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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MALVISI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in P.Le
Santafiora n.1, Parma;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
nel merito:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio espressi in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ex art. 1, comma 121, L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 o da quel diverso anno scolastico che sarà accertato in giudizio nonché comunque per l'anno corrente
(2024/2025) ordinando al resistente di porre in essere ogni attività volta a permetterne CP_1
l'immediata fruizione e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 annuali pari al valore annuale della Carta del
Docente, per ciascun anno di servizio prestato e dedotto in giudizio.
Condannare le parti resistenti, in solido fra di loro, al compenso, ex D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il ad Controparte_1 attribuirle la Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come educatore.
Pag. 2 di 7 2. Il ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come educatore a partire dall'a.s. 2008/2009 (doc. 1) e di non aver mai ricevuto il beneficio del c.d. bonus docente a partire dal 2022-2023.
3. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto del personale educativo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
Pag. 3 di 7 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova».
11. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 3 ha parimenti disposto:
«La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
12. Le norme attuative hanno quindi individuato i destinatari del beneficio esclusivamente nei docenti di ruolo, con esclusione, per quanto qui interessa, del personale educativo.
13. Deve premettersi che la funzione svolta dal personale educativo è descritta dagli artt.
127 e 128 CCNL Comparto Scuola 2016-2018, in base ai quali questo profilo professionale si caratterizza per il possesso di competenze di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo-relazionale e svolge attività volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, guidando questi ultimi nella partecipazione ai momenti di vita comune del convitto o istituzione educativa.
14. Inoltre, il personale educativo si occupa di organizzare gli studi e il tempo libero, promuovendo iniziative culturali, sportive e ricreative.
Pag. 4 di 7 15. Così inquadrata la funzione svolta dal personale educativo nell'ambito delle istituzioni di formazione, si deve rilevare che la sua esclusione dalla percezione del beneficio della c.d. “Carta del docente” si pone in contrasto con le fonti, di carattere normativo e contrattual-collettivo, che esprimono chiaramente il principio per cui il personale educativo partecipa alla funzione formativa propria dei docenti ed è destinatario di simili obblighi di aggiornamento e formazione.
16. In particolare, l'art. 395 co. 1 d.lgs. 297/1994 descrive in questi termini la “funzione docente”:
«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
17. L'art. 25 CCNL Comparto Scuola 2016-2018, poi include il personale docente nell'area professionale del personale docente, stabilendo:
«1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
18. L'art. 127 co. 2 CCNL Comparto Scuola 2016-2018, poi, esprime inequivocabilmente il principio per cui l'attività degli educatori, seppur distinta e differente da quella espletata dal personale docente in senso tecnico, partecipa nondimeno, in modo complementare a quest'ultima, agli obiettivi di formazione e istruzione di studenti, allievi, convittori e semiconvittori:
«Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo».
Pag. 5 di 7 19. Va poi osservato che sul personale educativo, al pari del personale docente, grava uno specifico obbligo di partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento, come espressamente stabilito dall'art. 129 CCNL Comparto Scuola 2016-2018; sicché non appare ragionevole che gli educatori non siano ricompresi tra i destinatari della Carta del docente, istituita proprio per promuovere e incentivare tali attività di formazione e aggiornamento.
20. Considerando anche che, ai sensi dell'art. 398 co. 2 d.lgs. 297/1994, al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari» si desume che anche a esso deve essere garantito il “bonus docente”, stante la sua natura di beneficio economico.
21. Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la spettanza della carta elettronica del docente al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. 31 ottobre 2022, n. 32104).
22. Per queste ragioni, il convenuto deve essere condannato a erogare alla CP_1
ricorrente la somma corrispondente alle tre annualità richieste (€ 1.500,00) tramite il sistema della Carta docente.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità della questione, del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 7 1. condanna il ad attribuire a Controparte_1 [...]
, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Pt_1 formazione del docente”, l'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 11/02/2025
Il giudice
Matteo Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MALVISI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in P.Le
Santafiora n.1, Parma;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
nel merito:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio espressi in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ex art. 1, comma 121, L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 o da quel diverso anno scolastico che sarà accertato in giudizio nonché comunque per l'anno corrente
(2024/2025) ordinando al resistente di porre in essere ogni attività volta a permetterne CP_1
l'immediata fruizione e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 annuali pari al valore annuale della Carta del
Docente, per ciascun anno di servizio prestato e dedotto in giudizio.
Condannare le parti resistenti, in solido fra di loro, al compenso, ex D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al 30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il ad Controparte_1 attribuirle la Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come educatore.
Pag. 2 di 7 2. Il ricorrente ha documentato di aver prestato servizio come educatore a partire dall'a.s. 2008/2009 (doc. 1) e di non aver mai ricevuto il beneficio del c.d. bonus docente a partire dal 2022-2023.
3. Il non si è costituito in giudizio nonostante Controparte_1
regolare notifica, rimanendo contumace.
4. La causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto del personale educativo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
Pag. 3 di 7 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova».
11. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 3 ha parimenti disposto:
«La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
12. Le norme attuative hanno quindi individuato i destinatari del beneficio esclusivamente nei docenti di ruolo, con esclusione, per quanto qui interessa, del personale educativo.
13. Deve premettersi che la funzione svolta dal personale educativo è descritta dagli artt.
127 e 128 CCNL Comparto Scuola 2016-2018, in base ai quali questo profilo professionale si caratterizza per il possesso di competenze di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo-relazionale e svolge attività volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, guidando questi ultimi nella partecipazione ai momenti di vita comune del convitto o istituzione educativa.
14. Inoltre, il personale educativo si occupa di organizzare gli studi e il tempo libero, promuovendo iniziative culturali, sportive e ricreative.
Pag. 4 di 7 15. Così inquadrata la funzione svolta dal personale educativo nell'ambito delle istituzioni di formazione, si deve rilevare che la sua esclusione dalla percezione del beneficio della c.d. “Carta del docente” si pone in contrasto con le fonti, di carattere normativo e contrattual-collettivo, che esprimono chiaramente il principio per cui il personale educativo partecipa alla funzione formativa propria dei docenti ed è destinatario di simili obblighi di aggiornamento e formazione.
16. In particolare, l'art. 395 co. 1 d.lgs. 297/1994 descrive in questi termini la “funzione docente”:
«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
17. L'art. 25 CCNL Comparto Scuola 2016-2018, poi include il personale docente nell'area professionale del personale docente, stabilendo:
«1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
18. L'art. 127 co. 2 CCNL Comparto Scuola 2016-2018, poi, esprime inequivocabilmente il principio per cui l'attività degli educatori, seppur distinta e differente da quella espletata dal personale docente in senso tecnico, partecipa nondimeno, in modo complementare a quest'ultima, agli obiettivi di formazione e istruzione di studenti, allievi, convittori e semiconvittori:
«Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo».
Pag. 5 di 7 19. Va poi osservato che sul personale educativo, al pari del personale docente, grava uno specifico obbligo di partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento, come espressamente stabilito dall'art. 129 CCNL Comparto Scuola 2016-2018; sicché non appare ragionevole che gli educatori non siano ricompresi tra i destinatari della Carta del docente, istituita proprio per promuovere e incentivare tali attività di formazione e aggiornamento.
20. Considerando anche che, ai sensi dell'art. 398 co. 2 d.lgs. 297/1994, al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari» si desume che anche a esso deve essere garantito il “bonus docente”, stante la sua natura di beneficio economico.
21. Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la spettanza della carta elettronica del docente al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass. 31 ottobre 2022, n. 32104).
22. Per queste ragioni, il convenuto deve essere condannato a erogare alla CP_1
ricorrente la somma corrispondente alle tre annualità richieste (€ 1.500,00) tramite il sistema della Carta docente.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità della questione, del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 7 1. condanna il ad attribuire a Controparte_1 [...]
, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Pt_1 formazione del docente”, l'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
2. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.100,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 11/02/2025
Il giudice
Matteo Moresco
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