480 comma 3, c.p.c. rientra nel circondario del Tribunale di
Tempio Pausania ove ha sede il giudice dell'esecuzione competente poiché ivi si trova l'unico immobile, sito nel Comune di Golfo Aranci, via G. Da ZA, di proprietà delle opponenti e che è stato loro attribuito proprio in forza della sentenza passata in giudicato in forza della quale è stata minacciata, con il precetto opposto, l'opposizione.
Dal canto suo, parte opponente, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate, ha contestato l'avversa ricostruzione difensiva, deducendo che l'assegnazione dell'immobile di cui alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 443/2017 del 21.7.2017, subordina il trasferimento di proprietà di detto immobile, al pagamento del conguaglio riconosciuto (ed oggi oggetto di atto di precetto) senza il quale, la titolarità sul bene immobile, rimane in capo al sig. Parte_3
Inoltre, parte opponente ha altresì dedotto e documentalmente provato che pende dinanzi al tribunale di Tempio Pausania una procedura esecutiva immobiliare (doc. 3 del fascicolo di parte opponente) nell'ambito della quale la doValue S.p.a., con atto di pignoramento del 2022 (R.G.
83/2022) ha pignorato in danno del sig. proprio l'immobile in questione. Parte_3
E ancora, parte opponente, con la memoria ex art. 171 ter c.p.c., secondo termine, ha depositato la nota di trascrizione e la Certificazione notarile depositate dal difensore della creditrice procedente nella procedura esecutiva sopra richiamata, da cui emerge come l'immobile sito in Golfo Aranci alla Via da ZA censito al foglio 10, particella 433, sub, 6, sia attribuito al sig. Parte_3 nella proprietà 1/1.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'elezione di domicilio effettuata negli atti di precetto opposti sia da ritenersi priva di effetti, atteso che parte opposta non ha dimostrato che nel circondario del Tribunale ove lo stesso ha eletto domicilio, le debitrici, odierne opposte, possiedono beni da sottoporre ad esecuzione. Ne consegue che la controversia è stata correttamente instaurata
6 davanti all'intestato Tribunale, giudice del luogo ove il precetto stesso è stato notificato (foro sussidiario), competente per territorio.
Vanno, altresì, preliminarmente qualificate la doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo le stesse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in loro danno, sia pure per parte della somma precettata.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata e, in quanto tale, deve essere accolta.
Il titolo, in forza del quale è stata minacciata l'esecuzione, è costituito dalla sentenza n. 443/2017 del Tribunale di Tempio Pausania con la quale veniva, tra l'altro, disposta la riduzione della donazione dissimulata in favore di per lesione della quota di riserva spettante alle Parte_3 eredi legittimarie e ex art. 542 c.c. in seguito alla morte del padre Parte_1 Parte_2
e, conseguentemente, l'assegnazione alle stesse e Persona_1 Parte_1 Parte_2
in comunione pro indiviso tra loro, dell'immobile sito nel Comune di Golfo Aranci alla Via
[...]
G. Da ZA con obbligo di pagamento a loro carico e in favore di della Parte_3 complessiva somma di euro 96.080,06 (48.040,03 euro a carico di ciascuna) a titolo di conguaglio.
Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile, ed è confermato dallo stesso opposto nella propria comparsa di costituzione (pag. 3), che lo stesso , con accordo del 21.11.2023, Pt_3 notificato a mezzo racc. a.r. alle odierne opponenti (doc. 4 del fascicolo di parte opponente), ha ceduto integralmente tale credito all'avv. Piccinnu in pagamento di compensi professionali maturati con la conseguenza che il creditore formale e sostanziale non risulta più essere il sig. , bensì il Pt_3 predetto cessionario.
A nulla vale a contrario rilevare che la cessione del 21.11.2023 costituirebbe un mero mandato a procedere esecutivamente, conservando il sig. la titolarità del credito. Pt_3
La ricostruzione offerta dall'opposta appare infondata in quanto contraria alla lettera dell'accordo che trasferisce espressamente ed inequivocabilmente ogni diritto sull'importo dovuto dalle sig.re
[...]
, senza alcun riferimento a un rapporto di mandato. Pt_2
La natura della cessione è chiara e non ammette interpretazioni difformi.
7 Altrettanto inconferente, del tutto inverosimile e priva dei necessari requisiti di validità appare, altresì, il documento, prodotto dall'opposto, denominato "cessione 2023", datato 19.5.2023, con cui l'avv. Piccinnu avrebbe restituito il credito ceduto al sig. . Pt_3
Il documento è, infatti, stato depositato come mera fotografia, privo di elementi che ne attestino l'autenticità e, soprattutto, la data della cd. seconda cessione (19.5.2023) precede quella della prima
(21 novembre 2023), rendendo la ricostruzione illogica ed il documento privo di data certa.
Quanto sopra è stato puntualmente contestato ed eccepito da parte opponente e al riguardo parte opposta, omettendo di depositare le memorie 171 ter c.p.c., le note autorizzate e le note d'udienza, nulla ha dedotto in contrario.
In merito è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la nullità
(o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non “pagar male”, e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass., 11 marzo 1996, n. 2001 e Cass., 25 maggio 2007, n. 12322)
A ciò si aggiunga, anche se ciò non è opponibile ed irrilevante per il debitore ceduto, la seconda cessione appare priva di causa poiché non è specificato il motivo per cui l'avv. Piccinnu avrebbe
"restituito" un credito già acquisito per estinguere un debito professionale.
Ininfluente ai fini della questione che ne occupa è, invece, la circostanza, dedotta da parte opponente, cha la seconda cessione non è mai stata notificata alle sig.re prima del Parte_2 precetto.
Tale omissione, infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non incide né sulla vicenda circolatoria e quindi sulla validità ed efficacia della cessione SA che si perfeziona con l'accordo tra cedente e cessionario, né sulla posizione del debitore ceduto, ma serve a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).SA .
In conclusione, la cessione del 19.5.2023 non può essere utilmente invocata al fine di “ripristinare” la legittimazione attiva nel credito dell' e questo sia perché priva dei requisiti formali, sia Pt_3 soprattutto perché antecedente alla prima cessione del 21.11.2023.
8 Inconferenti rispetto al caso di specie appaiono, infine, i principi giurisprudenziali richiamati da parte opposta sulla legittimazione dell'originario creditore in caso di successione a titolo particolare durante un'esecuzione pendente poiché, nella fattispecie, nessuna procedura esecutiva era in corso al momento della cessione, poiché il sig. non ha mai notificato atti esecutivi alle sig.re Pt_3 [...]
in precedenza. Pt_2
L'affermazione contraria è, infatti, smentita dagli atti e rimasta priva, nel corso del giudizio, dei necessari riscontri probatori.
Pertanto, l'opposizione è fondata e i precetti opposti devono essere dichiarati nulli e/inefficaci per carenza di titolarità del credito del sig. . Pt_3
Stante l'accoglimento della domanda principale, rimangono assorbite tutte le altre questioni e domande.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra e Parte_1 Parte_2
, nei confronti di così provvede:
[...] Parte_3
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dei precetti notificati rispettivamente in data 2.7.2024 e in data 26 giugno 2024, rispettivamente alle signore e Parte_1 Parte_2
per carenza di titolarità del credito del sig.
[...] Parte_3
Condanna l'opposto, al pagamento, in favore delle opponenti, e Parte_3 Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre Parte_2 rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 10 luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
9 10
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 34242 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , opponenti, Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Brasca, e opposto, rappresentato e difeso Parte_3 dall'Avv. Vanni Boldarin;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 9.7.2025 è sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.5.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stressa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che solo parte opponente ha depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove ha rassegnato le proprie conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 10.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 34242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 27 giugno 2025 e vertente
TRA
(C. F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentate e difese giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Brasca (C.F. C.F._2
- PEC: ) ed elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliate, ai fini del presente giudizio, presso domicilio digitale del difensore.
Parte Opponente
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Vanni Boldarin Parte_3 C.F._4
(C.F. – PEC con studio in Arzachena, loc. C.F._5 Email_2
Castelcervo 86, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale del difensore.
Parte opposta
2 CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 2.8.2024, le signore e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso due atti di precetto loro
[...] notificati rispettivamente in data 2.7.2024 e in data 26 giugno 2024, con i quali il signor Pt_3
intimava il pagamento, per ciascuna, della complessiva somma di euro 48.040,03 per sorte
[...] capitale oltre interessi, comprensiva delle spese di precetto ed oneri di legge, in forza della sentenza resa dal Tribunale di Tempio Pausania n. 443/2017, pubblicata in data 21.7.2017, notificata contestualmente agli atti di precetto stessi.
A sostegno dell'opposizione, deducevano ed eccepivano, in via preliminare, la nullità ed inefficacia del precetto opposto per carenza di legittimazione attiva del sig. che, con atto del 21.11.2023, Pt_3 notificato dall'Avv. Alberto Piccinnu, avrebbe ceduto il credito vantato nei confronti delle sig.re
[...]
(sulla base della sentenza resa dal Tribunale di Tempio Pausania n. 443/2017) a favore dello Pt_2 stesso Avv. Alberto Piccinnu.
In via subordinata, eccepivano l'estinzione parziale del credito fatto valere con i precetti opposti per effetto della compensazione con il controcredito certo, liquido ed esigibile, pari ad euro 40.414,66, vantato da ciascuna delle odierne opposte nei confronti del sig. a seguito di differenti Parte_3 pronunce giudiziali passate in cosa giudicata che hanno visto il sig. sempre soccombente con Pt_3 condanna alle spese di lite in loro favore, nonché per aver le stesse opponenti provveduto, ciascuna pro quota, al pagamento di una cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il complessivo di euro 44.750,42, relativa al pagamento delle spese per la registrazione della sentenza n. 443/2017 che ha visto il sig. soccombente al quale spetterebbe, pertanto, anche il pagamento delle Pt_3 stesse spese di registrazione.
Le opponenti concludevano chiedendo: “Voglia il Tribunale adito: -. in via principale - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo a favore del sig. - dichiarare Parte_3 che il sig. è carente di legittimazione attiva avendo ceduto il credito portato con il Parte_3 titolo azionato e pertanto risulta carente e privo di diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- in via subordinata sospendere in ogni caso l'efficacia del titolo
3 esecutivo nella misura azionata riducendo l'importo in danno delle rispettive odierne opponenti ad
€ 7.625,37 o all'importo rispettivamente ritenuto di giustizia sulla base delle compensazioni e contesta-zioni argomentate e dedotte in narrativa. - condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 34242/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.11.2024, si costituiva in giudizio il signor , eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Parte_3
Tribunale di Tempio Pausania, nel cui circondario è stato correttamente eletto domicilio in quanto ivi troverebbero i beni delle opponenti da sottoporre ad esecuzione forzata. Contestava per il resto la domanda attrice chiedendone il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “in via pregiudiziale di rito: per i motivi suesposti, dichiarare il
Tribunale DI Roma incompetente e per l'effetto dichiarare improcedibile inammissibile il ricorso in opposizione. in via pregiudiziale subordianta: per i motivi suesposti, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tempio e dichiarare per i motivi esposti in premessa il diritto del sig. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle Parte_3 odierne opponenti avanti al Tribunale di Tempio Pausania competente per territorio. Dichiarare legittimato ad agire per i motivi esposti in narrativa. in via principale: rigettare la Parte_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e diritto;
Respingere altresì qualunque domanda e/o richiesta avanzata nei confronti del sig. Rigettare l'opposizione così come formulata per i motivi in fatto e diritto esposti Parte_3 in narrativa. Con vittoria di spese e competenze e professionali.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 13.1.2025, il Giudice, ritenuta pregiudiziale la questione della competenza territoriale dell'adito Tribunale, disponeva il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno 28.2.2025.
All'udienza di prima comparizione, il giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo la propria competenza e accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
fissava, altresì, l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la
4 discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
Con successivo decreto, depositato il 30.5.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza SA fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, dev'essere confermato il provvedimento, reso con ordinanza del 28.2.2025, di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dall'opposta, in favore del Tribunale di Tempio Pausania nel cui circondario è stato eletto dal creditore, odierno opposto, domicilio.
In merito si osserva che il comma 3 dell'art. 480 c.p.c. non contiene alcuna norma regolatrice della competenza e pertanto le sue disposizioni devono essere interpretate ed applicate alla luce dei menzionati articoli 26 e 27 del codice di rito.
In applicazione dell'art. 27 c.p.c., competente territorialmente per le cause di opposizione all'esecuzione è il giudice del luogo dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 26 c.p.c.), salva la disposizione dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
Pertanto, nell'ipotesi in cui la parte istante dichiari nel precetto la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza o eletto domicilio.
L'elezione siffatta vale a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione (sul presupposto che il creditore precettante abbia ben chiaro su quali beni procedere) e ad escludere il foro sussidiario della notifica del precetto medesimo, solo se nel luogo prescelto si trovino beni da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 c.p.c..; se però la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni (o ritiene di non possedere beni) o in cui non risiede un terzo “debitor debitoris”,
l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed anche in tal caso il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso.
5 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel relativo giudizio di opposizione “è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cass. 16 luglio 1999, n. 7505; Cass. 14 giugno 2002, n.8588; Cass. 13 luglio 2004 n. 12976; Cass. 29 marzo 2005 n. 6571).
Nel caso in esame, parte opposta deduce che la dichiarazione e/o elezione di domicilio è stata dallo stesso correttamente effettuata, posto che il comune (Olbia) nel quale, con l'atto di precetto, ha eletto domicilio, ai sensi dell'art. 480 comma 3, c.p.c. rientra nel circondario del Tribunale di
Tempio Pausania ove ha sede il giudice dell'esecuzione competente poiché ivi si trova l'unico immobile, sito nel Comune di Golfo Aranci, via G. Da ZA, di proprietà delle opponenti e che è stato loro attribuito proprio in forza della sentenza passata in giudicato in forza della quale è stata minacciata, con il precetto opposto, l'opposizione.
Dal canto suo, parte opponente, nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate, ha contestato l'avversa ricostruzione difensiva, deducendo che l'assegnazione dell'immobile di cui alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 443/2017 del 21.7.2017, subordina il trasferimento di proprietà di detto immobile, al pagamento del conguaglio riconosciuto (ed oggi oggetto di atto di precetto) senza il quale, la titolarità sul bene immobile, rimane in capo al sig. Parte_3
Inoltre, parte opponente ha altresì dedotto e documentalmente provato che pende dinanzi al tribunale di Tempio Pausania una procedura esecutiva immobiliare (doc. 3 del fascicolo di parte opponente) nell'ambito della quale la doValue S.p.a., con atto di pignoramento del 2022 (R.G.
83/2022) ha pignorato in danno del sig. proprio l'immobile in questione. Parte_3
E ancora, parte opponente, con la memoria ex art. 171 ter c.p.c., secondo termine, ha depositato la nota di trascrizione e la Certificazione notarile depositate dal difensore della creditrice procedente nella procedura esecutiva sopra richiamata, da cui emerge come l'immobile sito in Golfo Aranci alla Via da ZA censito al foglio 10, particella 433, sub, 6, sia attribuito al sig. Parte_3 nella proprietà 1/1.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'elezione di domicilio effettuata negli atti di precetto opposti sia da ritenersi priva di effetti, atteso che parte opposta non ha dimostrato che nel circondario del Tribunale ove lo stesso ha eletto domicilio, le debitrici, odierne opposte, possiedono beni da sottoporre ad esecuzione. Ne consegue che la controversia è stata correttamente instaurata
6 davanti all'intestato Tribunale, giudice del luogo ove il precetto stesso è stato notificato (foro sussidiario), competente per territorio.
Vanno, altresì, preliminarmente qualificate la doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo le stesse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in loro danno, sia pure per parte della somma precettata.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata e, in quanto tale, deve essere accolta.
Il titolo, in forza del quale è stata minacciata l'esecuzione, è costituito dalla sentenza n. 443/2017 del Tribunale di Tempio Pausania con la quale veniva, tra l'altro, disposta la riduzione della donazione dissimulata in favore di per lesione della quota di riserva spettante alle Parte_3 eredi legittimarie e ex art. 542 c.c. in seguito alla morte del padre Parte_1 Parte_2
e, conseguentemente, l'assegnazione alle stesse e Persona_1 Parte_1 Parte_2
in comunione pro indiviso tra loro, dell'immobile sito nel Comune di Golfo Aranci alla Via
[...]
G. Da ZA con obbligo di pagamento a loro carico e in favore di della Parte_3 complessiva somma di euro 96.080,06 (48.040,03 euro a carico di ciascuna) a titolo di conguaglio.
Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile, ed è confermato dallo stesso opposto nella propria comparsa di costituzione (pag. 3), che lo stesso , con accordo del 21.11.2023, Pt_3 notificato a mezzo racc. a.r. alle odierne opponenti (doc. 4 del fascicolo di parte opponente), ha ceduto integralmente tale credito all'avv. Piccinnu in pagamento di compensi professionali maturati con la conseguenza che il creditore formale e sostanziale non risulta più essere il sig. , bensì il Pt_3 predetto cessionario.
A nulla vale a contrario rilevare che la cessione del 21.11.2023 costituirebbe un mero mandato a procedere esecutivamente, conservando il sig. la titolarità del credito. Pt_3
La ricostruzione offerta dall'opposta appare infondata in quanto contraria alla lettera dell'accordo che trasferisce espressamente ed inequivocabilmente ogni diritto sull'importo dovuto dalle sig.re
[...]
, senza alcun riferimento a un rapporto di mandato. Pt_2
La natura della cessione è chiara e non ammette interpretazioni difformi.
7 Altrettanto inconferente, del tutto inverosimile e priva dei necessari requisiti di validità appare, altresì, il documento, prodotto dall'opposto, denominato "cessione 2023", datato 19.5.2023, con cui l'avv. Piccinnu avrebbe restituito il credito ceduto al sig. . Pt_3
Il documento è, infatti, stato depositato come mera fotografia, privo di elementi che ne attestino l'autenticità e, soprattutto, la data della cd. seconda cessione (19.5.2023) precede quella della prima
(21 novembre 2023), rendendo la ricostruzione illogica ed il documento privo di data certa.
Quanto sopra è stato puntualmente contestato ed eccepito da parte opponente e al riguardo parte opposta, omettendo di depositare le memorie 171 ter c.p.c., le note autorizzate e le note d'udienza, nulla ha dedotto in contrario.
In merito è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la nullità
(o l'inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all'interesse che egli ha a non “pagar male”, e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass., 11 marzo 1996, n. 2001 e Cass., 25 maggio 2007, n. 12322)
A ciò si aggiunga, anche se ciò non è opponibile ed irrilevante per il debitore ceduto, la seconda cessione appare priva di causa poiché non è specificato il motivo per cui l'avv. Piccinnu avrebbe
"restituito" un credito già acquisito per estinguere un debito professionale.
Ininfluente ai fini della questione che ne occupa è, invece, la circostanza, dedotta da parte opponente, cha la seconda cessione non è mai stata notificata alle sig.re prima del Parte_2 precetto.
Tale omissione, infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, non incide né sulla vicenda circolatoria e quindi sulla validità ed efficacia della cessione SA che si perfeziona con l'accordo tra cedente e cessionario, né sulla posizione del debitore ceduto, ma serve a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.).SA .
In conclusione, la cessione del 19.5.2023 non può essere utilmente invocata al fine di “ripristinare” la legittimazione attiva nel credito dell' e questo sia perché priva dei requisiti formali, sia Pt_3 soprattutto perché antecedente alla prima cessione del 21.11.2023.
8 Inconferenti rispetto al caso di specie appaiono, infine, i principi giurisprudenziali richiamati da parte opposta sulla legittimazione dell'originario creditore in caso di successione a titolo particolare durante un'esecuzione pendente poiché, nella fattispecie, nessuna procedura esecutiva era in corso al momento della cessione, poiché il sig. non ha mai notificato atti esecutivi alle sig.re Pt_3 [...]
in precedenza. Pt_2
L'affermazione contraria è, infatti, smentita dagli atti e rimasta priva, nel corso del giudizio, dei necessari riscontri probatori.
Pertanto, l'opposizione è fondata e i precetti opposti devono essere dichiarati nulli e/inefficaci per carenza di titolarità del credito del sig. . Pt_3
Stante l'accoglimento della domanda principale, rimangono assorbite tutte le altre questioni e domande.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra e Parte_1 Parte_2
, nei confronti di così provvede:
[...] Parte_3
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dei precetti notificati rispettivamente in data 2.7.2024 e in data 26 giugno 2024, rispettivamente alle signore e Parte_1 Parte_2
per carenza di titolarità del credito del sig.
[...] Parte_3
Condanna l'opposto, al pagamento, in favore delle opponenti, e Parte_3 Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre Parte_2 rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 10 luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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