Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2025, proposto da
PE GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Possidonea n. 46/B;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
- al decreto ingiuntivo identificato dal n. 1166/2010 reso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 15/11/2010 notificato anche con formula esecutiva in data 03/12/2010, a mezzo del quale il Giudice designato ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di pagare la somma di € 66.768,00, oltre interessi legali, spese di lite ed accessori di legge, somma versata parzialmente dalla debitrice a seguito di procedura esecutiva mobiliare instaurata presso il Tribunale di Catanzaro (cfr. doc. allegati), con un residuo credito oggi pari ad € 40.641,05;
- al decreto ingiuntivo identificato dal n. 1248/2010 reso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09/12/2010 notificato anche con formula esecutiva in data 16/12/2010 – 30/12/2013, a mezzo del quale il Giudice designato ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di pagare la somma di € 103.746,24, oltre interessi legali, spese di lite ed accessori di legge, somma versata parzialmente dalla debitrice a seguito di procedura esecutiva mobiliare instaurata presso il Tribunale di Catanzaro (cfr. doc. allegati), con un residuo credito oggi pari ad € 23.011.65;
- decreti divenuti definitivi poiché non opposti, muniti di decreto di esecutorietà e di apposita formula esecutiva successivamente notificato (cfr. decreti ingiuntivi in atti).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 543 del 21/07/2025;
Vista la dichiarazione del 16/12/2025 di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PE AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso in esame, notificato in data 13/01/2025 e depositato il successivo 27/01/2025, il ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione integrale:
a) del decreto ingiuntivo identificato dal n. 1166/2010 reso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 15/11/2010, e notificato all’ASP di Reggio Calabria in data 03/12/2010, munito di formula esecutiva apposta in data 30/11/2010;
b) del decreto ingiuntivo identificato dal n. 1248/2010 reso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09/12/2010, notificato all’ASP di Reggio Calabria in data in data 16/12/2010, munito di formula esecutiva apposta in data 15/12/2010;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita;
- con ordinanza n. 543 del 21/07/2025 sono stati disposti incombenti istruttori e fissata per il prosieguo della trattazione del ricorso la camera di consiglio dell’8/10/2025;
- alla successiva camera di consiglio dell’8/10/2025, su richiesta di parte ricorrente, supportata da una comunicazione dell’Asp di richiesta della documentazione necessaria per l’esecuzione del pagamento, è stato disposto il differimento della trattazione della controversia alla camera di consiglio del 17/12/2025;
CONSIDERATO che, con atto depositato solo in data 16/12/2025, parte ricorrente ha dichiarato che “ nelle more della fissazione del giudizio di ottemperanza, il creditore ha avviato procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi in danno dell’ASP ” e che “ nei giorni scorsi, il GE ha emesso ordinanza di assegnazione delle somme dovute dalla debitrice al creditore procedente, sebbene ad oggi ancora con corrisposte ”, chiedendo, infine, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ASP al pagamento delle spese di lite come da notula allegata;
RITENUTO che il mancato deposito - oltre che dell’ordinanza di assegnazione delle somme del giudice ordinario - della prova dell’intervenuto pagamento non consenta al Collegio di dichiarare con una pronuncia di merito la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., mancando la prova documentale del recente e pieno soddisfacimento del credito residuo;
RITENUTO, tuttavia, che la richiesta del procuratore di parte ricorrente possa essere comunque interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.;
RITENUTO che le spese di giudizio vadano dichiarate non ripetibili, atteso che i rimedi esecutivi ordinari e il rimedio dell’ottemperanza innanzi al g.a. possono essere esperiti entrambi in via cumulativa o alternativa (Cons. St., sez. IV, 1/10/2004, n. 6362; Cons. St., sez. V, 12/11/2001, n. 5788; Cons. St., sez. IV, 9/3/2000, n. 1233), con l’unico limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme e con l’ulteriore conseguenza che le spese della procedura rimasta infruttuosa, anticipate dal creditore, restano a suo carico (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV 28/10/2024 n. 3511; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 8/2/2017 n. 308).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AS | CA CR |
IL SEGRETARIO